LAVORO AGILE (Legge 81/17) (lavoro25)
Soggetti interessati:
Datori di lavoro (comprese Amministrazioni pubbliche), lavoratori dipendenti.
Iter procedurale:
Legge 81/17, come modificata da Legge 145/18, promuove il “lavoro agile”, per facilitare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, mediante stipula di accordo tra le parti, che:
- prevedono forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi di lavoro, senza precisi vincoli di orario (pur rispettando limiti di durata massima di orario di lavoro giornaliero e settimanale derivante da legge o da contrattazione collettiva) e luoghi di lavoro (cioè attività lavorativa svolta in parte nei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza postazione fissa, anche avvalendosi di strumenti tecnologici per svolgere attività lavorativa)
- disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, soprattutto in merito all’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro su: prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali; “condotta, connessa all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali che da luogo ad applicazione di sanzioni disciplinari”; strumenti usati dal lavoratore; tempi di riposo del lavoratore; misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dagli strumenti tecnologici del lavoro
- può essere a termine o a tempo indeterminato, con recesso da attivare con preavviso non inferiore a 30 giorni (90 giorni in caso di lavoratori disabili al fine di consentire loro di riorganizzare i percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita). In presenza di giustificato motivo ogni contraente può recedere da accordo prima della sua scadenza (senza preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato).
Datore di lavoro garantisce salute e sicurezza del lavoratore che svolge “lavoro agile”, anche mediante fornitura di: informativa scritta con cadenza almeno annuale, in cui riportati i rischi generali e specifici connessi all’esecuzione del rapporto di lavoro; strumenti tecnologici sicuri ed adeguatamente funzionanti da impiegare nell’attività.
Lavoratore è tenuto a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Accordo per lo svolgimento di “lavoro agile” comunicato ad Ufficio per impiego.
Entità aiuto:
Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo per gli incrementi della produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicati anche al “lavoro agile”.
Lavoratore che svolge prestazioni secondo modalità di “lavoro agile” ha diritto a:
- trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato ai lavoratori che svolgono in azienda lavori e mansioni analoghe
- diritto ad apprendimento permanente (secondo modalità formali ed informali) e periodica certificazione delle competenze
- tutela contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionale derivate dai rischi connessi all’attività lavorativa svolta fuori dai locali aziendali, anche se intervenuti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di svolgimento dell’attività lavorativa qualora la scelta del luogo della prestazione sia dovuta ad esigenze connesse alla prestazione stessa, o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative, e risponda a criteri di ragionevolezza
Datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per l’esecuzione di lavori in “modalità agile” debbono riconoscere priorità alle richieste avanzate in tale ambito da: lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo per maternità; lavoratori con figli in condizioni di disabilità.