MACSI

MACSI (Legge 160/19)  (tasse18)

Soggetti interessati:

Agenzia delle dogane, Guardia di Finanza

Chiunque produce od importa manufatti (anche in forma di fogli, pellicola o striscia) realizzati con l’impiego (anche parziale) di materie plastiche “non ideati, progettati od immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita, o per essere riutilizzati per stesso scopo per cui ideati”, compresi: quelli che “consentono chiusura, commercializzazione o presentazione di manufatti interamente costituiti da materiali diversi dalle stesse materie plastiche”; prodotti semilavorati usati nella produzione di MACSI. Esclusi: manufatti che risultano compostabili in conformità alle norme UNI EN 13432:2002; dispositivi medici; manufatti “adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali”

Iter procedurale:

Legge 160/19 ad Art. 1 commi da 634 a 652 istituisce imposta sul consumo di manufatti aventi un singolo impiego (MACSI) ai fini del “contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari” a decorrere dal 1° giorno del 2° mese successivo all’emanazione del provvedimento (entro 31/5/2020) di Agenzia delle dogane, in cui definire: identificazione in ambito doganale di MACSI mediante uso dei codici della nomenclatura UE; contenuto della dichiarazione trimestrale; modalità di versamento dell’imposta; modalità per la tenuta della contabilità relativa all’imposta da parte dei soggetti obbligati; modalità per invio, per via telematica, dei dati della contabilità; individuazione di strumenti idonei alla certificazione dei quantitativi di plastica presenti in MACSI ai fini di accertamento del corretto assolvimento dell’imposta; modalità per eventuale rimborso di imposta; modalità per notifica di avviso di pagamento; modalità di scambio delle informazioni tra Agenzia delle dogane e Agenzia delle Entrate

Imposta decorre dal momento della produzione o della importazione definitiva di MACSI da Paesi UE o extraUE e diviene esigibile all’atto della sua immissione in consumo nel territorio nazionale, cioè al momento di: loro cessione ad altri soggetti nazionali per MACSI realizzati nel territorio nazionale; loro acquisto nel territorio nazionale ai fini dell’esercizio di attività economica o loro cessione a favore di consumatore privato per MACSI provenienti da Paesi UE; loro importazione definitiva nel territorio nazionale per MACSI provenienti da Paesi extraUE

Sono obbligati al pagamento di imposta:

–         fabbricante per MACSI realizzati nel territorio nazionale, con esclusione di “soggetto che produce MACSI utilizzando, come materia prima o semilavorati, altri MACSI su cui imposta dovuta da altro soggetto, senza aggiunta di ulteriori materie plastiche”

–         importatore per MACSI provenienti da Paesi extraUE

–         soggetto che acquista MACSI nell’esercizio dell’attività economica o soggetto cedente qualora MACSI acquistato da consumatore privato per MACSI provenienti da Paesi UE

Accertamento dell’imposta dovuta è attuato in base alle dichiarazioni trimestrali (riportare elementi utili a determinare il debito di imposta, quali i quantitativi di materie plastiche contenuti in MACSI e quelli utilizzati per realizzare altri MACSI al fine di attuare ”opportuno scomputo dalla base imponibile dei predetti quantitativi sui quali imposta risulta versata da altri soggetti obbligati”) presentate dai soggetti obbligati ad Agenzia delle dogane entro 30 Aprile, 31 Luglio, 31 Ottobre, 31 Gennaio con riferimento ai dati del trimestre precedente, unitamente al versamento dell’imposta dovuta (anche mediante compensazione con altre imposte e contributi). Per MACSI provenienti da Paesi UE acquistati da consumatore privato, cedente non residente in Italia presenta dichiarazione e versa imposta tramite proprio rappresentante fiscale

Per MACSI provenienti da Paesi extraUE imposta è accertata e riscossa da Agenzia delle dogane “con le modalità previste per i diritti di confine”

Controlli ai fini di una corretta applicazione della presente imposta, sono svolti da:

–         funzionari dell’Agenzia delle dogane anche presso impianti di produzione di MACSI

–         Guardia di Finanza avvalendosi dei poteri assegnati dalla legge

Se rilevato a seguito dei controlli che imposta non versata nei termini di legge, Agenzia delle dogane notifica avviso di pagamento al soggetto inadempiente, fissando termine di 30 giorni per effettuare il pagamento, pena riscossione coattiva con iscrizione in ruolo del credito avente ammontare (comprensivo di sanzione amministrativa ed interessi) superiore a 10 €. Termine di prescrizione di recupero dell’imposta dovuta è fissato in 5 anni, con possibilità di sua interruzione se esercitata azione penale (in tal caso prescrizione “decorre dal passaggio in giudicato della sentenza”)

Imposta è rimborsata per importi superiori a 10 € quando risulta indebitamente versata, a seguito di richiesta inviata da interessato entro 2 anni dal pagamento, pena decadenza.

Entità aiuto:

Imposta è pari a 0,45 €/kg. di materia plastica contenuta in MACSI, con esclusione di:

–         MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi UE o esportati verso Paesi extraUE

–         materia plastica contenuta in MACSI proveniente da processi di riciclo

–         MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell’ambito dell’applicazione delle franchigie doganali

–         imposta di importo inferiore a 10 € (in tal caso esclusa anche presentazione della dichiarazione)

Per MACSI per cui già versata imposta da soggetto diverso da quello che ne effettua la cessione per consumo in Paesi UE o extraUE, imposta è rimborsata al cedente/esportatore se questa è “evidenziata nella prescritta documentazione commerciale e fornita prova del suo avvenuto pagamento”

Sanzioni:

In caso di mancato pagamento di imposta: multa pari da 2 volte a 10 volte imposta evasa, comunque superiore a 500 €

In caso di ritardato pagamento di imposta: multa pari a 30% di imposta dovuta, comunque superiore a 250 €

In caso di tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale o di ogni altra violazione alle disposizioni precedenti: multa da 500 a 3.000 €

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