ITALIAN SOUNDING BREVETTI E MARCHI

ITALIAN SOUNDING BREVETTI E MARCHI (Legge 58/19; D.Lgs. 30/05; D.M. 10/1/20, 15/1/20, 27/2/20) (pmi15)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Economia e Finanze (MEF), Ministero Politiche Agricole, Alimentari, Forestali (MIPAAF), Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), Agenzia nazionale per attuazione di investimenti e sviluppo di impresa (INVITALIA), Unione Italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere), Associazioni rappresentative delle categorie produttive, Consorzi nazionali ed Organizzazioni collettive di imprese operanti nei mercati esteri per tutelare il made in Italy (compresi prodotti agroalimentari), piccole e medie imprese (PMI)

Iter procedurale:

Legge 58/19 ad Art. 31 modifica il D.Lgs. 30/05 introducendo:

–          Art. 11 ter inerente al marchio storico di interesse nazionale. Titolari marchi di impresa (o loro rappresentanti) possono, ai sensi dei D.M. 10/1/2020 e 27/2/20, inviare, solo per via telematica, ad UIBM domanda di  iscrizione al Registro dei marchi storici di interesse nazionale, evidenziando:

a)dati anagrafici e qualifica del richiedente (titolare del marchio o licenziatario esclusivo);

b)estremi della 1° registrazione e dei rinnovi successivi, o, in caso di marchio non registrato, documentazione (campioni di imballaggi, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione od esportazione, fotografie, inserzioni su giornali, dichiarazioni scritte) attestante uso effettivo e continuativo di questo per almeno 50 anni (precisare prodotti o servizi di riferimento);

c)dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante che marchio di impresa oggetto di richiesta di registrazione è utilizzato per la commercializzazione di prodotti e servizi realizzati da un’impresa produttiva di eccellenza “storicamente collegata al territorio nazionale”

Alla domanda allegare:

a)pagamento dell’imposta di bollo di 15 €

b)in caso di marchio registrato: verbale di rinnovazione meno recente disponibile; documentazione inerente modifiche (limitazioni o rinunce) dei prodotti/servizi protetti

c)in caso di marchio non registrato: riproduzione di esemplare del marchio da registrare; documentazione (v. sopra) attestante suo uso effettivo e continuativo per almeno 50 anni

UIBM, qualora richiesta sia inviata solo da licenziatario esclusivo, prima di decidere nel merito deve acquisire parere del titolare del marchio, “assicurando comunque prevalenza all’orientamento del titolare”. Istruttoria avente durata di 60 giorni in caso di marchio registrato o di 180 giorni per marchio non registrato intende accertare (a tal fine UIBM può chiedere eventuale documentazione integrativa da inviare entro 20 giorni) che marchio sia registrato da almeno 50 anni o, se non registrato, sia stato utilizzato in modo continuativo per almeno 50 anni e si conclude con accettazione o rifiuto di iscrizione. Iscrizione ha durata illimitata, non è soggetta a rinnovo, ma può essere oggetto di una richiesta di cancellazione da parte del titolare/licenziatario del marchio da inviare a UIBM con le stesse modalità della richiesta di iscrizione.

Registro dei marchi storici è pubblicato sul sito www.uibm.gov.it ed è consultabile presso banca dati dei depositi e titoli di UIBM costantemente aggiornata

A seguito di iscrizione al Registro si può utilizzare, a fini commerciali e promozionali, il logo “Marchio storico di interesse nazionale” pubblicato su G.U. 46/20 (logo non costituisce titolo di proprietà industriale, va riportato secondo il manuale d’uso approvato con D.M. 10/1/2020 e riguarda solo prodotti e servizi cui fa riferimento il marchio iscritto nel Registro)

–          Art. 185 bis inerente istituzione presso Ufficio italiano brevetti e marchi del Registro speciale dei marchi storici. Iscrizione del marchio nel Registro avviene su richiesta del titolare/licenziatario esclusivo del marchio

–          Art. 185 ter inerente alla valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa, al fine di salvaguardare livelli occupazionali e prosecuzione dell’attività produttiva in Italia. A tal fine  istituito presso il MISE il Fondo per la tutela del marchi storici di interesse nazionale. Impresa titolare di un marchio iscritto nel Registro speciale che intende chiudere il sito produttivo di origine (o comunque quello principale) per cessazione di attività o sua delocalizzazione fuori da Italia, con conseguente licenziamento dei dipendenti, deve notificare subito a MISE:

a)motivi economici, finanziari, tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;

b)azioni intraprese per ridurre gli impatti occupazionali, tramite incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione dei dipendenti all’interno del gruppo;

c)azioni che si intendono intraprendere per trovare un acquirente;

d)opportunità per dipendenti di presentare offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte di questi

MISE, a seguito dell’informativa ricevuta, avvia in procedimento per individuare gli interventi realizzabili con le risorse del Fondo nel capitale di rischio delle imprese, nel rispetto di quanto previsto dalla Commissione UE per gli aiuti di Stato

MISE con decreto stabilisce: modalità per gestione e finanziamento del Fondo; condizioni e limiti per concessione della garanzia

Legge 58/19 ad Art. 32 modifica il D.Lgs. 30/05 inerente al Codice della proprietà industriale per quanto concerne:

a)divieto di registrare come marchio di impresa: stemmi ed altri segni considerati nelle convenzioni internazionali o “che rivestono interesse pubblico”, inclusi “segni riconducibili alla forze armate, forze dell’ordine, nomi di Stati ed Enti pubblici territoriali italiani” (“salvo che Autorità competente non ne abbia autorizzato registrazione”); “parole, figure o segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia”

b)definizione di pratiche di Italian sounding, intese come “pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana dei prodotti

c)istituzione del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione ed a Italian sounding

d)deposito della domanda internazionale di brevetto, qualora contenente designazione/elezione di Italia (indipendentemente dalla designazione della Organizzazione europea dei brevetti), “equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data e ne produce gli effetti se entro 30 mesi dal deposito (o di priorità se rivendicata), viene depositata presso Ufficio italiano brevetti una richiesta di apertura della procedura di concessione del brevetto italiano”. Protezione conferita alla suddetta domanda decorre dalla data in cui titolare rende accessibile al pubblico tramite UIBM il testo in lingua italiana della domanda stessa, o “l’abbia notificata direttamente al contraffattore”. Designazione di Italia nella domanda internazionale è considerata priva di effetti sin dalla sua origine se domanda stessa sia stata ritirata, o quando designazione Italia sia stata ritirata o respinta, o quando domanda non è depositata entro termine stabilito presso UIBM

e)richiesta di apertura di una procedura nazionale da presentare ad UIBM per la concessione del brevetto italiano di invenzione industriale o modello di utilità, allegando: traduzione italiana della domanda internazionale; diritti di deposito previsti. Per tale richiesta la “ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale sostituisce la corrispondente ricerca prevista per la domanda nazionale”

MISE, con decreto della Direzione generale per la lotta alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi, emana disposizioni per sostenere PMI, ai fini della “valorizzazione dei titoli di proprietà industriale”, redatto in modo tale da “rendere le misure rispondenti ai fabbisogni del tessuto imprenditoriale, in particolare delle start up e delle imprese giovanili, anche apportando modifiche per rendere interventi eleggibili al cofinanziamento della UE, al fine di incrementarne relativa dotazione finanziaria”)

MISE con D.M. 15/1/2020 affida, tramite stipula di specifica convenzione, a Unioncamere la gestione della concessione di agevolazioni per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazioni volontarie a favore di Associazioni di categoria o persone giuridiche di diritto pubblico costituite allo scopo che hanno depositato domanda di registrazione di:

–          marchio collettivo, il cui regolamento d’uso deve contenere:

a)nome del richiedente;

b)scopo dell’Associazione di categoria o persona giuridica richiedente;

c)soggetti legittimati a rappresentare Associazione/persona giuridica;

d)condizioni di ammissione dei membri;

e)rappresentazione del marchio collettivo;

f)soggetti legittimati ad usare il marchio collettivo;

g)eventuali condizioni d’uso del marchio collettivo, con relative sanzioni in caso di infrazioni al regolamento;

h)prodotti o servizi contemplati dal marchio collettivo, comprese eventuali limitazioni introdotte a seguito dell’applicazione della normativa in materia di DOP, IGT, STG o menzioni tradizionali per i vini;

i)autorizzazioni a diventare membri dell’Associazione titolare del marchio

–          marchio di certificazione volontaria, il cui regolamento d’uso deve contenere:

a)nome del richiedente;

b)dichiarazione attestante che richiedente soddisfa le condizioni di  11 bis del Codice di proprietà industriale;

c)rappresentazione del marchio di certificazione volontaria;

d)prodotti o servizi contemplati dal marchio di certificazione volontaria;

e)caratteristiche dei prodotti o servizi che debbono essere certificate dal marchio;

f)condizioni d’uso del marchio, con relative sanzioni in caso di infrazione al regolamento;

g)persone legittimate ad usare il marchio di certificazione volontaria;

h)modalità di verifica delle caratteristiche di sorveglianza del marchio da parte dell’Organismo di certificazione

Contributo è erogato al soggetto richiedente, previo accertamento dell’avvenuta registrazione del marchio collettivo

UIBM definisce modalità di: presentazione della domanda; valutazione di questa; rendiconto delle spese; erogazione del contributo; controlli, sanzioni e revoche

Entità aiuto:

Legge 58/19 ad Art. 31 stanzia per Fondo di tutela dei marchi storici di interesse nazionale 30.000.000 € per anno 2020. Oltre ai contributi previsti per i progetti di valorizzazione economica dei marchi storici, PMI proprietarie di tali marchi possono accedere alla garanzia del Fondo garanzia per PMI

Legge 58/19 ad Art. 32 prevede concessione di agevolazioni a:

–          Consorzi ed Organizzazioni collettive di cui in premessa, fino a 30.000 €/beneficiario e non oltre 1.500.000 €/anno a decorrere dal 2019, pari a 50% delle spese sostenute per: tutela legale dei propri prodotti dal fenomeno di Italian sounding; realizzazione di campagne informative e di comunicazione “finalizzate a consentire immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti”. MISE, di intesa con MEF e MIPAAF, emana decreto in cui definire: spese ammissibili alle agevolazioni; procedure per ammissione al beneficio (in base ad ordine cronologico di presentazione delle domande); modalità di controllo delle spese effettuate; cause di decadenza e revoca del beneficio; modalità di restituzione delle agevolazioni fruite indebitamente

–          Associazioni rappresentative di categoria nel limite di 1.000.000 €/anno a decorrere dal 2019 per sostenere azione di promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazioni volontarie, tramite:

a)partecipazione a fiere e saloni internazionali;

b)eventi collaterali a m,manifestazioni fieristiche internazionali;

c)incontri bilaterali con Associazioni estere;

d)seminari in Italia con operatori esteri ed all’estero;

e)azioni di comunicazione sul mercato estero, anche tramite grande distribuzione organizzata (GDO) e canali on line

Contributi fino a 70% (comunque non oltre 70.000 €/anno) delle spese sostenute per:

a)quota di partecipazione, affitto ed allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia ed all’estero. Se Associazione presente a manifestazione fieristica con più stand, occorre dichiararlo e motivarlo, riportando (in modo ben visibile) il logo dell’Associazione e l’ubicazione degli stand delle imprese associate, nonché fornendo un’informazione adeguata su tutte le imprese partecipanti “sotto l’egida dell’Associazione”;

b)affitto ed allacciamenti di spazi espositivi temporanei;

c)interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;

d)brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su web o su riviste internazionali inerenti al marchio;

e)azioni dimostrative delle produzioni associate realizzate in occasione delle iniziative progettuali;

f)affitto sale per attività di formazione, incontri bilaterali, seminari