RICONOSCIMENTO ORGANIZZAZIONI OLIVICOLE

RICONOSCIMENTO ORGANIZZAZIONI OLIVICOLE (Reg. 1308/13; D.M. 13/02/18)  (olio24)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Regioni.

Produttori olivicoli (intesi quali persone fisiche o giuridiche, o gruppi di persone fisiche o giuridiche) che costituiscono Organizzazioni di produttori (OP) operanti nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, riconosciute qualora in possesso dei seguenti requisiti:

1)       costituite in forma di persona giuridica, quale:

a)società di capitali, avente per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti derivanti dalle olive ed il cui capitale sociale viene sottoscritto da produttori o da loro società o da cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi di articolo 2612 del Codice Civile

b)società cooperative agricole e loro consorzi

c)società consortile ai sensi dell’articolo 2615 ter del Codice Civile, costituita da imprenditori agricoli o loro forme societarie;

2)       produttori olivicoli costitutori di OP in possesso di un fascicolo aziendale attivo, da cui risulti la superficie olivetata detenuta

3)       aventi una base sociale costituita prevalentemente da produttori che:

a)nei 2 anni precedenti a quello di invio della domanda di riconoscimento non risultano censiti in SIAN come soci di altre OP attive, o che hanno perso il riconoscimento nel corso di tale anno

b)applicano regole statutarie in grado di garantire il controllo democratico della OP e delle relative decisioni prese

4)       perseguite le seguenti finalità:

a)pianificare la produzione degli aderenti, adeguandola alla domanda in termini di qualità e quantità

b)ottimizzare i costi di produzione e la redditività degli investimenti nel rispetto delle norme ambientali, stabilizzando nel contempo i prezzi alla produzione

c)svolgere ricerche e sviluppare metodi di produzione sostenibili, atti a mitigare i cambiamenti climatici, preservare le risorse naturali, migliorare la competitività economica e l’adattamento al mercato delle imprese

d)fornire assistenza tecnica per: favorire la diffusione di tecniche colturali rispettose dell’ambiente, o determinati standard produttivi, migliorare la qualità dei prodotti; sviluppare prodotti DOP/IGP o con etichetta di qualità nazionale; utilizzare mercati a termine e sistemi assicurativi

e)provvedere alla gestione di sottoprodotti e rifiuti, in modo da: tutelare la qualità delle acque, suoli, paesaggio; promuovere la biodiversità

f)sviluppare iniziative nel settore della promozione e commercializzazione

g)gestire fondi di mutualizzazione

5)       previsti nello statuto i seguenti obblighi minimi a carico dei soci:

a)applicare le regole adottate da OP in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale

b)aderire, per un determinato prodotto, ad 1 sola OP, salvo caso di produttori in possesso di più unità produttive ubicate in aree geografiche distinte che possono aderire a più OP

c)fornire le informazioni richieste da OP a fini statistici o di programmazione della produzione

d)finanziare, in quota parte, i costi di gestione della OP

e)cedere e/o conferire, nelle modalità fissate da OP, una quota (espressa in volume) non inferiore al 25% del valore della produzione commercializzata (VPC) complessiva dichiarata da OP ad AGEA ai fini del riconoscimento. Valore dato dalla media del prodotto commercializzato (al netto di Iva e degli acquisti da terzi) da OP e/o dai propri soci nel biennio precedente all’invio della domanda di riconoscimento, come desumibile dal bilancio o da altri elementi contabili. Nell’anno di riconoscimento ed in quello successivo, VPC riconosciuta ad OP è comprensiva anche della quota di prodotto commercializzato direttamente dal socio aderente se:

  • quantità di prodotto dichiarata a SIAN riguarda la vendita diretta di questo al consumatore finale per il suo fabbisogno personale (anche fuori dalla propria azienda), o l’utilizzo di questo nelle attività connesse (v. agriturismo)
  • prodotto è venduto tramite altra OP designata dalla OP di adesione, purché: in quantità regolamentata rispetto al volume della produzione commercializzabile dalla propria OP; “prodotto ha caratteristiche intrinseche che non rientrano di norma nelle attività commerciali di OP” di adesione
  • prodotto è commercializzato tramite cooperative e consorzi gestiti da OP in base ad accordi scritti

A partire dal 2° anno successivo al riconoscimento, VPC è desumibile solo dal bilancio di OP che deve dimostrare la commercializzazione diretta di almeno il 25% della produzione di riferimento dichiarata ad AGEA per il riconoscimento (di cui almeno il 51% deve provenire dalle superfici olivetate dei propri soci), pena revoca di questo a partire dal 1° Aprile dell’anno di inadempienza. Percentuale che OP può autorizzare a commercializzare ai propri soci fuori da OP mai superiore al 75% (in volume) della produzione di riferimento. Regioni possono definire percentuali superiori di commercializzazione ai fini del riconoscimento, informandone MIPAAF.

Impegno di concessione/conferimento può essere oggetto di deroga in caso di particolari condizioni climatiche, avversità atmosferiche, calamità naturali, che comportano una riduzione della produzione di oltre il 30% rispetto alla media regionale dei 4 anni precedenti

Nello statuto (o in alternativa nel Regolamento interno, sempre prevalente sulle norme statutarie delle società aderenti ad OP) possono inoltre essere previste:

a)procedure specifiche per modificare le regole statutarie di cui sopra

b)sanzioni da applicare in caso di inosservanza degli obblighi statutari (in particolare mancato versamento dei contributi finanziari, o mancato rispetto delle regole fissate da OP)

c)regole inerenti alla ammissione/recesso dei soci aderenti. In particolare:

Ø    possono essere ammessi a soci anche soggetti non produttori, purché: non rappresentino oltre il 10% dei diritti di voto; non assumano cariche sociali in OP; non partecipano al voto nelle decisioni riguardante la gestione del fondo di esercizio e/o il programma di sostegno; non svolgano attività concorrenziali con quelle di OP

Ø    adesione di produttore ad OP per un periodo non inferiore ad 1 anno (se OP attua un programma di attività pluriennale che prevede coinvolgimento del  produttore, la sua adesione deve essere almeno pari alla durata del suddetto programma, salvo autorizzazione della stessa OP)

Ø    recesso da socio, comunicato per scritto da parte di un soggetto in regola con i versamenti dovuti ad OP, è valido a partire dalla fine dell’esercizio in corso o dalla conclusione del programma

Ø    impegno da parte di OP a rilasciare a ex socio la documentazione necessaria all’iscrizione ad un’eventuale altra OP, fermo restando che in caso di espulsione per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, l’adesione ad altra OP potrà avvenire solo a partire dal 1 Gennaio del 2° anno successivo a quello di esplulsione

d)regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento di OP

6)       numero minimo di produttori aderenti ad OP almeno pari a 100 (250 in Sicilia, Toscana, Campania, Lazio; 1.000 in Puglia e Calabria o, in alternativa, 100 soci con almeno 2.500 ha. di superficie olivetata posseduta). In tale numero rientrano anche persone giuridiche socie considerate per il numero dei produttori aderenti ad esse salvo caso che soci aderiscono con obbligo di cessione/conferimento dello stesso prodotto a persona giuridica non aderente ad OP in questione (possibile operare in deroga in caso di forme di svincolo concordate tra le parti e previste nel regolamento interno della stessa OP). Sempre esclusi dal numero dei soci, quelli  privi del fascicolo aziendale (questi non sono compresi neppure tra soci non produttori)

7)       valore minimo della produzione commercializzata proveniente dalle superfici olivetate dei soci OP almeno pari a 200.000 € (500.000 € in Sicilia, Toscana, Campania, Lazio; 750.000 € in Puglia e Calabria) da conseguire nel biennio successivo all’anno di riconoscimento

8)         nel caso di OP operanti nel settore delle olive da tavola requisiti riguardano: almeno 30 produttori con oltre 50 ha. di superficie olivetata; fatturato minimo superiore a 200.000 €

Associazioni di Organizzazioni Produttori (AOP) operanti nel settore olivicolo riconosciute, qualora in possesso dei seguenti requisiti:

1)       costituite nella stessa forma giuridica delle OP (cioè società di capitali; società cooperative agricole e loro consorzi; società consortili ai sensi di art. 2615 del Codice Civile)

2)       costituite su iniziativa delle OP riconosciute. Persona giuridica diversa da OP può essere socia di AOP, purché: non ne detenga oltre il 10% dei diritti di voto; suoi rappresentanti non assumono cariche elettive in AOP né partecipano al voto nelle decisioni relative alla gestione del fondo di esercizio; non svolgono attività concorrenziali con quelle di AOP (tali vincoli debbono essere riportati nello statuto di AOP)

3)       compagine sociale costituita da almeno 10 OP riconosciute in almeno 8 Regioni diverse;

4)       statuto riporta seguenti prescrizioni minime a carico di OP socie:

a)applicazione delle regole adottate da AOP in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale

b)adesione ad 1 sola AOP per prodotti oggetto di riconoscimento

c)fornitura delle informazioni richieste da AOP

Nello statuto possono essere riportate le stesse prescrizioni aggiuntive elencate per OP;

5)       esecuzione  di attività a favore di OP socie, quali:

a)svolgimento di trattative contrattuali

b)coordinamento delle attività di OP socie

c)promozione e realizzazione di servizi per il miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto

d)esecuzione progetti di interesse comune al fine di rendere più funzionali le attività delle OP socie

e)svolgimento di azioni di supporto alle attività commerciali delle OP socie, anche mediante la creazione di società di servizi e la stipula di accordi nei confronti di queste e/o di soggetti terzi;

6)       in merito all’ammissione a socio di OP riconosciute, durata massima di adesione, modalità di recesso od espulsione da socio si applicano le stesse disposizioni riportate per OP

Organizzazioni interprofessionali (OI), associano operatori stabiliti in almeno 8 Regioni e svolgono attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell’olio di oliva e/o delle olive da tavola.

Iter procedurale:

MIPAAF, con DM 13/2/2018 come modificato da D.M. 22/5/2020, ha definito la “disciplina in materia di riconoscimento controllo e revoca delle Organizzazioni di produttori olivicole”.

Produttori olivicoli costituiscono OP, inviando domanda di adesione, in cui specificare: dati anagrafici del richiedente; dati catastali della superficie olivetata; numero di olivi presenti. Allegare “documentazione comprovante il titolo possesso dei terreni ad olivo” (atto di proprietà, contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata per comodato ad uso gratuito) e certificato catastale (evidenziare dati catastali relativi alle superfici olivicole).

OP inviano domanda di riconoscimento a Regione di riferimento (cioè Regione dove realizzato il maggiore valore della produzione commercializzata o dove maggiore risulta la base associativa), evidenziando il possesso dei requisiti di cui sopra e gli elementi identificativi di ogni membro di OP. Allegare:

a)copia dell’atto costitutivo e dello statuto

b)composizione degli organi sociali in carica

c)delibera del Consiglio di amministrazione che autorizza il legale rappresentante “a presentare l’istanza con l’indicazione dei prodotti oggetto di riconoscimento”

d)dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante attestante: numero complessivo dei soci al momento di invio della domanda, distinti tra numero di produttori aderenti direttamente o tramite altri Organismi associativi; superficie olivetata; quantità e tipologia di prodotto rappresentata; prospetto del valore della produzione commercializzata (VPC) nei 2 anni precedenti (articolato per Regione di provenienza dei soci); numero di iscrizione di OP a Camera di Commercio

e)relazione in cui evidenziare: struttura amministrativa di OP (sede legale e sedi operative; personale; gestione e tenuta della contabilità); struttura commerciale di OP (attuale e futura); struttura tecnica di OP (ubicazione di locali e magazzini, a disposizione, con il loro stato attuale e la relativa potenzialità, in relazione alla produzione rappresentata; personale coinvolto)

f)dichiarazione del legale rappresentante di OP attestante l’impegno (previsto dallo statuto o dal regolamento interno) a documentare che oltre il 50% di VPC proviene dalla superficie olivetata dei soci (fatte salve le deroghe concesse per eventi calamitosi)

g)documentazione attestante il volume di produzione commercializzata da OP e/ dai propri soci

h)programma di attività che si intende realizzare per il miglioramento della qualità di olio di oliva (v. scheda “aiuti organizzazioni olivicole”)

i)elenco degli associati al momento di invio della domanda

j)fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante di OP

OP riconosciute, in base alla precedente normativa, si intendono riconosciute ai sensi del DM 23/2/2018, se dimostrano il possesso dei requisiti di rappresentatività richiesti a livello di numero dei soci e di VPC (compresa la cessione o conferimento da parte dei soci di almeno il 25% di VPC complessiva di riferimento della  OP), altrimenti il riconoscimento viene revocato a partire dal 31/10/2020.

Nel caso di AOP domanda di riconoscimento inviata a MIPAAF Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare via XX Settembre 20 Roma 00187.

MIPAAF/Regione  (in caso di OP con soci in più Regioni, questa coordina le verifiche svolte da ogni Regione per la parte di competenza) esegue istruttoria, entro 4 mesi dalla richiesta, verificando il possesso dei requisiti prescritti sulla base di: documentazione presentata da OP; informazioni reperibili da fascicolo aziendale; eventuali verifiche eseguite presso la sede di OP e/o dei suoi soci. In particolare si vuole accertare: numero minimo dei produttori soci aderenti e valore minimo di produzione commercializzata; conformità dello statuto al Reg. 1318/13 ed al DM 13/02/2018; disponibilità di strutture e di professionalità adeguate alla gestione delle attività riportate nello statuto. Concessione o rifiuto del riconoscimento è comunicato a OP/AOP e notificato da MIPAAF entro il 31 Marzo alla Commissione UE.

Si ha fusione tra OP quando 2 o più OP avviano una procedura a seguito della quale perdono la propria “soggettività giuridica”, con conseguente richiesta di un nuovo riconoscimento per il soggetto giuridico derivato. Se 2 o più OP avviano  la procedura di fusione per incorporazione, la OP incorporata perde il suo riconoscimento “che rimane in capo alla sola OP incorporante”. Il nuovo soggetto giuridico derivato dalla fusione si assume tutti i diritti e gli obblighi delle singole OP componenti, compreso l’obbligo di comunicare l’avvenuta fusione, entro 60 giorni dalla sua annotazione nel registro delle imprese, alla Regione di riferimento, affinché possa nei 30 giorni successivi procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento stesso.

Organismi riconosciuti sono inseriti nell’Elenco nazionale delle OP e AOP (riportando per ognuna il codice di riconoscimento) che può variare in caso di modifica dei soggetti giuridici (anche a seguito delle fusioni). Elenco tenuto presso MIPAAF, che lo pubblica sul proprio sito internet.

AGEA mette a disposizione di MIPAAF, Regioni, OP:

1)       informazioni inerenti a: modalità di iscrizione a SIAN; aggiornamento annuale della base associativa; regole per la fruizione dei servizi telematici

2)       entro 10 Febbraio dati inerenti alla produzione complessiva di olive e/o olio prodotte da singola OP nell’anno precedente, elaborati in base alle dichiarazioni inserite in SIAN

Regione/MIPAAF esercita controllo su OP/AOP riconosciute almeno una volta ogni 3 anni, sulla base di un’analisi del rischio e dei documenti trasmessi da OP/AOP, al fine di verificare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento (se questi connessi alla fruizione di benefici pubblici, la frequenza dei controlli rispetta le norme specifiche previste dal beneficio in questione). Esito dei controlli comunicati a MIPAAF.

MIPAAF comunica alla Commissione Europea entro il 30 Giugno l’elenco delle OP/AOP riconosciute, sospese o revocate.

MIPAAF e Regioni possono adottare criteri preferenziali (aventi eventuali caratteri di progressività in relazione a percentuale di produzione commercializzata da OP) e specifiche misure a sostegno delle OP riconosciute.

Sanzioni:

In caso di perdita da parte di OP/AOP di 1 o più requisiti previsti per il riconoscimento, o di mancato rispetto delle norme statutarie inerenti ai requisiti minimi, o di inadempienza nella fornitura dei dati o dei documenti richiesti dalla Regione ai fini del controllo: revoca di riconoscimento di OP/AOP, previo invio di una diffida da parte di Regione/MIPAAF.

In caso di inosservanza “sostanziale” temporanea dei criteri di riconoscimento: sospensione del riconoscimento di OP/AOP, previo invio da parte di Regione/MIPAAF di una comunicazione indicante le misure correttive da adottare.

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