REVISIONE MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI (D.M. 20/05/2015) (meccag09)

Soggetti interessati:

Chiunque (proprietario o detentore) utilizza:

  1. a) trattori agricoli; macchine agricole operatrici semoventi a 2 o più assi; rimorchi agricoli (aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t., con dimensione di ingombro superiore a 4 m. di lunghezza e 2 m. di larghezza);
  2. b) macchine impiegate per la costruzione e manutenzione di opere civili ed infrastrutture stradali o ripristino del traffico;
  3. c) macchine sgombraneve, spartineve, spandisabbia e simili;
  4. d) carrelli destinati a movimentazione di cose

Iter procedurale:

Ministero Trasporti, con D.M. 20/05/2015, ha stabilito che le macchine agricole ed operatrici di cui sopra sono soggette a revisione ogni 5 anni.

Qualora la revisione abbia avuto esito negativo, senza però escludere il mezzo dalla circolazione:

  1. a) questo può continuare a circolare, ma per non oltre 1 mese dall’annotazione del suo controllo su carta di circolazione e purché si sia provveduto al “ripristino della prescritta efficienza”
  2. b) viene riportato su carta di circolazione un timbro recante dicitura “Revisione Ripetere – da ripresentare a nuova visita entro 1 mese”. Se i difetti riscontrati nel mezzo sono tali da comprometterne la sicurezza della circolazione stradale, occorre riportare su carta di circolazione un timbro recante dicitura “Revisione Ripetere – veicolo sospeso da circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina” (è una specie di “foglio di via” per condurre il veicolo in officina il giorno della revisione, nel rispetto delle “eventuali ulteriori prescrizioni” in questo indicate)
  3. c) applicate eventuali sanzioni per le mancanze riscontrate nei dispositivi prescritti

Veicoli di cui sopra possono circolare oltre scadenza dei termini se effettuata la prenotazione di revisione nei termini, comunque fino alla data fissata per la verifica, purchè la carta di circolazione non sia stata revocata o sospesa, o ritirata. Se la prenotazione è inviata dopo il termine di scadenza la domanda di revisione viene annotata su carta, ma questa non valida ai fini della circolazione, salvo per lo spostamento del veicolo al luogo di revisione, garantendo comunque la sicurezza della circolazione.

Nel caso di macchine agricole immatricolate prima del 01/01/2009 il Ministero dei Trasporti definisce con proprio decreto:

1)       procedure semplificate per l’aggiornamento della carta di circolazione

2)       modalità della loro revisione, anche avvalendosi di unità mobili

Trattori agricoli sottoposti a revisione generale, a partire dal 31/12/2015, secondo il seguente calendario: entro il 31/12/2017 se immatricolati entro il 31/12/1973; entro il 31/12/2018 se immatricolati tra il 01/01/1974 ed il 31/12/1990; entro il 31/12/2020 se immatricolati tra il 01/01/1991 ed il 31/12/2010; entro il 31/12/2021 se immatricolati tra il 01/01/2011 ed il 31/12/2015; entro mese successivo a compimento del 5° anno da prima immatricolazione se immatricolati dopo 01/01/2016.

Macchine agricole operatrici e rimorchi agricoli sottoposti a revisione generale a partire dal 31/12/2017.

Macchine operatrici di altro genere sottoposte a revisione generale a partire dal 31/12/2018.

Per quanto concerne i criteri ed i contenuti dalla formazione professionale  che debbono possedere quanti intendono condurre tali macchine al fine conseguirne l’abilitazione all’uso (patente) si rimanda alla scheda “meccag 19”.

Sanzioni

Chiunque circola con macchine agricole e macchine operatrici non presentate a revisione nei tempi prescritti: multa da 79 a 310 € + ritiro carta di circolazione del mezzo.