LEGGE REGIONALE APICOLTURA (L.R. 33/12; D.G.R. 7/6/21) (api05)
Soggetti interessati:
Servizio Regionale Politiche Agroalimentari (Servizio), Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche (IZS), Azienda Sanitaria Locale (ASL), ASSAM, Consorzi apistici provinciali
Chiunque detiene api e produce per vendita miele e prodotti di alveare
Iter procedurale:
Regione con L.R. 33/12 promuove inserimento di specie di interesse apistico nei provvedimenti regionali che prevedono messa a dimora di essenze arboree.
Affidati ad ASSAM seguenti compiti:
a)consulenza ed assistenza tecnica;
b)analisi chimiche, fisiche, sensoriali e melissopalinologiche del miele e dei prodotti di alveare su territorio regionale;
c)diffusione conoscenze scientifiche e indagini su qualità del miele e prodotti di alveare;
d)realizzazione pubblicazioni scientifiche di settore;
e)aggiornamento tecnico di apicoltori;
f)promozione miele marchigiano e prodotti di alveare.
Giunta Regionale individua Organismi associativi maggiormente rappresentativi di apicoltori operanti e con sede nelle Marche, a cui affidati compiti di:
a)svolgere, anche in collaborazione con Enti pubblici, attività di informazione, formazione, divulgazione ed assistenza tecnica nell’ambito dei programmi regionali, statali ed europei per settore apistico, nonché ogni altra iniziative volta a valorizzazione e tutela di apicoltura e suoi prodotti
b)collaborare con competenti strutture regionali in materia di agricoltura e veterinaria ai fini di corretta applicazione disposizioni di settore
Giunta Regionale con DGR 710 del 7/6/2021 definita nuova Commissione apistica regionale composta da: dirigente Servizio Regionale Politiche Agroalimentari (la presiede), dirigente Servizio Regionale Veterinaria e Sicurezza Alimentare; 1 rappresentante Organizzazioni professionali agricole; 6 apicoltori designati da ogni Organismo associativo riconosciuto (Consorzio apicoltori Piceni Fermani; Consorzio apistico di Pesaro Urbino; Associazione consorzio apistico provinciale di Ancona; Consorzio apistico provinciale di Macerata; Cooperativa agricoltori montani soc. coop. a r.l.; Associazione culturale apicoltori del Piceno); 1 medico veterinario di Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria Marche; 1 medico veterinario di ASUR; 1 rappresentante di ASSAM; 1 esperto designato da Università marchigiane. Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, studi, interventi nel settore di apicoltura, compresi piani di profilassi ed interventi sanitari su alveari. Commissione dura in carica 3 anni e nessun compenso è dovuto ai suoi membri.
Chiunque detiene apiari ed alveari deve:
1) fare denuncia (eventualmente tramite Organismi associativi) a struttura competente in materia veterinaria di ASL competente per territorio, specificando: collocazione e numero di alveari; se attività condotta a fini di autoconsumo (detenuti meno di 10 alveari) o di commercializzazione prodotti di alveare. ASL provvede a registrare denuncia, assegnare codice identificativo aziendale (composto da codice ISTAT di Comune, sigla Provincia, numero progressivo), registrare azienda in Banca dati regionale (previa georeferenziazione);
2) apporre presso ogni apiario cartello identificativo il cui modello approvato da Giunta Regionale;
3) distruggere apiari se ritenuti pericolosi per diffusione malattie. Se proprietario non provvede, Comune competente interviene “salvo possibilità di rivalsa su interessato”;
4) segnalare tempestivamente ad ASL competente ogni moria di api, al fine di effettuare accertamenti e individuarne le cause;
5) rispettare distanze tra apiari fissate ad almeno 10 m. da strade di pubblico transito e non meno di 5 m. da confini di proprietà pubbliche o private, ed in caso di apiari composti da oltre 50 alveari ad almeno 200 m. di distanza da altri.
Giunta Regionale adotta regolamento per “norme tecniche di profilassi, lotta sanitaria, prevenzione a tutela di apicoltura, anche per quanto riguarda apiari nomadi, nonché norme sanitarie su produzione di miele ed altri prodotti di alveare”. Ad ASL affidato compito di vigilare su stato sanitario di apiari, tenuto conto evoluzione epidemiologica di patologie del territorio regionale e nazionale, avvalendosi di collaborazione IZS. ASL è tenuta ad ispezionare apiari abbandonati o non denunciati, avvalendosi di Organismi associativi, al fine di “accertare pericolosità in relazione a rischio di diffusione di patologie”. Arnie vuote e qualsiasi altro materiale apistico soggetto a distruzione. ASL può avvalersi di Organismi associativi per operazioni di risanamento, attività di carattere sanitario, interventi atti a migliorare produzioni.
Vietati trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi su vegetazione spontanea, colture erbacee, arboree ed ornamentali durante periodo di fioritura, nonché in presenza di fioritura di vegetazioni sottostanti coltivazioni (in questo ultimo caso trattamento eseguito solo se preventivamente effettuata trinciatura o sfalcio di tale vegetazione con asportazione totale della massa risultante o se fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api). Giunta Regionale può con proprio atto prescrivere impiego di tecniche dirette a prevenire danni causati dai trattamenti ad api ed altri insetti pronubi anche fuori dal periodo di fioritura.
Chiunque intende praticare nomadismo con più di 10 alveari nelle Marche deve farne richiesta, almeno 15 giorni prima di spostamento, ad ASL competente, specificando: dati del proprietario; codice identificativo; destinazione; motivi dello spostamento. Servizio Decentrato Agricoltura verifica richiesta “tenendo conto potenzialità nettarifere del territorio di destinazione e diritti acquisiti da apicoltori che impostano abitualmente attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali”. Se entro 15 giorni non intervenuto “diniego espresso”, spostamento effettuato.
Funzioni di controllo e vigilanza su applicazione della L.R. 33/12 sono di competenza di ASL, così come irrogazione di sanzioni ed incameramento dei relativi proventi da destinare alle finalità di L.R. 33/12
Sanzioni:
Chiunque non ottempera obbligo di denuncia apiari posseduti: multa da 150 a 500 € + esclusione da benefici di legge
Chiunque non procede ad identificazione di apicoltore: multa da 150 a 500 €
Chiunque non rispetta divieto di trattamento durante periodo della fioritura od eventuali prescrizioni impartite da Giunta Regionale anche fuori da tale periodo: multa da 300 a 3.000 €
Chiunque non comunica nomadismo o non rispetta diniego a nomadismo: multa da 500 a 5.000 € + rimozione immediata di apiario
Per altre infrazioni alle disposizioni di L.R. 33/12: multa da 150 a 500 €