LEGGE FORESTALE REGIONALE

LEGGE FORESTALE REGIONALE (L.R. 6/05, 20/12; D.G.R. 21/02/11)  (bosco25)

Soggetti interessati:

Regione Servizio regionale Agricoltura (Servizio), Provincia, Comuni, Comunità Montana, agricoltori, privati cittadini che intendono occuparsi di:

  • alberi di alto fusto: piante di origine naturale od artificiale in cui “tronco, nettamente distinguibile da ramo, si diffonde in rami ad una certa altezza”, aventi diametro di almeno 15 cm. a 1,30 m. di altezza
  • albero secolare: albero di cui non si conosce la nascita, avente diametro pari o superiore per singola specie a quello riportato in Allegato pubblicato su BUR 25/05
  • albero monumentale (nozione introdotta con LR 8/19) inteso come:
  1. albero ad alto fusto, facente parte di formazioni boschive naturali od artificiali ovunque ubicate, o albero secolare tipico considerato come “raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensione” o albero di particolare pregio naturalistico “per rarità botanica e peculiarità della specie”, o albero connesso ad “eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali”
  2. filari o alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico, culturale (compresi quelli in centri abitati)
  3. alberi ad alto fusto inserito in particolari complessi architettonici di importanza storica o culturale (quali: ville, monasteri, chiese, orti botanici, residenze storiche”)
  • arboreto da seme: impianto specializzato per la produzione di sementi forestali selezionate
  • arbusteto: qualsiasi formazione composta da specie arbustive aventi lunghezza di almeno 10 m., larghezza superiore a 5 m. e copertura (cioè area di incidenza della chioma) di almeno il 20%
  • bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea (associata o meno a quella arbustiva), di origine naturale od artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione di almeno 2.000 mq., larghezza media di almeno 20 m. e copertura di almeno il 20%, (misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti). Rientrano tra i boschi: tartufaia controllata; macchia mediterranea avente tali caratteristiche. Non costituiscono bosco: parchi urbani; giardini pubblici e privati; alberature stradali; castagneti da frutto in attualità di coltura; impianti di frutticoltura ed arboricoltura da legno; tartufaie coltivate; vivai ed orti botanici
  • bosco vetusto: formazione boschiva naturale o artificiale, ovunque ubicata, che “per età, forma, dimensione, o per ragioni storiche letterarie, toponomastiche, paesaggistiche, culturali o spirituali presenta carattere di interesse tale da meritare il riconoscimento di un’azione di conservazione speciale” (nozione introdotta con LR 8/19)
  • castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto (puro e semi puro), sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche, aventi cadenza almeno biennale (nozione introdotta con LR 12/16)
  • filari di piante: qualsiasi formazione lineare composta da specie forestali arboree, (associate o meno a specie arbustive), di origine naturale od artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo di larghezza inferiore a 20 m. e copertura di almeno il 20%
  • gruppo: qualsiasi formazione composta da specie forestali arboree, associate o meno a specie arbustive, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, di estensione inferiore a 2.000 mq. e copertura di almeno 20%
  • impianto di arboricoltura da legno: impianto specializzato di specie arboree di pregio o a rapido accrescimento, con caratteristiche di coetaneità, sesto di impianto regolare, cure colturali ricorrenti, realizzato in terreni nonboscati, finalizzato solo a produzione di legno e biomassa
  • siepe: qualsiasi formazione lineare chiusa di lunghezza di almeno 10 m., composta di specie arbustive od arboree mantenute allo stato arbustivo, aventi larghezza inferiore a 5 m. ed altezza inferiore a 5 m.

In base a quanto stabilito da art. 14 comma 13 quater del D.Lgs. 99/04 “attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse con cicli colturali inferiori a 5 anni e reversibili al termine di tali cicli su terreni non boscati non costituiscono coltivazione del fondo e non è soggetta alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi vegetali non sono considerati colture permanenti”

 

Iter procedurale:

Regione definisce convenzione con Corpo Forestale dello Stato per applicazione legge forestale.

Giunta Regionale provvede a recepire, previo parere della Commissione Assembleare competente, le disposizioni del D.Lgs. 34/18 predispone programma forestale regionale che:

  1. individua mediante cartografia, superfici boschive da migliorare, complessi boschivi da sottoporre a particolari forme di tutela e gestione, finalizzati a creare rete ecologica regionale
  2. definisce interventi pubblici forestali od interventi di interesse regionale da incentivare
  3. contiene piani colturali tipo per gestione e coltivazione di rimboschimenti e miglioramenti forestali attuati con finanziamento pubblico
  4. stabilisce indirizzi per gestione del demanio forestale e fissa priorità per eventuali acquisizioni di nuovi terreni al demanio
  5. contiene indirizzi selvicolturali per gestione sostenibile delle risorse forestali
  6. individua risorse disponibili ed interventi da realizzare, indicandone beneficiari, intensità e massimale di aiuto, spese ammissibili, soggetti attuatori, priorità e criteri per la concessione dei finanziamenti. Aiuto al 100% solo per Enti pubblici con priorità per miglioramento e manutenzione del demanio forestale e poi ad altri boschi di proprietà pubblica ed a quelli gestiti in forma associata o consortile
  7. coordina piano forestale con Piano di bacino, Piano dei parchi, Piano di gestione degli habitat naturali o seminaturali
  8. emana direttive per attuare la ecocertificazione forestale da parte di Organismi accreditati sulla base di norme internazionali. Regione finanzia progetti per certificazione forestale promossi da Comunità Montane, Province, Enti Parco
  9. promuove gestione associata del patrimonio forestale, pubblico e privato, incentivando partecipazione di soggetti pubblici e privati a forme di associazione per gestione di terreni agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e privata. Giunta Regionale, previo parere di Commissione Assembleare, definisce modalità per concessione contributi
  10. incentiva impianto di boschi naturaliformi aventi finalità protettiva, idrogeologica, paesaggistica, ecologica, tutela fauna e finalità produttive. Impianti realizzati allevati a ceduo composto o alto fusto a discrezione del proprietario
  11. promuove corsi di formazione forestale rivolti ad operatori del settore
  12. definisce modalità di governo e trattamento dei boschi, compreso castagneti da frutto, impianti di arboricoltura da legno, tartufaie naturali e controllate, terreni pascolivi e pascolo, terreni cespugliati, dissodamenti e cambio di destinazione di terreni saldi, conduzione di terreni agricoli
  13. sottopone a vincolo idrogeologico tutti i terreni coperti da bosco
  14. attua interventi in materia di previsione, prevenzione, lotta attiva ad incendi boschivi
  15. istituisce gruppo di lavoro che deve elaborare proposta di “Regolamento del verde urbano”, che Comuni adottano per tutela, valorizzazione e gestione del verde urbano nelle Marche
  16. istituisce con G.R.M. 204 del 21/2/2011 come modificata da ultimo da DGR 837 del 24/07/17 “Tavolo regionale per le foreste”, la cui composizione è riportata su BUR 85/17, ai fini di:
  • fornisce supporto a Giunta Regionale nel progettare e realizzare attività per Anno Internazionale delle Foreste;
  • indica risorse umane, strumentali e finanziarie per attuazione delle attività progettate in modo da “provvedere ad un’adeguata opera di celebrazione ed informazione dell’Anno Internazionale delle Foreste;
  • fornisce contributi per la nuova programmazione del PSR 2014/2020 in tema di foreste e forestazione.

Tavolo convocato con nota del Dirigente Servizio Agricoltura ed ai suoi componenti non riconosciuta alcuna indennità

  1. istituisce presso Servizio Agricoltura l’Albo delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali, a cui possono essere iscritte imprese singole, consorzi di impresa, consorzi tra società cooperative che operano nel settore agro-forestale ed ambientale in via continuativa, o comunque prevalente. Interventi pubblici forestali, se non attuati direttamente,  “affidati di norma da Ente pubblico competente alle imprese iscritte ad Albo

Ai fini di salvaguardia territorio e permanenza di popolazione in area montana, servizi ed interventi pubblici previsti da piano forestale e quelli relativi a sistemazione e manutenzione di territorio agricolo-forestale, nonché difesa e valorizzazione di ambiente e paesaggio affidati ad imprenditori agricoli, singoli od associati, Consorzi forestali, cooperative agricolo forestali nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Regione impone che boschi realizzati, migliorati, trasformati con contributi pubblici siano gestiti secondo apposito piano colturale presentato da proprietario o possessore bosco ed approvato da Ente concedente finanziamento.

Terreni rimboschiti prima di 10/3/2005 a seguito di atti di occupazione temporanea o di sottomissione riconsegnati ai legittimi proprietari.

Se boschi realizzati da almeno 20 anni (Periodo inferiore se previsto da disposizioni UE) presentano copertura od attecchimento inferiore a 20% sono dichiarati falliti. In tali terreni, Regione può autorizzare ripristino della coltura agraria per almeno 10 anni, purché proprietari versano a Fondo provinciale importo pari a 300 €/ 1.000 mq. di terreno rimesso in coltura.

Vietata riduzione superficie di boschi esistenti o trasformazione boschi in altre qualità di coltura, o conversione boschi di alto fusto in ceduo e cedui composti in cedui semplici o matricinali. Tagli autorizzati da Unioni Montane o Regione (nel restante territorio) con riferimento a prescrizioni di massima di polizia forestale, emanate da Giunta. In caso di tagli boschivi di dimensioni limitate, sufficiente dichiarazione di inizio lavori in base a modalità fissate da Giunta Regionale.

Regione, sentita Unione Montana, può autorizzare riduzione di superficie del bosco e trasformazione di boschi in altra qualità di coltura solo nei casi di:

  1. realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
  2. realizzazione di strade e piste forestali connesse ad attività selvicolturale o protezione boschi da incendi o realizzazione opere pubbliche;
  3. ristrutturazione ed ampliamento di fabbricati rurali;
  4. realizzazione interventi applicativi di norme volte ad avvio di attività edilizie per fronteggiare crisi economica, difendere occupazione, migliorare sicurezza di edifici, promuovere tecniche di edilizia sostenibile

Riduzione bosco soggetta a misure di compensazione ambientale, tramite rimboschimenti di stessa superficie su terreni nudi con priorità per specie autoctone e nello stesso bacino idrografico del bosco da eliminare. Obbligo non applicato in superfici inferiori a 1.000 mq., per interventi di mitigazione idraulica e manutenzione straordinaria di opere e manufatti esistenti disposti da Enti competenti, ristrutturazione di edifici di interesse storico, artistico, culturale Regione nell’autorizzare disboscamento fissa anche tempi e modalità di rimboschimento compensativo ed a garanzia della sua esecuzione chiedono cauzione pari a costo delle opere. Se non disponibili superfici da rimboschire, Regione chiede indennizzo pari a costo acquisizione disponibilità di terreni, esecuzione rimboschimento, cure colturali per i primi 5 anni, fissando tempi e modalità di versamento. Indennizzi confluiscono in Fondo provinciale destinato a: realizzazione di prevenzione incendi boschivi all’interno di boschi e manutenzione di alveo fluviale in zone montane

Istituito presso Servizio il Libro regionale dei boschi da seme, in cui iscrivere boschi, arboreti, piante delle specie tutelate, nonché le formazioni vegetali monumentali (da tali boschi approvvigionarsi per il materiale sementiero). Giunta Regionale definisce modalità per iscrizione ed aggiornamento del Libro

Proprietari o possessori di boschi o formazioni vegetali monumentali debbono entro 7 giorni comunicare presenza di organismi nocivi a Servizio Fitosanitario Regionale, che può autorizzare soggetto al taglio del bosco, anche in deroga alle prescrizioni vigenti in materia (v. “Bosco15”).

Proprietari di platani per lotta al cancro colorato chiedono autorizzazione a Servizio Fitosanitario Regionale per qualunque tipo di intervento, compresi quelli su apparato radicale

Interventi finalizzati a prevenzione fenomeni di dissesto idrogeologico od incendi boschivi, o sistemazioni idrauliche forestali, o ripristino formazioni forestali in zone colpite da calamità naturali o eventi di eccezione gravità, o sistemazione di aree boschive percorse da incendio, o interventi fitosanitari in aree colpite da gravi ed estese infestazioni sono definiti di pubblica incolumità. Giunta Regionale, previo parere di competente Commissione assembleare, adotta modalità per redazione ed approvazione di piani di intervento forestale straordinari in caso di pubblica incolumità, o di gravi processi di degrado o rischio idrogeologico. Enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi relativi agli interventi previsti nei piani, per “ripristinare le aree degradate, realizzare la messa in sicurezza del territorio, migliorare le condizioni dei boschi e loro funzioni protettive ed ambientali”, proposti dagli stessi Enti territoriali o da loro società pubblico/private di gestione associata delle foreste promosse dagli stessi. L’approvazione del progetto esecutivo conferisce a questo “carattere di pubblica utilità” e consente all’Ente di provvedere all’occupazione temporanea dell’area. A tal fine il proprietario/possessore di terreni interessati agli interventi sottoscrive un verbale di accordo bonario per la cessione temporanea di tali terreni all’Ente, specificando: stato iniziale dei suddetti terreni; condizioni per la cessione temporanea; interventi previsti da eseguire; periodo presumibile di cessione; indennizzo da erogare (pari a diminuzione del reddito derivante da occupazione per durata di questa, comunque non oltre redito dichiarato). In alternativa ad accordo bonario, proprietario/possessore può proporre ad Ente “di adeguarsi ad interventi previsti nel progetto esecutivo”. Se accordo bonario impossibile, Ente invia a proprietario/possessore verbale di occupazione temporanea almeno 60 giorni prima di inizio lavori. Occupazione temporanea, compreso indennizzo, cessa con riconsegna terreni a proprietario/possessore tramite apposito verbale redatto da Ente inviato a questi almeno 60 giorni prima di riconsegna, in cui riportate informazioni di cui sopra, oltre ad eventuale piano di coltura. Se proprietario/possessore non rintracciabile, occupazione temporanea e riconsegna terreni procede mediante affissione copia di verbale redatto da Ente per 30 giorni ad Albo pretorio di Comune dove ricadono terreni. Nei territori fuori da Unione Montana, tali interventi sono di competenza di Regione. Enti territoriali competenti elaborano ed aggiornano inventario dei terreni forestali in occupazione temporanea e riconsegna questi su base catastale.

Unioni Montane e Regione possono sottoscrivere accordi bonari con proprietari privati ed Organizzazioni montane per realizzare programmi di interventi forestali finalizzati ad attuazione piano forestale regionale, miglioramento capacità produttive, sviluppo di multifunzionalità e diversificazione produttiva, anche tramite contributi pubblici

Valore dei suddetti lavori è calcolato detraendo importo ricavato da vendita legname indicato in sede di computo metrico estimativo, allegato a progetto esecutivo previsto per ogni intervento, fermo restando importo minimo di valore stabilito in base a prezziario regionale.

Carattere di pubblica utilità non esonera comunque proprietario o possessori di terreni da obblighi di ripristino e manutenzione.

Terreni e fabbricati presenti in demanio forestale regionale gestiti da Unioni Montane.

Regione acquisisce prioritariamente boschi ed arboreti iscritti in Libro regionale boschi da seme per destinarli a proprio demanio forestale.

Vivai forestali regionali gestiti da ASSAM al fine di produrre materiali di propagazione forestale per realizzare rimboschimento, imboschimento, rinfoltimento, recuperi ambientali, impianti di arboricoltura da legno, verde pubblico e privato, tartufaie, tutela di biodiversità forestale, fornitura gratuita di piante a Comune per ogni neonato

Comunanze, Università, Associazioni agrarie collaborano “anche sotto il profilo produttivo e di tutela ambientale”, al raggiungimento delle finalità di tutela forestale.

Regione o Enti delegati, previo accordo con aventi diritto e nel rispetto diritto di comunità e collettività locali, possono realizzare interventi pubblici forestali, inclusa viabilità di servizio principale e secondaria, finalizzata ad attuazione di piano forestale regionale, miglioramento di capacità produttive, sviluppo multifunzionalità e diversificazione produttiva, anche tramite utilizzo di contributi pubblici

Tutti i boschi sono aree a rischio di incendio e nei periodi individuati da Giunta Regionale è vietato accensione di fuochi in boschi o a distanza inferiore a 200 m. da questi, ad eccezione di:

  1. accensione fuochi per cottura vivande in aree attrezzate e fuori di queste, “solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro”;
  2. accensione fuochi in radure di castagneti da frutto per combustione cumuli di materiale vegetale derivante da pulizia di sottobosco ai fini di raccolta frutti;
  3. attività dei carbonari;
  4. accensione cumuli di materiale vegetale provenienti da ripulitura di incolti, colture erbacee ed arboree fuori da boschi a distanza di almeno 200 m., adottando comunque idonee precauzioni, affinché scintille e braci non siano disperse, né continuità con altro materiale infiammabile ed operatore presente fino a completo spegnimento del fuoco

Accensione di fuochi sempre ammessa nella lotta attiva ad incendi

Fuori dai periodi di pericolo indicati da Regione, consentito dare fuoco a proprie stoppie, materiale vegetale derivante da colture arboree ed erbacee e distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché: a distanza di almeno 100 m. da bosco; materiale raccolto in cumuli; operatore presente fino a completo spegnimento di fuoco. Fermo restando rispetto delle distanze do 200 m. per bruciamento do tale materiale o di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso può essere attuato con le modalità della Legge 116/14 art. 14 in quanto inteso come pratica agricola ordinaria volta alla prevenzione di incendi o metodo di controllo agronomico di fitopatie, fitologici, infestanti vegetali.

In aree non a rischio incendio boschivo sempre vietato:

  1. dare fuoco a vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o soggetti a dissesto idrogeologico
  2. dare fuoco ad arbusti, erbe palustri, materiale vegetale in genere lungo argini di fiumi, laghi e corsi di acqua
  3. esercitare pascolo in terreni percorsi dal fuoco con superficie di oltre 0,5 ha. per periodo compreso tra evento e 3 annualità successive

Nella Regione Marche protetti alberi ad alto fusto, isolati, in filari o a gruppi appartenenti alle specie riportati in L.R. 6/05, il cui ultimo elenco pubblicato su BUR 29/14 (Giunta Regionale può modificare elenco in base a sopravenuti mutamenti scientifici o per migliore tutela del passaggio rurale marchigiano e del verde urbano), compresi quelli messi a dimora a fini di compensazione indipendentemente da loro dimensioni. Protezione alberi ad alto fusto non secolari non si applica in vivai, varietà ornamentali (quali ibridi e cultivar), in tartufaie coltivate e controllate, castagneti in attualità di coltura, impianti di arboricoltura da legno

Per tutela e gestione di formazioni vegetali non classificate come boschi, Comune adotta regolamento del verde urbano e paesaggio rurale, recependo quello tipo regionale entro 1 anno da sua pubblicazione su BUR, anche adattandolo alle caratteristiche del proprio territorio

Vietato abbattimento (inteso come “ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra menomazione grave della capacità e potenzialità vegetativa della pianta”) alberi ad alto fusto senza autorizzazione di Comune (in zona montana di Comunità Montana). Autorizzazione concessa in caso di:

  1. realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
  2. edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
  3. realizzazione opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
  4. diradamento di filari o gruppi per consentire a singolo albero sviluppo più equilibrato;
  5. utilizzo turnario di filari o gruppi di piante;
  6. albero arrecano danno a coltivazioni, manufatti o reti tecnologiche;
  7. alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, malattie o parassiti;
  8. alberi minacciano rovina e rappresentano pericolo per pubblica/privata incolumità

Autorizzazione ad abbattimento sostituita con comunicazione ad Enti competenti in caso di:

  1. abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
  2. esecuzione di sentenze passate in giudicato;
  3. mantenimento distanze di sicurezza previste da leggi e regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti

Nei progetti per realizzare opere pubbliche o di pubblica utilità, costruzioni edilizie, miglioramento e trasformazione fondiaria, indicare alberi da abbattere ed assenza di soluzioni alternative. Enti competenti, prima di rilascio autorizzazione, verificano (anche mediante sopralluogo in caso di alberi ad alto fusto secolari) assenza di altre soluzioni oltre abbattimento e contrassegnano alberi da abbattere.

Piante ad alto fusto tutelate sottoposte a capitozzatura “se seccaginose da rivitalizzare” ed al taglio di branche principali se “impossibile ricorrere ad altre modalità dio taglio, purché inviata preliminare comunicazione ad Ente competente.

Per ogni albero abbattuto occorre impiantare, entro 12 mesi da autorizzazione, 2 alberi appartenenti a specie tutelate ad alto fusto (Elenco pubblicato su BUR 29/14), impegnandosi nelle loro cure colturali e conservazione e nel rispetto di quanto riportato in autorizzazione (caratteristiche alberi da mettere a dimora, modalità, luoghi di impianto). In alternativa si può versare indennizzo determinato da Ente competente secondo criteri fissati da Giunta Regionale

Sottoposte a tutela siepi, salvo quelle ubicate in zone A, B, C, D, F del territorio comunale delimitate da strumenti urbanistici, lungo autostrade, cimiteri, giardini pubblici o privati. Vietata estirpazione o taglio o sradicamento o “ogni altra grave menomazione di capacità e potenzialità vegetativa dio siepi” senza autorizzazione dei Comuni (Comunità Montane in zone montane). Autorizzazione concessa in caso di:

  1. realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
  2. edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
  3. siepi che arrecano danno a coltivazioni, manufatti o reti tecnologiche;
  4. siepi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, malattie o parassiti;
  5. siepi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per pubblica/privata incolumità.

Per ogni siepe estirpata obbligo piantagione di una o più siepi aventi lunghezza minima pari a quella estirpata da eseguire entro 12 mesi da autorizzazione ad estirpazione, indicante: caratteristiche delle siepi da mettere a dimora; modalità e luoghi di impianto. In alternativa ammesso versamento di indennizzo fissato da Ente competente secondo criteri definiti da Giunta Regionale.

Non necessaria autorizzazione per taglio di rinnovo e potatura di siepi

Se formazione vegetale costituita da più elementi singolarmente identificabili, ad ognuno di questi applicata normativa di riferimento (Se ciò impossibile, applicare normativa ad elemento prevalente). In caso di formazione miste governate a ceduo, ma non costituenti bosco, applicare modalità previste per bosco ceduo.

Nella Regione tutelate formazioni vegetali monumentali, che vengono censite secondo criteri fissati da Giunta Regionale e riportati in apposito Elenco, periodicamente aggiornato. Servizio Regionale Agricoltura notifica ai proprietari formazioni vegetali monumentali inserite in Elenco oggetto di tutela (Se proprietario non rintracciabile, pubblicazione per 30 giorni in Albo pretorio di Comune dove ricade formazione). Ogni formazione in Elenco contrassegnata con targa di riconoscimento applicata da Comune che provvede, di intesa con proprietario, a spese di manutenzione formazione. Vietato effettuare qualsiasi intervento su formazioni vegetali monumentali o abbatterle senza autorizzazione di Comune (Comunità Montana in zona montana), rilasciata solo in caso di eccezionale necessità o gravità. Comune e Unione Montana comunica a Regione autorizzazioni rilasciate. Comune istituisce Registro contenente elenco di alberi e formazioni vegetali monumentali tutelate abbattute senza autorizzazione, specificandone ubicazione ed estensione area di incidenza di chioma (definite anche in modo presumibile)

Accertamento delle infrazioni in materia boschiva di competenza Corpo Forestale dello Stato, a cui vengono trasmesse da Unioni Montane e Regione copia di autorizzazioni, comunicazioni e denuncie di inizio lavori rilasciate o ricevute. Corpo Forestale informa tali Enti dell’attività di controllo effettuate ed invia entro 28 Febbraio a Regione relazione su attività di vigilanza attuata anno precedente.

Comuni sono designati ad irrogare sanzioni in caso di inadempienza od irregolarità riscontrate da Corpo Forestale.

Regione può sempre disporre controlli presso Enti o soggetti attuatori di interventi oggetto di aiuto pubblico per verificare stato di attuazione, rispetto degli obblighi, veridicità delle dichiarazioni rese.

 

Sanzioni:

Se accertata assenza di requisiti o documentazione indispensabile per accedere ad aiuto, o dichiarazioni non veritiere, o mancato rispetto degli obblighi derivanti da provvedimento di concessione imputabili a beneficiario, Servizio Agricoltura, previa diffida, revoca finanziamento concesso (revoca anche parziale in proporzione ad inadempimento rilevato) + recupero somme erogate maggiorate di interessi legali + multa da 2 a 4 volte importo indebitamente percepito.

Chiunque non rispetta modalità di governo e trattamento del bosco definite da Regione per terreni vincolati ai sensi del R.D.L. 3267/1923: multa da 100 a 600 € + eventuale esecuzione di lavori riparatori od atti ad evitare danni (In caso di inadempienza, Enti eseguono direttamente lavori a spese trasgressore).

Esecuzione tagli boschivi senza autorizzazione o senza dichiarazione di inizio lavori od inizio lavori prima di data indicata in autorizzazione o dichiarazione, o mancata comunicazione di abbattimento alberi: multa da 100 a 300 €€

Mancato rispetto norme di difesa boschi da incendi: multa da 100 a 1.000 €.€

Abbattimento senza autorizzazione di albero ad alto fusto protetto: multa da 250 a 1.500 €.

Capitozzatura e taglio di branche principali di piante di alto fusto senza comunicazione: multa da 200 a 400 €.

In caso di abbattimento o capitozzatura e taglio di branche di alberi secolari: sanzione di cui sopra aumentata di 5 volte (10 volte in caso di formazione vegetale monumentale)

In caos di mancato impianto di 2 alberi per albero abbattuto: multa da 300 a 2.000 €/albero

Estirpazione siepi senza autorizzazione o mancata messa a dimora di siepi a compensazione di quelle autorizzate ad estirpazione: multa da 200 a 1.500 €/20 m. di siepe abbattuta

Utilizzazione turnaria di elementi o formazioni cedue non costituenti bosco in difformità da modalità di trattamenti fissati per boschi cedui: multa pari a 2-4 volte valore commerciale di materiale abbattuto

Chiunque senza prescritta autorizzazione abbatte alberi o estirpa siepi tutelate: obbligo di impiantare numero quadruplo di piante e siepe secondo indicazioni Comune competente + in caso di inosservanza di tali disposizioni sanzione pari a 1/5 di quella applicata per albero/siepe abbattuta abusivamente

Area di incidenza di chioma o siepe abbattuta abusivamente: non destinabile a fini edificatori o ad usi diversi da quelli precedenti ad abbattimento per 15 anni successivi (vincolo iscritto in registro) + multa da 1.000 a 5.000 €/mq.edificato abusivamente o destinato ad altro uso se non rispettato tale vincolo

Mancata realizzazione di rimboschimenti compensativi, o realizzati in difformità alle prescrizioni, o in caso di riduzione non autorizzata di superficie boschiva: multa da 500 a 1.500 €/1.000 mq. di terreno non rimboscato + obbligo di rimboschimento + multa pari a 2 volte quella irrogata in precedenza in caso di riduzione non autorizzata di superficie boschiva, non rispetto delle modalità e tempi indicati da Ente competente nella ordinanza di ingiunzione al pagamento.

Mancata comunicazione a Servizio Fitosanitario della presenza di organismi nocivi: multa da 100 a 300 €.

Mancato rispetto delle disposizioni impartite da Servizio Fitosanitario: multa da 300 a 1.000 €

Chiunque circola nei prati, pascoli, aree boschive, ambienti naturali di proprietà pubbliche con autoveicoli, motoveicoli, altri mezzi meccanici non “per esigenze produttive o di pubblica utilità”: multa da 20,66 a 123,95 €

 

Entità aiuto:

Fondi stanziati in base a bilancio di previsione vengono ripartiti da Giunta Regionale entro 60 giorni da approvazione di questo tra le varie misure della Legge forestale, fissando anche termini entro cui interventi avviati e completati, a pena decadenza aiuto

Proventi derivati da sanzioni destinati da Comuni ad incremento e valorizzazione del patrimonio forestale e manutenzione di formazioni vegetali monumentali.

Utili ricavati da gestione del demanio destinati da Unioni Montane alla gestione del demanio stesso, forestazione, usi civili e rendicontati ogni anno a Regione (riportare somme di entrate e spese)

A Comuni con meno di 10.000 abitanti e proprietari di parchi e giardini fruibili dal pubblico riconosciuti di rilevante interesse culturale e pubblico, Regione concede contributi fino a 40% di spese ammissibili per manutenzione ordinaria e straordinaria a fini di conservazione patrimonio arboreo

Indennizzo per mancato impianto di alberi o siepi abbattute confluito in Fondo comunale vincolato a gestione di verde urbano, formazione vegetale monumentale, formazione vegetale di paesaggio rurale

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