CONTROLLI VETERINARI SU IMPORT (D

CONTROLLI VETERINARI SU IMPORT (Reg. 206/10; D.Lgs. 80/00) (igizoo34)

Soggetti interessati:

Chiunque importa in Paesi CE animali vivi ungulati (bovini, bufalini, ovini, caprini), equini, api e bombi, nonché prodotti (carni fresche destinate a consumo umano, escluse preparazioni di carne di ungulati ed equidi) e sottoprodotti di origine animale da Paese Terzi (Elenco pubblicato in Allegato I e II a Reg. 208/10 pubblicato su G.U.CE 73/10 per animali vivi e su G.U.CE 44/11 per carne) con esclusione dei prodotti:

a)       contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori destinati a consumo personale purché quantità non superi limite fissato da Ministero Salute;

b)       oggetto di piccole spedizioni tra privati senza alcun carattere commerciale, purché quantità spedita non superi limite fissato da Ministero Salute;

c)       a bordo di mezzi di trasporto che effettuano viaggi internazionali e destinati ad uso di passeggeri ed equipaggio. Se sbarcati i loro rifiuti distrutti sotto vigilanza sanitaria;

d)       sottoposti a trattamento termico;

e)       introdotti a fini espositivi purché preventivamente autorizzati da Ministero Salute ed a conclusione iniziativa distrutti o rispediti al Paese di origine;

f)        destinati a studi particolari ed analisi purché sotto sorveglianza veterinaria, non destinati ad alimentazione umana. A conclusione lavoro distrutti o rispediti verso Paese di origine;

g)       animali non domestici destinati a mostre od esibizioni o circhi od Organismi, Istituti, Centri riconosciuti   

Iter procedurale:

Partite di ungulati vivi introdotti nella CE solo se:

a)       provenienti da Paese Terzo in Elenco CE;

b)       munito di certificato veterinario redatto sulla base del modello pubblicato in Allegato a Reg. 206/10 pubblicato su G.U.CE 44/11, sottoscritto da veterinario ufficiale di Paese Terzo esportatore;

c)       soddisfatte garanzie previste dal certificato veterinario, nonché quelle eventualmente poste da Stato membro di destinazione;

d)       in caso di partite di animali vivi provenienti da più aziende, raccolte in centri riconosciuti da Autorità competente in Paese Terzo nel rispetto delle condizioni fissate in Allegato a Reg. 206/10 pubblicato su G.U.CE 73/10;

e)       eseguito prelievo di campioni da analizzare per accertare presenza di malattie infettive di ungulati sotto controllo di Autorità competente di Paese Terzo nel rispetto dei protocolli CE per tali operazioni. Nel caso di api e bombi occorre accertarsi assenza di peste americana, piccolo scarabeo dell’alveare, acaro tropilaelaps (In deroga ammessa presenza in parte di Paese Terzo, purché “geograficamente ed epidemiologicamente isolata” ed indicata in certificato;

f)        nel periodo intercorrente tra carico in Paese Terzo ed arrivo al posto di ispezione frontaliero, queste non sono trasportate insieme ad animali vivi non destinati a CE o di qualifica sanitaria inferiore, né scaricate in territorio di Paese Terzo non compreso in Elenco CE. Animali vivi introdotti nella CE solo se arrivano al posto di ispezione frontaliero entro 10 giorni da rilascio certificato veterinario (Se trasporto via mare, termine prorogato a seguito dichiarazione comandante di nave da allegare a certificato veterinario). Se trasporto animali (Escluse api) per via aerea, contenitore in cui avviene trasporto ed area circostante irrorate con insetticida adatto dopo carico e prima di chiusura sportello aereo e ad ogni apertura delle porte in Paese Terzo (capitano di aereo attesta avvenuta irrorazione);

g)       trasferimento immediato di ungulati vivi introdotti nella CE presso allevamento, zoo, parchi di attrazione, riserve faunistiche o di caccia, dove rimangono per almeno 30 giorni, salvo avvio diretto a macello (Macellazione eseguita entro 5 giorni da arrivo animali). Nel caso di api loro immediato trasferimento ad azienda destinazione e “poste sotto controllo di Autorità competente in gabbiette prima di essere introdotte nelle colonie locali”. Materiale che ha viaggiato con le api inviato a laboratorio accreditato per ricercare presenza  di piccolo scarabeo dell’alveare (sue uova e larve) e segni di acaro tropilaelaps e poi distrutto;

h)       transito in Paese Terzo di animali che si spostano senza certificato veterinario da Stato membro ad altro Stato membro se:

·         nel caso di bovini da ingrasso: azienda destinazione finale designata preventivamente da Autorità competente Paese di arrivo e animali rimangono in azienda di destinazione, salvo macellazione immediata (Eventuali movimenti di animali vivi effettuati sotto sorveglianza di veterinario);

·         nel caso di altri ungulati: destinati alla macellazione immediata.

Partite di carni fresche destinate a consumo umano importate in CE solo se:

a)       provenienti da Paesi Terzi in Elenco CE;

b)       presentate al posto di ispezione frontaliero corredate da certificato veterinario corrispondente a partita interessata, compilato e firmato da veterinario ufficiale di Paese Terzo (Modello riportato in G.U.CE 44/11);

c)       soddisfano garanzie riportate nel certificato, nonché eventuali condizioni veterinarie imposte da Stato membro di destinazione;

d)       in caso di carcasse non scuoiate di artiodattili trasferite subito a stabilimento di trasformazione di destinazione;

e)       in caso di transito in Stati membri ma destinate ad altro Paese Terzo, provenienti da Paesi Terzi in Elenco CE, munite di certificato veterinario corrispondente a partita interessata, sottoscritto da veterinario ufficiale di Paese Terzo e da veterinario ufficiale posto di ispezione frontaliero prima di introduzione nella CE, soddisfatte condizioni specifiche di polizia sanitaria indicate nel certificato.  

Interessato deve produrre descrizione della partita ed allegare originali certificati veterinari rilasciati da Paesi Terzi che verranno conservati per 3 anni presso posto di ispezione frontaliera.

Veterinario ufficiale esegue ispezione su ciascuna partita tramite:

a)       controllo documentale per verificare se informazioni contenute nel certificato veterinario rilasciato da Paese Terzo fornisce idonee garanzie sanitarie e corrisponde a quelle fornite da interessato;

b)       controllo identità di ciascuna partita per accertare conformità prodotti a dati riportati in certificato (v. sigilli, etichettatura, marchi di salubrità apposti) o a norme sanitarie CE (Analisi laboratorio);

c)       controlli ulteriori in caso veterinario abbia dubbi su destinazione merce o conformità di questa a norma di CE o garanzie su salute umana e degli animali. Fino a completamento controlli, merce sotto sorveglianza. In caso di conoscenza di zoonosi in Paese Terzo, Ministero Salute dispone provvedimenti cautelativi;

d)       controlli rafforzati (Sequestro di tutte le partite con prelievo di campioni ed analisi laboratorio) in caso di gravi e ripetute infrazioni di importatore o di Paese Terzo.

Ultimati controlli, veterinario:

1)       rilascia certificato, specificando destinazione autorizzata. Certificato accompagna partita finché rimane sotto sorveglianza doganale o fino a primo stabilimento di destinazione. Se partita viene frazionata, questa accompagnata da copie conformi del certificato;

2)       rilascio copia autenticata certificato veterinario rilasciata da Paese Terzo;

3)       determina entità della spesa per controlli che interessato deve pagare prima svincolo merce;

4)       comunica a Ministero sanità effettiva destinazione merce se: prodotti inviati in parte Stato italiano o CE oggetto di particolari misure, eseguiti prelievi per analisi di cui non conosciuti risultati, trattasi di importazioni autorizzate per fini particolari;

5)       verifica che merce arrivi a destinazione Stato CE o stabilimento destinazione. Trasporto deve avvenire sotto vincolo sanitario, in veicoli o contenitori a chiusura ermetica, sigillati al momento partenza da posto frontaliero;

6)       informa circa origine prodotti e luogo destinazione veterinario ASL competente per stabilimento di destinazione, che comunica entro 15 giorni arrivo a destinazione prodotti;

7)       comunica ad interessato esito controlli, evidenziando eventuali modalità di ricorso.

Se destinati ad altro Stato membro conformità a norme vigenti in questo Stato e controlli relativi e regolarità documenti accompagnamento se merce in transito. Se merce scaricata prima di essere avviata a Stato CE, questa deve essere immagazzinata a spese interessato in apposito locale sotto controllo veterinario e sottoposta a “controlli di identità e materiale in caso di rischio per la salute umana o degli animali”.

Controlli ridotti se Paese Terzo di provenienza offre soddisfacenti garanzie sanitarie, merce proveniente da stabilimenti riconosciuti da CE, adottati specifici certificati di imputazione, stabilito accordo di reciprocità veterinaria tra CE e Paese Terzo.

Partite di prodotti proveniente da Paese Terzo ammesse a zona franca se interessati dichiarato che destinazione finale merce è CE e prodotti soddisfano condizioni di importazione.

Partite oggetto di controllo documentale, di identità, materiale per accertare possesso requisiti di importazione ed accompagnate da certificati veterinari Paesi Terzi.

A conclusione controlli veterinario doganale rilascia certificato di immissione in libera pratica. Se controlli non favorevoli, veterinario doganale rilascia certificato per immissione merce in “deposito franco” riconosciuto da Ministero Sanità, munito di sigillo doganale. Merce può lasciare deposito solo per essere inviata in Paese Terzo, o deposito per approvvigionamento navi accompagnata da modello doganale T1, o luogo di distruzione previa denaturazione in veicoli e contenitori sigillati sotto vigilanza veterinaria. Non rispetto di queste norme comporta revoca riconoscimento del deposito da parte Ministero Sanità. Tutte le spese di ispezione, deposito, trasferimento merce a carico richiedente.

Partite di prodotti di origine CE respinti da Paesi Terzi possono essere reimportate solo se:

a)        prodotto accompagnato da originale certificato di esportazione “integrato con motivi del respingimento, garanzia che sono state rispettate condizioni di magazzinaggio e trasporto, dichiarazione che i prodotti non hanno subito alcuna manipolazione”;

b)       prodotti sottoposti presso posto di frontiera a controllo documentale, di identità, materiale;

c)        partita inviata direttamente verso stabilimento di origine in veicolo o contenitori sigillati.

Veterinario doganale informa servizio veterinario di destinazione.

Tutte le spese a carico interessato.

Partite introdotte in Italia senza controllo veterinario sequestrate se da controlli risulta che merce non conforme a norme CE, o pericolosa per salute umana. Veterinario, in accordo con interessato, provvede entro 60 giorni a rispedire partita verso Paese concordato e ad annullare certificasti veterinari di accompagnamento. Se impossibile rispedizione, merce distrutta presso deposito di frontiera con spese a carico interessato.

Ministero Salute se venuto a conoscenza di inadeguati controlli presso posti di frontiera CE, invita altro Stato membro ad adottare misure idonee a garantire conformità merce, informa Commissione CE, intensifica controlli su prodotti provenienti da posti di ispezione inadempienti.

Ministero Salute organizza corsi di formazione per veterinari ufficiali destinati a posti di ispezione frontalieri.

Sanzioni:

Chiunque introduce in Italia prodotti senza sottoporli a controllo veterinario, o non rispetta norme su introduzione in deposito franco, o non rispetta sorveglianza veterinaria laddove richiesto fino a stabilimento destinazione: multa da 7.500 a 15.000 € per partita.

Chiunque effettua transito su territorio nazionale se prescritta autorizzazione veterinaria: multa da 5.000 a 30.000 € per partita.

Chiunque non rispetta disposizioni relative ad uscita merce da un deposito franco per essere inviata in Paese Terzo o distrutta: multa da 2.500 a 15.000 €

Chiunque non fornisce a veterinario doganale informazioni richieste su partita: multa da 500 a 3.000 €