ISEE E BES

ISEE E BES (D.Lgs. 109/98; Legge 89/16; D.M. 16/10/17, 9/8/19, 5/7/21)  (social52)

Soggetti interessati:

Presidente Consiglio Ministri (PCM), Ministero Lavoro e Politiche Sociali (MILPOS), Ministero Economia e Finanze (MEF), Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), Agenzia delle Entrate, Centri Assistenza Fiscale (CAF)

Chiunque richiede prestazioni o servizi sociali od assistenziali “non destinati a generalità dei soggetti e comunque nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche”

Iter procedurale:

Per accedere a certe tipologie di prestazioni o servizi definito Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) da parte di Enti erogatori, “con possibilità di prevedere criteri differenziati in base a condizioni economiche e composizione della famiglia”.

ISEE determinato con riferimento a nucleo familiare di appartenenza del richiedente, come risulta alla data di presentazione dichiarazione sostitutiva univoca, di cui fanno parte “soggetti componenti famiglia anagrafica”, compresi: soggetti a carico a fini IRPEF anche se non hanno stessa residenza anagrafica; coniugi o figlio minore con stessa residenza anagrafe anche se a carico IRPEF di altre persone. PCM definisce con decreto componenti nucleo familiare in caso di “soggetti che a fini IRPEF risultano a carico di più persone, coniugi non legalmente ed  effettivamente separati che non hanno stessa residenza, minori non conviventi con genitori o in affidamento presso terzi, soggetti non componenti famiglie anagrafiche”.

ISEE definito dalla somma dei seguenti redditi:

  1. reddito complessivo ai fini IRPEF risultante da ultima dichiarazione dei redditi presentata da nucleo familiare (in mancanza di obbligo dichiarazione, fare riferimento a certificato sostitutivo rilasciato da datore di lavoro od Ente previdenziale). A tale reddito complessivo aggiungere redditi di lavoro dipendente ed assimilati, lavoro autonomo e di impresa (al netto di eventuali redditi agrari relativi alle attività di cui ad articolo 2135 del Codice civile), redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva o tassati alla fonte (v. redditi derivanti da prestazioni sportive, venditori porta a porta, redditi sottoposti a particolare regime fiscale di cui al quadro CM del modello unico), con esclusione di trattamento di fine rapporto, pensioni di invalidità e di guerra, assegni di mantenimento dei figli di genitore separato;
  2. reddito di attività finanziaria determinato da:
  • patrimonio immobiliare costituito da fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone del nucleo familiare a titolo di proprietà, comproprietà (In tal caso solo quota parte di cui proprietario) o altri diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione), il cui valore definito a fini ICI al 31 Dicembre precedente indipendentemente dal periodo di possesso di immobile nel periodo di imposta. Da tale valore si detrae ammontare del debito residuo al 31 Dicembre precedente per mutui contratti per acquisto immobile fino a concorrenza del suo valore (Per nuclei residenti in abitazioni di proprietà detrarre, se più favorevole, valore della casa di abitazione nel limite di 50.000 €, comunque fino a concorrenza del suo valore). Da tale valore se nucleo familiare risulta in abitazione in locazione si detrae valore del canone annuo fino a concorrenza per ammontare massimo di 5.000 €, purché nella dichiarazione sostitutiva unica vengano riportati estremi contratto di locazione registrato;
  • patrimonio mobiliare, ottenuto sommando valori mobiliari in senso stretto (applicare rendimento medio annuo titoli di Stato a 10 anni), partecipazioni in quantità non quotate, altri cespiti patrimoniali individuali, depositi su conti correnti, eventuali azioni, obbligazioni, titoli, certificato di deposito, buoni fruttiferi, quote in Fondi comuni di investimento, partecipazioni in società quotate o meno in borsa

ISEE calcolato come rapporto tra indicatore reddito e situazione patrimoniale di cui sopra con parametro desunto da scala di equivalenza riferita a numero componenti nucleo familiare (1 per 1 componente; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti; 2,65 per 5 componenti; maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; maggiorazione di 0,2 in presenza nel nucleo familiare di figli minori ed 1 genitore o in cui entrambi lavoratori svolgono attività di lavoro ed impresa per almeno 6 mesi all’anno di riferimento redditi; maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente o invalidità superiore a 66%). Indicatore del reddito combinato con indicatore della situazione patrimoniale nella misura di 20% del valore patrimoniale.

Legge 89/16 stabilisce, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, che nel calcolo di ISEE del nucleo familiare dove figurano persone  con disabilità o non autosufficienti:

  • sono esclusi dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, (comprese carte di debito), a qualunque titolo percepite da Amministrazioni pubbliche, se non rientranti nel reddito complessivo IRPEF
  • applicata maggiorazione di 0,5 al parametro della scala di equivalenza per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente

Trattamenti percepiti per ragioni diverse dalla disabilità restano inclusi nel reddito disponibile.

Enti erogatori di prestazioni sociali agevolate (anche con riferimento  alle prestazioni per diritto allo studio universitario), ai fini di accertamento delle condizioni di reddito detraggono dal valore ISEE  ammontare del trattamento percepito dal beneficiario rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Enti erogatori sono chiamati a fissare requisiti per fruizione di prestazioni agevolate in base ad ISEE, eventualmente inserendo “modalità integrative di selezione, con particolare riguardo al concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari”. Per particolari prestazioni, Enti erogatori possono assumere come unità di riferimento composizione tipo del nucleo familiare a cui applicare coefficiente di equivalenza 1. In deroga per prestazioni relative a diritto a studio universitario, nucleo familiare del richiedente integrato con quello di altro soggetto “che è considerato sostenere onere di mantenimento del richiedente”. Per favorire sostegno a nuclei familiari  al cui interno compresi disabili gravi o persone con oltre 65 anni la cui non autosufficienza fisica o psichica accertata da ASL, disposizioni ISEE applicate anche per evidenziare situazione economica del solo assistito.

INPS per alimentare sistema informativo ISEE stipula convenzioni con CAF

Richiedente prestazioni agevolate è tenuto a presentare dichiarazione sostitutiva di notorietà avente validità annuale, in cui riportate tutte le informazioni necessarie per determinazione ISEE. Richiedente può presentare entro periodo di validità della dichiarazione, nuova dichiarazione in cui evidenziare eventuali mutamenti intervenuti nelle condizioni familiari ed economiche del proprio nucleo familiare. Enti erogatori possono stabilire che prestazioni decorrono da tali nuove dichiarazioni.

Dichiarazione trasmessa a Comune o CAF o Amministrazione pubblica erogatrice della prestazione o INPS competente per territorio. che determina ISEE in base a dati autocertificati dal richiedente. Esiti verifiche comunicate ad INPS che provvederà ad inoltrarli a richiedente, CAF, Amministrazioni pubbliche che rilasceranno attestazione riportante valore ISEE, nonché contenuto delle dichiarazioni, elementi informativi per calcolo, eventuali omissioni o difformità rilevati. In presenza di omissioni o difformità, richiedente può presentare nuova dichiarazione sostitutiva unica o chiedere agevolazione su quella vecchia, valida fino ad erogazione della prestazione “salvo diritto di Enti a chiedere idonea documentazione atta a dimostrare completezza e veridicità dati indicati in dichiarazione”. Al riguardo Enti erogatori eseguono individualmente o “mediante apposito servizio comune” tutti i controlli necessari ad accertare veridicità dichiarazioni. Per patrimonio mobiliare, Agenzia delle Entrate “in presenza di specifiche omissioni o difformità” si avvale di anagrafe tributaria e degli operatori chiamati a fornire informazioni a questa.

Nell’ambito del programma di attività della Guardia di Finanze quota di verifiche riservata a dichiarazioni ISEE di soggetti beneficiari a prestazioni agevolate, con particolare attenzione a quei nominativi segnalati “per divergenza nella consistenza del patrimonio mobiliare”. INPS ed Agenzia delle Entrate stipulano convenzione per scambiarsi informazioni in merito attuazione prestazioni agevolate nel rispetto disposizioni “in materia di prestazioni dati personali”, anche mediante flussi dati informatici.

Ente erogatore, qualora richiedente o altro componente nucleo familiare già presentato dichiarazione sostitutiva unica, chiede dichiarazione ISEE ad INPS, che mette a sua disposizione informazioni analitiche od indicatore ISEE sintetico.

Dichiarazione, corredata da attestazione, viene utilizzata nel periodo di validità da ogni componente nucleo familiare per accedere a prestazioni agevolate

Commissione tecnica nazionale per spesa pubblica elabora ogni anno rapporto su stato di attuazione ed effetti ISEE. A tal fine INPS, Enti erogatori, Organismi responsabili attività di controllo comunicano a Commissione “informazioni necessarie dirette ad accertare modalità applicative, estensione, caratteristiche dei beneficiari ed ogni altra informazione richiesta”.

Presidente Consiglio Ministri nomina Comitato di coordinamento istituzionale per applicazione e semplificazione disciplina ISEE, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, Enti erogatori di prestazioni, INPS, Commissione tecnica per spesa pubblica.

MILPOS con D.M. 5/7/2021 disciplina modalità estensiva di ISEE che prevede ad:

Art. 2 possibilità a decorrere dal 1 Aprile, anche in presenza di ISEE in corso di validità, di presentare ISEE corrente (calcolato prendendo a riferimento anno precedente a quello di invio della DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica) se differisce di oltre il 20% rispetto a quello calcolato in via ordinaria. ISEE corrente ha validità fino al 31 Dicembre ai fini della richiesta di erogazione di prestazioni, salvo che intervengono variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti (in questo caso ISEE corrente aggiornato entro 2 mesi)

Se dopo invio di ISEE corrente ricorrono condizioni per cui, oltre alla parte patrimoniale, necessita aggiornamento anche la parte reddituale, occorre inviare DSU aggiornata sia per parte patrimoniale che reddituale

Art. 3 INPS approva modello integrativo DSU contenente integrazioni necessarie al calcolo di indicatore di situazione patrimoniale (ISP) riferito ad anno precedente di ogni componente nucleo familiare indispensabile per presentare ISEE corrente

Art. 4 INPS, ai fini di attestazione ISEE corrente, può rilevare eventuali difformità rispetto a quanto dichiarato in altre comunicazioni ad Agenzia delle Entrate. A seguito delle difformità od omissioni rilevate, soggetto richiedente la prestazione può:

  1. presentare nuovo modulo DSU di richiesta ISEE corrente
  2. chiedere la prestazione mediante attestazione relativa alla dichiarazione presentata con omissioni e difformità rilevate che permane valida ai fini dell’erogazione della prestazione, salvo diritto di Ente erogatore della prestazione di chiedere idonea documentazione atta certificare sua completezza e veridicità o di inviare comunicazione ad INPS di dichiarazione mendace

Art. 5 dati dichiarati sono sottoposti a controllo, anche dopo rilascio di attestazione da parte di INPS, di concerto con Agenzia delle Entrate, utilizzando archivi di INPS, anagrafe tributaria, informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare. Definita convenzione tra INPS ed Agenzia per scambio dei suddetti dati nel rispetto della privacy

Controlli eseguiti in base ad un piano annuale predisposto da INPS e presentato ad un Tavolo comprendente anche Agenzia delle Entrate, MILPOS, che possono chiedere integrazioni o modifiche al piano stesso

In caso di omissioni o difformità rilevate dopo rilascio di attestazione di ISEE corrente, attestazione presente nel Sistema informativo ISEE, a cui possono accedere Enti erogatori prestazioni (compreso INPS), va sostituita con quella riportante omissioni/difformità e di ciò avvisato beneficiario

Se accertata indebita fruizione di prestazioni agevolate dovuta ad invio di una dichiarazione mendace, richiedente non può ottenere il rilascio di ISEE corrente per 2 anni

MEF ha definito, con DM 16/10/2017, seguenti indicatori di benessere equo e sostenibile (BES): reddito medio disponibile aggiustato pro capite; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; indice di povertà assoluta; speranza di vita in buona salute alla nascita; eccesso di peso; uscita precoce al sistema di istruzione e formazione; tasso di mancata partecipazione al lavoro con relativa composizione per genere; rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e quello delle donne senza figli; indice di criminalità predatoria, indice di efficienza della giustizia civile; emissioni di CO2 ed altri gas climalteranti; indice di abusivismo edilizio

MILPOS con D.M. 9/8/2019, come modificato da D.M. 12/5/2022, definisce modalità per consentire al cittadino di accedere a partire dal 1/1/2020 alla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) precompilata a fini ISEE messa a disposizione da INPS. Possono beneficiare di tale documento tutti i soggetti richiedenti in forma diretta od indiretta (tramite CAF delegato) secondo seguenti modalità:

  1. con riferimento al sistema di autocertificazione: accesso riservato a quanti sono in possesso di credenziali dispositive rilasciate da INPS o di CIE (carta identità elettronica) o CNS (carta nazionale servizi) o di identità SPID di livello 2 o superiore
  2. con riferimento ad elementi di riscontro relativi ad altri componenti maggiorenni del nucleo familiare: accesso riservato a quanti indicano correttamente per ogni componente:
    • importo, riportato al rigo “differenza”, di dichiarazione dei redditi relativa al 2° anno solare precedente richiesta risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730 o dal quadro RN del modello reddito persone fisiche
    • nel caso valore mobiliare complessivo del singolo componente inferiore a 10.000 €, indicare esistenza di rapporti aventi valore inferiore a tale soglia o assenza di rapporti
    • in casi diversi dal precedente punto 2), valore del saldo contabile al 31 Dicembre anno di rilievo ISEE di uno dei depositi o conti correnti bancari/postali o valore a stessa data di patrimonio mobiliare

In alternativa ai suddetti elementi di riscontro, accesso consentito mediante SPID, CIE, CNS anche se ogni componente maggiorenne accede al sistema informativo ISEE (in tal caso Agenzia Entrate fornisce ad INPS dati utili per la predisposizione di DSU precompilata). Se accesso a DSU precompilata avviene tramite CAF delegato, tali elementi forniti anche con riferimento al dichiarante.

In assenza di riscontro positivo di tali elementi, dichiarante presenta DSU normale, fermo restando che eventuali omissioni o difformità rilevate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni di INPS od Anagrafe tributaria (comprese quelle inerenti “saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare”) sono indicate in sede di attestazione di ISEE

INPS ed Agenzia Entrate adottano misure volte ad inibire trattamento dei dati necessari a DSU precompilata o ISEE in modalità DSU normale, fermo restando diritto di accesso per il dichiarante ai documenti amministrativi

Ai fini di invio di DSU, dichiarante deve fornire informazioni su:

  1. composizione del nucleo familiare e quelle necessarie a “determinare valore della scala di equivalenza”
  2. eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di ISEE
  3. eventuali condizioni di disabilità e non autosufficienza di componenti del nucleo familiare
  4. casa di abitazione del nucleo familiare
  5. reddito complessivo in caso di esonero da dichiarazione dei redditi o di sospensione da adempimenti tributari per eventi eccezionali
  6. componenti di reddito inerenti a: redditi diversi da quelli prodotti in regime forfetario per esercenti attività di impresa, arti o professioni, o al regime di vantaggio per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati ad imposta sostitutiva operata in forma di cedolare secca
  7. componenti di reddito di cui al regolamento ISEE limitatamente o meno alle prestazioni non erogate da INPS
  8. importo di assegni periodici effettivamente corrisposti
  9. ammontare di eventuale debito residuo per mutui contratti per acquisto di immobile o costruzione del fabbricato riferito alle componenti del patrimonio immobiliare
  10. componenti del patrimonio immobiliare
  11. componenti sia del patrimonio mobiliare se detenute all’estero, sia di quello detenuto in Italia
  12. donazioni di cespiti in caso di richiesta di prestazioni specifiche
  13. autoveicoli o motoveicoli di cilindrata superiore a 500 cc. nonché navi o imbarcazioni da diporto

MILPOS, sentita INPS, aggiorna suddetto elenco, tenendo conto di evoluzione sistemi informativi e del flusso dei dati

Agenzia Entrate è garante della privacy

INPS, su richiesta del dichiarante, può procedere al precaricamento dei dati contenuti nell’ultima DSU presente nel sistema informativo ISEE (dati possono comunque essere sempre modificati od integrati se variati o non corretti). Dichiarante a seguito di sottoscrizione di DSU si assume responsabilità (anche penale in caso di dati falsi o mendaci) di quanto dichiarato

Se dichiarante non intende avvalersi di DSU precompilata presenta normale dichiarazione ISEE

In sede di attestazione di ISEE si possono verificare in merito al patrimonio mobiliare:

  1. a livello di singolo componente:
    • omissioni (v. codice fiscale di intestatario, codice fiscale e determinazione di operatore finanziario, data di inizio e fine del rapporto) nell’elenco dei rapporti (compresi quelli onerosi) di cui risulta intestatario nell’apposita sezione tributaria
    • difformità per difetto del totale dei valori dichiarati o mancata indicazione del rapporto o della componente patrimoniale o del valore della difformità rilevata
  2. a livello di nucleo familiare:
    • valore dichiarato del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare inferiore alla franchigia di cui ad Art. 5 del regolamento ISEE (indicare circostanza che si verificherebbe in assenza di omissioni o difformità rilevate in merito al superamento della soglia di franchigia)
    • in casi diversi dai precedenti, indicazione della circostanza che si verificherebbe in assenza di omissioni o difformità rilevate, in merito ad incremento di almeno 5.000 € del valore del patrimonio mobiliare rispetto a quanto dichiarato

Ai fini di attestazione di ISEE corrente, INPS può rilevare eventuali omissioni o difformità rispetto a quanto dichiarato mediante consultazione di comunicazioni obbligatorie di cui alla Legge 608/1996 integrate con informazioni relative a retribuzioni o compensi percepiti. MILPOS con successivi decreti può individuare modalità con cui suddette comunicazioni sono usate da INPS per precompilare DSU ai fini del calcolo di ISEE corrente

INPS approva specifico disciplinare per accesso a DSU precompilata, meccanismi di delega al CAF da parte di interessati, misure adeguate a tutela di interessati (in particolare misure di sicurezza per ridurre al minimo rischi di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme dei dati raccolti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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