MACCHINE PER PESTICIDI

MACCHINE PER PESTICIDI (D. Lgs. 17/10, 124/12)    (meccag18)

Soggetti interessati:

Produttori macchine agricole, agricoltori, Stato, CEE

Iter procedurale:

Con D.Lgs. 124/12 sono state introdotte modifiche al D.Lgs. 17/10 sull’impiego di macchine in attività lavorativa con particolare attenzione alle macchine per applicazione di pesticidi, cioè “macchine specificamente utilizzate per applicazione di prodotti fitosanitari”.

Obbligo per fabbricante di tali macchine di effettuare “valutazione dei rischi di esposizione non intenzionale di ambiente ai pesticidi”. Macchine costruite tenendo conto valutazione dei rischi “in modo da poter essere utilizzate, regolate e sottoposte a manutenzione senza causare esposizione non intenzionale di ambiente ai pesticidi”. Nel costruire macchina fare in modo di:

1)       eseguire “con facilità e sicurezza” comando, controllo ed arresto immediato di applicazione di pesticidi da postazione operativa della macchina;

2)       eseguire operazioni di riempimento preciso con quantità necessaria di pesticida, assicurando svuotamento agevole e completo, prevenendo ogni dispersione o fuoriuscita accidentale di pesticida, evitando ogni contaminazione di fonti idriche;

3)       operazioni di irrorazione in modo da “assicurare che pesticidi sia depositato in zone bersaglio”, così da ridurre al minimo perdite nelle altre zone ed evitare dispersione di pesticidi nell’ambiente. Garantire distribuzione uniforme su pianta;

4)       prove adeguate per verificare conformità di ogni componente macchina;

5)       prevenire dispersione in fase di disattivazione della funzione di applicazione pesticidi;

6)       munire macchine di dispositivi in grado di regolarne in modo facile tasso di applicazione;

7)       consentire lavaggio agevole e completo senza contaminazione di ambiente;

8)       consentire facile sostituzione di parti usurate senza contaminazione di ambiente;

9)       facilitare collegamento a macchine degli strumenti necessari per verificare buon funzionamento della stessa;

10)     contrassegnare ugelli, filtri, cestello in modo che loto tipo e dimensione identificati;

11)     munire di specifico supporto su cui operatore possa riportare nome del pesticida in uso;

12)     riportare nelle istruzioni seguenti indicazioni:

–          precauzioni da prendere durante operazioni di miscelazione carico, applicazione, svuotamento, lavaggio, riparazione e trasporto per evitare contaminazione ambiente;

–          condizioni d’uso macchina nei diversi ambienti, comprese regolazioni richieste per deposizione pesticidi nella zona bersaglio, riducendo al minimo perdita in altre zone (distribuzione omogenea di pesticidi);

–          gamma dei tipi e dimensioni di ugelli, filtri e cestelli utilizzati con macchina; frequenza controlli e modalità sostituzione parti usurate (ugelli, filtri);

–          specifiche per taratura, manutenzione giornaliera, preparazione per inverno ai fini di corretto funzionamento macchina;

–          tipi di pesticidi che possono provocare anomalie nel funzionamento macchina;

–          indicazioni per aggiornare nome di pesticida utilizzato;

–          collegamento ed uso di attrezzature ed accessori speciali e necessari e precauzione da prendere;

–          indicazioni che macchina soggetta a controllo in base a disposizioni nazionali;

–          caratteristiche macchine da sottoporre a controllo per assicurare corretto funzionamento;

–          istruzioni per collegamento di strumenti di misurazione.

Immesse sul mercato macchine che soddisfano requisiti di cui sopra, e non pregiudicano sicurezza e salute di persone, animali domestici, beni ed ambiente “quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione in condizioni ragionevolmente prevedibili”. Se constatato che macchina provvista di marcatura CE accompagnato da dichiarazione di conformità rischia di compromettere salute e sicurezza di persone, animali domestici, ambiente.

Ministero Sviluppo Economico ordine ritiro macchina da mercato, vietandone immissione sul mercato e limitandone libera circolazione. Decisione comunicata ad interessato che può presentare ricorso nei termini fissati. Oneri di ritiro macchina dal mercato a carico di fabbricante. Se Commissione Europea adotta misure di divieto o limitazione immissione sul mercato di macchine, Ministero Sviluppo Economico adotta provvedimenti conseguenti