LEGGE QUADRO TURISMO

LEGGE QUADRO TURISMO (Legge 135/01, 244/07, 35/12, 58/19; D.Lgs. 79/11) (turismi5)

Soggetti interessati:

Presidente Consiglio Ministri (PCM), Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Turismo, Ministero Interno, Autorità locale di pubblica sicurezza, Agenzia delle Entrate, Regioni, imprese turistiche esercitanti attività economiche organizzate per la produzione, commercializzazione, intermediazione e gestione di prodotti, servizi (compresi stabilimenti balneari), infrastrutture ed esercizi (compresa somministrazione bevande ed alimenti).

Iter procedurale:

Con Legge 244/07, al fine di “favorire crescita competitiva di offerta del sistema turistico nazionale, definendo ed attuando adeguate strategie per destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini di valorizzazione di aree sottosviluppate del Paese”, PCM, di intesa con Regioni, emana decreti per definire:

  1. tipologie dei servizi forniti da imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari ed omogenee sul territorio nazionale”, tenuto conto delle “specifiche esigenze connesse a capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali”;
  2. modalità di erogazione “buoni vacanza” da destinare ad interventi di solidarietà a favore di fasce sociali più deboli, anche per soddisfare esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano, termale;
  3. procedure di semplificazione volte a favorire sia un aumento dei flussi turistici, sia nascita di nuove imprese del settore turismo attraverso “razionalizzazione e riduzione di adempimenti a carico di imprese e termini di durata dei procedimenti”;
  4. modalità di intervento del Dipartimento Turismo presso Presidenza Consiglio Ministri a sostegno tecnico specialistico “in favore di soggetti nazionali ed internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare prodotto turistico nazionale”

Regioni esercitano funzioni in materia di turismo ed industria alberghiera al fine di:

  1. svolgere ruolo strategico per sviluppo economico ed occupazionale del territorio;
  2. favorire crescita competitiva dell’offerta turistica anche per “riequilibrio territoriale delle aree depresse”;
  3. tutelare e valorizzare risorse ambientali, beni culturali, tradizioni locali e promuovere sviluppo turistico sostenibile;
  4. sostenere ruolo imprese nel settore con priorità per PMI e miglioramento qualità del servizio;
  5. promuovere interventi per superare ostacoli che si frappongono alla fruizione del servizio turistico da parte cittadini (v. accezioni con redditi minimi);
  6. sviluppare informazione e formazione professionale degli addetti;
  7. valorizzare ruolo delle comunità locali (v. Associazioni prò loco);
  8. sostenere impiego degli spazi rurali e delle economie marginali ai fini turistici;
  9. promuovere ricerca, documentazione, conoscenza fenomeno turistico;
  10. promuovere immagine turistica sui mercati nazionali ed internazionali.

Istituita Conferenza nazionale sul turismo che esprime pareri per definire ed aggiornare documento contenente le linee guida sul turismo.

Ministero Turismo emana Carta dei diritti del turista, contenente:

  1. informazioni sui diritti del turista per quanto concerne fruizione servizi turistico-ricettivi, comprese procedure di ricorso, arbitrato, conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori. Presso Camere di Commercio istituite Commissioni arbitrali. Utente per risolvere controversie può avvalersi delle Associazioni dei consumatori;
  2. informazioni sui contratti relativi ad acquisizione diritti reali di godimento a tempo parziale di beni immobili a destinazione turistica;
  3. notizie su sistemi di classificazione turistica e segnaletica;
  4. informazioni sui diritti del turista quale utente mezzi di trasporto, aereo, ferroviario, marittimo, autostrade;
  5. informazioni su diritti del turista nei confronti Agenzie viaggio, viaggi organizzati, pacchetti turistici;
  6. informazioni su polizze assicurative, assistenza sanitaria, norme valutarie e doganali;
  7. informazioni su norme tutela diritti del turista;
  8. informazioni su norme vigenti in materia di tutela sistema artistico nazionale e beni culturali;
  9. informazioni su usi e tradizioni locali.

Enti locali o soggetti privati, singoli od associati, possono creare attraverso forme di concertazione, sistemi turistici locali.

Imprese turistiche per poter esercitare attività debbono risultare iscritte ad apposito Albo.

Professioni turistiche sono quelle che organizzano servizi di promozione turistica o servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento turisti, purché autorizzati da Regione.

Associazioni senza scopo di lucro che operano con finalità ricreative, culturali, religiose, sociali possono esercitare compiti di impresa turistica solo se attività rivolta ai propri associati nell’ambito delle normative di Agenzie di viaggio.

Associazioni senza scopo di lucro per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili, fasce meno abbienti di popolazione, nonché Associazioni pro loco.

Chiunque possiede strutture ricettive può dare alloggio solo a persone munite di carta di identità, o altro documento di identificazione idoneo e previa compilazione da parte del cliente di una scheda delle generalità fornita da Ministero Interno. Scheda compilata da un componente della famiglia (in caso di comitive dal capogruppo), va consegnata entro 24 ore all’Autorità locale di pubblica sicurezza.  Al riguardo Legge 58/19 ad art. 13 quater:

  • stabilisce che Ministero Interno fornisce dati risultanti delle comunicazioni sui soggiorni trasmessi dagli esercizi alberghieri ed extra alberghieri, in forma anonima ed aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle Entrate che:
  • li rende disponibili (anche a fini di monitoraggio), ai Comuni istitutori dell’imposta/contributo di soggiorno;
  • li utilizza “ai fini dell’analisi del rischio per la correttezza degli adempimenti fiscali”

MEF adotta con decreto criteri e termini per l’attuazione di tali disposizioni.

  • istituisce presso Ministero Turismo apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati a “locazioni brevi” presenti nel territorio nazionale a cui assegnare un codice identificativo alfanumerico da usare “in ogni comunicazione inerente all’offerta ed alla promozione dei servizi  all’utenza”. Al riguardo Ministero Turismo definisce con decreto:
  1. norme per realizzare e gestire tale banca dati (compresi i dispositivi per la sicurezza dei dati personali)
  2. modalità di accesso alle informazioni contenute nella suddetta banca dati
  3. modalità di messa a disposizione di tali informazioni (anche tramite pubblicazione sul sito del Ministero) agli utenti ed alle Autorità  proposte ai controlli
  4. composizione del codice identificativo
  5. modalità applicative per l’accesso ai dati inerenti al codice identificativo da parte dell’Agenzia  delle Entrate
  • impone ai soggetti titolari  di strutture ricettive, nonché agli intermediari immobiliari di riportare il codice identificativo su qualunque comunicazione inerente all’offerta e promozione, pena l’applicazione di una sanzione da 500 a 5.000 € (in caso di reiterazione della violazione, sanzione da 1000 a 10.000 €)

Apertura e trasferimento di un esercizio ricettivo è soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco, tramite cui può consentire:

  • somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate, o a quelle intervenute a manifestazioni e convegni organizzati all’interno della struttura;
  • fornitura a persone ospitate di giornali, riviste, pellicole fotografiche, cartoline e francobolli, audiovisivi;
  • installazione, ad uso esclusivo delle persone ospitate, di attrezzature di carattere ricreativo.

Attività ricettiva è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, pubblica sicurezza. Se l’esercizio rimane chiuso per oltre 8 giorni, gestore deve darne comunicazione al Sindaco.

Autorizzazione è revocata dal Sindaco, qualora:

  • attività non avviata (salvo proroghe) entro 180 giorni dal rilascio di autorizzazione;
  • attività viene sospesa per un periodo superiore a 12 mesi;
  • titolare dell’autorizzazione non è più iscritto ad Albo
  • locali perdono i requisiti minimi prescritti in materia di edilizia ed igienico-sanitaria con titolare che non provvede a sanare la situazione entro i tempi stabiliti.

Al riguardo Autorità pubblica ordina, entro 5 giorni dalla contestazione, la cessazione dell’attività, od entro 30 giorni la sospensione dell’attività per non oltre 3 mesi “per uniformarsi alle prescrizioni violate” (Sospensione non applicata se titolare “dimostra di avere sanato le violazioni o avviato le relative procedure amministrative”)

Entità aiuto:

Istituito Fondo per migliorare offerta turistica “compresa la promozione e lo sviluppo dei Sistemi Turistici Locali”, le cui risorse vengono ripartite tra Regioni. Contributo pari a 50% spese sostenute. Alle imprese turistiche esteso ogni tipo di aiuto, contributo, agevolazione concesso ad industria. Costituito Fondo di rotazione per prestito e risparmio turistico che eroga prestiti turistici a tasso agevolato e favorisce risparmio turistico di famiglie e singoli avente reddito inferiore a limite fissato da Ministero ogni 3 anni. Prestiti per sostenere pacchetti vacanza con priorità per territorio nazionale e bassa stagione ed aree depresse. Legge 35/12 stabilisce che beni immobili confiscati a criminalità organizzata che hanno caratteristiche tali da consentirne uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione a Comunità, Enti, Associazioni ed Organizzazioni, con priorità per cooperative o consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni.

Per avvio e ristrutturazione a scopi turistici di immobile promossi da Ministero Turismo accordi e convenzioni con Istituti di credito per finanziamenti a condizioni vantaggiose.

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