INDAGINI AGRICOLE CE

INDAGINI AGRICOLE CE (Reg. 1217/09, 1198/14, 220/15, 1091/18; D.P.R. 1798/65; D.M. 13/12/11, 6/4/17, 4/5/21)  (cee41)

Soggetti interessati:

Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), Ministero Economia e Finanze (MEF), Consiglio per Ricerca in Agricoltura e Analisi di Economia Agraria (CREA), Regioni, ASSAM, Organizzazioni professionali agricole, azienda agricola (intesa come singola unità tecnico economica soggetta a gestione unitaria, che svolge, come attività primaria o secondaria, attività agricola o “di mantenimento di terre agricole in buone condizioni agronomiche ed ambientali”, compresa attività di allevamento di animali anche semidomestici, salvo insetti, ma compresa “apicoltura, produzione di miele e cera di api”).

Iter procedurale:

Commissione UE con Reg. 1091/18, come modificato da ultimo da Reg. 2269/21, ha  definito le modalità attuative della rilevazione statistica inerente le aziende agricole, che prevede, tra l’altro, ad:

Art. 3 copertura da parte delle suddette rilevazioni statistiche di almeno il 98% della SAU (esclusi “orti familiari”, intesi come superfici adibite alla produzione di alimenti per autoconsumo) ed il 98% delle unità di bestiame (utilizzare i coefficienti di calcolo riportati in Allegato I pubblicato su GUCE 200/18) presenti in ogni Stato membro. Questo è tenuto a trasmettere dati rappresentativi delle aziende agricole e delle proprietà collettive (cioè terreni utilizzati da 2 o più aziende ai fini della produzione agricola, senza essere suddivisi tra queste rilevate), tenendo conto delle dimensioni dei terreni agricoli o del numero del bestiame esistente, che debbono comunque raggiungere almeno 1 delle seguenti soglie: 5 Ha per SAU; 2 Ha per seminativi; 0,5 Ha. per patate, ortaggi freschi e fragole; 0,2 Ha per piante aromatiche, medicinali e da condimento, fiori e piante ornamentali, sementi e piantine, vivai; 0,3 Ha. per olivi, frutta fresca e bacche, frutta  a guscio, agrumi, altre colture permanenti; 0,1 Ha. per vite; 100 mq. per serre e funghi coltivati, 1,7 UBA per bestiame. In deroga se la popolazione di riferimento ponderata rappresenta oltre il 98% della produzione agricola nazionale misurata in termini di produzione standard, Stato membro può fissare soglie fisiche/economiche superiori, in modo da ridurre il numero delle aziende da rilevare, purchè venga mantenuta la copertura del 98% della SAU e delle unità di bestiame. Se invece la popolazione di riferimento ponderata non rappresenta il 98% della SAU e del bestiame, Stato membro deve ampliare tale popolazione, fissando soglie inferiori a quelle riportate in Allegato II pubblicato su GUCE 300/18 o soglie supplementari.

Art. 4 Stato membro può ottenere i suddetti dati tramite: indagini statistiche; sistema integrato di gestione e controllo (SIGC); sistema di registrazione dei bovini, ovini, caprini; schedario viticolo; registro delle aziende biologiche; “altre fonti, metodi o approcci innovativi” (in tal caso occorre informare la Commissione, entro l’anno precedente, evidenziando la qualità dei dati derivanti da tali fonti). Autorità nazionali responsabili delle indagini statistiche debbono poter: accedere tempestivamente e gratuitamente ai dati di cui sopra; cooperare con i proprietari dei suddetti dati.

Art. 5 Stato membro raccoglie e fornisce alla Commissione i dati strutturali di base (“dati base”) di cui all’Allegato III pubblicato su GUCE 300/18 relativi alle aziende agricole per gli anni 2020, 2023 e 2026, tenendo presente che le rilevazioni dei “dati base” per anno 2020 debbono avvenire sottoforma di censimento, mentre quelle per gli anni  2023 e 2026  possono attuarsi su base campionaria, qualora Stato membro sia in grado di garantire  che i risultati ponderati di questi siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole presenti in ogni Regione e quindi atti soddisfare i requisiti di cui all’Allegato V pubblicato su GUCE 300/18. Se gli elementi, oggetto di indagine riportati in Allegato III pubblicato su GUCE 300/18, presentano un valore trascurabile o nullo nello Stato membro, possono non essere rilevati, purché sia presentata alla Commissione una nota giustificativa entro il 31 Dicembre precedente.

Commissione può adottare:

  • entro il 28/02/2019 per l’anno 2020, 31/12/2021 per l’anno 2023 e 31/12/2014 per l’anno 2026 atti volti a meglio descrivere gli elementi oggetto di indagine riportati in Allegato III
  • entro il 30/09/2021 per l’indagine dell’anno 2023 ed entro il 30/09/2024 per quella dell’anno 2026, atti volti a sostituire elementi oggetto di indagine riportati in Allegato III non più ricavabili dalle fonti, con altri invece presenti in tali fonti, senza costi aggiuntivi per lo Stato membro

Art. 6 qualora Stato membro, per l’indagine dell’anno 2020, amplia la popolazione di rifermento, è tenuto a fornire gli elementi riportati in Allegato III relativi alle aziende aggiuntive da rilevare (anche con metodo campionario purché venga garantito che i risultati ponderati siano statisticamente rappresentativi delle aziende agricole di ogni Regione ed in grado quindi di soddisfare i requisiti di precisione di cui all’Allegato V pubblicato su GUCE 300/18).

Art. 7 Stato membro rileva e fornisce dati relativi ai seguenti moduli:

  1. modulo “manodopera ed altre attività remunerative” per le indagini 2020, 2023, 2026
  2. modulo “sviluppo rurale” per le indagini 2020, 2023, 2026
  3. modulo “stabulazione del bestiame e gestione di effluenti zootecnici” per le indagini 2020, 2026
  4. modulo “irrigazione” per le indagini 2020
  5. modulo “pratiche di gestione del suolo” per le indagini 2023
  6. modulo “macchinari ed impianti” per le indagini 2023
  7. modulo “frutteto” per le indagini 2023
  8. modulo “vigneto” per le indagini 2026

La rilevazione di tali dati è eseguita su campioni di aziende agricole, che ne garantiscono:

  1. la rappresentatività ed il rispetto dei requisiti di precisione richiesti dall’Allegato V
  2. la situazione vigente nell’anno di riferimento (possono essere riferiti anche all’anno precedente, o a quello seguente in caso di macchinari, impianti, frutteti, vigneti)
  3. informazioni sui moduli analoghe a quelle riportate in Allegato III.

Stato membro  in possesso di almeno 1000 Ha dedicati ad ogni singola coltura frutticola  (intesa come melo, pero, pesche, nettarine, albicocche, arance, piccoli agrumi, piccoli frutti, limoni, olive, uva da tavola, uva per produzione di uva passa) o a vigneto, la cui produzione è principalmente destinata al mercato, è tenuto a compilare i corrispondenti  moduli.

Stato membro in cui le aree irrigabili costituiscono meno del 2% della SAU ed è privo di Regioni di  livello NUTS 2 con aree irrigabili superiori al 5% della SAU, è esentato dal compilare il modulo “irrigazione”.

Stato membro informa la Commissione circa la situazione vigente relativa ai moduli “irrigazione”, “frutteto”, “vigneto” entro il 30 Giugno dell’anno precedente.

Art. 8 Commissione adotta atti, che precisano l’elenco degli elementi (o ne migliorano la descrizione) da fornire in ogni modulo di cui all’Allegato IV pubblicato su GUCE 300/18, entro 18/02/2019 per l’indagine anno 2020, entro il 31/12/2021 per l’indagine anno 2023, ed entro il 31/12/2024 per l’indagine anno 2026, facendo in modo che il numero degli elementi e dei moduli non sia superiore a 300 nel 2020, 470 nel 2023 e 350 nel 2026.

La Commissione può adottare atti, entro il 30/09/2021 per le indagini anno 2023 ed entro il 30/09/2024 per le indagini anno 2026, per  modificare le tematiche di indagine di cui all’Allegato IV, purché non incrementato il numero degli elementi da rilevare, modificate oltre il 20% le suddette tematiche, o imposti costi aggiuntivi significativi per le aziende agricole e lo Stato membro.

Art. 9 Commissione adotta: atti esecutivi:

  • a partire dall’anno 2023 (poi ogni 3 anni) per integrare i dati di Allegato IV, qualora si ritenga necessaria la raccolta di informazioni supplementari (atti specificano gli elementi da fornire e le ragioni di tali esigenze statistiche addizionali)
  • per specificare: elenco degli elementi (non oltre 20), con la loro relativa descrizione ed unità di misura; requisiti di precisione; periodi di riferimento; data di trasmissione

Atti di Commissione non devono prevedere costi aggiuntivi significativi per le aziende agricole e lo Stato membro

Art. 10 informazioni da rilevare si riferiscono allo stesso anno di riferimento per tutti gli Stati membri ed in particolare per elementi relativi a:

  1. superficie: utilizzo del suolo è rilevato nell’anno di riferimento. In caso di successioni colturali sullo stesso appezzamento, l’uso del suolo è connesso alla coltura raccolta nell’anno di riferimento, indipendentemente dalla sua data di semina
  2. irrigazione e pratiche di gestione del suolo: periodo riferimento è di 12 mesi, fissato dallo Stato membro in modo da coprire i rispettivi cicli produttivi (cade comunque entro l’anno di riferimento)
  3. bestiame, sua stabulazione e gestione degli effluenti zootecnici: Stato membro definisce il giorno comune in cui rilevare tali elementi (pur se gestione di affluenti riguarda 12 mesi)
  4. manodopera: Stato membro fissa periodo di riferimento di 12 mesi
  5. misure dello sviluppo rurale attuate nell’azienda agricola: periodo di riferimento termina il 31 Dicembre
  6. eventuali altri elementi da rilevare: Stato membro definisce il giorno comune di riferimento

Art. 11 Stato membro deve adottare misure idonee a garantire la qualità dei dati trasmessi per l’anno 2020, 2023, 2026. A tal fine invia una relazione alla Commissione, contenente la descrizione del processo statistico intrapreso ed in particolare:

  1. conformità delle basi di campionamento usate ai requisiti minimi anche al fine di un loro sviluppo ed aggiornamento
  2. metodologia utilizzata e modalità con cui sono state ottenute le tecniche previste dal 1091/18

Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi ed adotta atti esecutivi, in cui specificare le modalità esecutive ed il contenuto di tali relazioni.

Stato membro comunica, quanto prima, alla  Commissione le informazioni relative alle modifiche adottate nell’esecuzione del Reg. 1091/18, in grado di incidere sulla qualità dei dati trasmessi, nonchè fornisce chiarimenti eventualmente richiesti dalla Commissione per valutare la qualità delle informazioni statistiche trasmesse.

Art. 12 Per anno 2020 Stato membro invia i dati e la relazione di cui sopra alla Commissione entro il 30/05/2022 (per l’anno 2023 entro il 31/03/2025 e per l’anno 2026 entro il 30/03/2028). Dati sono inviati alla Commissione a livello di singole aziende agricole o in forma aggregata (metadati), utilizzando il punto di accesso unico.

Art. 13 UE concede aiuti agli Istituti nazionali di statistica ed alle altre Autorità nazionali impegnate nella:

  1. definizione e/o applicazione dei requisiti tecnici dei dati
  2. elaborazione di metodologie atte a modernizzare i sistemi statistici, in modo da conseguire una qualità superiore, o costi inferiori, o riduzione degli oneri amministrativi, o produzione di statistiche integrate sulle aziende agricole usando fonti e metodi di cui ad Art. 4

Stati membri ricevono da UE sovvenzioni (mai superiori a 75%) dei costi sostenuti per la rilevazione dei dati di base e dei dati dei moduli per anni di riferimento 2023 e 2026 fino ad un massimo per Italia di 4.000.000 €. Per rilevazioni di dati ad hoc, UE concede sovvenzioni ad ISTAT e ad altre Autorità nazionali fino a copertura del 90% dei costi. Sovvenzioni UE per tali rilevazioni sono a carico di FEAGA

Art. 15 Commissione adotta atti volti a garantire che nel realizzare gli interventi di cui al Reg. 1091/18 gli interessi finanziari della UE siano tutelati, mediante:

  • attuazione di controlli efficaci e preventivi contro frodi, corruzioni ed ogni altra attività illecita
  • recupero, qualora rilevate irregolarità, delle somme indebitamente versate
  • applicazione di sanzioni amministrative “efficienti, proporzionate, dissuasive”.

Commissione e Corte dei Conti possono verificare documenti ed eseguire controlli in loco su tutti i contraenti che hanno beneficiato, direttamente o meno, di fondi UE.

Ufficio Europeo per Lotta Antifrode (OLAF) può eseguire indagini ed ispezioni in loco sugli operatori economici, direttamente o meno, interessati ai finanziamenti, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altri illeciti lesivi degli interessi finanziari UE, relativi  a sovvenzioni concesse o ai contratti finanziati con Reg. 1091/18.

Gli accordi con Paesi terzi e con Organizzazioni internazionali connessi all’applicazione del Reg. 1091/18 debbono sempre contenere disposizioni che autorizzano la Commissione, Corte dei conti, OLAF a procedere a controlli ed ispezioni in loco.

Se l’esecuzione di un’azione viene affidata, in tutto od in parte, ad un soggetto esterno, mediante aggiudicazione tramite gara di appalto o prevista la concessione di un sostegno finanziario, il contratto o la convenzione o la decisione di sovvenzione deve sempre comprendere l’obbligo per il contraente/beneficiario di accettare i controlli da parte della Commissione, Corte dei Conti, OLAF.

Art. 16 Commissione ha poter di adottare arri delegati per un periodo di 5 anni (fino al 27 Agosto 2023), che può essere prorogato di altri 5 anni, salvo che il Parlamento Europeo o il Consiglio non si apponga entro 3 mesi da scadenza.

Delega può essere sempre revocata dal Parlamento/Consiglio, con effetto a partire da giorno successivo alla pubblicazione della decisione su GUCE, fermo restando la validità degli atti già in vigore. Commissione, prima dell’adozione dell’atto consulta gli esperti designati da ogni Stato membro, e, una volta adottato, lo comunica al Parlamento e al Consiglio, affinché possano valutarlo (se nessuna obiezione viene sollevata entro 2 mesi eventualmente prorogabile per altri 2 mesi, atto si intende approvato). Commissione redige una relazione sull’attività delegata non oltre 9 mesi dalla scadenza delega.

Art. 17 Commissione è assistita dal Comitato di SSE istituito con Reg. 223/09.

Art. 18 Commissione entro il 31/12/2024 presenta al Parlamento ed al Consiglio una relazione sull’attuazione e conseguimento degli obiettivi del Reg. 1091/18.

In base a Reg. 220/15, come modificato dal Reg. 1652/20, Commissione UE, assistita dal Comitato comunitario, istituisce rete di informazione contabile agricola (RICA), al fine di rilevazione annua dei redditi delle aziende agricole ed analisi del funzionamento economico di queste in modo da consentire a Commissione stessa di “redigere relazione su situazione agricoltura e mercati agricoli, nonché su redditi agricoli di Unione” (Relazione messa a disposizione di pubblico su sito web): RICA: imperniata su:

  • circoscrizioni (Per Italia: Regioni. Marche è circoscrizione 12) ai fini scelta delle aziende da contabilizzare. Stato membro può chiedere modifica a circoscrizioni;
  • “classe di aziende”, insieme di aziende agricole appartenenti ad una stessa classe di orientamento tecnico-economico OTE (determinato da percentuale standard delle diverse attività aziendali rispetto a produzione standard totale) e di dimensione economica e di importanza di altre attività lucrative direttamente collegate ad azienda (determinata in base a percentuale di questa sulla produzione aziendale) superiore a soglia espressa in € pari a uno dei limiti inferiori di classi di dimensione economica delle tipologie UE riportata in Allegato II pubblicato su GUCE 46/15 (A partire da 2015per Italia valore fissato in 4 UDE, cioè 8.000 €). Commissione UE definito con Reg. 220/15: metodo di calcolo di classi di orientamento generali e di specializzazione particolari (qualora si intende svolgere indagine specifica) riportato in Allegato IV pubblicato su GUCE 372/20; metodo per calcolo dimensione economica di azienda riportato in Allegato V pubblicato su GUCE 46/15; metodi di calcolo per determinare il coefficiente delle produzioni standard relative ad ogni attività produttiva vegetale ed animale di azienda (Produzione standard totale di azienda ottenuta moltiplicando produzione standard di ogni variabile vegetale ed animale per numero di unità corrispondenti) e ad ogni unità geografica, nonché procedure di raccolta dati sono riportate in Allegato VI pubblicato su GUCE 46/15; metodo stima della rilevanza di altre attività lucrative direttamente collegate ad azienda (Fasce percentuali) riportate in Allegato VII pubblicato su GUCE 46/15. Stati membri trasmettono a Commissione produzioni standard per periodo di riferimento anno N entro 31 Dicembre di anno N + 3, utilizzando sistemi informatici predisposti da Commissione UE;
  • aziende gestite da agricoltori che tengono contabilità, o sono disposti a tenere contabilità. Stato membro elabora piano di selezione di aziende contabili rappresentative”a livello di singola circoscrizione”, contiene elementi atti a garantire ottenimento di campione contabile rappresentativo del campo di osservazione ed in particolare:
  • basato su fonti statistiche di riferimento più recenti;
  • spiegare modalità di stratificazione del campo di osservazione conformemente circoscrizioni elencate, nonché classi di orientamento tecnico economico e classi di dimensione economica;
  • fornire ripartizione di aziende in campo di osservazione per classi di orientamento tecnico economico e classi di dimensione economica, corrispondenti almeno a tipologie principali;
  • indicare metodi statistici per determinare percentuale di selezione adottata per ogni strato, procedura selezione di aziende contabili e loro numero per strato.

Commissione UE fissa numero di aziende contabili per Stato membro e circoscrizione RICA e definisce in Allegato III pubblicato su GUCE 46/15 modello per preparazione del piano di selezione, che Stato membro comunica a Commissione UE non oltre 2 mesi prima di inizio esercizio contabile

  • dati raccolti mediante indagini regolari e speciali attuate attraverso scheda anonima comprendenti gli elementi riportati in Allegato II del Reg. 1200/09, così come modificato da Reg. 1391/15 pubblicato su GUCE 215/15. Dati nella scheda riferiti a singola azienda e singolo esercizio contabile, riguardanti attività agricole elementi essenziali dei suoi fattori di produzione ed altre attività lucrative direttamente collegate ad azienda (Esclusa attività extraziendale di agricoltura e sua famiglia, quali: pensioni, eredità, conti bancari privati, proprietà diverse da azienda agricola, imposte personali, assicurazioni private). A partire da 1/1/2015 adottato modello riportato in Allegato VIII pubblicato su GUCE 372/20. Schede aziendali trasmesse alla Commissione UE mediante sistema informatico entro 31 Dicembre. In circostanze eccezionali che possono ostacolare tale trasmissione, Stato membro informa Commissione UE sullo stato di avanzamento della raccolta ed invio dei dati, proponendo soluzione per inoltrarli. Commissione UE, esaminate informazioni ricevute, può prorogare (1 sola volta) il termine per non oltre 3 mesi

Stato membro istituisce Comitato nazionale per gestione RICA, presieduto da Ministro MIPAAF o Direttore Generale Competitività per Sviluppo Rurale, composto in base a D.M. 13/11/2011 da Dirigente + 2 funzionari di Ufficio Statistica e Monitoraggio MIPAAF, Presidente o Direttore Generale + responsabile RICA + esperto di RICA, 2 componenti per Regione (Membro effettivo e supplente), 2 componenti ISTAT (membro effettivo e supplente, 2 componenti CIDIS, 2 componenti per Coldiretti + 2 per CIA + 2 per Confagricoltura (Membro effettivo e supplente). Composizione del Comitato aggiornata con decreto MIPAAF in a base a designazione di esperti da parte Organismi componenti. Comitato si riunisce almeno 1 volta all’anno e delibera alla unanimità (se non raggiunta, decisioni prese da Presidente del Comitato). Attività del Comitato esplicitata anche tramite riunioni e seminari tematici da svolgere sul territorio nazionale “per diffondere utilizzo e conoscenze acquisite da indagine RICA”. Comitato ha il compito di approvare piano di selezione di aziende contabili.

Stato membro individua Organo di collegamento (per Italia indicato INEA) con il compito di:

  • creare Comitati regionali (per Marche presso ASSAM) che cooperano con organismo centrale per svolgere attività di rilevazione delle aziende agricole. Al riguardo INEA:
  1. assicura ad ASSAM assistenza metodologica ed operativa nella raccolta, controllo, elaborazione dati contabili;
  2. istruisce tecnici ASSAM sulle metodologie di rilevazione e verifica dati contabili;
  3. fornisce idonea modulistica e programma software (PEGASO) per rilevazione contabilità;
  4. invia ad ASSAM eventuale lista degli errori da correggere;
  5. provvedeentro 15 Giugno ad elaborazione elettronica dei dati;
  6. riconsegna ad ASSAM elaborati contabili “garantendo la riservatezza per quanto riguarda la identificazione delle singole aziende cui i dati si riferiscono”;
  7. stipula apposite convenzioni con Uffici contabili scelti da agricoltore, in cui questi si impegnano a compilare schede aziendali secondo disposizioni fornite “contro retribuzione forfetaria”;
  • informare Comitato nazionale e Comitati regionali, Uffici contabili circa quadro normativo applicabile e di vigilare su loro corretta applicazione;
  • redigere piano di selezione aziende contabili da sottoporre ad approvazione Comitato nazionale e trasmettere poi a Commissione;
  • elaborare elenco di aziende contabili e degli Uffici contabili disposti e compilare schede aziendali;
  • riunire schede aziendali trasmesse da uffici contabili e verificare che siano state debitamente compilate;
  • inviare a Commissione UE schede aziendali debitamente compilateentro 31 Dicembre (Schede si intendono trasmesse quando inserite nel sistema informatico ed eseguiti relativi controlli informatizzati);
  • trasmettere richieste di informazioni a Comitato nazionale, Comitato regionale, Uffici contabili ed inviare a Commissione relative risposte.

Commissione versa aiuto compilazione scheda aziendale RICA in 2 rate:

  • 50% di importo totale spettante a Stato membro versato ad ogni esercizio contabile
  • importo rimanente versato dopo verifica da parte della Commissione UE che schede aziendali sono state debitamente compilate

Vietato usare a scopi fiscali i dati contabili individuali, nonché “divulgare o utilizzare tali dati per fini diversi” da quelli della informazione contabile agricola sui redditi e sulle aziende. Persone che hanno partecipato a rete di informazione sono tenute a non divulgare dati contabili di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni

Entità aiuto:

Reg. 1091/18 interviene tramite FEAGA a parziale copertura (fino al 75%) dei costi sostenuti dallo Stato membro per la rilevazione dei dati base e dei dati di cui ad Allegato IV pubblicato su GUCE 300/18 relativi alle indagini statistiche delle aziende agricole, fino ad un massimo per le rilevazioni di anno 2020 di 40.000.000 € (di cui 4.000.000 € ad Italia, che scende a 2.000.000 € per le rilevazioni degli anni 2023 e 2026). Per rilevazioni di dati statistici ad hoc, UE concede aiuti a parziale copertura (non oltre 90%) del costi di attuazione di queste.

Commissione UE concede una retribuzione forfetaria (pari a 160 €/scheda) allo Stato membro a copertura dei costi per la “compilazione delle schede aziendali ed il miglioramento di tempistica, processi, sistemi e procedure di consegna dei dati e della qualità complessiva delle schede aziendali” (Esclusi costi relativi alla costituzione e funzionamento del Comitato nazionale, Comitati regionali ed Organi di collegamento che sono a carico di MIPAAF). Compenso versato per il numero di schede debitamente compilate ed inviate a UE fino al numero massimo fissato per Stato membro (11.106 € per Italia, di cui 452 per Marche). Stato membro con più circoscrizioni RICA (quale Italia) può beneficiare dell’aiuto per un numero di schede aziendali compilate per singola circoscrizione superiore a quello fissato (fino ad un massimo del 20%), purché il numero complessivo delle schede compilate non superi quello fissato per tale Stato. Se il numero totale delle schede aziendali compilate nei termini stabiliti da parte di uno Stato membro risulta inferiore a 80% di quello fissato (anche se per una circoscrizione sono state consegnate un numero di schede superiore a quello fissato), la retribuzione forfetaria corrisposta è pari a 80% di quella spettante. Se invece lo Stato membro presenta oltre 80% delle schede assegnate per singola circoscrizione almeno 1 mese prima della scadenza fissata, è riconosciuta una maggiorazione di 5 €/scheda. Ulteriore incremento della retribuzione forfetaria (pari a 10 €/scheda a decorrere dall’anno 2021) se i dati contabili verificati dalla Commissione UE sono stati giudicati debitamente compilati al momento del loro invio (Uffici contabili e servizi amministrativi con funzioni contabili sono responsabili della corretta compilazione delle schede), o se non debitamente compilati, adeguati entro 40 giorni lavorativi dalla richiesta UE (termine prorogabile, in casi eccezionali e giustificati).

Per indagine RICA anno 2021 Italia beneficia di 6.818.195,36 € di cui, in base a D.M. 4/5/2021: 1.776.960 € di risorse UE; 5.041.235,36 € di risorse provenienti dal Fondo di rotazione ai sensi della Legge 183/1987. Tale somma sarà erogata al MIPAAF sotto forma di 1° anticipo (per 2.520.617,68 €), 2° anticipo (pari a 1.764.432,37 €) a seguito di versamento da parte della Commissione UE della quota di contributo UE e di saldo (restante importo) a seguito di approvazione del rendiconto finale.

MIPAAF:

  1. verifica che finanziamenti UE e nazionali vengono utilizzati da CREA entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa vigente
  2. comunica alla Ragioneria dello Stato eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione, in modo da adeguare la quota nazionale
  3. si attiva, qualora si dovessero rimborsare, a qualunque titolo, risorse UE alla Commissione UE, per restituire al Fondo di rotazione le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale erogate
  4. invia alla Ragioneria di Stato una relazione sullo stato di attuazione di intervento, evidenziando gli importi riconosciuti dalla Commissione UE e le eventuali somme da disimpegnare sul Fondo di rotazione

 

 

 

 

 

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