LEGGE SULLA MONTAGNA

LEGGE SULLA MONTAGNA (Legge 97/94, 244/07, 191/09, 228/12, 145/18; Del. CIPE 27/7/21; D.G.R. 16/5/22) (monti02)

Soggetti interessati:

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF), Regioni, Servizio Decentrato Agricoltura (SDA), Province, Unioni Montane, Comuni

Agricoltori e cittadini che risiedono o svolgono attività nei territori delle Unioni Montane.

Iter procedurale:

Stato e Regioni predispongono interventi speciali per favorire tutela e valorizzazione del territorio montano, tra cui:

  1. istituzione di un Fondo nazionale per la montagna con risorse aggiuntive rispetto a fondi ordinari per aree montane. Risorse ripartite tra Regioni che costituiscono Fondo regionale per la montagna al fine di eseguire interventi speciali di tipo territoriale, economico, sociale e culturale;
  2. istituzione di Ente Italiano Montagna (EIM) al fine di “supportare politiche e sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani”;
  3. promozione da parte delle Regione dell’organizzazione delle Comunanze agrarie o Comunioni familiari montane stabilendo tramite apposite leggi:
  • organizzazioni di personalità giuridica di diritto privato;
  • condizioni per autorizzare destinazione alternativa dei terreni da quelle agro-silvo-pastorale, compreso “eventuale maggior valore di mercato”;
  • garanzie di partecipazione alla gestione comune;
  • forme di pubblicità dei patrimoni comuni vincolati (v. Annotazioni registri immobiliari);
  • modalità di coordinamento tra Comuni, Unioni Montane e Comunanze agrarie, nonché garanzie di coinvolgimento di queste nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale;
  1. possibilità di acquisto per i coeredi in affitto alla scadenza del contratto “delle porzioni dei fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi unitamente alle scorte, pertinenze ed annessi rustici”. Acquisto ammesso purché:
  • interessati non abbiano venduto terreni in proprietà negli ultimi 3 anni aventi imponibile fondiario superiore a 250 €;
  • fondi posseduti ed acquistati da coeredi non superiori a 3 volte la superficie “corrispondente alla capacità lavorativa loro e/o della loro famiglia”;
  • iscritti ad INPS come coltivatori diretti od imprenditori a titolo principale;
  • si obbligano a coltivare direttamente il fondo per almeno 6 anni.

Interessati, entro 6 mesi dalla scadenza dell’affitto, inviano ai coeredi una dichiarazione di acquisto contenente impegno a versare nei 3 mesi successivi il prezzo fissato in base al valore dei terreni definito dalle  Commissioni provinciali di esproprio. In caso di rifiuto dei coeredi, interessati depositano tale somma presso un Istituto di Credito. Se, entro 6 anni, terreno risulta utilizzato per scopi diversi da quelli agricoli, coerede ha diritto ad un conguaglio, pari alla differenza tra il corrispettivo avuto (adeguato secondo indice di svalutazione (ISTAT) ed il valore di mercato del terreno.

Il valore delle scorte, pertinenze ed annessi rustici è fissato da SDA.

Agli atti di acquisto effettuati da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle norme vigenti;

  1. approvazione di piani pluriennali di sviluppo socio-economico, rivolti prioritariamente alla “salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l’uso delle risorse idriche …”. Iniziative coordinate con i piani di bacino;
  2. concessione da parte delle Unioni Montane di contributi fino al 75% del costo sostenuto per esecuzione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale;
  3. attività di caccia, pesca, raccolta dei prodotti del sottobosco svolta nei Comuni montani con finalità di:
  • tutela dell’ambiente e delle risorse naturali;
  • creazione di posti di lavoro (anche part time) o di supporto alle attività imprenditoriali agricole locali (“anche organizzate in forma cooperativa o consortile”)

In sede di pianificazione del territorio ai fini della gestione programmata della caccia o della costituzione di aziende faunistico-venatorie o agrituristico venatorie, Giunta Regionale acquisisce il parere delle Unioni Montane da far pervenire entro 60 giorni;

  1. Unioni Montane promuovono convenzioni con proprietari per la gestione del patrimonio forestale, anche mediante costituzione di Consorzi forestali o Consorzi di miglioramento fondiario. MIPAAF o Regioni possono stanziare fondi specifici a favore di Unioni Montane per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile o di “tutela, assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza”. Fondi per gestione delle deleghe forestali e degli interventi di manutenzione del demanio forestale assegnati alle Unioni Montane, previo invio di: rendiconto delle spese sostenute nell’anno corrente; relazione sull’attività svolta; verbale di sopralluogo attestante lavori eseguiti nel rispetto del progetto approvato
  2. energia elettrica prodotta con piccoli impianti autonomi nei territori montani è esonerata dall’imposta sul consumo. ARERA può ridurre sovrapprezzo termico su consumi domestici o di attività produttive nei territori montani. Regioni, Province, Unioni Montane possono concedere contributi per allacci telefonici o potenziamento della rete elettrica a favore dei residenti nei territori montani
  3. Unioni Montane promuovono servizi associati tra Comuni, quali:
  • strutture a supporto delle attività amministrative, come servizi decentrati sul territorio;
  • raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani con eventuale trasformazione in energia;
  • organizzazione del trasporto locale e scolastico;
  • organizzazione del servizio polizia municipale;
  • strutture di servizio sociale per anziani e residenti o orientamento e formazione di giovani;
  • realizzazione di opere pubbliche.

Comuni delegano a Unioni Montane il ricorso alla Cassa depositi e prestiti per usufruire dei mutui

  1. decreti di espropriazione per opere di pubblica utilità fanno decadere usi civici con conseguente indennizzo (determinato da Commissione usi civici) a favore dei soggetti danneggiati;
  2. promozione dell’imprenditorialità giovanile (Legge 44/86) estesa a Comuni montani con meno di 5.000 abitanti
  3. almeno 30% dei fondi nella concessione di mutui da parte di ISMEA è riservata a giovani di età compresa tra 18-40 anni residenti nei Comuni montani ed alle cooperative agricole con almeno il 40% di giovani di 18-40 anni residenti nei Comuni montani
  4. creazione nei Comuni montani di Istituti di ricerca, laboratori, Università, musei
  5. istituito da MIPAAF un Albo dei prodotti tipici della montagna
  6. esonero per le attività commerciali con volume di affari inferiore a 30.000 € aventi sede nei Comuni montani con meno di 1.000 abitanti dalla documentazione fiscale
  7. concessione in appalto da parte di Enti pubblici e privati a coltivatori diretti (singoli o associati) che conducono aziende agricole ubicate nei Comuni montani, nonché a cooperative di produzione agricola e forestale “lavori relativi alla manutenzione e sistemazione del territorio montano” (v. Lavori di forestazione, costruzione di piste forestali, arginatura, sistemazione idraulica, difesa da avversità atmosferiche ed incendi boschivi), nonché “lavori agricoli e forestali” (v. Aratura, semina, potatura, falciatura, mietitrebbiatura, trattamenti antiparassitari, raccolta prodotti agricoli, taglio del bosco) di importo inferiore a 25.000 € annui, purché eseguano tali interventi “impegnando esclusivamente lavoro proprio e dei familiari, nonché macchine ed attrezzature di loro proprietà”. Tali lavori (compreso trasporto del latte proprio o di altri soci della cooperativa) non sono considerati prestazione di servizi a fini fiscali e quindi assoggettati ad imposta se resi da soci di Associazioni senza scopo di lucro aventi per finalità quella di “migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale dei servizi”. Sufficiente copertura INPS per assicurare infortuni di questi lavori. Soggetti di cui sopra possono stipulare convenzioni con Enti locali per trasportare persone con mezzi di loro proprietà
  8. affidare a cooperative e loro consorzi, aventi sede ed esercitando prevalentemente attività nei Comuni Montani nel cui statuto figurano lavori di sistemazione e manutenzione agraria, forestale del territorio e degli ambienti rurali, lavori o servizi per importi non superiori a 190.000 €. Enti locali ed altri Enti di diritto pubblico definiscono convenzioni con tali cooperative per:
  • lavori attinenti a valorizzazione e gestione e manutenzione di ambiente e paesaggio (v. Forestazione, selvicoltura, riassetto idrogeologico, opere di difesa e di consolidamento del suolo, sistemazione idraulica, opere e servizi di bonifica e a verde)
  • servizi tecnici attinenti a realizzazione opere di cui sopra, nonché servizi tecnici per realizzazione e gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricola-forestale;
  1. imprese agricole con sede ed attività nei Comuni montani possono assumere in forma stagionale salariati a tempo parziale (senza oneri previdenziali), o coltivatori diretti (iscritti ad INPS e residenti negli stessi Comuni)
  2. Regione può concedere contributi per facilitare l’insediamento abitativo (Acquisto, ristrutturazione o costruzione di abitazioni) o l’avvio di attività in Comuni montani con meno di 5.000 abitanti, purché beneficiari si impegnano a mantenervi la residenza o l’attività economica per almeno 10 anni
  3. ammessa la possibilità nei Comuni con meno di 5.000 abitanti di: costruire Istituti scolastici, comprensivi di scuola materna, elementare e media inferiore; accorpare i servizi amministrativi pubblici
  4. Unioni Montane possono aprire sportelli informatici di comunicazione per agevolare il rapporto cittadini-istituzioni

Entità aiuto:

Legge 145/18 finanzia Fondo per la montagna (Fondo), istituito con Legge 97/1994, con 10.000.000 € per ognuno degli anni 2019, 2020, 2021. CIPE, con delibera del 27/7/2021, ha ripartito tra le Regioni il Fondo in base ai seguenti criteri: estensione del territorio montano; popolazione residente nelle aree montane (tenere conto età della popolazione, situazione occupazionale, fenomeni di spopolamento); politiche ed esigenze salvaguardia di ambiente e sviluppo delle attività agrosilvopastorali; reddito medio pro capite; livello dei servizi; entità dei trasferimenti finanziari ordinari e speciali; altre fonti di finanziamento a disposizione di Regione per i territori montani. In base al suddetto riparto assegnato alle Marche per anno 2021 874.171 €, a cui Giunta Regionale con DGR 568 del 16/5/2022 ha aggiunto 2.100.000 € per ognuno degli anni 2022, 2023, 2024 da ripartire a partire da 1/1/2022 tra le Unioni Montane in base a: 25% in quota fissa uguale per tutte; 25% in proporzione diretta alla popolazione; 25% in proporzione diretta al territorio; 25% in proporzione inversa alla densità demografica. Dati di territorio, popolazione, densità demografica da prendere in considerazione sono quelli definiti da L.R. 18/08 (v. scheda “unioni montane”), tenendo conto di eventuale adesione di ulteriori Comuni. Quota di 6.539 € del Fondo nazionale montagna per anno 2021 riservata ai Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio passati alla Regione Emilia Romagna. Per anno 2022 Comune di Comunanza appartiene ad Unione montana del Tronto e Valfluvione per 11/12 (per anni successivi per intero territorio)

Legge 228/12 istituisce Fondo nazionale integrativo per Comuni classificati interamente montani ai sensi di ISTAT

 

 

 

 

 

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