ENTE ITALIANO MONTAGNA

ENTE ITALIANO MONTAGNA (Legge 244/07, 296/07, 14/09; D.P.C.M. 20/3/08)  (monti10)

Soggetti interessati:

Comunità Montana, imprenditori ricadenti in area montana

Iter procedurale:

Legge 296/06  istituisce Ente Italiano Montagna (EIM) che è un Ente pubblico sotto sorveglianza di Presidenza Consiglio Ministri, che, con decreto 20/3/2008, ne ha approvato lo statuto, in cui fissate:

–          funzioni e compiti, quali:

a)       promozione attività di ricerca per realizzare politiche nazionali, regionali, locali di promozione territori montani;

b)       promozione cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed Enti di altri Paesi per realizzare dimensione europea ed internazionale delle politiche della montagna;

c)       promozione e realizzazione progetti di ricerca nazionali ed internazionali su temi di pianificazione territoriale, gestione processi di trasformazione e sviluppo dei territori montani;

d)       promozione e realizzazione progetti multidisciplinari di ricerca nei diversi settori economici di interesse per la montagna (comprese tecnologie innovative di comunicazione);

e)       promozione e svolgimento attività di ricerca su disciplina giuridica dei territori montani, proprietà collettive;

f)        promozione e svolgimento attività di ricerca in merito a valorizzazione, conservazione e diffusione del patrimonio storico, scientifico, ambientale, antropologico, artistico, archeologico, documentario della montagna;

g)       promozione e realizzazione con Enti preposti, studi diretti a proteggere, conservare, migliorare territorio montano;

h)       realizzazione e diffusione modelli di valutazione delle ricadute territoriali della programmazione strategica e settoriale;

i)         elaborazione piano di azione triennale per sviluppo dei territori montani;

j)         svolgimento su richiesta amministrazioni statali ed Enti locali di attività di valutazione progetti di investimento promossi da soggetti pubblici e privati, in forma singola ed associata, per promuovere sviluppo economico, sociale, culturale dei territori montani;

k)       promozione e certificazione processi di sviluppo sostenibile e piano di investimento di Enti locali;

l)         svolgimento attività di assistenza tecnica ad Enti locali per predisposizione progetti nazionali ed internazionali di sviluppo attraverso azioni formative e di promozione della competitività dei territori montani;

m)      stipula convenzioni e contratti di collaborazione, studio e ricerca con soggetti pubblici e privati qualificati;

n)       mantenimento partecipazioni, anche di minoranza, in Enti, società, consorzi aventi scopi affini ad EIM

–          organi di EIM sono:

a)       Presidente nominato da Consiglio Ministri, rimane in carica 4 anni, ha la rappresentanza legale di EIM, presiede Consiglio direttivo, vigila su corretto funzionamento di EIM assicurandone unità operative e di indirizzo, definisce obiettivi programmatici con relativi aggiornamenti annuali, verifica rispondenza risultati conseguiti ad indirizzi impartiti, cura rapporti istituzionali e comunicazione esterna, nomina Direttore generale con relativo rapporto economico;

b)       Consiglio direttivo, composto di 3 membri, nominato da Presidente Consiglio Ministri, dura in carica 4 anni (rinnovato 1 sola volta), con il compito di: deliberare su programma 3 anni e relativi aggiornamenti annuali, da inviare a Presidente Consiglio Ministri (Trascorsi 60 giorni senza osservazioni, piano si intende approvato); deliberare su bilancio di previsione, eventuali variazioni e conto consuntivo; deliberare su eventuali regolamenti interni (compreso quello inerente gestione finanziaria e contabile di EIM); deliberare su modifiche a statuto da proporre a Presidenza Consiglio Ministri; esprimere parere su relazioni del Direttore generale, concernenti attività scientifica, tecnica, amministrativa di EIM; esprimere valutazione su attività svolta dal Direttore ai fini rinnovo del contratto;

c)       Comitato scientifico, composto da 3 membri nominati da Presidente Consiglio Ministri, dura in carica 4 anni (confermato 1 sola volta), svolge funzioni consultive in merito attività di programmazione scientifica di EIM;

d)       Collegio revisore dei conti, composto di 3 membri, di cui Presidente nominato da Presidente EIM e gli altri 2 da Consiglio direttivo EIM, dura in carica 4 anni (rinnovato 1 sola volta), con il compito di verificare regolarità e conformità degli atti EIM alle leggi e regolamenti, accertare regolare tenuta libri contabili, eseguire verifiche de cassa;

e)       Direttore generale nominato da Presidente EIM, con rapporto di lavoro avente durata 4 anni (rinnovabile a scadenza), con il compito di:

1)       curare attuazione programmi EIM, nonché ogni provvedimento adottato da Consiglio;

2)       organizzare e promuovere attività scientifiche, tecniche, amministrative di EIM;

3)       curare predisposizione bilancio di previsione e conto consuntivo;

4)       adottare atti relativi a gestione di EIM;

5)       esercitare autonomi poteri di spesa, organizzazione risorse umane, strumentali e di controllo;

6)       adottare atti e provvedimenti che impegnano Amministrazione verso esterno;

7)       conferire, sentito Presidente, incarichi dirigenziali ed ogni altro incarico di responsabilità di uffici interni;

8)       assegnare ai dirigenti interni le risorse umane, materiali, finanziarie per ogni intervento di EIM, coordinando e controllando attività;

9)       adottare provvedimenti inerenti gestione del personale;

10)    riferire a Presidente e Consiglio in merito stato attività scientifica, tecnica, amministrativa EIM;

11)    partecipare, senza diritto di voto, a sedute del Consiglio;

12)    inviare a Presidenza Consiglio Ministri bilanci preventivi e consuntivi e relative relazioni Collegio revisori dei conti;

f)        personale disciplinato da contratto collettivo nazionale di Enti di ricerca, tenendo separate funzioni di indirizzo da quelle di controllo. EIM, per particolari esigenze di ricerca, può fare riferimento a personale esterno.

In caso di impossibilità di funzionamento di EIM o di gravi irregolarità rilevate nella gestione, nominato Commissario straordinario, che dura in carica non oltre 12 mesi (Entro tale periodo di tempo ricostituiti organismi EIM)

Entità aiuto:

EIM può contare su contributi derivati da: a)       Fondi assegnati da Presidenza Consiglio dei Ministri. Legge 14/09 concede a EIM per anno 2009 contributo di 2.800.000 EUR; b)       concorso finanziario di Enti pubblici e privati che aderiscono ad iniziativa; c)       proventi derivanti da contratti di ricerca stipulati con Istituzioni pubbliche e private, nazionali od internazionali; d)       proventi derivanti da prestazioni a pagamento per conto di soggetti pubblici e privati per svolgimento attività rientranti nelle finalità statutarie; e)       assegnazioni e contributi di Amministrazioni pubbliche per esecuzione di accordi programma; f)        finanziamenti CE o di altri Organismi internazionali per partecipare a programmi di ricerca; g)       donazioni, lasciti, legati, liberalità;

h)       trasferimento delle risorse disponibili di IMONT.



Posted in: