INGIUNZIONE UE DI PAGAMENTO

INGIUNZIONE UE DI PAGAMENTO (Reg. 1896/06) (cee37)

Soggetti interessati:

Stati membri, Paesi Terzi transfrontalieri

Iter procedurale:

Commissione, con Reg. 1896/06, definisce le modalità di controversie transfrontaliere, in cui almeno 1 delle parti ha domicilio o residenza in Stato membro diverso da quello di giudice al momento di presentazione di ingiunzione al pagamento

Procedimento UE di ingiunzione al pagamento istituito per recupero di crediti pecuniari esigibili alla data in cui si propone domanda di ingiunzione. Competenza giurisdizionale è quella del diritto UE, salvo se domanda riferita a contratto concluso da persone per una finalità considerata estranea alla sua professione e “ove il convenuto sia il consumatore sono competenti solo i giudici di Stato membro in cui convenuto è domiciliato”

Domande di ingiunzione al pagamento (Modello Allegato I pubblicato su G.U.CE 399/06) inviata, in forma cartacea od elettronica, firmata da ricorrente o suo rappresentante, in cui riportare:

  1. nome ed indirizzo delle parti e loro rappresentanti, nonché giudice a cui presentata domanda;
  2. importo del credito, comprese capitale, eventuali interessi, penalità contrattuali, spese;
  3. eventuale tasso di interesse da applicare su credito dovuto e periodo di tempo per cui richiesti interessi, salvo non applicato tasso di interesse legale vigente in Stato membro;
  4. fondamento di azione, compresa descrizione di circostanze invocate come base del credito ed eventuali interessi richiesti;
  5. descrizione delle prove a sostegno della domanda;
  6. motivi della competenza giurisdizionale;
  7. carattere transfrontaliero di controversie;
  8. dichiarazione di “fornire in coscienza ed in fede informazioni veritiere”, riconoscendo che dichiarazioni false potrebbero comportare penalità adeguate in base a norme di Stato membro di origine

In appendice a domanda, possibile indicare a Giudice:

–          quale procedura si chiede di applicare “nel successivo procedimento civile qualora convenuto presenti opposizione ad ingiunzione di pagamento europeo”;

–          di essere contrario al passaggio a procedimento civile in caso di opposizione da parte del convenuto, senza con ciò impedire al ricorrente di informarne il Giudice anche successivamente, comunque sempre prima di emissione di ingiunzione

Giudice, a cui presentata domanda, valuta se soddisfatte condizioni di cui sopra e credito sia fondato. In caso di mancato rispetto dei requisiti o credito manifestamente infondato, Giudice utilizza modello Allegato II pubblicato suG.U.CE 399/06 per consentire a ricorrente possibilità di completare o rettificare la domanda, fissandone termine (Giudice a sua discrezione può prorogare termine). Se condizioni di ammissibilità domanda soddisfatte solo in parte, Giudice ne informa ricorrente (Modello Allegato III pubblicato su G.U.CE 399/06) che non può impugnare decisione, ma non gli impedisce di presentare una nuova domanda di ingiunzione

Se domanda ritenuta ammissibile, Giudice emette, quanto prima, comunque entro 30 giorni da invio domanda (Escluso dal calcolo tempi utilizzati per completamento o rettifica o modifica di domanda), ingiunzione di pagamento europea, utilizzando modello Allegato V pubblicato su G.U.CE 399/06, in cui specificare possibilità di

–          pagare al ricorrente importo indicato in ingiunzione;

–          opporsi ad ingiunzione presentando ricorso a Giudice di origine da inviare entro 30 giorni da notifica domanda

Nell’ingiunzione di pagamento riprovare il fatto che:

  1. ingiunzione emessa soltanto in base ad informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal Giudice;
  2. ingiunzione acquista forza esecutiva qualora non presentata opposizione dinanzi al Giudice;
  3. se è presentata opposizione, procedimento prosegue davanti a Giudice competente Stato membro di origine, applicando norme di procedura civile ordinaria, salvo che ricevente non richiesto esplicitamente estinzione di procedimento

Ingiunzione notificata in mani proprie del convenuto, attestato da dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta a questo, o da documento firmato da persona che ha provveduto a notifica (specificare convenuto ha ricevuto/rifiutato atto senza alcuna giustificazione, data di notifica), o a mezzo posta (compresa posta elettronica), attestata da dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto o da suo rappresentante. In base a diritto di Stato membro notifica può avvenire anche:

–          in mani proprie a persona convivente o dipendente nell’abitazione personale di convenuto;

–          se convenuto è lavoratore autonomo o persona giuridica, in mani proprie nei locali commerciali a dipendente di convenuto;

–          depositato in cassetta delle lettere di convenuto;

–          depositata presso Ufficio postale o Autorità pubblica competente, con relativa comunicazione scritta depositata in cassetta lettere di convenuto, purché da comunicazione evidenziata natura giudiziaria di atto, fatto che tale comunicazione ha efficacia legale di notifica, determinando decorrenza dei termini ai fini del calcolo di loro scadenza;

–          a mezzo posta senza avviso di ricevimento se convenuto domiciliato in Stato membro di origine;

–          con mezzi elettronici, purché notifica attestata da conferma automatica di trasmissione e convenuto preventivamente accettato tale sistema di notifica

Notifica di cui sopra attestata mediante atto sottoscritto da notificatore (in cui specificare: forma di notifica; data di esecuzione; nome di persona a cui notificata ingiunzione se diversa da convenuto e legame esistente con questo), o dichiarazione di ricevimento sottoscritta da persona a cui notificato atto.

Convenuto può presentare opposizione ad ingiunzione di pagamento UE dinanzi al Giudice di origine (utilizzare modello Allegato VI pubblicato su G.U.CE 399/06) inviato in formato cartaceo (o elettronico se accettato da Stato membro) entro 30 giorni da notifica con apposizione di firma di convenuto o suo rappresentante. Procedimento a seguito di opposizione, salvo che “ricorrente non abbia esplicitamente richiesto estinzione del procedimento”, procede applicando procedimento europeo per controversie di modesta entità (v. analoga scheda), o in base a rito processuale civile nazionale adeguato. In genere applicato rito civile nazionale, salvo che richiedente “non abbia esplicitamente chiesto che tale mutamento di rito non avvenga”. Se ricorrente perseguito recupero del credito mediante procedimento europeo di ingiunzione pagamento, nessuna disposizione del diritto nazionale può pregiudicare posizione in sede di procedimento civile. Ricorrente informato di eventuale opposizione presentata dal convenuto ed eventuale passaggio al procedimento civile

Se non presentata opposizione nei termini, Giudice dichiara esecutiva ingiunzione di pagamento UE (utilizzare modello Allegato VII pubblicato su G.U.CE 399/06), che viene inviata al ricorrente. Ingiunzione esecutiva vienericonosciuta ed eseguita in altri Stati membri senza che sia necessaria dichiarazione di esecutività da parte di Stato membro di origine e senza possibilità di opposizione

Scaduto termine per invio di opposizione, convenuto ha diritto di riesame di ingiunzione di pagamento davanti al Giudice competente di Stato membro di origine se:

  1. ingiunzione di pagamento notificata secondo forme prescritte, ma non in tempo utile per consentirgli di presentare le proprie difese inerenti a “ragioni a lui non imputabili”;
  2. impossibilità a contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o circostanze eccezionali a lui non imputabili;
  3. ingiunzione di pagamento risulta “manifestamente omessa per errore”

Se Giudice respinge domanda di convenuto in quanto nessun motivo di riesame risulta applicabile ingiunzione di pagamento UE rimane esecutiva, invece se giudica legittimo il riesame, ingiunzione di pagamento è nulla

Esecutività di ingiunzione di pagamento UE in base a leggi di Stato membro di esecuzione. In caso di esecuzione in altro Stato membro, ricorrente fornisce ad Autorità competenti di questo:

  1. copia di ingiunzione di pagamento UE dichiarata esecutiva da Giudice di origine, attestante la sua autenticità;
  2. eventuale traduzione di ingiunzione nella lingua di Stato membro esecutore

Non vi è necessità di versare alcuna cauzione, garanzia a deposito, comunque denominata, “per il fatto di essere straniero o per difetto di domicilio/residenza nello Stato membro di esecuzione”

Su richiesta di convenuto, anche se questo ha versato a ricorrente importo previsto in ingiunzione di pagamento UE, esecuzione rifiutata da Giudice competente di Stato membro di esecuzione se ingiunzione di pagamento è incompatibile con decisione emessa in precedenza da altro Stato membro o Paese Terzo, qualora:

  1. decisione precedente riguarda causa avente stesso oggetto o stesse parti;
  2. decisione precedente soddisfa condizioni necessarie per suo riconoscimento in Stato membro di esecuzione;
  3. convenuto impossibilitato di far valere incompatibilità del procedimento in Stato membro di origine

In nessun caso ingiunzione pagamento UE può formare oggetto di riesame nel merito dello Stato di esecuzione

A seguito richiesta di riesame, Giudice competente Stato membro di esecuzione può:

  1. limitare procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi;
  2. subordinare esecuzione a costituzioni di cauzione, fissandone importo;
  3. sospendere in circostanze eccezionali, procedimento di esecuzione

Rappresentanza di un avvocato non obbligatoria, né per il ricorrente ai fini di invio ingiunzione di pagamento UE, né per convenuto ai fini di opposizione contro tale ingiunzione.

Se in Stato membro spese di giudizio (comprendenti spese e diritti da pagare al Giudice il cui importo definito da normativa nazionale) del procedimento sono superiori a quelle di procedimento UE di ingiunzione di pagamento, importo totale delle spese di giudizio non supera spese per procedimento civile non preceduto da procedimento UE di ingiunzione pagamento in Stato membro. Vietato addebitare spese di giudizio aggiuntive per procedimento civile avviato in caso di opposizione se spese di tale procedimento in Stato membro inferiori a quelle di procedimento UE di ingiunzione

Stati membri collaborano nell’informare cittadini ed ambienti professionali circa spese di notifica dei documenti ed Autorità competenti per esecuzione provvedimenti.

Commissione ha potere di adottare atti delegati relativamente al presente Regolamento per periodo indeterminato a partire da 13/1/2016. Delega revocata in ogni momento da Parlamento europeo e Consiglio, i cui effetti decorrono da giorno successivo a pubblicazione su G.U.CE, senza pregiudicare validità degli atti delegati in su richiesta di Parlamento e Consiglio). Non appena adottato atto, Commissione lo notifica a Parlamento europeo e Consiglio che possono sollevare obiezioni entro 2 mesi (Ammessa proroga di 2 mesi su richiesta di Parlamento e Consiglio), altrimenti atto entra in vigore

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