ISCRIZIONE IMPRESE RIFIUTI

ISCRIZIONE IMPRESE RIFIUTI (D.Lgs. 152/06; D.M. 21/7/98, 2/5/06)  (rifiut17)

Soggetti interessati:

Imprese che effettuano raccolta e trasporto rifiuti (pericolosi o meno), o attività di bonifica dei luoghi, o commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenerli, o gestione impianti di smaltimento e recupero rifiuti, o gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti, o imprese ed operatori logistici presso stazioni ferroviarie, interporti, scali merce detentori di rifiuti “in attesa della presa in carico degli stessi da parte impresa ferroviaria o navale”

Esclusi Consorzi obbligatori imballaggi, oli esausti, beni in polietilene

Iter procedurale:

Istituito Albo nazionale gestori ambientali, i cui componenti durano in carica 5 anni. Con decreto Ministero Ambiente può:

1)       istituire Sezione speciali del Comitato per singola attività soggetta ad iscrizione ad Albo;

2)       individuare requisiti di iscrizione validi per tutte le Sezioni;

3)       coordinare disciplina rifiuti con quella su autotrasporto, trasporto ferroviario, trasporto per via mare;

4)       disporre effettiva copertura della spesa mediante diritti di segreteria e diritti annuali di iscrizione ad Albo;

5)       disporre interconnessione con Amministrazioni competenti alla tenuta dei pubblici registri;

6)       definire sistema sanzioni disciplinari di Albo e cause di cancellazione;

7)       definire competenze e responsabilità del responsabile tecnico

Imprese presentano domanda di iscrizione ad Albo, presso Sezione regionale dove ha sede legale impresa, corredata da:

1)        versamento diritti di segreteria;

2)        prestazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato, il cui importo fissato con decreto da Ministero Ambiente. Garanzie ridotte del 50% per imprese registrate EMAS e del 40% per imprese certificate ai sensi ISO 14001. In caso di imprese che effettuano bonifica di siti e bonifica beni contenenti amianto, garanzia prestata a favore di Regione competente per intervento di bonifica, mentre nessuna garanzia richiesta ad impresa che effettua anche recupero e riciclaggio dei rifiuti.

Nel caso di aziende speciali, Consorzi di Comuni, società di gestione di servizi pubblici iscrizione effettuata da Comune e valida per servizi di gestione rifiuti urbani da questi prodotti.

Iscrizione ad Albo è requisito obbligatorio per svolgere attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (pericolosi o meno), od attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti, o bonifica dei siti, o bonifica beni contenenti amianto, o gestione impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (compresi quelli mobili). Iscrizione rinnovata ogni 10 anni con comunicazione di ogni variazione intervenuta

Esonerati da tale obbligo con relativa prestazione garanzia finanziaria:

a) Consorzi per raccolta e trattamento di imballaggi, oli minerali esausti, batterie di piombo, purché dispongono di evidenze contabili e documentali idonee e “limitatamente alle attività di commercio ed intermediazione (senza detenzione) di rifiuti di imballaggio”;

b) Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che ne effettuano raccolta e trasporto per non oltre 30 kg. o 30 litri/giorno,, purché:

  • tali operazioni costituiscono “parte integrante ed accessoria di organizzazione impresa”;
  • viene presentata comunicazione (evidenziare: sede impresa; caratteristiche e natura dei rifiuti; estremi identificativi ed idoneità tecnica mezzi di trasporto usati; avvenuto versamento diritto annuale di registrazione di 50 €) a Sezione provinciale di Albo che provvede entro 30 giorni ad iscrivere impresa in apposita sezione di Albo stesso. Ogni variazione di tali dati comunicata a Camera di Commercio.

Legge 125/13 ha modificato D.Lgs.152/06 aggiungendo ad art. 212 il comma 19 bis in cui si esclude da obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli di cui ad art. 2135 del Codice Civile produttori iniziali di rifiuti per trasporto dei propri rifiuti effettuati ad interno di Provincia o Regione sede di impresa ai fini di loro conferimento in ambito di circuito organizzato di raccolta

Nel caso di imprese ed operatori logistici presso stazioni ferroviarie o interporti che prendono in carico temporaneamente rifiuti, iscrizione ad Albo ha validità di 5 anni e non necessita di garanzie finanziarie.

Imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti in procedura semplificata per operazioni di recupero e riciclaggio o trasportano rifiuti indicati nella lista verde del Reg. CE 259/93 non necessitano di garanziefidejussorie ed iscritte ad Albo per 5 anni sulla base deliberazione Comitato nazionale attestante: quantità, natura, origine destinazione del rifiuto; rispondenza di caratteristiche tecniche e tipologia del mezzo di trasporto; rispetto condizioni di idoneità tecnica e capacità finanziaria del richiedente

Entro 10 giorni da comunicazione inizio di attività, Sezioni regionali iscrivono imprese in appositi elenchi comunicandolo a Comitato nazionale, Provincia ed interessato.

Imprese iscritte ad Albo o che effettuano trasporto di propri rifiuti sono tenute ad aderire al sistema di controllo tracciabilità rifiuti SISTRI (v. scheda “rifiut08”) per ogni autoveicolo impiegato per raccolta o trasporto rifiuti, pena cancellazione di questo da Albo.

Imprese iscritte ad Albo non debbono effettuare nessuna comunicazione per svolgimento attività di raccolta e trasporto rifiuti da destinare a recupero o riciclaggio se questi non cambiano di categoria, classe e tipologia.

Imprese di Paesi Terzi inviano domande di iscrizione ad Albo a Regione dove si intende esercitare attività corredata da attestato di conformità a norme tecniche rilasciato da Autorità competente del Paese di appartenenza.

Iscrizione, sospensione, revoca, decadenza ed annullamento iscrizione, come accettazione, revoca, svincolo di garanzie finanziarie deliberati da Sezione Regionale Albo nella cui Regione impresa ha sede legale.

Contro i provvedimenti di sospensione, revoca, annullamento iscrizione è ammesso ricorso da parte interessato, entro 30 giorni da notifica, al Comitato Nazionale Albo.

Iscrizione ha validità 5 anni, ed è rinnovata previo versamento dei diritti annuali di iscrizione fino a 50 € da versare a Servizio Regionale Albo.

Iscrizione ad Albo indispensabile per esercitare attività di raccolta, trasporto, commercio ed intermediazione dei rifiuti, bonifica dei siti, bonifica di beni contenenti amianto. Enti ed imprese iscritte ad Albo per attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi esonerate da obbligo iscrizione per rifiuti non pericolosi, purché tale attività “non comporti variazione di classe per cui imprese iscritte”

Istituiti presso Comitato nazionale Registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, aggiornati ogni 3 anni, a cui iscritte, su domanda, imprese. Registri pubblicati sul sito www.albogestorifiuti.it contengono dati anagrafici identificativi impresa, attività per cui rilasciata autorizzazione, tipologia dei rifiuti gestiti e relativi codici europei, estremi atto di autorizzazione, data di inizio e scadenza autorizzazione, ogni variazione dei suddetti dati.

Imprese che effettuano smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione, od imprese che svolgono attività di recupero iscritte in apposito registro.

Comitato nazionale mette a disposizione delle Regioni sistema telematico di ricezione informazioni e trasmette ogni 6 mesi dati contenuti nei registri alle Amministrazioni interessate. Regioni comunicano a Comitato rilascio nuove autorizzazioni o variazioni intervenute nel corso di validità o loro rinnovo entro 30 giorni da evento (In caso di ritardo di oltre 30 giorni, impresa può inviare copia autentica del provvedimento al Comitato per inserimento nel registro). Notizie riportate nel registro sono pubbliche e consultabili anche per via telematica.

Sanzioni:

Chiunque effettua attività di raccolta, recupero, trasporto, smaltimento, commercio ed intermediazione rifiuto senza autorizzazione: arresto da 3 mesi ad 1 anno o sanzione da 2.600 a 26.000 € in caso di rifiuti non pericolosi (Nel caso di Ente: multa fino a 250 quota). In caso di rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni + multa da 2.600 a 26.000 € (Nel caso di Ente: multa da 150 a 250 quota)

Entità aiuto:

Spese di funzionamento Comitato nazionale e Sezioni provinciali/regionali (in particolare compensi da corrispondere ai componenti di tali Comitati/Sezioni fissati da MInistero Ambiente), coperte con entrate derivate da diritti di segreteria e diritti annuali di iscrizione

Posted in: