LICENZA PESCA MARITTIMA

LICENZA PESCA MARITTIMA (Reg. 1627/94, 2943/95; Regio Decreto 1604/31; D.Lgs. 153/04; Legge 1639/68, 205/08; D.M. 26/7/95, 02/03/17)  (pesca13)

Soggetti interessati:

Direzione generale pesca marittima ed acquacoltura (DPM) del Ministero Agricoltura Alimentazione e Foreste (MIPAAF), Comandante Compartimento Marittimo (CCM), Comando generale del Corpo Capitanerie di porto (CCCP), Regioni.

Imprenditori ittici, pescatori, chiunque intende esercitare attività di pesca marittima (cattura o raccolta di organismi acquatici in mare) per finalità professionali e sportive, ispirandosi “ai principi di sviluppo sostenibile e di pesca responsabile al fine di coniugare le attività economiche di settore con la tutela degli ecosistemi”.

Iter procedurale:

Istituito Registro dei pescatori marittimi a cui chiunque intende esercitare pesca marittima deve iscriversi. Registro tenuto da CCCP, unitamente al registro delle imprese di pesca, a cui imprenditori ittici debbono iscriversi. Esclusi da iscrizione quanti esercitano pesca a fini scientifici od appartengono ad Organizzazioni ed Istituti riconosciuti od autorizzati da MIPAAF.

Interessato presenta a MIPAAF richiesta per ottenere nulla-osta ad esercizio pesca con navi, allegando:

  1. per navi da costruire: copia contratto di costruzione
  2. per navi da acquistare o da importare: copia contratto preliminare di acquisto
  3. per navi da ristrutturare: progetto con relazione tecnica, nonché contratti preliminari o fatture di acquisto per adeguamento della stazza o potenza
  4. per navi iscritte nel registro prima del 31/12/1993: estratto del registro da cui risulti proprietario

MI.P.A.F. rilascia, entro 90 giorni, nulla-osta non trasferibile, specificando durata (MI.P.A.F. su richiesta motivata interessato, può prorogare durata), nella misura di 1 per ciascuna impresa e 3 nel caso di cooperativa armatrice o per ciascun interessato a rilascio licenza pesca.

Nulla-osta ritirato se interessato:

  1. non presenta a MI.P.A.F. contratto di costruzione entro 6 mesi da notifica nulla-osta;
  2. non provvede ad impostazione chiglia entro 9 mesi da notifica nulla-osta;
  3. non realizzi almeno 50% nave entro 24 mesi da notifica nulla-osta.

Costruzione nave deve avvenire in conformità a caratteristiche tecniche previste da Reg. CE 2930/86. Non sono ammesse modifiche a potenza motore, salvo preventivo nulla-osta Ministero

Interessato in possesso nulla-osta presenta a MI.P.A.F. domanda in bollo con firma autenticata, per ottenere licenza pesca, allegando:

  • documentazione rilasciata da Registro Italiano Navale attestante che misurazioni dati tecnici (Lunghezza, larghezza, stazza espressa in tonnellate stazza lorda – TSL, potenza motore espressa in KW o HP) della nave rispondenti alle norme Reg. CEE 2930/86;
  • tassa concessione governativa pari a 300 € per ogni unità adibita a pesca.

MI.P.A.F., tenendo conto piano acquacoltura, provvede a rilasciare licenze ad interessati iscritti nel registro imprese da pesca, nei limiti di:

  • 500 TSL per imbarcazioni iscritte da almeno 3 anni nei compartimenti marittimi della Sardegna o se persona fisica o giuridica residente da almeno 5 anni in Sardegna;
  • 000 TSL per navi da piccola pesca, cioè inferiore a 10 TSL e 150 KW, abilitate a dotarsi di almeno 2 tra: attrezzi da posta o ferrettara, palangari, lenze, arpioni (Interessato può ottenere autorizzazione a detenere 1 o più di questi attrezzi), limitata a pesca costiera locale (Attività svolta nel compartimento di iscrizione della nave od in quelli immediatamente contigui). Priorità a:
  • cooperativa giovani esercenti direttamente pesca;
  • cooperative armatrici;
  • giovani pescatori di età inferiore a 36 anni non soci di cooperativa;
  • trasferimento da unità removelica ad unità motorizzate;
  • iscrizione da almeno 5 anni a registro imprese pesca;
  • 800 TSL per pesca costiera ravvicinata (entro 40 miglia da costa), cioè per navi aventi massimo 50 TSL e 350 KW, dotate di idonei sistemi di sicurezza e con sistemi palangari e circuizione;
  • 800 TSL per pesca mediterranea, cioè per navi aventi massimo 100 TSL e 600 KW, con sistemi palangari e circuizione;
  • 600 TSL per adeguamento unità in tonnellaggio e potenza, purché:
  • unità in possesso licenza di pesca;
  • interessato iscritto da almeno 3 anni nei registri delle imprese di pesca;
  • adeguamento deve mantenersi nei limiti di: 10 TSL e 150 KW per pesca costiera locale; 50 TSL e 350 KW per pesca costiera ravvicinata; 100 TSL e 600 KW per pesca mediterranea. Nel caso   di fusione di unità adibite a pesca allo strascico con passaggio da pesca costiera locale a pesca costiera ravvicinata adeguamento ammesso entro il doppio del tonnellaggio delle unità ritirate. Nel caso di sostituzione del motore, potenza nuovo motore pari a 70% della precedente. Su unità adeguate confermati i sistemi di pesca precedentemente vigenti;
  • 500 TSL per pesca oceanica (Esclusa attività nel Mediterraneo), volta a favorire nuove unità o  acquisto unità preesistenti ma con programma utilizzo 5 anni ed impegno a non ottenere benefici pubblici, salvo che per ammodernamento.  Licenza rilasciata con priorità a:
  • armatore di navi oceaniche con bandiera italiana;
  • armatore di navi oceaniche in società mista con Paesi extraCE;
  • armatori di navi non oceaniche con bandiera italiana riservate almeno 1.650 TSL.

Licenze per strascico rilasciate fino a raggiungimento di 20.855 TSL.

MI.P.A.F. invia a CE, almeno 1 mese prima avvio operazioni pesca, elenco licenze rilasciate per ottenere autorizzazioni comunitarie alla pesca oceanica;

  • TSL per navi iscritte nei registri entro 31/12/1993. Licenza ritirata se nave trasferita a qualsiasi titolo a terzi.

Sospeso rilascio nuove licenze qualora raggiunti tali limiti.

Licenza rilasciata da MI.P.A.F. per le navi per cui:

  1. esiste nulla-osta emanato da Ministero stesso;
  2. presentata istanza a costruzione entro 30/9/95;
  3. sia offerto in ritiro naviglio da pesca di uguale TSL, munito licenza valida, comprese navi oggetto naufragio nei 3 anni antecedenti richiesta, presentata da titolari o eredi nave naufragata. Escluse navi trasformate in unità da diporto, uso privato, vendute in Paesi extraCE, passate dalla V° alla VI° categoria.

Fuori di queste ipotesi non rilasciate nuove licenze per sistemi a strascico o volante. Vietato rilascio nuove licenze per sistema “rete da posta derivante, il cui impiego vietato nel mese di Ottobre, o per navi che hanno beneficiato di contributi CE per fermo definitivo pesca nei 2 anni precedenti.

Nelle licenze riportare:

  • numero CE assegnato a navi da pesca;
  • potenza massima continuativa del motore espressa in KW o HP;
  • categoria di pesca abilitata;
  • sistemi di pesca suddivisi in:
  1. sistema “circuizione” comprende: “tonnare volante” ad 1 o 2 imbarcazioni, “ciancolo per pesce azzurro”, “ciancolo per pesce bianco” ad 1 o 2 imbarcazioni (Ammesso solo per navi dei compartimenti di Roma e Livorno che hanno eseguito piano triennale di sperimentazione); “circuizione senza chiusura”;
  2. sistema “sciabica”, comprende: “sciabica da spiaggia”, “sciabica da natante”;
  3. sistema “strascico”, comprende: “strascico a divergenti”, “strascico a bocca fissa”, “traino pelagico a divergenti”, “rapido”, “sfogliare”. Sistema vietato nei compartimenti da Imperia a Molfetta. Dovrà essere attuato da unità che:
  • usano rete con maglia minima di apertura superiore a 40 mm.;
  • hanno, tra gli attrezzi di bordo, i divergenti o reti a bocca fissa;
  • effettuano pesca delle specie demersoli;
  1. sistema “volante”, comprende: “traino pelagico a coppia”, “agugliara”. Attuato da unità che:
  • usano rete con maglia minima di apertura superiore a 20 mm.;
  • effettuano pesca in coppia con altro natante. Interessati possono dichiarare di effettuare sistema “volante” con nave singola;
  • effettuano pesca di piccoli pelagici o aguglie.

Sistema “volante” cancellato da licenza se interessato non:

  • dichiara a Capitaneria inizio e fine attività con detto sistema;
  • effettua campagne di pesca per almeno 6 mesi nei 2 anni successivi a rilascio licenza;
  • non dimostra il tipo d pesce pescato con fattura vendita;
  1. sistema “traino per molluschi”, comprende: “attrezzo da traino per molluschi”, “ostreghero”, “rampone per molluschi”, “sfogliare per molluschi”;
  2. sistema “draga idraulica”, comprende: “turbo soffiante”;
  3. sistema “rastrello da natante”, comprende: “draga manuale”;
  4. sistema “attrezzi da posta”, comprende: “imbrocco”, “tramaglio”, “nasse”, “cestelli”, “cogolli”, “bertovelli”, rete circuitante”, “rete da posta fissa”, “rete da posta e circuizione”;
  5. sistema “rete da posta derivante”, comprende: “spadara”, “alalungara”;
  6. sistema “ferrettare”, comprende: “piccola derivante”, “menaide”, “segusara”, “bisantonara”, “alacciara”, “bisara”, “bogara”, “sgomberara”, “occhiatara”, “palamitara”;
  7. sistema “palangari”, comprende: “palangari fissi”, “palangari derivanti”;
  8. sistema “lenze”, comprende: “lenze a mano”, “lenze a canna”, “lenze trainate”;
  9. sistema “arpione”, comprende: “arpione”, “fiocina”, “asta e specchio per ricci”, “rastrello per ricci”.

Se interessato rinuncia ad uso di sistemi a “strascico”, “volante” o “draga idraulica” può aumentare potenza motore della nave fino a 80% di quella indicata in licenza e, comunque, entro 200 KW. Per le navi di stazza fino a 10 TSL per cui interessato rinuncia ad uso sistema a “strascico” possibile aggiungere in licenza sistema “traino per molluschi” o sistema “volante” (senza aumento potenza motore). Per diversificare attività di pesca, interessato può chiedere aggiunta in licenza di:

  1. sistema “palangari” nel caso abilitato ad uso sistema “strascico” o “draga idraulica”;
  2. sistema “palangari” se abilitato ad uso dello “strascico”;
  3. 2 sistemi a scelta tra attrezzi da posta, lenze ed arpione se abilitato ad uso “draga idraulica”.
  • attrezzi consentiti, quali “rastrello a piedi” o “rastrello a mano” (per impiego di tale attrezzo vietato uso del natante ad eccezione impianti molluschicoltura), “raschietto per mitili” (consentito ai subacquei professionisti previa autorizzazione annuale della Capitaneria);
  • obbligo visita per personale a bordo pescherecci di medico competente;
  • tipologia di specie ittiche consentite con relative taglie minime. Ammessa cattura accidentale od accessoria di specie diverse da quelle ammesse od aventi dimensioni inferiori, purché vietato “sbarco, trasporto, trasbordo, commercializzazione” di questo pescato ed attuato con attrezzi conformi.

MI.P.A.A.F. procede ad aggiungere nuovo sistema dopo aver verificato acquisto attrezzature da parte interessato ed esegue attenti controlli per verificare regolare presenza attrezzi rispetto a sistemi di pesca riportato in licenza.

Pesca subacquea autorizzata annualmente da Capitaneria di porto. Se utilizzate navi di appoggio, queste vanno regolarizzate come unità da pesca professionale.

Licenza valida 8 anni, non trasferibile, sempre da tenere tra i documenti di bordo.

Titolare della licenza:

  1. fornire ogni mese a Capitaneria di porto dati statistici su attività svolta;
  2. versareentro 31 Gennaio tassa di rinnovo pari a: 600.000 per pesca professionale marittima; 1.000.000 per pesca al corallo; 100.000 per pesca subacquea professionale; 800.000 per pesca molluschi con draga idraulica; 500.000 per pesca al pesce spada. Mancato versamento tassa comporta cancellazione licenza pesca.

Interessato presenta a MIPAAF domanda in bollo, con firma autentica, per rinnovo licenza o sostituzione o variazioni da apportare sulla licenza stessa, allegando specifico formulario ministeriale

Nel caso licenza sia andata smarrita o distrutta o risulti illeggibile, interessato chiede a MIPAAF rilascio duplicato.

Ufficio rilascia attestato provvisorio valido 1 anno, rinnovabile di anno in anno (6 mesi non rinnovabile qualora interessato non abbia provveduto a misurazioni tecniche delle navi) e riporta su licenze rettifiche inerenti: ditta, Comune, sede impresa, denominazione nave, proprietà. Rettifiche comunicate entro 180 giorni.

Licenza cessa la sua validità nel caso di:

  1. cessazione attività da parte interessato;
  2. mancato rinnovo licenza entro 6 mesi da scadenza o disarmo nave per 3 anni, anche a seguito affondamento;
  3. trasferimento della nave entro 5 anni da rilascio licenza, salvo caso di successione causa morte titolare o “per motivi di forza maggiore riconosciuti validi dal Ministero”;
  4. mancata comunicazione a MIPAAF del trasferimento iscrizione nel registro delle imprese di pesca o di iscrizione della nave entro 180 giorni da evento (120 giorni in caso di morte del titolare licenza).

Licenza che ha cessato validità, trasmessa entro 30 giorni a MIPAAF  Interessato che intende rinnovarla deve presentare domanda per nuova licenza.

licenza sospesa se interessato non adempiuto obbligo misurazione della nave. Se inadempienza si prolunga nel tempo, MIPAAF ritira la licenza e la restituisce ad interessato dopo che ha adempiuto agli obblighi UE.

Licenza sostituita nel caso di:

  1. morte dell’interessato;
  2. trasferimento dell’iscrizione nel registro delle imprese di pesca ad altra Capitaneria;
  3. trasferimento iscrizione nave in altro Ufficio;
  4. variazione degli elementi tecnici della nave dell’impresa di pesca

Vietato esercitare attività di pesca professionale senza essere muniti di licenza di pesca.

Nelle navi adibite a pesca marittima autorizzata, su richiesta di armatore, ammessa presenza a bordo di personale extracomunitario, salvo che per qualifica comandante.

MIPAAF comunica elenco definitivo di licenze entro 30 giorni da rilascio ed eventuali modifiche, ritiro o sospensione di licenza, almeno 12 giorni prima inizio operazioni di pesca. Elenco resta valido fino a revoca da parte di MIPAAF.

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MIPAAF, con DM 03/03/17, definisce modalità per applicazione del sistema a punti per infrazioni gravi a licenza di pesca. Al riguardo organi di controllo notificano a titolare di peschereccio verbale relativo ad applicazione di punti (copia al CCM dove commessa violazione). Per violazioni accertate fuori dal limite delle acque  territoriali competenza a ricevere il rapporto è del Capo  Compartimento marittimo di iscrizione del peschereccio.

Interessati, entro 30 giorni da notifica del verbale, possono far pervenire scritti difensivi o richiesta di audizione a CCM, che sentiti questi ed esaminati i documenti inviati, dispone, se ritenuto fondato l’accertamento svolto, assegnazione punti, altrimenti  archivia provvedimento. In entrambi i casi la decisione presa viene comunicata ad interessato (copia inviata ad Ente accertatore ed a DPM di MIPAAF).

Ufficio marittimo di iscrizione:

  • annota sul registro di iscrizione del peschereccio estremi del provvedimento e numero di punti assegnati, comunicandolo a Centro controllo di CCCP
  • qualora rileva che infrazione comporta raggiungimento dei punti disponibili, notifica ad interessato il relativo atto di accertamento,  precisando periodo di sospensione della licenza, in relazione al numero di punti accumulati. Atto comunicato a DPM di MIPAAF  e CCM di Ufficio di iscrizione del peschereccio

Ufficio  di iscrizione del peschereccio provvede a:

  • ritirare, entro 10 giorni da notifica del provvedimento di licenza di pesca (da tale data decorre revoca o periodo di sospensione di licenza)
  • annotare “senza ritardo” sul registro di iscrizione del peschereccio gli estremi del prevedimento (copia inviata a DPM di MIPAAF) e periodo di sospensione di licenza (comunicato a Centro controllo CCCP)
  • vigilare che, durante periodo di sospensione, attrezzi da pesca siano fissati e stivati.

Provvedimenti di assegnazione punti, sospensione, revoca di licenza possono essere impugnati. Se a seguito di impugnazione,  provvedimento di assegnazione è annullato, titolare licenza di pesca  presenta copia del provvedimento di annullamento ad Ufficio di iscrizione del peschereccio, che entro successivi 30 giorni  dispone la decurtazione dei punti assegnati, comunicandolo ad  interessato e al Centro controllo  di CCCP.

Se da assegnazione punti, poi decurtata, è derivata:

  1. sospensione di licenza, CCM  provvede ad annullare il provvedimento di sospensione ed a riconsegnare licenza di pesca
  2. revoca definitiva di licenza, DPM  di MIPAAF  provvede ad annullare il provvedimento ed a riconsegnare licenza di pesca

Ufficio annota nel registro di iscrizione del peschereccio estremi dei suddetti provvedimenti.

Titolare licenza di pesca presenta domanda di cancellazione dei punti, allegando idonea documentazione giustificativa, a CCM, che provvede a verificare, tramite propri Uffici, se titolare di licenza, dopo ultima infrazione grave, ha:

  • utilizzato il sistema VMS
  • proceduto a registrare e trasmettere per via elettronica: dati del giornale di pesca; dichiarazione di trasbordo; dichiarazione di sbarco
  • concluso campagna di pesca scientifica per cui si è offerto volontariamente
  • partecipato ad attività di pesca rientrante in un programma di etichettatura biologica

A seguito di tali verifiche, CCM  emette provvedimenti di cancellazione dei punti notificandolo al titolare di licenza, DPM di MIPAAF,  Ufficio di iscrizione peschereccio (per annotazione su registro), Centro controllo CCCP  (per aggiornare il registro nazionale delle infrazioni, riportando: punti assegnati; punti cancellati; sospensione di licenza con relativo periodo; revoca di licenza).

In caso di trasferimento di proprietà del peschereccio, titolare di licenza deve consegnare ad acquirente un attestato, rilasciato da Ufficio d’iscrizione del peschereccio, relativo al numero dei punti assegnati.

Se licenza di pesca è sospesa o revocata a titolo definitivo, il peschereccio viene identificato in Archivio nazionale delle licenze di pesca come sprovvisto di licenza. DPM  di MIPAAF provvede ad aggiornare i dati in Archivio e ad inviarli a Commissione Europea.

DM 30/07/2017 ad art. 6 stabilito che comandante unità di pesca, in caso di cattura accidentale o accessoria di specie soggette ad obbligo di sbarco la cui taglia accessoria è inferiore  a quella minima  di riferimento, dovrà inviare una preventiva comunicazione a competente Autorità marittima mediante impiego  di logbook elettronico (in mancanza comunicazione inviata almeno 1 ora  prima di ingresso in porto).

DM 30/07/2017 ad art.  7  stabilisce che il transito  di unità di pesca in aree marittime soggette, in base a norme UE nazionali, a misure di restrizioni di attività di pesca deve avvenire “con rotte dirette ed a velocità non inferiore a 7 nodi, fatte salve cause di forza maggiore”.

Vigilanza su attività di pesca marittima esercitata da Capitaneria di Porto, Regioni, Province, Comuni, comunicando infrazioni constatate a CCM.

MIPAAF comunica a UE qualunque infrazione constatata relativa a navi battenti bandiera di Paese terzo e fornisce assistenza a Paese terzo per istituire un procedimento penale ed amministrativo nei confronti di armatore inadempiente.

UE, dopo aver consentito ad armatore di presentare proprie osservazioni, decide, in base a gravità di infrazione commessa, se sospendere o ritirare permesso di pesca oceanica, o escludere peschereccio da elenco delle navi che possono ottenere il permesso di pesca oceanica per anno successivo.

Entità aiuto:

Cooperative di pescatori lavoratori riunite in consorzio beneficiano di:

  1. esenzione tassa di registro, purché capitale complessivo di ciascuna società non superiore a 250 € €
  2. concessione di premi per costruzione di scafi, con o senza motori, e di scafi porta pesce;
  3. concessione di sussidi straordinari o contributi per 5 anni per esercizio di magazzini, acquisto in comune e rivendita di attrezzi del settore e generi di consumo, funzionamento di stabilimenti od opifici necessari ad industria della pesca, ogni altra attività per maggiore sviluppo di industria peschereccia;
  4. concessione per esercizio delle proprie attività di aree e fabbricati del demanio marittimo con pagamento di canone annuo di 50 € “a titolo ricognitario” (Agevolazione estesa da Legge 205/08 a partire da 24/6/2004 “anche a concessione di aree di demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate ad imprese per esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché realizzazione di manufatti per conferimento, mantenimento, depurazione, eventuale trasformazione e prima commercializzazione del prodotto pesce da queste allevato”) e con esonero della domanda ed atti relativi a concessione da tasse di registro e bollo, purché cooperativa si obbliga a:
  • pagare o rimborsare imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale dovuto;
  • manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati

Sanzioni:

Chiunque commercializza specie vietate o pesci aventi dimensioni inferiori al minimo: sospensione di esercizio commerciale da 5 a 10 giorni.

In caso di illeciti commessi da “ausiliari e dipendenti”: armatore è responsabile in solido con Comandante di nave.

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