RECUPERO CREDITI (Legge 160/19; DM 11/12/15; LR 19/07) (credit23)
Soggetti interessati:
Ministero Economia e Finanze (MEF), Regione, Agenzia delle Entrate, soggetti affidatari della riscossione dei crediti per conto di Amministrazioni pubbliche (soggetti affidatari), chiunque è oggetto del recupero di crediti
Legge 160/19 ad Art. 1 commi da 790 a 815 definisce le modalità per il recupero dei crediti, ed in particolare:
– comma 790 impone ad Enti di garantire ai soggetti affidatari l’accesso a: conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto di affidamento, su cui Tesoreria dell’Ente provvede ogni giorno ad accreditare le somme versate dalla riscossione dei crediti; ulteriori canali di pagamento disponibili. Soggetto affidatario deve inviare entro giorno 10 del mese all’Ente ed alla sua Tesoreria: rendiconto e fattura relativa alle proprie competenze; spese inerenti alle somme contabilizzate nel mese precedente ed affluite sui conti correnti dell’Ente stesso. Tesoriere entro i 30 giorni successivi, “in mancanza di motivato diniego da parte di Ente”, provvede ad accreditare al soggetto affidatario le somme di sua competenza
– comma 791 afferma che Enti e soggetti affidatari sono autorizzati, ai fini della riscossione (anche coattiva), ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti in anagrafe tributaria. Al riguardo Ente consente, “sotto la propria responsabilità”, ai soggetti affidatari l’uso dei servizi di cooperazione informatica fornita da Agenzia delle Entrate nel rispetto delle prescrizioni vigenti e “previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento dei dati personali”, fermo restando modalità di accesso telematico per consultazione della banca dati catastale ed ipotecaria, nonché del pubblico registro automobilistico
– comma 792 stabilisce che l’attività di riscossione relativa agli atti degli Enti emessi a partire dal 1/1/2020, anche riferiti a rapporti pendenti, è definita in base alla seguente procedura:
a) emanazione di avviso di accertamento relativo ai tributi di Enti e di atti volti alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi da Enti e da soggetti affidatari, nonché conseguente provvedimento di irrogazione delle sanzioni contenente: intimazione ad adempiere entro termine di presentazione del ricorso, o, nel caso delle entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; obbligo del pagamento degli importi in questo indicati o, nel caso il ricorso venga respinto, dell’applicazione delle eventuali sanzioni. Atti debbono altresì recare indicazioni in merito a: questi costituiscono “titolo esecutivo idoneo ad attivare procedure esecutive e cautelari”; soggetto che, trascorsi 60 giorni dal termine ultimo di pagamento, provvede alla riscossione delle somme dovute (anche in maniera forzata). Tali elementi saranno riportati anche negli atti successivi da notificare al contribuente a seguito di eventuale rideterminazione degli importi dovuti e relative sanzioni (In tal caso versamento delle somme dovute da attuare entro 60 dalla notifica, con sanzione amministrativa non applicata in caso di “omesso, carente, tardivo versamento delle somme dovute nei termini sulla base degli atti inviati”)
b) atti di cui sopra acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso inutilmente termine per presentare ricorso o entro 60 giorni dalla notifica in caso di riscossione di entrate patrimoniali, senza necessità di preventivo invio di cartella di pagamento, né di ingiunzione fiscale per attivare la procedura coattiva di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato ed altri Enti pubblici, proventi del Demanio pubblico e pubblici servizi e tasse su affari. Decorsi inutilmente 30 giorni dal termine di pagamento, riscossione della somma è affidata al soggetto incaricato della riscossione forzata. Esecuzione della riscossione può essere sospesa per 180 giorni dalla trasmissione degli atti a tale soggetto (120 giorni se questo coincide con quello che ha notificato avviso di accertamento). Modalità di invio del codice di accertamento esecutivo al soggetto legittimato alla riscossione sono individuate da Ente o da un decreto MEF
c) sospensione della riscossione non si applica in caso di riferimento a: azioni cautelari e conservative; ogni altra azione prevista dalle norme di tutela del creditore; accertamento definitivo (anche in seguito a giudicato) o recupero delle somme derivanti dalla decadenza della rateazione. Soggetto incaricato della riscossione forzata informa, tramite raccomandata semplice o posta elettronica, il debitore di avere preso in carico le somme da riscuotere
d) in presenza di fondato pericolo, “debitamente motivato e portato a conoscenza del contribuente”, ai fini di un positivo esito della riscossione, decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti, la riscossione della somma (comprensiva degli interessi e sanzioni) può essere affidata ai soggetti incaricati della riscossione forzata. Se tale soggetto viene a conoscenza di elementi idonei “a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione”, non attua la sospensione e non invia la relativa informativa
e) soggetto incaricato procede all’espropriazione forzata in base ai poteri conferiti dalle disposizioni sulla riscossione coattiva
f) Enti e soggetti affidatari si avvalgono per la riscossione coattiva delle entrate del D.P.R. 602/1973, salvo quanto previsto dall’Art. 48 bis
g) ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui alla lettera a) “tiene luogo a tutti gli effetti all’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui il soggetto legittimato alla riscossione, anche forzata, ne attesta la provenienza”
h) trascorso 1 anno dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), espropriazione forzata è preceduta dalla notifica di avviso di cui ad Art. 50 del D.P.R. 602/1973
i) qualora riscossione affidata a terzi, a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza del termine per inviare ricorso o a 60 giorni dalla notifica dell’atto per le entrate patrimoniali, somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti. Oneri di riscossione spettanti all’agente di riscossione sono a carico del debitore
– comma 793 stabilisce che Dirigente dell’Ente o del soggetto affidatario nomina, con proprio provvedimento, 1 o più funzionari responsabili della riscossione in relazione al credito da riscuotere, scelti tra i propri dipendenti in possesso almeno di un diploma di istruzione di 2° grado e che hanno superato l’esame di idoneità a seguito della frequentazione di un apposito corso (Mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle suddette funzioni è subordinato alla frequentazione ogni 2 anni di un apposito corso di aggiornamento). Tali funzionari possono sempre essere revocati con effetto immediato
– comma 794 afferma che atto di cui al comma 792 non ha efficacia di titolo esecutivo se riguarda importi inferiori a 10 € (inteso come intero debito dovuto, anche derivante da più annualità). Tale debito rimane comunque a carico del soggetto moroso ed è oggetto di recupero con successiva notifica degli atti del comma 792 qualora cumulativamente si superasse i 10 €
– comma 795 afferma che, in caso di recupero di importi fino a 10.000 €, gli Enti, dopo che atto è divenuto titolo esecutivo, ma prima di attivare la procedura esecutiva, debbano inviare un sollecito di pagamento, con il quale si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e se non si provvede al pagamento entro 30 giorni saranno attivate le “procedure cautelari ed esecutive”. Per il recupero degli importi fino a 1.000 € termine di 120 giorni è ridotto a 60 giorni
– comma 796 stabilisce che Ente creditore e soggetto affidatario possono concedere, su richiesta del debitore che versa “in una situazione di temporanea ed oggettiva difficoltà”, seguente rateizzazione mensile del pagamento della somma dovuta: 0 rate se debito inferiore a 100 €; fino a 4 rate se debito compreso tra 100 e 500 €; da 5 a 12 rate se debito compreso tra 500 e 3.000 €; da 13 a 24 rate se debito compreso tra 3.000 e 6.000 €; da 25 a 36 rate se debito compreso tra 6.000 e 20.000 €; da 37 a 72 rate se debito di oltre 20.000 €
– comma 797 consente ad Ente di deliberare ulteriori condizioni di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando la durata massima di 36 rate mensili per debiti superiori a 6.000 €
– comma 798 consente, in caso di comprovato peggioramento della situazione finanziaria del debitore, di prorogare 1 sola volta la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, purché non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800
– comma 799 consente ad Ente creditore/soggetto affidatario, ricevuta la richiesta di rateizzazione, di iscrivere ipoteca o definire fermo amministrativo in caso di mancato accoglimento della richiesta di decadenza dai benefici della rateizzazione, fatte salve “procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione”
– comma 800 stabilisce che in caso di mancato pagamento, dopo “espresso sollecito”, di 2 rate (anche non consecutive) nell’arco di 6 mesi durante il periodo di rateizzazione, debitore decada dal beneficio ed il debito non sia più rateizzabile, ma l’importo residuo debba essere pagato immediatamente in un’unica soluzione
– comma 801 stabilisce che le rate mensili scadono sempre ultimo giorno del mese indicato nell’atto di accoglimento della domanda di rateizzazione
– comma 802 stabilisce che le spese di notifica e gli oneri di riscossione per le somme di qualunque natura (escluse sanzioni ed interessi) sono soggette, trascorsi 30 giorni dall’esecutività dell’atto e fino alla data del pagamento, agli interessi di mora conteggiati al tasso legale maggiorato di non oltre 2 punti percentuali come deliberato da Ente creditore
– comma 803 stabilisce che i costi di elaborazione e notifica degli atti e delle “fasi successive cautelari ed esecutive”, a carico del debitore, sono determinati in base a:
1) quota (oneri di riscossione) pari a 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro 60 giorni da data di esecutività dell’atto fino a 300 € (6% in caso di pagamento oltre il suddetto termine e per importi fino a 600 €)
2) quota (comprendente: costo della notifica degli atti connessa all’attivazione delle procedure esecutive e cautelari; spese per compensi dovuti agli Istituti di vendite giudiziarie; diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale connessi alle procedure di recupero) pari a quella fissata da MEF con decreto, in cui definite anche le tipologie di spese oggetto di rimborso
– comma 804 stabilisce che le disposizioni di cui dal comma 794 al comma 803 si applicano anche in caso di emissione di ingiunzione previste dal Regio decreto 639/1910 fino ad applicazione delle disposizioni del comma 792
– comma 805 stabilisce che MEF fissa con decreto i criteri per l’iscrizione obbligatoria nella Sezione separata dell’Albo per i soggetti che svolgono solo funzioni di supporto propedeutico all’accertamento e riscossione delle entrate di Enti locali e società da questi partecipate
– comma 806 stabilisce che MEF fissa con decreto:
1) linee guida relative ai controlli che Enti debbono intraprendere in merito al rispetto degli adempimenti da parte del soggetto affidatario circa “validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti in fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali ed avvio della procedura di cancellazione dall’Albo”
2) obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell’Ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni relative e la remunerazione pattuita per ogni attività affidata (in particolare eventuali compensi fissati in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali)
3) criteri relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli Enti oggetto di concessione, al fine di assicurarne la trasparenza e funzionalità (anche “nel rispetto dei diritti dei contribuenti”), nonché linee guida inerenti alla misura dei compensi, tenendo conto delle effettive riscossioni
– comma 807 stabilisce che per l’iscrizione all’Albo o alla sua Sezione speciale occorre attestare la disponibilità minima di capitale versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria:
1) 2.500.000 € per l’esercizio dell’attività di accertamento dei tributi ed altre entrate in Comuni fino a 200.000 abitanti (5.000.000 € in Comuni con oltre 200.000 abitanti)
2) 500.000 € per lo svolgimento delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e riscossione delle entrate locali in Comuni fino a 200.000 abitanti (1.000.000 € in Comuni con oltre 200.000 abitanti)
– comma 808 stabilisce che i soggetti iscritti alla Sezione speciale dell’Albo e quelli iscritti all’Albo debbono adeguare la dimensione minima del capitale di cui sopra entro il 31/12/2020
– comma 809 stabilisce che i Conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono iscrizioni, trascrizioni, cancellazioni di pignoramenti, ipoteche, fermo amministrativo richieste dal soggetto legittimato alla riscossione forzata in esenzione da ogni tributo o diritto
– comma 810 stabilisce che i Conservatori sono inoltre tenuti a rilasciare gratuitamente ai soggetti legittimati alla riscossione forzata l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da questi indicati, dove specificato: titoli trascritti; crediti iscritti; domicilio dei soggetti beneficiari delle trascrizioni ed iscrizioni
– comma 811 stabilisce che i competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate rilasciano gratuitamente ai soggetti legittimati alla riscossione forzata le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori e coobbligati
– comma 812 stabilisce che le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quali titolo esecutivo un’ingiunzione di cui al Regio decreto 639/1910 o un atto di cui al comma 792 sono esenti da registrazione e non debbono essere inviate all’Agenzia delle Entrate
– comma 813 stabilisce che: imposta di registro per i trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati è pari a 10 €; imposta provinciale di trascrizione per beni mobili registrati è pari a 50 € (salvo casi di esenzione previsti dalla legge)
Entità aiuto:
MEF, con DM 11/12/2015, ha fissato, tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato con durata inferiore a 12 mesi e del tasso di inflazione registrato nell’anno, in 0,2% il tasso di interesse legale da applicare con decorrenza dal 01/01/2016.
Regione Marche, con LR 19/07 art. 29, ha stabilito la possibilità di rateizzare il recupero dei crediti di qualsiasi natura, purchè:
a) a seguito di richiesta presentata da interessato in condizioni economiche disagiate (documentabili), nel rispetto delle modalità, termini e documentazione previste dalla delibera di Giunta Regionale
b) di importo superiore a 100 €
c) non oltre 60 rate mensili (tenendo conto di entità del debito e del reddito complessivo percepito nell’ultimo anno dal debitore), a cui applicate interessi al tasso legale vigente al momento di invio della domanda. Debito può sempre essere estinto mediante unico pagamento
Sanzioni:
Se già concesse al debitore 3 altre rateizzazioni, o se il debitore risulta decaduto da una precedente rateizzazione: richiesta di nuova rateizzazione è respinta.
In caso di omesso pagamento (anche di 1 sola rata): decadenza dal beneficio della rateizzazione + obbligo di estinguere entro 30 giorni il debito residuo in un’unica soluzione.