LAVORO AGILE

LAVORO AGILE (Legge 81/17)                      (lavoro25)

Soggetti interessati:

Datori di lavoro (comprese Amministrazioni pubbliche), lavoratori dipendenti.

Iter procedurale:

Legge  81/17, come modificata da Legge 145/18,  promuove il “lavoro agile”, per facilitare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, mediante stipula di accordo tra le parti, che:

  1. prevedono forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi di lavoro, senza precisi vincoli di orario (pur rispettando limiti di durata massima di orario di lavoro  giornaliero e settimanale derivante da legge o da contrattazione collettiva) e luoghi di lavoro (cioè attività lavorativa svolta in parte nei locali aziendali ed in parte all’esterno, senza postazione fissa, anche avvalendosi di strumenti tecnologici per svolgere attività lavorativa)
  2. disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, soprattutto in merito all’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro su: prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali; “condotta, connessa all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali che da luogo ad applicazione di sanzioni disciplinari”; strumenti usati dal lavoratore; tempi di riposo del lavoratore; misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dagli strumenti tecnologici del lavoro
  3. può essere a termine o a tempo indeterminato, con recesso da attivare con preavviso non inferiore a 30 giorni (90 giorni in caso di lavoratori disabili al fine di consentire loro di riorganizzare i percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita). In presenza di giustificato motivo ogni contraente può recedere da accordo prima della sua scadenza (senza preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato).

Datore di lavoro garantisce salute e sicurezza del lavoratore che svolge “lavoro agile”, anche mediante fornitura di: informativa scritta con cadenza almeno annuale, in cui riportati i rischi generali e specifici connessi all’esecuzione del rapporto di lavoro; strumenti tecnologici sicuri ed adeguatamente funzionanti da impiegare nell’attività.

Lavoratore è tenuto a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione  predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

Accordo per lo svolgimento di “lavoro agile” comunicato ad Ufficio per impiego.

Entità aiuto:

Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo per gli incrementi della produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicati anche al “lavoro agile”.

Lavoratore che svolge prestazioni secondo modalità di “lavoro agile” ha diritto a:

  • trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato ai lavoratori che svolgono in azienda lavori e mansioni analoghe
  • diritto ad apprendimento permanente (secondo modalità formali ed informali) e periodica certificazione delle competenze
  • tutela contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionale derivate dai rischi connessi all’attività lavorativa svolta fuori dai locali aziendali, anche se intervenuti durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di svolgimento dell’attività lavorativa qualora la scelta del luogo della prestazione sia dovuta ad esigenze connesse alla prestazione stessa, o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative, e risponda a criteri di ragionevolezza

Datori di lavoro, pubblici e privati, che stipulano accordi per l’esecuzione di lavori in “modalità agile” debbono riconoscere priorità alle richieste avanzate in tale ambito da: lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo per maternità; lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

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