INFORMAZIONI PAC (Reg

GESTIONE PAC 2014/2020 (Reg. 1306/13, 640/14, 809/14, 834/14)  (cee56)

Soggetti interessati:

Stati membri, Organismi pagatori, agricoltori

Iter procedurale:

Commissione con Reg. 1306/13 definito modalità applicative della Politica Agricola Comune (PAC), comprendente:

A)   finanziamento della spesa connessa a PAC attraverso:

–          Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA). Finanziamenti CE messi a disposizione da Commissione sotto forma di pagamenti mensili calcolati in base a spese effettuate da Organismi pagatori nel corso di mese di riferimento. Fino a versamento fondi CE, Stati membri mobilizzano risorse necessarie per procedere a spese in funzione a bisogni di Organismi pagatori. Versamento CE a Stato membro entro 3° giorno lavorativo del 2° mese successivo a quello di esecuzione spese sulla base di dichiarazione delle spese presentata e delle informazioni fornite da Stato membro, tenendo conto di riduzioni, sospensioni, correzioni applicato. Commissione:

·         fissa tipo e misure ammesse a beneficiare di FEAGA e condizioni per loro rimborso

·         fissa condizioni di ammissibilità e modalità di calcolo in base ad elementi constatati da Organismi pagatori o forfait previsti da legislazione agricola di settore

·         fissa valore da attribuire ad operazioni di intervento pubblico e relative misure da adottare in caso di perdita o deterioramento di prodotto di intervento pubblico

·         propone strumenti legislativi a parlamento europeo e Consiglio per evitare superi di bilancio FEAGA, nonché del massimali finanziari delle spese agricole (in primo luogo pagamenti diretti) fissati per Stato membro

·         presenta entro 31 Marzo proposta a Parlamento europeo e Consiglio di “tasso di adattamento” dei pagamenti diretti, qualora le previsioni di pagamento di spese di mercato (compreso importo di riserva per crisi del settore agricolo) e pagamenti diretti fanno presagire superamento massimali annuali fissati in bilancio CE ai sensi di Reg. 1311/13. Se entro 30 Giugno Parlamento europeo e Consiglio non fissato “tasso di adattamento”, Commissione procede direttamente informando tale Organismo. Commissione entro 1 Dicembre, in base a nuovi dati, può adeguare “tasso adattamento”. Stati membri rimborsano a beneficiari, a cui applicato adattamento, stanziamenti riportati in esercizio precedente

·         presenta a Parlamento europeo e Consiglio progetto di bilancio per esercizio N e previsioni per esercizio N-1 e N+1, comprese misure atte a garantire rispetto massimali di bilancio. Se al termine di esercizio di bilancio N, domande di rimborso di Stati membri superano massimali di bilancio, Commissione:

1)       considera tali domande in proporzione ai limiti di bilancio disponibile, adottando atti che fissano importo pagamenti per mese considerato

2)       stabilisce entro 28 Febbraio successivo situazione dei vari Stati membri in merito ad esercizio precedente

3)       adotta atto che stabilisce importo globale CE per Stato membro nei limiti di bilancio

4)       procede entro mese di Marzo a pagamenti mensili anno N+1 tenendo conto di eventuali compensazioni tra Stati membri  

·         adotta sistema di allarme e monitoraggio mensile delle spese FEAGA, determinando ad inizio mese stima delle spese da sostenere in base a spese mensili di 3 anni precedenti. Commissione invia a Parlamento europeo e Consiglio relazione su andamento spese effettuate rispetto a previsioni                

–          Fondo Europeo Agricolo per Sviluppo Rurale (FEASR). Stanziamenti necessari per finanziare spese PSR messi a disposizione di Stati membri sotto forma di:

·         prefinanziamento versato da Commissione non appena approvato PSR nella seguente entità: 1% ammontare contributo FEASR complessivo PSR 2014/20 per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016. Prefinanziamento interamente rimborsato a Commissione se nei 24 mesi successivi a versamento 1° rata non effettuata alcuna spesa, né presentata alcuna dichiarazione di spesa nel PSR. Interessi maturati da prefinanziamento destinati a PSR e dedotti da importo spesa pubblica indicata nella dichiarazione finale di spesa. Liquidazione contabile di intero prefinanziamento effettuata prima di chiusura del PSR

·         pagamenti intermedi calcolati applicando tasso di cofinanziamento di ogni misura ed effettuati da Commissione nei limiti di disponibilità di bilancio, tenendo conto di riduzioni o sospensioni applicate. Commissione procede a pagamento se rispettate seguenti condizioni:

1)       trasmessa dichiarazione di spesa firmata da Organismo pagatore

2)       rispettato importo globale del contributo FEASR assegnato ad ogni misura per intero periodo PSR

3)       inviata ultima relazione annuale di esecuzione PSR

Pagamento eseguito entro 45 giorni da registrazione dichiarazione di spesa intermedia inviata da Organismo pagatore secondo periodicità fissata da Commissione e riguardanti spese effettuate in tale periodo, salvo che per modifiche a programma non approvate (In tal caso spese dichiarate nel corso dei periodi successivi).

Prefinanziamento e pagamenti intermedi mai superiori a 95% contributo FEASR a PSR 

·         pagamento a saldo nei limiti bilancio CE dopo aver ricevuto, entro 6 mesi successivi a termine di ammissibilità (N+2), ultima relazione annuale su stato di attuazione PSR (mancato invio di questa comporta disimpegno automatico del saldo) e riguardanti spese sostenute entro tale termine. Commissione versa saldo entro 6 mesi da data in cui informazioni e documenti giudicati idonei e nei 6 mesi successivi disimpegna eventuali importi residui di PSR

Commissione procede a disimpegno automatico di:

·         quota bilancio assegnata a PSR non utilizzata per prefinanziamento, o pagamenti intermedi, o non presentata dichiarazione di spesa conforme a spese sostenute entro 3° anno successivo a quello di disimpegno;

·         parte impegno di bilancio vigenti alla scadenza termine ammissibilità delle spese per cui non presentata alcuna dichiarazione di spesa entro 6 mesi da tale termine;

·         in caso di procedimento giudiziario o ricorso amministrativo, disimpegno automatico sospeso fino a durata di procedimento, purché Commissione riceva da Stato membro informazione motivata entro 31 Dicembre anno N+3.

Nel calcolo disimpegno automatico non considerate: parte di impegno per cui inviata dichiarazione di spesa il cui rimborso ridotto o sospeso da CE al 31 Dicembre anno N+3; parte impegno che Organismo pagatore non ha potuto pagare per cause di forza maggiore con serie conseguenze su PSR, purché Stato membro invia informazioni entro 31 Gennaio successivo.

Commissione informa Stato membro rischio di disimpegno ed importo disimpegnato, affinché possa nei 2 mesi successivi presentare osservazioni. Commissione esamina osservazioni e nei 9 mesi successivi decide se applicare disimpegno o meno ed eventuale riduzione FEASR a PSR per anno oggetto di disimpegno. Stato membro dovrà adattare piano finanziario PSR a procedure disimpegno, altrimenti Commissione applica riduzione proporzionale ad importi di ogni misura.

FEAGA e FEASR sono parti integranti di bilancio CE, gestiti in regime concorrente tra Stati membri e Comunità ed aventi seguenti disposizioni comuni:

a)       esercizio finanziario agricolo comprende spese pagate ed entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio dei Fondi da Organismi pagatori nel periodo 16 Ottobre anno N-1 e 15 Ottobre anno N

b)       rispetto termini di pagamenti fissati da Commissione per cui pagamenti eseguiti a beneficiari prima e dopo data fissata sono inammissibili a finanziamento CE

c)       riduzione o sospensione da parte Commissione di pagamenti mensili od intermedi a Stato membro se:

·         pagamenti non eseguiti da Organismi pagatori riconosciuti, o non rispettati periodi di pagamento, o massimali finanziari fissati da CE, o spesa eseguita in difformità a regole UE;

·         dichiarazioni di spesa non consentono di accertare loro conformità a regole UE e Stato membro non fornisce informazioni supplementari e presenta osservazioni entro 30 giorni;

·          mancano elementi essenziali di sistema di controllo nazionale o sono inoperanti a causa di “gravità o persistenza di lacune constatate”, o se esistono lacune nel sistema di recupero dei pagamenti irregolari (Lacune continuate nel tempo che hanno dato luogo a 2 atti di esclusione spese Stato membro da finanziamento UE; Stato membro non in grado di adottare nel breve termine misure correttive necessarie);

·         in caso di tardivo invio di informazioni sul numero dei controlli eseguiti e risultati ottenuti, purché Commissione abbia messo a disposizione in tempo utile degli Stati membri i modelli e le istruzioni di compilazione. Importo da sospendere inferiore a 1,5% spese per cui non inviate informazioni (spese rimborsate non appena ricevute informazioni, purché entro 31 Gennaio successivo

Riduzione o sospensione applicata a spese dove rilevate lacune non superiore a 12 mesi (Se persistono condizioni negative, ammessa proroga fino a 12 mesi). Prima di adottare tali atti, Commissione informa Stato membro che ha almeno 30 giorni di tempo per fare opposizione          

d)       entrate a destinazione specifica sono:

·         importi residuali non spesi nei termini fissati da versare in bilancio UE con relativi interessi

·         importi riscossi o recuperati per minori spese riconosciute

·         importi riscossi in seguito ad applicazione di sanzioni previste da legislazione agricola di settore

·         importi corrispondenti a sanzioni applicate in merito a condizionalità

·         importi corrispondenti a cauzioni, fideiussioni, garanzie incamerate in ambito PAC, salvo quelle per titoli di importazione/esportazione o a seguito gara trattenute da Stati membri e quelle relative a sviluppo rurale.

Importi versati in bilancio UE per essere destinati solo a finanziare spese FEAGA e FEASR     

e)       tenuta contabilità separata da parte Organismo pagatore per FEAGA e FEASR

f)        misura di informazione per spiegare, attuare, sviluppare PAC, sensibilizzando pubblico sui suoi contenuti ed obiettivi, informando agricoltori ed altri soggetti attivi in zone rurali. Informazioni attuate mediante programmi annuali presentati da soggetti terzi o direttamente da Commissione (eventualmente assistita da esperti esterni). Escluse misure derivanti da obbligo legale e quelle beneficiarie già di finanziamento CE. Commissione pubblica entro 31 Ottobre inviata a presentare proposte ed ogni 2 anni presenta a Parlamento europeo e Consiglio relazione in merito a suddetta misura

g)       Commissione può adottare atti al fine di:

·         compensare determinate spese ed entrate nell’ambito Fondi

·         assicurare equa ripartizione stanziamenti disponibili tra Stati membri da bilancio CE non ancora approvata al momento apertura esercizio

·         rinviare pagamenti mensili a Stati membri in relazione a spese FEAGA o ridurre/sospendere pagamenti intermedi FEASR in caso di inosservanza obbligo di comunicare informazioni. Commissione fissa elenco delle misure e tasso di sospensione dei pagamenti

·         definire modalità di: finanziamento e contabilizzazione misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dai Fondi; disimpegno automatico delle risorse e sospensione pagamenti

h)       liquidazione da parte Commissione entro 31 Maggio successivo dei conti ad Organismi pagatori, purché questi risultano “completi, esatti, veridici”. Se constatato che spese non eseguite in conformità a normativa UE, Commissione non riconosce determinati importi da finanziamento CE, tenendo conto gravità, non conformità constatata, tipo di infrazione, danni causati a CE. Se individuazione importi indebitamente spesi comporta sforzo sproporzionato (date caratteristiche del caso o Stato non fornito informazioni) applicate “notifiche estrapolate o forfetarie”. Prima di adottare provvedimento di esclusione, Commissione informa Stato membro al fine di giungere ad un accordo nel merito (Stato membro può dimostrare che “portata reale di inosservanza inferiore a valutazione di Commissione”). In assenza di accordo, Stato membro chiede avvio procedura di conciliazione entro 4 mesi, presentando specifica relazione a Commissione che la esamina, motivando poi eventuale rifiuto di finanziamento. Non vi può essere rifiuto finanziamento da parte Commissione se spese eseguite da oltre 24 mesi da risultati ispezioni CE o riguardano spese pluriennali per cui ultimo obbligo a beneficiario risale ad oltre 24 mesi da risultati ispezioni CE, salvo caso di:

·         irregolarità accertate

·         aiuti nazionali per cui avviata da Commissione procedura di infrazione o inviata a Stato membro lettera di costituzione in mora

·         mancato rispetto da parte Stati membri di obblighi a loro carico, purché Commissione comunicato a questi risultati controlli entro 12 mesi.

      

B)    Organismi pagatori riconosciuti (v. scheda “enti36”) tenuti a redigere entro 15 Febbraio successivo:

a)       conti annuali di spese effettuate, corredati da informazioni necessarie per loro liquidazione

b)       dichiarazione di gestione, inerente “completezza, esattezza e veridicità dei conti e corretto funzionamento sistema di controllo interno, nonché legittimità e regolarità della relative operazioni”

c)       sintesi annuale di relazioni finali di audit e controlli effettuati, compresa analisi su natura e portata di errori e debolezze individuati nei sistemi ed azioni correttive da adottare

In caso di più Organismi pagatori, Stato membro individua Organismo di coordinamento (Per Italia è AGEA) con il compito di:

a)       raccogliere le informazioni da fornire a Commissione in particolare quella relativa a domande di aiuto, sostegno, pagamento, nonché risultati sui controlli eseguiti debbono essere messe a disposizione di tutti gli Organismi pagatori interessati ;

b)       adottare o coordinare misure volte ad ovviare a lacune di natura comune, informando Commissione su eventuale seguito;

c)       promuovere e garantire applicazione uniforme di norme CE.

Se Organismo pagatore riconosciuto non soddisfa più requisito di riconoscimento, Stato membro di propria iniziativa o su richiesta Commissione revoca riconoscimento, salvo che Organismo non provveda ai necessari adeguamenti entro termine fissato “in base a gravità del problema”.

Organismi pagatori provvedono a controllo delle operazioni connesse ad intervento pubblico di cui si assumono responsabilità.

Commissione fissa: condizioni minime per riconoscimento Organismo pagatore ed obblighi che questi debbono rispettare per intervento pubblico; procedure per rilascio, revoca, revisione del riconoscimento; attività e controlli oggetto dichiarazione di gestione Organismi pagatori; funzionamento Organismo di coordinamento.   

      

C)    Organismo di certificazione è Organismo di revisione pubblico/privato (In tal caso procedura di selezione con bando pubblico) designato da Stato membro con il compito di esprimere parere su “completezza, esattezza, veridicità conti annuali di Organismo pagatore, corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno, legalità e correttezza di spese di cui Commissione richiesto il rimborso”. Organismo è indipendente da Organismo pagatore e da Autorità che ha riconosciuto questo e possiede idonea competenza tecnica. Commissione fissa compiti di Organismi di certificazione, inclusi controlli, relazioni che questi debbono redigere, principi di auditori cui basati pareri di Organismo (inclusa valutazione dei rischi, livello probatorio elementi di audit), metodologia di audit da utilizzare (ricorso a campioni o controlli in loco di Organismi pagatori)

D)   Sistema consulenza aziendale a favore di beneficiari gestito da Organismi pubblici designati e/o privati selezionati. Sistema di consulenza interviene su:

·                               obblighi derivanti ad azienda da “criteri di gestione obbligatori e norme per mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali”;

·                               pratiche agricole benefiche per clima ed ambiente e mantenimento di superfici agricole;

·                               misure a livello aziendale previste da programma di sviluppo rurale volte ad ammodernare, perseguimento di competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato, promozione di imprenditorialità;

·                               requisiti adottati a livello aziendale da Stati membri per attuare programma totale delle acque;

·                               requisiti adottati a livello aziendale da Stati membri per utilizzo corretto di prodotti fitosanitari (in particolare difesa integrata e biologica);

·                               promozione conversioni aziendali e diversificazione di attività economiche;

·                               gestione del rischio ed introduzione di idonee misure preventive contro disastri naturali, eventi catastrofici e malattie di animali e piante;

·                               requisiti minimi previsti da normativa nazionale per uso fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

·                               informazioni su mitigazione dei cambiamenti climatici ed adattamento a questi, biodiversità, protezione delle acque.

Stati membri assicurano che:     

·       consulenti operanti nel sistema “siano in possesso di qualifiche adeguate e ricevano regolarmente adeguata formazione”;

·       sussista separazione tra attività di consulenza e controllo;

·       Organismi selezionati o designati non rivelino dati personali o informazioni riservate di cui venuti a conoscenza, salvo casi di irregolarità od infrazioni rilevate nel corso di attività per cui vi è obbligo di informare Autorità pubbliche;

·       beneficiario possa accedere ad Elenco degli Organismi selezionati e designati, compresi quanti non percependo sostegno in ambito PAC intendono ricorrere volontariamente a sistema di consulenza. Stato membro può eventualmente definire “beneficiari che hanno accesso prioritario a sistema di consulenza aziendale”.

Beneficiario deve ricevere un servizio di consulenza che tenga conto della “situazione specifica della loro azienda”  

 

E)    Sistema dei controlli (v. scheda “cee12”). Commissione può organizzare controlli in loco negli Stati membri per verificare:

·      conformità prassi amministrative a norme CE;

·      esistenza documenti giustificativi necessari e loro concordanza con operazioni finanziarie da FEAGA e FEASR;

·      modalità di controllo interno delle operazioni finanziate da FEAGA e FEASR;

·      rispetto criteri di riconoscimento da parte Organismo pagatore

Funzionari CE incaricati dei controlli hanno accesso a libri contabili ed a qualsiasi  altro documento inerente  spese FEAGA e FEASR, ma non possono prendere parte a perquisizioni ed interrogazioni delle persone.

Commissione preavvisa in anticipo Stato membro esecuzione controlli in loco, a cui possono partecipare funzionari Stato membro Commissione può chiedere a Stato membro esecuzione di controlli complementari a cui far intervenire agenti CE.

Stati membri:

·         mettono a disposizione di Commissione informazioni relative ai Fondi (comprese quelle relative ad irregolarità constatate, sospetti casi di frode, azioni di recupero somma indebitamente versate) ed agevolano controlli di Commissione;

·         comunicano a questa disposizioni legislative ed amministrative adottate per applicazione PAC se queste incidono finanziariamente su FEAGA e FEASR;

·         adottano disposizioni legislative ed amministrative idonee per:

1.        accertare legalità e correttezza di operazioni finanziate da Fondi. In particolare verificano compatibilità sistema di controllo PAC/PSR con quello attivato per OCM vitivinicolo (banca dati informatizzata, sistema identificazione delle parcelle agricole e superfici, in modo che siano misurabili e inequivocabilmente localizzabili; per canapa tenore di tetraidrocannabinolo) in modo da assicurare scambio dati con sistema integrato;

2.        garantire prevenzione efficace di frodi;

3.        prevenire, rilevare, perseguire irregolarità e frodi;

4.        imporre sanzioni “efficaci, proporzionate, dissuasive”;

5.        recuperare pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, anche avviando provvedimenti giudiziari se necessario;

6.        minimizzare rischi di causare danno finanziario a CE. 

Stato membro informa Commissione delle disposizioni prese, comprese quelle relative al sistema interno dei controlli che deve essere:

1.        di tipo amministrativo su tutte le domande di aiuto e pagamento;

2.        a campione mediante controlli in loco. Campione estratto in parte casualmente, in parte in base a tasso di rischio e comunque contenente numero minimo di aziende al fine di essere rappresentativo. A conclusione controlli in loco, eseguiti su stesse aziende in contemporanea per FEAGA/FEASR, redatta relazione  .

Domande di aiuto e pagamento sempre corretto dopo loro invio “in caso di errori palesi riconosciuti da Autorità competente”. Salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali (decesso beneficiario; incapacità professionale di lunga durata di beneficiario; calamità naturale grave colpito aziende; distruzione fortuita di fabbricati destinati ad allevamento; epizoozia o fitopatia che colpisce totalità o parte rilevante di patrimonio zootecnico o colturale; esproprio di totalità o parte consistente di aziende non previsto al momento invio domanda), domanda respinta se controllo in loco non effettuato per cause imputabili a beneficiario.

Benefici FEAGA e FEASR non erogati a “persone fisiche o giuridiche per cui accertato che hanno creato artificialmente condizioni richieste per ottenimento benefici”.

Organismi pagatori riconosciuti conservano documenti giustificativi pagamenti effettuati e documenti relativi a controlli fisici/amministrativi effettuati a disposizione di Commissione.

Commissione deve garantire che sistemi di controllo siano efficaci e non discriminanti, per cui definite norme su tipologie dei controlli amministrativi ed  in loco che Stato membro deve eseguire (fissato livello minimo), metodi di notifica risultati controlli svolti, Autorità competenti esecuzione controlli e loro frequenza, casi di correzione domande di aiuto, prove e metodi da applicare per accertare ammissibilità prodotti ad ammasso privato ed intervento pubblico.

F)    Gestione delle irregolarità. Stati membri chiedono a beneficiario restituzione pagamento indebito a seguito irregolarità o negligenza entro 18 mesi da ricevimento da parte di Organismo pagatore di esito controllo con inserimento importi da recuperare, purché iscritto nel registro debitori di questo. Se recupero non attuato entro 4 anni da richiesta (8 anni in caso di procedimento giudiziario), 50%  mancato recupero a carico di Stato membro e 50% a carico UE. Se a seguito di verifiche ulteriori constata assenza di irregolarità, Stato membro pone a carico  Fondi spesa per procedura intrapresa. Se per cause non imputabili a Stato membro, recupero di importi superiori a 1.000.000 € non effettuati, Commissione può, su richiesta di Stato membro, prorogare termine di 2 anni. Stato membro può decidere di non effettuare recupero in caso di:

·         costi da sostenere superiori ad importo da recuperare (v. caso recupero importi inferiori a 100 € per FEAGA e 150 € per FEASR; Stato membro può fissare limiti superiori per crediti nazionali);

·         Impossibilità a causa di insolvenza del debitore constatata in base a vigente legislazione nazionale.

Se decisine adottata entro i 4 anni di tempo per azione di recupero, conseguenze finanziarie di mancato recupero a carico di UE.

Stato membro nei conti annuali inserisce anche recupero/mancato recupero. Commissione può escludere da finanziamento UE importi per cui Stato membro non rispettato termine di recupero, o mancato recupero dovuto a sua negligenza o ad irregolarità di Stato membro/Organismo pagatore.

Nel caso di FEAGA, importi (con relativi interessi) recuperati a seguito di irregolarità/negligenza versati ad Organismi pagatori che li inseriscono tra le entrate FEAGA nel mese di incasso effettivo (Stato membro può trattenere fino a 20% di queste, come rimborso forfetario spesa di recupero, purché non dovuta ad irregolarità/negligenza di Organismo pagatore/Stato membro).

Nel caso di FEASR se rilevate irregolarità/negligenze, Stato membro, tenendo conto di “gravità e natura di irregolarità rilevate, nonché entità perdita finanziaria FEASR”, provvede a soppressione totale o parziale del relativo finanziamento UE. Importi esclusi e quelli recuperati con interessi riassegnati ad interventi previsti in PSR (esclusi interventi oggetto di rettifica finanziaria), salvo loro restituzione a CE una volta chiuso PSR.

Commissione determina modalità per applicazione e calcolo di revoca, totale o parziale, recupero di pagamenti indebiti, maggiorati di interessi ed eventuali sanzioni.   

A)   Cauzioni da produrre a garanzia del rispetto di un determinato obbligo. In caso di “mancata esecuzione o esecuzione parziale di determinato obbligo”, cauzione incamerata, in tutto ed in parte. Commissione stabilisce soggetto responsabile in caso di mancato rispetto obbligo, e situazioni specifiche per cui Stato membro può derogare da costituzione cauzione, condizioni di deposito e svincolo di cauzione (in particolare per pagamenti di anticipi, modalità di incameramento di cauzione, forma di costituzione da depositare)

B)    Sistema integrato di gestione e controllo (“sistema integrato”) ai pagamenti diretti (comprendente regime pagamento di base; pagamento unico per superficie; pagamento redistributivo; pagamento per pratiche agricole utili a clima ed ambiente (greening); pagamenti per zone soggette a vincoli naturali; pagamenti per giovani; sostegno accoppiato facoltativo; regime per piccoli agricoltori; controllo di condizionalità), esclusi impianti forestali ed i pagamenti agro-climatico-ambientali (quali biologico). Sistema comprende:

·         banca dati informatizzata, in cui riportare per ogni beneficiario “dati ricavati da domande di aiuto o pagamento” relativi ad anno in corso e 10 anni precedenti (nel caso di superfici a pascolo permanente ultimi 5 anni consecutivi). Consultazione immediata da parte Autorità competente Stato membro, che può creare “banche dati decentrate omogenee nel territorio e compatibili tra loro, al fine di consentire verifiche incrociate”;

·         sistema di identificazione delle “parcelle agricole” (da intendere come “porzione continua di terreno sottoposta a dichiarazione da parte di unico agricoltore, sulla quale coltivato unico gruppo di colture). Per pagamenti diretti superficie minima di parcella oggetto di aiuto di almeno 0,3 Ha. Parcelle individuiate sulla base di mappe catastali o sistema informatizzato di informazione geografica (comprese orto immagini aeree o spaziali) con precisione equivalente a quella cartografica in scala 1:10.000 (dal 2016 scala 1:5.000), comunque riuscendo a delimitare zone di interesse ecologico (importante questo per regimi di certificazione ambientale). Per ogni particella di riferimento determinare: superficie massima ammissibile ai fini di regime di sostegno o misure connesse a superficie; ubicazione e dimensione di aree di interesse ecologico; definizione zone di montagna o soggette a vincoli specifici (Natura 2000) mantenute naturalmente al pascolo o coltivazione; aree designate da Stati membri per costituzione aree di interesse ecologico; superfici coperte da prati permanenti sensibili a livello ambientale. Se ammissibilità per aiuto PAC verificata su 100% parcelle agricole, loro misurazione da parte controllo in loco su campione casuale pari almeno a 50% di quella oggetto di aiuto (Se controllo rileva inadempienze, misurate tutte le parcelle), salvo caso di area di interesse ecologico per aiuto PAC. Misurazione attuata con ogni mezzo idoneo, compreso telerilevamento con tolleranza inferiore a 1,25 m. da attuare tramite:

1)       foto interpretazione di ortoimmagini (aeree e satellitari) di tutte le parcelle agricole di domanda aiuto, riconoscendo tipologia di copertura vegetale (eventualmente tipo di coltura), misurandone superficie. Esecuzione controlli in loco se foto interpretazione di ortoimmagini non consente di trarre conclusioni definitive     

2)       esecuzione ispezioni in loco per tutte le parcelle per cui foto interpretazione non consente di verificare esattezza dichiarazione di superficie

3)       esecuzione controlli per verificare ammissibilità ed impegni relativi a parcella agricola

4)       adozione sistemi alternativi per misurare parcelle non oggetto di immagini           

       Superficie massima ammissibile di particella con tolleranza di 2% rispetto a quella effettiva (comunque inferiore a 1 ha.). Tolleranza raddoppiata in caso di misurazione superfici forestali       ;

·         sistema di identificazione e registrazione dei diritti ad aiuto, al fine di verificare in modo incrociato diritti ad aiuto, domande di aiuto, identificazione parcelle agricole. Sistema gestito da Organismo pagatore, costituito da registro elettronico in grado di garantire tracciabilità effettiva dei diritti mediante: titolare; valore annuale; data costituzione ed ultimo utilizzo; origine dei diritti (originali, provenienti da riserva nazionale/regionale, acquistati); diritti mantenuti. Consultazione da parte Stato membro dei dati ultimi 4 anni consecutivi;

·         sistema unico di registrazione identità di ogni beneficiario domanda pagamento/aiuto;

·         domande di aiuto e pagamento per superficie corrispondente a diritti detenuti o per misure di sviluppo rurale connesse ad animali presentate ogni anno da beneficiario entro termine fissato da Stato membro, comunque entro 15 Maggio (se termine cade di sabato, domenica, giorno festivo, termine slitta a 1° giorno lavorativo successivo). In domanda evidenziare: identità beneficiario; regime di pagamento diretto o misure di sviluppo rurale di cui trattasi; identificazione diritti ad aiuto per regime pagamento di base; elementi atti ad identificare in modo inequivocabile tutte le parcelle di impresa; superficie in ha.; loro ubicazione; eventuale uso di parcelle; identificazione inequivocabile di superficie non agricola oggetto di sostegno PSR; documento giustificativo necessario per determinare ammissibilità a regime e/o misure di cui trattasi; dichiarazione del beneficiario attestante impegno da rispettare (in particolare pratiche agricole per clima ed ambiente); indicazione di eventuale inclusione di beneficiario in aziende non agricole; indicazione di parcelle seminate a canapa specificandone varietà, quantitativi di sementi usate, etichette ufficiali poste su imballaggi di sementi (Se semina avviene dopo invio domanda, etichetta inviata entro 30 Giugno); nome varietà di cotone usata, nome ed indirizzo di Organizzazione interprofessionale riconosciuta cui appartiene beneficiario; indicate superfici non usate per regime di aiuto come “altri usi”; dichiarazione di non adesione a regime di aiuto per superficie o regime di sostegno settore vitivinicolo; dichiarazione superfici a disposizione oggetto obblighi di condizionalità (Dichiarazione non necessaria se Autorità competente dispone di tali dati nel quadro sistema di gestione e controllo)               Stato membro può:

1.        esonerare dal riportare in domanda parcelle agricole di dimensione inferiore a 0,1 Ha., purché la loro somma inferiore a 1 Ha,.o la superficie aziendale complessiva sia inferiore ad 1 Ha. ed indicato in domanda di avere a disposizione tali parcelle agricole e loro ubicazione;

2.        mettere a disposizione in forma elettronica, moduli su cui riportare superfici determinate nell’anno precedente, con materiale grafico indicante loro ubicazione;

3.        ritenere valide domande di aiuto/pagamento anno precedente se beneficiario conferma assenza di modifiche, o consentire di indicare solo gli elementi modificati rispetto anno precedente. Tale opportunità offerta in primo luogo a tutti i piccoli agricoltori;

4.        disporre che “domanda unica copre più o tutti i regimi di sostegno, o misure di sostegno o altri regimi di sostegno e misure”

5.        consentire modifiche entro 31 Maggio (Stato membro può fissare termine anteriore comunque almeno 15 giorni dopo scadenza domanda unica/pagamento) a domanda unica o di pagamento, aggiungendo o modificando (compresa modifica di contratti o documenti giustificativi relativi) singola parcella o diritti ad aiuto, purché rispettati requisiti previsti da regime di pagamento diretto o misure PSR. Nessuna modifica ammessa se Autorità informato beneficiari di aver rilevato inadempienze su domanda o svolgimento di controllo in loco. Ammessa correzione domanda unica di aiuto e di pagamento se intervenuti cambiamenti nei trasferimenti diritti ad aiuto o modulo prestabilito contiene dati inesatti       

Commissione definisce periodi di tempo, date e termini di presentazione domande di aiuto/pagamento o loro modifiche    

·         sistema di identificazione e registrazione degli animali. Nelle domande di aiuto per animale occorre riportare: identità del beneficiario; numero e specie di animali oggetto di domanda (codice di identificazione per bovini); eventuale impegno di beneficiario a detenere animali per periodo determinato da Stato membro con relativo luogo di detenzione; dichiarazione attestante presa visione di condizioni inerenti aiuto/sostegno in questione; dichiarazione che dati contenuti in banca dati sono esatti; eventuali documenti giustificativi atti a determinare ammissibilità ad aiuto. Ogni detentore animali deve accedere a banca dati informatizzata per animali inerenti sua azienda, in modo da poter correggere dati inesatti

Stati membri possono decidere che alcune informazioni non riportate in domanda se banca dati informatizzata animali offre idonee garanzie. In tal caso beneficiario chiede aiuto/sostegno per tutti gli animali presenti ad una certa data o periodo in banca dati senza altre indicazioni, purché ogni animale ammissibile risulti correttamente identificato o registrato (Se ciò non avviene, animale considerato inadempiente)      

Commissione  può avvalersi di servizi specialistici per facilitare avvio ed utilizzo del sistema integrato, anche quale forma di consulenza tecnica ad Autorità competenti di Stati membri.

Organismo pagatore verifica condizioni di ammissibilità domande di aiuto (anche tramite piano di campionamento dei controlli in loco di aziende e/o beneficiari e tecniche di telerilevamento di parcelle agricole).

Pagamento ai beneficiari in massimo 2 rate nel periodo 1 Dicembre – 30 Giugno, comunque dopo aver concluso verifica condizioni di ammissibilità. In deroga Stato membro può versare anticipi pari a 50% per pagamenti diretti (75% per misure forestali ed agroambientali di PSR) nel periodo 16 Ottobre – 1 Dicembre.

Commissione definisce: norme tecniche banca dati informatizzata; norme relative a domande di aiuto/pagamento (termine invio domande, indicazioni minime da riportare in domanda, modalità per modifica o ritiro domanda aiuto, procedure semplificate per correggere errori); norme esecuzione controlli per accertare rispetto obblighi o esattezza dati in domanda (fissate tolleranze di misurazione nei controlli in loco); norme per trasferimento aziende con relativi obblighi non ancora soddisfatti; norme su concessione anticipi .

C)    Sistema controlli di altri regimi comunitari, fuori da “sistema integrato” di cui sopra. Stato membro esegue controlli su documenti commerciali di imprese (libri, registri, note, documenti giustificativi, contabilità, informazioni su produzione e qualità) inerenti ad operazioni relative a finanziamento FEAGA. Selezione imprese da controllare in base ad analisi del rischio, eventualmente estese a persone  fisiche o giuridiche a cui associate imprese. Esattezza dati oggetto di controllo accertata mediante:

·         raffronti con documenti commerciali di fornitori, clienti, vettori o soggetti terzi  (persona fisica o giuridica avente legame, diretto od indiretto, con operazione);

·         controlli fisici su qualità e natura delle scorte;

·         confronto con flussi finanziari in contabilità delle operazioni oggetto finanziamento FEAGA;

·         verifiche su contabilità o registri dei movimenti di capitali attestante esattezza erogazione di aiuto a beneficiario;

·         confronto contabilità di magazzino con documenti commerciali e quantità detenute in magazzino.

Titolari di imprese si assicurano che documenti commerciali forniti ad agenti controllori (Questi possono farsi rilasciare copie o estratti di questo, o procedere al loro sequestro). Se documenti forniti ritenuti inidonei a fini controllo, chiesto ad impresa di tenere in futuro documenti come prescritto. Se documenti conservati presso unica impresa di gruppo commerciale, questa mette a disposizione documenti chiesti per tutte le imprese associate.

Stati membri si prestano reciproca assistenza in caso di impresa stabilita in Stato membro diverso da quello di pagamento aiuto, o dove si trovano documenti necessari per controlli. Nei 3 mesi successivi ad esercizio finanziario FEAGA, Stato membro invia a Commissione elenco di imprese stabilite in Paese Terzo per cui disposto pagamento. Se richieste informazioni supplementari, Stato membro interpellato deve rispondere entro 6 mesi.

Stato membro invia entro 15 Aprile piano dei controlli da eseguire a Commissione, precisando: numero imprese da controllare distinte per settore; criteri seguiti nella elaborazione piano. Programmi avviati entro successive 8 settimane se Commissione non formula osservazioni (richiesta di controllare determinate categorie di imprese, quali quelle con pagamenti inferiori a 40.000 €). Analoga procedura seguita per ogni modifica al programma, Stato membro individua Organismo specifico incaricato di eseguire controlli previsti a coordinare tali controlli se effettuati da agenti di altri Servizi Amministrazione, comunque indipendenti da Organismi pagatori. Servizio incaricato dispone da Stato membro di tutti i poteri per eseguire i controlli.

Entro 1 Gennaio successivo a periodo di controllo, Stato membro invia a Commissione relazione dettagliata su applicazione controlli.

Agenti di Commissione hanno accesso ai documenti utilizzati per controlli e possono partecipare ai controlli insieme ad agenti nazionali (accesso a stessi locali e documenti). Agenti di Stato membro richiedente possono partecipare a controlli eseguiti da Stato membro interessato, nel rispetto delle procedure nazionali vigenti in tale Stato (vietato partecipare a visite domiciliari od interrogatori pur potendo acquisire informazioni da queste derivate).

Controlli a livello di commercializzazione prodotti  riguarda conformità etichette con cui prodotti immessi sul mercato ed in caso di irregolarità loro ritiro dal mercato. Controlli in base ad analisi del rischio e se trovate irregolarità applicate sanzioni amministrative “proporzionate, efficaci, dissuasive”.

Nel caso di prodotti alimentari DOP/IGP e menzioni tradizionali protette, Stati membri adottano misure necessarie per evitare uso illegale di queste, designando Autorità competente per controlli (per Italia è ICQRF).

Commissione definisce: informazioni che Stati membri inviano ad essa; norme in caso zona geografica situata in Paese Terzo; misure da adottare in caso di uso illegale di DOP/IGP e menzioni tradizionali; tipologie di controlli (compresi esami di laboratorio) da attuare.

Commissione può adottare norme specifiche per tutelare “identità, provenienza, qualità dei vini CE”, in particolare: istituzione banca dati analitica che consente di rilevare più facilmente frodi; norme su Organismi controllo ed assistenza reciproca tra gli stessi; contenuti, frequenza, fase di commercializzazione oggetto di controllo; utilizzo congiunto dei risultati dei controlli da parte Stati membri.             

D)   Condizionalità applicata ai beneficiari di pagamenti diretti, premi annuali  misure a superficie PSR, misure di ristrutturazione/riconversione vigneti e vendemmia verde, comprendente norme per mantenimento terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) definite da Stati membri, e criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti da CE. In particolare si avranno:

·         CGO1 Direttiva 91/676/CE relativa a protezione delle acque da inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

·         BCAA1 introduzione di fasce tampone lungo corsi di acqua, sia all’interno che all’esterno di zone vulnerabili da nitrati;

·         BCAA2 rispetto delle procedure di autorizzazione per utilizzo acque a fini irrigui;

·         BCAA3 protezione acque sotterranee da inquinamento, divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire inquinamento indiretto di acque sotterranee, tramite scarico e percolazione nel suolo di sostane pericolose;

·         BCAA4 copertura minima del suolo. Per anni 2015 e 2016 mantenimento dei pascoli permanenti nei limiti definiti da domanda di aiuto anno 2014 (escluse superfici a pascolo permanente da imboschire se questo compatibile con ambiente ed esclusi alberi di Natale e specie a rapida crescita). Commissione fissa obbligo per rispettare tale CGO, compreso “obbligo di riconvertire superfici a pascoli permanenti se constatata diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti;

·         BCAA5 gestione minima delle terre rispettosa di condizioni locali specifiche per limitare erosione;

·         BCAA6 mantenere livelli di sostanza organica nel suolo mediante pratiche adeguate, compreso divieto di bruciare stoppie, se non per motivi di salute delle piante;

·         CGO2 Direttiva 2009/47/CE concernente conservazione uccelli selvatici;

·         CGO3 Direttiva 99/43/CE relativa alla conservazione di habitat naturale e seminaturale e della flora e fauna selvatica;

·         BCAA7 mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio, compresi siepi, stagni, fossi, alberi in filari, gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze, divieto di potare siepi ed alberi nella stagione di riproduzione e ridefinizione di uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere specie vegetali invasive;

·         CGO4 Reg. CE 178/02 che stabilisce principi generali di alimentazione alimentare, istituisce Autorità Europea per sicurezza alimentare, fissa procedure nel campo di sicurezza alimentare;

·         CGO5 Direttiva 96/22/CE concernente divieto di utilizzo di talune sostanze ad azione ormonica, tierostatica, sostanze betagoniste nelle produzioni animali;

·         CGO6 Direttiva 2008/71/CE relativa ad identificazione e registrazione dei suini;

·         CGO7 Reg. CE 1760/00 che istituisce sistema di identificazione e registrazione bovini e relativa ad etichettatura carni bovine e prodotti a base di carni bovine;

·         CGO8 Reg. CE 21/04 che istituisce sistema di identificazione e registrazione di ovini e caprini;

·         CGO9 Reg. CE 999/01 recante disposizioni per prevenzione, controllo, eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;

·         CGO10 Reg. CE 1107/09 relativo ad immissione sul mercato di prodotti fitosanitari;

·         CGO11 Direttiva 2008/119/CE che stabilisce norme minime per protezione vitelli;

·         CGO12 Direttiva 2008/120/CE che stabilisce norme minime per protezione suini;

·         CGO13 Direttiva 98/58/CE riguardante protezione di animali in allevamento

Stati membri provvedono che:

·         BCAA applicate su tutte le superfici agricole, anche quelle non più utilizzate a fini produttivi, definendo norme minime che agricoltori debbono rispettare, tenendo conto caratteristiche peculiari di superfici interessate, comprese condizioni pedoclimatiche, metodi colturali in uso, utilizzazione del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche e strutture aziendali;

·         agricoltori siano adeguatamente informati in merito a CGO e BCCA da applicare in azienda;

·         definire sistemi di gestione e controllo per garantire rispetto norme di condizionalità, che debbono essere compatibili con sistema integrato dei controlli di cui sopra (in particolare identificazione animali). Controlli adottati possono coincidere con quelli previsti per norma/atto da rispettare. Controlli in loco per accertare che beneficiario rispetti obblighi condizionalità, in base ad analisi dei rischi che tenga conto partecipazione agricoltori a sistema di consulenza aziendale o di certificazione in grado di coprire norme in questione.

Commissione definisce modalità di calcolo delle sanzioni connesse a condizionalità, anche se beneficiari sono gruppi di persone.  

E)    Comunicazioni di Stati membri a Commissione Europa relativamente a:

1.        Organismi pagatori riconosciuti: atto di riconoscimento, funzione assegnata, revoca di riconoscimento;

2.        Organismo di certificazione: denominazione, indirizzo;

3.        misure relative ad operazioni finanziarie dei Fondi: dichiarazioni di spesa firmate da Organismo pagatore corredate da informazioni richieste (valgono come domanda pagamento); stima del fabbisogno finanziario per FEAGA e FEASR e relative aggiornamento; stima nel corso dell’anno; dichiarazione di gestione e conti annuali di Organismo pagatore (per FEASR presentato per singolo PSR); sintesi annuale dei risultati di controlli eseguiti;

4.        misure adottate per buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA), sistemi di consulenza aziendale, sistema integrato di controllo.

In particolare entro 15 Luglio Stato membro inviano in formato elettronico a Commissione:

1)       per regime di pagamento diretto, misure di sviluppo rurale, assistenza tecnica, sostegno a settore vitivinicolo dati di controllo anno precedente relativi a: singoli beneficiari di domande di aiuto o pagamento; superfici ed animali dichiarati in domanda; risultati e controlli amministrativi in loco ed ex post (in particolare quelli su condizionalità) con relative esclusioni e riduzioni;

2)       relazione su misure adottate per gestione e controllo del sostegno accoppiato facoltativo anno precedente

Stato membro può chiedere che comunicazioni effettuate da beneficiario ad Autorità siano trasmesse per via elettronica, purché nessuna discriminazione tra beneficiari, beneficiario identificato in modo inequivocabile, beneficiario soddisfi requisiti previsti da regime pagamenti diretti e misure sviluppo rurale; dati inviati affidabili (in particolare quello di banca dati di animali); documenti accompagnamento non trasmissibili per via elettronica inviati entro termini previsti       

Informazioni, comprese quelle ottenute a seguito ispezioni e liquidazione dei conti, coperte da segreto professionale e comunicate solo a persone autorizzate a riceverle, “fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti finanziari”. Stati membri e Commissione trattano dati personali solo al fine di adempiere ad obblighi di gestione, controllo, audit, monitoraggio, valutazione, nonché a fini statistici. Dati resi anonimi e presentati in forma aggregata, in modo da non consentire identificazione di interessi. Stati membri informano interessati che loro dati personali trattati da Organismi nazionali e CE nel rispetto normativa su privacy.

Commissione determina forma, contenuto, periodicità, termine, modalità di trasmissione delle suddette informazioni (comprese quelle relative ad imputazione e pagamento delle spese finanziate con FEAGA e FEASR e notifiche di rettifiche finanziarie a seguito procedimenti di recupero avviati da Stati membri per irregolarità), nonché scambi di documenti ed informazioni tra Commissione e Stati membri.

F)    Importi di pagamento espressi per Italia sempre in euro.

G)    Relazioni e valutazioni. Commissione entro 30 Settembre redige relazione finanziaria su amministrazione FEAGA/FEASR anno precedente e la invia a Parlamento Europeo e Consiglio. Istituto quadro comune di monitoraggio e valutazione relativa a pagamenti diretti, misure di mercato, misure di sviluppo rurale. Monitoraggio avviene sulla base di relazioni inviate da Stati membri e sulla base di misurazione dei risultati conseguiti che per PAC riguarda:

1.        produzione alimentare redditizia (reddito agricolo, produttività agricola, stabilità dei prezzi);

2.        gestione sostenibile di risorse naturali ed azione per clima (emissioni gas serra, biodiversità, suolo, acque);

3.        sviluppo territoriale equilibrato (occupazione rurale, crescita e povertà nelle zone rurali).

Commissione fissato con Reg. 834/14 indicatori comuni di:

1)       impatto, quali: reddito di impresa agricola; reddito di fattori in agricoltura; produttività totale dei fattura in agricoltura; fluttuazione dei prezzi delle merci UE; fluttuazione dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari; bilancio commerciale agricolo; emissioni di origine agricola; indice di uccelli presenti in terreni agricoli; agricoltura ad elevata valenza naturale; estrazione idrica in agrico0ltura; qualità di acqua; materia organica del suolo in terreni a seminativo; erosione del suolo per azione di acqua; tasso di occupazione rurale; grado di priorità rurale; PIL pro capite rurale

2)       risultato, quali: percentuale di sostegno stimato a reddito agricolo; fluttuazione di reddito agricolo per tipo di azienda agricola e dimensioni economiche; valore aggiunto di produttori primari; esportazioni agricoli di UE in termini di quota UE su esportazioni mondiali e quota di prodotti finali su esportazioni agricole UE; percentuale volume di prodotti acquistati ad intervento pubblico ad ammasso su produzione totale di UE; percentuale del volume di prodotti oggetto di ammasso privato su produzione totale UE; percentuale volume di prodotti esportati con restituzione ad esportazione su produzione totale UE, prezzi delle merci UE rispetto a prezzi mondiali (ripartiti per tipo di prodotto); valore produzione oggetto regimi di qualità in UE rispetto a valore totale di produzione agricola ed alimentare; quota di superficie utilizzata per agricoltura biologica e di animali biologici su totale di SAU o del bestiame allevato in UE; diversificazione delle colture a livello aziendale (numero di aziende ripartite per numero di colture e dimensioni) e regionale; percentuale di prati su totale di SAU; percentuale di aree di interesse ecologico in terreni agricoli; percentuale di superficie coltivata secondo pratiche di “greening”; emissioni di gas serra provenienti da terreni agricoli; diversità strutturale in termini assoluti e relativi; indicatori di risultati supplementari

3)       prodotto per pagamenti diretti, quali: numero di agricoltori e di ha. per regime pagamento di base; numero di agricoltori di ha. per regime pagamento unico per superficie; numero agricoltori ed ha. a cui concessi aiuti nazionali transitori;  numero di agricoltori e di ha. per pagamento redistributivo; numero di agricoltori e di ha. da questi dichiarati tenuti ad osservare obbligo di “greening”, distinti tra agricoltori biologici, esenti da diversificazione di colture, esenti da obbligo applicazione aree di interesse ecologico; numero di agricoltori e di ha. a seminativo dichiarati da questi soggetti a diversificazione delle colture (distinti tra 2 e 3 colture); numero di agricoltori e di ha. da questi dichiarati con prati permanenti e che entrano in calcolo del rapporto; numero di agricoltori e di ha. da questi dichiarati con prati permanenti in zone sensibili dal punto di vista ambientale sul totale dei prati permanenti sensibili; numero di agricoltori e di ha. a seminativo da questi dichiarati soggetto ad aree di interesse ecologico (ripartiti per tipo di aree); numero di agricoltori e di ha. da questi dichiarati su cui applicare misure equivalenti (sistemi di certificazione misure agroambientali e climatiche); numero di agricoltori giovani e di ha.; numero di piccoli agricoltori e di ha.; numero di beneficiari e di ha. e/o di animali (suddivisi per settore) ammessi a sostegno accoppiato facoltativo; numero di agricoltori e di ha. per zone soggette a vincoli naturali; numero dia agricoltori e di ha. soggetti a pagamenti nazionali per cotone

4)       misure di mercato, quali: volume e durata di intervento pubblico; volume e durata di ammasso privato; volume dei prodotti esportati con restituzione ad esportazione; eventuali misure eccezionali di sostegno; percentuale produzione commercializzata da OP ed AOP; numero beneficiari finali del programma “Frutta nelle scuole” o distribuzione di latte nelle scuole; numero di ha. di nuovi impianti viticoli o vigneto ristrutturati; numero progetti di produzione o di investimenti e di misure innovative nel settore vitivinicolo

5)       questione orizzontale, quali: numero di ha. e quota per pagamenti PAC soggetti a condizionalità; indicazioni geografiche del settore vitivinicolo; numero di DOP, IGP, STG; numero di ha. (totale ed in conversione) e di operatori biologici certificati registrati; numero di programmi promozionali (entro e fuori UE) e di nuove organizzazioni proponenti; numero di agricoltori beneficiari di consulenza aziendale

6)       contesto per sviluppo rurale.

Indicatori servono per “valutare progressi, efficienza, efficacia dell’attuazione della politica agricola con riguardo ad obiettivi fissati”. Stati membri forniscono a Commissione tutte le informazioni, precise ed affidabili, necessarie per tale azione di monitoraggio, “tenendo conto di evitare indebiti oneri amministrativi su dati necessari e sinergie tra potenziali fonti di dati”. Entro 31/12/2018 Commissione presenta a Parlamento Europeo e Consiglio relazione su primi risultati riguardanti prestazioni di PAC (seconda relazione inviata entro 31/12/2021). 

H)   Trasparenza. Stati membri pubblicano ogni anno su sito Internet elenco beneficiari stanziamenti FEAGA e FEASR riportando:

1.        nome, cognome per beneficiario (ragione sociale se persona giuridica o Associazione persona);

2.        Comune di residenza e codice postale;

3.        importi di pagamento corrispondenti ad ogni misura FEAGA/FEASR percepiti da beneficiario nell’anno considerato (compreso per FEASR quota nazionale di contributo);

4.        natura e descrizione misure finanziate da FEAGA/FEASR a titolo delle quali concesso pagamento.

Non pubblicati nomi “piccoli agricoltori” che ricevono importo aiuti inferiore a soglia fissata da Stati membri (orientativamente 1.250 €), ma solo codici di identificazione (in Italia è CUAA).

Pubblicazione disponibile per 2 anni, previa informazione da parte Stati membri a beneficiari di tale procedura (interessati possono chiedere rispetto della privacy). Commissione può fissare calendario della pubblicazione e norme di collaborazione con Stati membri.

I)      Disposizioni finali. Conferita a Commissione potere di adottare atti delegati per applicazione del presente regolamento per periodo di 7 anni (prorogabile per analogo periodo, salvo che Parlamento o Consiglio non si oppongono almeno 3 mesi prima di scadenza). Commissione elabora relazione su esercizio potere di delega almeno 9 mesi scadenza di 7 anni.

Delega revocata in ogni momento da Parlamento/Consiglio con decisione pubblicata su GUCE. Atto delegato di Commissione subito comunicato a Parlamento/Consiglio entra in vigore se questi non sollevano obiezioni nei 2 mesi successivi (ammessa proroga di 2 mesi).

Commissione assistita da “Comitato dei Fondi agricoli”, “Comitato per pagamenti diretti”, “Comitato per lo sviluppo rurale”, “Comitato per organizzazione comune dei mercati agricoli”. 

Entità aiuto

FEAGA finanzia:

a)         misure dirette a regolare o sostenere mercati agricoli

b)         pagamenti diretti ad agricoltori previsti da PAC

c)         azioni di informazione e promozione prodotti agricoli sul mercato interno ed in Paesi Terzi, realizzate da Stati membri in base a programmi selezionati da Commissione diversi da quelli finanziati con PSR

d)         programma “frutta e verdura nelle scuole”, misure connesse a malattie di animali e perdita di fiducia dei consumatori

e)         promozione di prodotti agricoli realizzata direttamente da Commissione o tramite Organismi internazionali

f)          misure atte a garantire conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo di risorse genetiche in agricoltura

g)         creazione e mantenimento di sistemi di informazione contabile agricola

h)         sistemi di indagine agricola (comprese quelle su struttura azienda agricola).

Massimale annuo di spesa FEAGA fissato nell’ambito del Quadro Finanziario Pluriennale  ai sensi del Reg. CE 1311/13, eventualmente corretto da Commissione in caso di applicazione detrazioni ad aumenti su tali importi.

Escluse da FEAGA costi amministrativi e di personale sostenute da Stati membri e beneficiari del contributo.

Se nell’ambito di OCM non fissato alcun importo unitario per intervento pubblico, FEAGA finanzia misura in base ad importi forfettari uniformi nella CE (v. acquisto prodotti ad intervento, operazioni di ammasso, trasformazione prodotti di intervento). Istituita “riserva per crisi settore agricolo” mediante riduzione ad inizio anno di pagamenti diretti pari a 2.800.000.000 € per periodo 2014/2020 (cioè 400.000.000 €/anno).

FEASR finanzia programmi di sviluppo rurale. Spese finanziate con FEASR non beneficiarie di altro finanziamento a bilancio CE. Partecipazione finanziaria FEASR mai superiore ad impegni di bilancio ed ai massimali del programma di sviluppo rurale approvato e messi a disposizione di Stati membri per finanziare le spese.

Superfici possono beneficiare di diritti ad aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base o pagamento unico per superfici, altri regimi di aiuto (Greening, accoppiati), o misure di sostegno per superfici con diverso tasso di aiuto, “altri usi”. Se superficie ricade in più ambiti, questa presa in considerazione per ogni regime o misura di sostegno. Ai fini del calcolo di aiuto nel regime pagamento di base considerata media dei valori dei diversi diritti ad aiuto in relazione a diverse superfici dichiarate

FEAGA e FEASR possono altresì finanziare su iniziativa della Commissione e/o di propria iniziativa attività per:

a)         analisi, gestione, monitoraggio, scambio di informazioni ed attuazione PAC, nonché misure per attuazione sistemi di controllo, assistenza tecnica ed amministrativa

b)         acquisizione da parte Commissione di immagini satellitari per controlli PAC. Commissione fornisce gratuitamente tali immagini ad Organismi di controllo, recuperandole al termine dei lavori.

c)         telerilevamento usato per monitoraggio di risorse agricole, comprendente:

·         gestione mercati agricoli CE nel contesto mercato globale

·         monitoraggio agronomico ed agroambientale di terreni agricoli, agroforestazione, condizioni delle colture (esecuzione stima su rese e produzioni agricole)

·         condivisione stime in contesto internazionale (v. ONU)

·         trasparenza dei mercati mondiali

·         garanzia a controllo a posteriori del sistema agrometeorologico

·         raccolta o acquisto di dati necessari per monitoraggio di PAC  (dati satellitari, metereologici, dati spaziali) sito internet, studi specifici su condizioni climatiche, telerilevamento per monitoraggio sanità sei suoli, aggiornamento modelli agrometeorologici e econometrici

d)         mantenere e sviluppare mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggi, controllo di gestione finanziaria fondi utilizzati per PAC

e)         trasmissione informazioni su PAC

f)          studi su PAC e valutazione su misure finanziate, compreso miglioramento metodi di valutazione e scambio di informazioni su prassi applicate

g)         istituzione Agenzie  esecutive operanti in ambito PAC

h)         divulgazione di informazioni, sensibilizzazione, promozione di cooperazione e scambi di esperienze a livello CE nell’ambito di sviluppo rurale, compreso collegamento in rete delle parti interessate

i)           elaborazione, registrazione, protezione del logo CE nell’ambito politiche di qualità e protezione diritti di proprietà intellettuale a questi connessi, e relativi sviluppi informatici

Pagamenti calcolati in funzione di importi risultati ammissibili a seguito dei controlli amministrativi ed in loco, Autorità competente determina importo cui beneficiario ha diritto in base a domanda di pagamento e dopo esame di ammissibilità della spesa riportate in queste o dopo decisione di loro elezione 

Spese FEAGA o FEASR ammissibili solo se eseguite da Organismi pagatori riconosciuti.

Pagamenti in ambito FEAGA e FEASR interamente versati ai beneficiari.   

Sanzioni

Se importo richiesto supera di oltre 10% importo accertato: sanzione amministrativa applicata ad importo accertato pari a differenza tra tali importi fino a revoca totale del sostegno; nessuna sanzione se beneficiario può dimostrare di non essere responsabile di importo non ammissibile    

Se durante controlli in loco rilevate spese non ammissibili: sanzione amministrativa di cui sopra applicata ad operazione PSR oggetto di irregolarità   

Nel caso di domande di aiuto per pagamento base, piccoli agricoltori, pagamento ridistribuivo, pagamento per zone soggette a vincoli naturali, giovani agricoltori, salvo che per primo anno di assegnazione diritti ad aiuto, si avrà:

a)       se numero dei diritti ad aiuto dichiarati superiore a quello di cui dispone: numero diritti ridotto a quello effettivamente a disposizione di beneficiario

b)       se esiste differenza tra numero diritti ad aiuto dichiarati e superficie dichiarata: superficie ricondotta al valore inferiore   

Nel caso di pagamento a favore di giovani agricoltori o di pagamento ridistribuivo o di pagamento per zone soggette a vincoli naturali, se superficie dichiarata da beneficiario superiore a limite fissato per Stato membro: superficie ricondotta a tale limite

Nel caso di pagamento per gruppo di colture (aiuto accoppiato) si accerta che superficie occupata da questa è superiore a quella dichiarata: aiuto calcolato su superficie dichiarata. Se invece è inferiore: aiuto calcolato in base a superficie determinata per quel gruppo di colture, salvo il caso di differenza inferiore a 0,1 ha. ma comunque inferiore a 20% di superficie complessiva (In tal caso accettata superficie dichiarata)    

Se domanda di aiuto o pagamento o documenti giustificativi (contratti, dichiarazioni, ecc.), modifiche a domanda di pagamento presentata in ritardo, salvo caso di forza maggiore o circostanze eccezionali: riduzione aiuto pari a 1% per giorno di ritardo. Per ritardi superiori a 25 giorni: decadenza domanda 

Se domanda assegnazione od aumento valore dei diritti ad aiuto oltre termine fissato: aiuto ridotto di 3% per giorno lavorativo di ritardo. Per ritardi superiori a 25 giorni: nessun diritto assegnato o nessun aumento di valore di diritto

Stati membri che non inviano nei termini previsti le informazioni dovute a Commissione o le inviano inesatte; sospensione pagamenti mensili per spese inerenti informazione non inviata o non corretta. Commissione determina misura oggetto di sospensione, tasso e periodo di sospensione.

Se accertato che beneficiario non rispettato criteri di ammissibilità impegni relativi a concessione aiuto corrispondenti diritti di aiuto: applicazione sanzioni amministrative + recupero eventuali aiuti indebitamente percepiti maggiorati di interessi legali.

Nessuna sanzione in caso di impedimento a rispettare criteri di ammissibilità ad obblighi di condizionalità per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. Beneficiario continua a godere diritto ad aiuto per superficie o animali ammissibili al momento aiuto, purché comunicate ad Autorità competente “entro 15 giorni lavorativi da data in cui beneficiario è in codnziioni di farlo”

Se una inadempienza determina revoca, o sanzioni, o riduzioni di aiuto, queste applicate in relazione a regimi di pagamento diretto o di misure di sviluppo rurale che rientrano nel sistema integrato (Sanzioni applicate ad improto totale dei pagamenti da erogare a beneficiario non soggetti a riduzioni, rifiuti o revoche), fermo restando ulteriori sanzioni previste da disposizioni UE o nazionali    

Le inadempienze dovute a causa di forza maggiore o ad errori di Autorità competente (errore che “non poteva ragionevolmente venir scoperto da persona interessata” o in caso di rilevanti errori fatturati per calcolo del pagamento, non comunicata decisione di “recupero entro 12 mesi da pagamento”), o se dimostrato, “in modo soddisfacente per Autorità competente, di non essere responsabile di inadempienza ad obblighi”, o inadempienze di scarsa entità (soglia fissata da Commissione), o se applicazione sanzione giudicata non appropriata da Commissione:. non applicate sanzioni amministrative.

Sanzioni amministrative applicate in solido a beneficiario di aiuto anche ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi gruppi ed Associazioni di tali beneficiari, “vincolati dagli obblighi inevasi”

Applicazione sanzioni amministrative possono tradursi in forma di:

a)          rimborso importo indebitamente ottenuto, maggiorato di interessi decorrenti da data di riscossione (comunque non oltre 60 giorni da questa) fino a data rimborso al tasso uguale a livello nazionale per “ripetizione di indebito”

b)         riduzione importo aiuto da versare in relazione a domande di aiuto/pagamento interessata da inadempienza. Possibile sospendere sanzione se “prevedibile che beneficiario ponga rimedio ad inadempienza in tempo ragionevole”;

c)          pagamento ridotto in base ad “ammontare e/o periodo di tempo interessato da inadempienza”;

d)         sospensione o revoca di riconoscimento ad autorizzazione ;

e)          mancata concessione diritto a partecipare a regime di aiuto o misura di sostegno.

Se beneficiario comunica ad AGEA che domanda è inesatta, purché ciò avvenga prima che AGEA informato beneficiario di esecuzione di controllo in loco o di inadempienza rilevata in domanda: sanzione non applicata a parte di domanda di aiuto non regolare con automatico adeguamento di questa a situazione reale.

Sanzioni amministrative “proporzionate in funzione di gravità, portata, durata e ripetizione di inadempienza constatata” comunque nel limite di:

a)       in caso di inadempienza per negligenza: riduzione aiuto fino a 5% (15% in caso di recidiva). Stati membri possono istituire “sistema di allerta precoce” per inadempienza di limitata rilevanza che prevede notifica beneficiario di “obbligo di adottare misure correttive” con possibilità per questo di “accedere prioritariamente a sistema di consulenza aziendale”. Se a successivo controllo inadempienze non sanate: applicata riduzione con valore retroattivo. Se inadempienza comporta rischio per salute pubblica o degli animali applicata sempre riduzione;

b)       in caso di inadempienza internazionale: riduzione aiuto oltre 20% fino ad eventuale esclusione totale da 1 o più regimi di aiuto per 1 o più anni civili;

c)       mai oltre 100% importo domanda di aiuto/pagamento per un certo anno. Nel caso di pagamenti diretti per pratiche colturali benefiche per ambiente e clima; sanzione pari a 0% per domanda anni 2015 e 2016; 20% per domanda anno 2017 su importo a cui agricoltore avrebbe diritto; 25% a partire da domanda anno 2018 su importo a cui agricoltore avrebbe diritto;

d)       200% di aiuto richiesto per cui commessa irregolarità, calcolato in base ad aumentare e/o periodo di tempo;

e)       sospensione, revoca, esclusione da regime aiuto per 3 anni consecutivi (rinnovabili in caso nuova inadempienza).

Commissione può fissare: limiti di sanzioni per ogni regime di aiuto o misura PSR o persone interessate; casi esentati da sanzione (Stato membro può decidere di non applicate sanzioni per importi inferiori a 100 €).; metodi di calcolo della sanzione; soglie in termini di valore nominale o percentuale di importo ammissibile ad aiuto (almeno 0,5%) o al sostegno PSR (almeno 3%) per cui inadempienza ritenuta di scarsa rilevanza.

Se per un certo anno, beneficiario non dichiara tutte le particelle agricole possedute e la differenza tra superficie dichiarata e quella totale è superiore a 3% della dichiarata: importo pagamenti diretti per superficie e/o misure di sostegno per superfici ridotto fino a 3% per anno in questione in funzione di gravità di infrazione. Nessuna sanzione in caso di piccoli agricoltori

Non rispetto norme di condizionalità comporta applicazione sanzione amministrativa qualora: inadempienza imputabile a beneficiario; inadempienza connessa ad attività agricola di beneficiario; interessata superficie azienda del beneficiario; interessata superficie azienda del beneficiario. Nessuna sanzione per: superfici forestali su cui non richiesto alcun sostegno; agricoltori aderenti al regime dei “piccoli agricoltori”; sostegno per conservazione risorse genetiche. Sanzione applicata in anno civile in cui constatata irregolarità, o nei 3 anni successivi a quello di 1° pagamento in caso di sostegno a ristrutturazione/ riconversione vigneto, o nell’anno successivo a quello di pagamento vendemmia verde. Sanzione applicata in caso di cessione superficie agricola anche se inadempienza imputabile a persona a cui superficie ceduta (in deroga sanzione applicabile a persona cessionaria se ha presentato domanda di aiuto/pagamento nell’anno o anni considerati in base ad importo totale dei pagamenti da concedere a questo).

Beneficiario che ha commesso irregolarità anno in  corso, sottoposto a controllo anno successivo per accertarsi che abbia adottato le misure correttive notificate sanata inadempienza.

Stato membro può trattenersi fino a 25% importi sanzioni.

Applicazione di sanzione amministrativa o rifiuto/revoca di aiuto non impedisce applicazione di sanzioni penali nazionali

  

 

 

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