LICENZA MOLITURA OLIO (Reg

LICENZA MOLITURA OLIO (Reg. 2261/84; Legge 119/84, 460/87; D.M. 21/6/00; D.G.R.M. 25/9/00) (olio23)

Soggetti interessati:

Chiunque intende produrre olio

Iter procedurale:

Ministero Industria, poiché “capacità produttiva rilevata dalle licenze è notevolmente eccedentaria rispetto alla lavorazione effettivamente realizzata dal settore”, ha deciso che rilascio nuove licenze o eventuali ampliamenti o concentrazioni di frantoi in attività è soggetto a preventivo parere da parte Ministero stesso.

Frantoio invia domanda di riconoscimento entro 31 Maggio a Servizio Decentrato Agricoltura, allegando:

1)       documenti inerenti attrezzature tecniche e capacità lavorativa impianto;

2)       impegno a sottoporsi a controlli per aiuto alla produzione;

3)       impegno a tenere contabilità magazzino e ad inviare ad AIMA estratti mensili della contabilità;

4)       certificazione antimafia.

Servizio Decentrato procede a riconoscimento frantoio, verificando idoneità attrezzature, assenza irregolarità nelle campagne precedenti, regolare tenuta registri di magazzino. Riconoscimento comporta rilascio codice di identificazione e registro lavorazione olive per modello “F”.

Regione comunica ad AIMA ed AGECONTROL frantoi riconosciuti.

Frantoi riconosciuti debbono:

1)       riportare su registro tutte le partite di olive in entrata e di olio e sansa uscita, indipendentemente da aiuto alla produzione;

2)       rilasciare per ogni molitura eseguita modello “F” controfirmato da olivicoltore.

Servizio Agricoltura ed AGECONTROL verifica, su almeno 10% frantoi riconosciuti, durante periodo di molitura:

a)       rispondenza attività di lavorazione a contabilità di magazzino e modelli “F” rilasciati;

b)       “assenze di contaminazione di sostanze indesiderabili” (v. Solventi).

Controlli estesi anche ad impianti di lavorazione di sansa od olio lampante ed oli estratti da sanse.

Eventuali irregolarità riscontrate subito segnalate a Regione che adotta nel periodo Luglio-Settembre provvedimento di revoca nel caso di:

a)       omessa o irregolare tenuta giornaliera dei registri di lavorazione;

b)       alterazione dati di lavorazione, in particolare quantitativo di olio prodotto.

Decreto revoca pubblicato su Albo pretorio Comune e comunicato ad AIMA affinchè proceda a sospensione pagamento aiuto. Interessato può presentare ricorso a MI.P.A.

Regione invia ogni 3 mesi a MI.P.A. elenco in cui riportati “estremi provvedimento riconoscimento dei frantoi oleari di ritiro del riconoscimento stesso”  

Sanzioni:

Frantoiano che non rilascia a produttore un attestato per ogni operazione di molitura eseguita: multa da 300.000 a 6.000.000

Olivicoltore che fa molire proprie olive presso frantoio non riconosciuto o a cui riconoscimento è stato revocato perde diritto ad aiuto produzione olio di oliva.

 

 

 

 

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