AZIONE CE PARITA’ UOMO-DONNA (Circ

RIFORMA PAC (Reg. 378/07, 73/09, 889/09, 1120/09, 1122/09, 655/13, 946/13, 1181/13; Legge 106/11)  (cee39)

Soggetti interessati:

Persone fisiche o giuridiche o Associazione di persone fisiche o giuridiche detentori di diritti (cioè in possesso nel periodo di riferimento di almeno una superficie od un animale che ha dato luogo al pagamento di un aiuto), o che ottengono diritti mediante acquisizione, o dalla Riserva nazionale

Iter procedurale:

Comunità Europea fissato con Reg. CE 73/09 norme comuni a partire da 1/1/2010 per:

a)       regime di sostegno al reddito degli agricoltori (“Regime di pagamento unico”)

b)       regime di sostegno specifico per produttori di riso, fecola di patate, colture proteiche, frutta a guscio, sementi, cotone, zucchero, ortofrutticoli, carni ovine e caprine, carni bovine

Norme applicate ad agricoltori, le cui aziende si trovano nel territorio CE che esercitano attività agricola (cioè produzione di prodotti agricoli, compresa coltivazione, raccolta, mungitura, allevamento, custodia di animali per fini agricoli, nonché mantenimento di terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali) su qualsiasi superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti, colture permanenti.

Tali agricoltori possono beneficiare fino a 31/12/2013 di regime disaccoppiato di pagamento unico per superficie, che comprende precedenti aiuti per: frumento duro; colture proteiche; riso; frutta a guscio; colture energetiche; sementi; patate da fecola; pecora e capra; bovini maschi; vacche nutrici (comprese giovenche e premio nazionale supplementare per vacca nutrice); abbattimento bovini; oliveti; luppolo; cotone; tabacco; barbabietola da zucchero; bachicoltura; prodotti ortofrutticoli destinati a trasformazione (compresi frutti rossi quali fragole e lamponi).

Agricoltori beneficiano di tali aiuti se rispettano criteri di gestione obbligatori (CGO) e buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) riportate nella scheda “cee19”. Requisiti minimi di condizionalità da applicare, tenendo conto di caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese condizioni pedologiche e climatiche, metodi colturali in uso, utilizzo del suolo, rotazioni colturali, pratiche agronomiche e strutture aziendali. Norme indicate come facoltative divengono obbligatorie se Stato membro definisce requisiti minimi per tali misure.

Stati membri debbono mettere a disposizione degli agricoltori per usufruire regime di pagamento unico:

a)       sistema di consulenza aziendale gestito da Autorità pubblica o Enti privati, che deve riguardare almeno criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche ed ambientali. Agricoltori partecipano al sistema di consulenza a titolo volontario sulla base di eventuali criteri di priorità fissati da Stati membri, che impongono ad Enti gestori della consulenza di non diffondere informazioni riservate su azienda, tranne nel caso di irregolarità o infrazioni rilevate nel corso della loro attività;           

b)       sistema integrato di gestione e controllo dei pagamenti diretti comprendente:

–          banca dati informatizzata, dove registrare per ogni azienda agricola dati ricavati da domanda di aiuto. Consultazione almeno dei dati relativi a 4 campagne precedenti. Ammessa creazione di banche dati decentrate, purché “tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate”;

–          sistema di identificazione parcelle agricole (Particella catastale o appezzamento) attraverso mappe o estremi catastali, SIG sistema informatizzato geografico (ortoimmagini aerospaziali in scala 1:10000), al fine di definire superficie massima ammissibile ad aiuto di singola parcella. Stati membri valutano ogni anno qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole in base a: corretta quantificazione della superficie massima ammissibile; percentuale e distribuzione di parcelle di riferimento tenendo conto della superficie non ammissibile; presenza di parcelle di riferimento con difetti critici; rapporto tra superficie dichiarata e superficie massima ammissibile nell’ambito di parcelle di riferimento; percentuale parcelle di riferimento oggetto di modifiche accumulatesi nel corso degli anni; tasso di irregolarità accertato nei controlli in loco. Nell’effettuare valutazione Stati membri utilizzano dati che consentono loro di valutare situazione in loco e selezionare campione casuale di tutte le parcelle di riferimento. Relazione su valutazione compiuta, contenente eventuali azioni correttive da intraprendere con relativo calendario, inviata entro 31 Gennaio (Per anno 2010 entro 28/2/2011)   

–          sistemi di identificazione e registrazione di agricoltori, diritti di aiuto, animali tramite verifiche incrociate di domande aiuto con sistema di identificazione delle parcelle agricole, relative “almeno agli ultimi 4 anni civili consecutivi”, che consentono di tracciare: agricoltore; valore diritto ad aiuto; data di costituzione diritto e sua ultima attivazione; origine dei diritti (Originari, acquistati da Riserva nazionale o da agricoltore, ereditati); tipo di diritto (ordinario, speciale, da Riserva, soggetto a deroga). Nel caso di diritti speciali (cioè diritti ad aiuto derivati da allevamento, senza terra o con superficie insufficiente), considerare numero medio di animali presenti in azienda nell’anno convertiti in UBA mediante seguenti coefficienti: bovini maschi, vacche nutrici e da latte, giovenche di oltre 24 mesi = 1; bovini maschi e giovenche di 6-24 mesi = 0,6 UBA; vitelli con meno di 6 mesi = 0,2 UBA; ovini e caprini 0,15 UBA. In caso di tori, manze, vacche, giovenche condotte a macellazione di cui non si conosce età applicare coefficiente 0,7, mentre per vitelli coefficiente 0,25. Richiesta diritti speciali rinnovata in anni successivi “per parte rimanente di tali diritti o per stessi diritti speciali richiesti anno precedente, qualora in parte trasferiti o dichiarati con corrispondente numero di ha. (UBA ricalcolate in proporzione a rimanenti diritti aiuto). Registro informatizzato di identificazione diritti gestito da Organismo pagatore;

–          domanda di aiuto per pagamenti diretti deve indicare: tutte le parcelle di azienda (In caso di olivi numero piante e loro ubicazione all’interno della parcella); diritti di aiuto dichiarati ai fini di loro attivazione; ogni altra informazione richiesta da Stato membro; Stati membri forniscono modulistica e possono stabilire che “domanda di aiuto indichi solo elementi che cambiano rispetto a domanda anno precedente”, o che unica domanda “copra più di uno o tutti i regimi di sostegno”;

–          sistema integrato di controllo. Stato membro esegue controlli amministrativi su domande per verificarne ammissibilità ad aiuto, completati da controlli in loco su un campione di aziende agricole (Impiegate tecniche di telerilevamento e GMSS). Nel caso di UBA controllo avviene chiedendo a produttore registro aziendale e confrontandolo con Banca Dati Nazionale (Requisito rispettato se almeno 50% UBA dichiarate presente al 15 Maggio, tenendo conto capi venduti o macellati nell’anno. Presi provvedimenti nei confronti di quegli agricoltori che “detenendo un numero anormalmente elevato di UBA per una parte dell’anno, creano artificialmente le condizioni per rispettare attività agricola minima”). Stato membro individua Autorità competente dei controlli che può avvalersi di Agenzie o ditte specializzate esterne; 

–          sistema controllo condizionalità (rispetto dei criteri obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali) comporta: trasferimento dati concernenti agricoltori da Organismo pagamento ad Organismo controllo; metodi di selezione campione a controllo; indicazione su natura controlli da eseguire; relazioni di controllo indipendentemente dal sistema di controllo adottato (evidenziare eventuali infrazioni rilevate e loro gravità, portata, durata, frequenza) da inviare ad Organismo pagatore; applicazione sistema di riduzione ed esclusione da aiuto: modalità di recupero di importi indebitamente versati. Controllo in loco su almeno 1% di agricoltori che presentano domanda pagamento unico ed 1% per ciascun atto o norma o gruppo di atti o norme della condizionalità che agricoltore è tenuto a rispettare. Per raggiungere tale percentuale, Stato membro può utilizzare risultati controlli in loco di agricoltori selezionati per dati atti o norme o sostituire agricoltori selezionati con altri agricoltori che presentano domande di aiuto nell’ambito del regime pagamenti diretti o del regime OCM, mantenendo comunque efficacia di tali controlli riguardanti tutte le norme ed atti della condizionalità Stato membro, sulla base di analisi dei rischi, può decidere di escludere dal campione di controllo agricoltori aderenti a sistema di certificazione, purché questo riguardi tutte le norme di condizionalità che agricoltore deve rispettare. Se rilevate percentuali significative di inosservanza dei criteri di condizionalità, fattori di rischio rivalutati.   

c)       “modulazione volontaria”, cioè riduzione fino a 20% di importi pagamenti diretti assegnati nel periodo 2007/13 a Stato membro, i cui importi potranno essere utilizzati come sostegno alle Misure del PSR 2007/13. Nessuna riduzione applicata su importi di aiuto supplementari ai sensi del Reg. 73/09. Agricoltori che subiscono riduzioni da “modulazione volontaria” possono beneficiare di aiuto supplementare in entità pari a percentuale di riduzione dei primi 5.000 € di pagamenti diretti (Stato membro può concedere tali aiuti supplementari comunque entro massimali fissati da Commissione). Stato membro comunica a Commissione entità della “modulazione volontaria” per periodo 2007/12. Se Stato membro già applica sistema di riduzione supplementari dei pagamenti diretti può non applicare “modulazione volontaria” o tassi di “modulazione volontaria” differenziati su base regionale, comunicando al riguardo alla Commissione tassi da applicare per ogni Regione e per intero territorio nazionale, importi complessivi annui da ridurre, eventuali importi supplementari complessivi destinati a coprire impatto modulazione, dati statistici impiegati per fissare i predetti importi (dati aggiornati su “modulazione volontaria” inviati a Commissione entro 31 Dicembre). Commissione può chiedere chiarimenti a Stati membri che debbono rispondere entro 1 mese. Importi netti derivanti da “modulazione volontaria” fissati da Commissione su base nazionale se applicata percentuale unica di riduzione, o su base regionale se applicati tassi differenziati ed aggiunti a somme a disposizione di Stato membro su PSR. Stato membro e Commissione sorveglia attentamente impatto di “modulazione volontaria” su situazione economica aziendale, ai fini di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra agricoltori. Commissione, assistita dal Comitato di sorveglianza e dal Comitato per Fondi agricoli, adotta disposizioni specifiche sia per integrare “modulazione volontaria” nella programmazione PSR, sia per gestione finanziaria di questa.

Stato membro si accerta che procedure di gestione e controllo adottate siano compatibili con sistema integrato CE a livelli di banca dati informatizzata, sistema di identificazione di parcella agricola, controlli amministrativi, “in modo da consentire, senza problemi né contrasti, funzionamento comune o interscambio di dati”. Stati membri informano periodicamente Commissione su applicazione sistema integrato di controllo. Commissione può eseguire verifiche circa misure adottate per gestione sistema integrato, compreso accertamento presso Agenzie o ditte delegate, nonché fornire assistenza a Stati membri per attivazione sistema integrato.

Pagamenti dei diritti ad agricoltori in non più di 2 rate da versare tra 1 Dicembre e 30 Giugno anno successivo, comunque solo dopo che “sia stata ultimata verifica delle condizioni di ammissibilità da parte Stati membri”. In deroga Commissione con Reg. 946/13 autorizzato Stati membri a versare a decorrere dal 16/10/2013 anticipi fino a 50% di pagamenti diretti dovuti per anno 2013 (80% pagamenti per carni bovine) “in Regioni in cui condizioni atmosferiche eccezionali hanno causato ad agricoltori gravi difficoltà finanziarie”, purché eseguita verifica condizioni di ammissibilità impresa ad aiuto.

Agricoltore per ottenere pagamento aiuto PAC, in base a numero di diritti assegnatigli nel 1° anno di applicazione del regime di pagamento unico (Esclusi diritti venduti con terra od acquistati successivamente), deve “attivare diritto all’aiuto per numero ha. ammissibili” (Ammissibilità deve sussistere alla data del 15 Maggio), cioè per qualsiasi superficie agricola utilizzata per attività agricola (compresa superficie investita a bosco ceduo in rotazione rapida, coltivata con pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulonie, ontani, olmi, acacia saligna, aventi turno di taglio inferiore a 8 anni).

Agricoltore può presentare domanda se dispone di almeno 1 ha. di superficie ammissibile.

Se Stato membro ha deciso di applicare “integrazione posticipata nel settore degli ortofrutticoli”, tale superficie fino al 31/12/2010 non ammissibile se utilizzata per produzione di ortofrutticoli, produzione di patate da consumo o vivai, ma ammissibile in caso di colture intercalari per periodo massimo di 3 mesi a partire da 15 Agosto (se “cereali abitualmente raccolti precocemente per motivi climatici”, ammessa deroga).

Per produzione di canapa superfici ammissibili solo se varietà coltivate inserite in elenco riconosciuto da CE entro 15 Marzo e usate sementi certificate.

Se superficie agricola utilizzata anche per attività non agricola si considera ammissibile ad aiuto “se questa non interferisce con svolgimento di ordinario ciclo colturale e con mantenimento di buone condizioni agronomiche ed ambientali”. 

Diritti ad aiuto trasferiti a titolo oneroso in via definitiva a seguito di vendita, con o senza terra; affitto ammesso solo se trasferimento diritti accompagnato da numero equivalente di ha. ammissibili. Venditore presenta domanda di adeguamento diritti ad aiuto, allegando copia contratto vendita ed indicando unità di produzione e numero di ha. di cui si intende trasferire diritti. Stato membro può consentire ad acquirente, “con esplicita autorizzazione del venditore”, di presentare domanda di assegnazione diritti ad aiuto, allegando copia contratto di vendita (Stato membro può esigere invio congiunto domanda da parte acquirente e venditore). Se contratto affitto contiene clausola che prevede trasferimento numero diritti pari a numero ha. dati in affitto, questo assimilabile ad affitto dei diritti; se agricoltore ha dato in affitto azienda o parte di questa entro 15/5/2005 o contratto di affitto scade dopo 15 Maggio, può cedere propri diritti di aiuto ad agricoltore che ha preso in affitto sua azienda. Locatore presenta domanda di adeguamento diritti, allegando copia contratto di affitto ed indicando numero di ha. che intende dare in affitto; locatario presenta domanda di pagamento allegando copia del contratto di affitto (Stato membro può chiedere che domanda presentata insieme da locatore o locatario).

Aiuto non più erogato in caso di vendita o altro trasferimento a titolo definitivo di proprietà del terreno o di diritti ad aiuto, ma non in caso di “affitto od analoghe transazioni temporanee”. Se particella trasferita con diritto ad aiuto inferiore a 1 ha., valore diritto trasferito calcolato in proporzione a tale frazione, mantenendo agricoltore parte residua del diritto per superficie non trasferita. Equiparato a trasferimento diritti aiuto con terra il trasferimento di tutti i diritti speciali.               

In caso di successione o successione anticipata, agricoltore chiede che vengano assegnati diritti ad aiuto corrispondenti ad azienda ricevuta. La successione in un contratto di affitto da parte di agricoltore che nel periodo di riferimento risultava affittuario di azienda o di parte di questa “che avrebbe generato diritti ad aiuto”, considerata come successione in azienda. Se agricoltore dispone già di azienda, importi di riferimento globale dati da importi di azienda originaria + importi azienda ricevuta.

In caso di modifiche a forma giuridica o denominazione, nuova azienda subentra a quella originaria nel limite dei diritti a questa assegnati.

Stato membro può autorizzare “in circostanze debitamente motivate”, agricoltore a modificare dichiarazione. In tal caso agricoltore può dichiarare diritti detenuti al momento della modifica, “purché gli stessi diritti non siano stati dichiarati da altro agricoltore nello stesso anno”. Se agricoltore acquisisce diritti ad aiuto mediante trasferimento da parte di altro agricoltore che li ha già dichiarati, dichiarazione aggiuntiva di tali diritti ammessa solo se cedente ha informato del trasferimento AGEA e ritira tali diritti da propria domanda. Se agricoltore, dopo aver dichiarato superficie corrispondente a totalità dei propri diritti ad aiuto, dispone ancora di superficie può dichiarare altro diritto al premio “proporzionalmente a dimensione della particella disponibile”.

Superficie oggetto di domanda di pagamento unico può essere oggetto di domanda per altri tipi di aiuto a superficie (v. biologico, indennità compensativa).

Diritti ad aiuto non sono modificabili. Commissione a partire dal 2010 stabilisce modalità per frazionamento dei diritti                

Diritti ad aiuto assegnati prima del 1/1/2009 sono ritenuti validi a decorrere da 1/1/2010, salvo caso di assegnazione diritti sulla base di domande contenenti errori materiali.

Valore totale dei diritti all’aiuto assegnati ogni anno non può superare massimali fissati da Commissione per singolo Stato membro, che è tenuto entro 1 Dicembre a comunicare media regionale del valore dei diritti. Se necessario Stato membro applica riduzione lineare del valore dei diritti al fine di rispettare massimali.

MI.P.A.F., con D.M. 9/12/09, autorizza agricoltore che detiene “diritti soggetti a condizioni particolari” a derogare da obbligo di attivare diritti ad aiuto mediante numero possesso di un equivalente di ha. ammissibili, purché mantenga almeno il 50% di attività agricola

In caso di trasferimento di diritti speciali nel 2009, 2010, 2011, cessionario può beneficiare di tale deroga se tutti i diritti speciali sono trasferiti. Dal 2012 tale deroga applicata solo in caso di successione.

Stato membro può decidere “ravvicinamento del valore dei diritti all’aiuto” applicabile a partire dal 2010. Diritti ad aiuto possono essere oggetto di modifiche annuali che determinano “riduzione del valore dei diritti ad aiuto effettuato in almeno 3 tappe annue predefinite” (ogni riduzione mai superiore a 50% della differenza tra valore iniziale e finale), o se riduzione finale inferiore a 10% in meno di 3 tappe. Tale operazione può essere attuata solo in determinati ambiti geografici.

Stato membro può applicare sostegno accoppiato nel regime di pagamento unico (v. scheda “cee37”), o in deroga utilizzare, in tutto od in parte, tali risorse per aumentare valore dei diritti aiuto ad agricoltore (Valore che si ottiene dividendo importo dei massimali assegnati a Stato membro per aiuti accoppiati per numero diritti ad aiuto detenuti da ogni agricoltore interessato). Valore può essere differenziato in base a “sostegno di cui agricoltori hanno beneficiato per quelle determinate produzioni nell’ambito dei pertinenti regimi nel corso di 1 o più anni nel periodo 2005/08“. Agricoltore di uno dei settori interessati ad aiuto accoppiato privo dei diritti, o se diritto ad aiuto è di importo superiore a 5.000 €, riceve diritti ad aiuto in numero pari a ha. dichiarati nel 2010 per frumento duro, oliveto, luppolo (2012 per altre produzioni), con valore pari ad importo massimale di aiuto accoppiato per coltura diviso per numero di ha. dichiarati, comunque non oltre 5.000 €/diritto. Se massimali di aiuto accoppiato per coltura inferiore a 250.000 €, Stato membro può decidere di non concedere aiuto accoppiato ma di trasferire tali risorse a Riserva nazionale.

Per aiuti a fecola di patate, Stati membri possono distribuire importi “tenendo conto dei quantitativi di patate coperti da contratti di coltivazione tra produttori di patate e fecolerie nei limiti della quota assegnata alla suddetta fecoleria” in un certo anno.

Stato membro può decidere di integrare aiuto a sementi nel regime di pagamento unico a partire dal 2010 o 2012 con conseguente adeguamento dei relativi massimali da parte della Commissione CE.

Se Stato membro adotta deroga si assicura che agricoltori beneficiari del sostegno accoppiato non siano esclusi dal regime di pagamento unico e comunque aiuto complessivo ricevuto da agricoltore non sia inferiore a 75% del sostegno annuo medio che agricoltore avrebbe ricevuto nell’ambito del pagamento diretto.

In merito al regime di sostegno specifico concesso ad agricoltori vedi scheda “cee61”.

Stato membro informa Commissione in merito a:

  • decisioni prese su concessione aiuti accoppiati, specifici, nazionali:
  • entro 1° Settembre: numero totale domande PAC presentate; importo totale diritti aiuto e numero totali di ha. ammissibili; importo totale di aiuto  specifico richiesto per ciascuna misura ed eventuali settori interessati;
  • entro 1° Maggio successivo: valore totale diritti aiuto, attivati o meno, anno precedente; numero ha. richiesti per attivazione diritti per tipo; numero totale domande presentate accettate anno precedente; importo totale dei pagamenti erogati; importo totale rimanente in Riserva nazionale al 31 Dicembre; numero totale ha. ammissibili corrispondenti; numero totale beneficiari e importo pagamenti erogati per misura e per settori interessati da aiuto specifico..                      

Entità aiuto:

Valore totale dei pagamenti diretti non può superare per Italia per anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e successivi, al netto della modulazione che senza aiuti aggiuntivi derivati da riforma OCM unico (v. Aiuto a vino) un valore massimo pari a 4.379.985.000 € dal 2012 ed anni successivi. Commissione può rivedere massimali per tenere conto di: modifiche ai pagamenti diretti erogabili; modifiche del sistema di modulazione volontaria; cambiamenti strutturali; andamento economia e situazione di bilancio, assegnazione diritti ai viticoltori. Commissione, con Reg. 1181/13, deciso per anno 2013 di ridurre importi di pagamenti diretti ad imprese beneficiarie oltre 2.000 € per 2,453658%. Tale riduzione si applica in base a Reg. 635/13 “alla somma dei pagamenti nell’ambito di diversi regimi di sostegno cui ha diritto agricoltore”, comunque prima di eventuali riduzioni per condizionalità, modulazione, sistema integrato di controllo 

Valore massimo del diritto ad aiuto pari a 5.000 €

Al fine di rispettare massimali fissati si procede entro 30 Giugno ad adeguamento dei pagamenti diretti se stime “indicano che vi sarà superamento del massimale annuale applicabile, tenendo conto di margine di 3.000.000 € al di sotto di tale massimale”.

Importi dei pagamenti diretti superiori a 5.000 € a favore di agricoltori sono ridotti a causa della modulazione finanziaria di: 7% nel 2009; 8% nel 2010; 9% nel 2011; 10% nel 2002. Tali riduzioni aumentate di 4% per importi pagamenti diretti superiori a 300.000 € ad azienda. Importi della modulazione destinati a finanziare misure del PSR dello Stato membro in cui generati importi corrispondenti, mentre riduzione 4% ripartiti tra Stati membri in base a superficie agricola, occupazione nel settore agricolo, prodotto interno lordo (PIL) pro capite fermo, restando che 80% rimane sempre nello Stato membro che ha generato tali importi.

Stati membri possono applicare riduzione lineare a pagamenti diretti a causa di modulazione.

A decorrere da 2010 nessun versamento ad agricoltore: 

·         se importo totale dei pagamenti diretti inferiore, considerate riduzioni od esclusioni, a 100 €/anno;

·         la cui attività agricola costituisce solo una parte irrilevante delle sue attività economiche globali, o la cui attività principale non sia quella agricola.

Art. 8 comma 11 della Legge 106/11 consente cessione dei relativi crediti derivanti dai pagamenti diretti PAC agli Istituti finanziari, purché operazione “sia contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati e non vi siano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica”

Sanzioni:

Se accertato che agricoltore non soddisfa condizioni di ammissibilità ad aiuti: pagamento unico viene ridotto in proporzione a gravità, durata, portata e frequenza della inadempienza constatata, fino ad arrivare ad esclusione totale da uno o più regimi di aiuti, per 1 o più anni civili.

Nessuna sanzione applicata in caso inadempienza dovuta a causa di forza maggiore e circostanze eccezionali quali: decesso agricoltore, incapacità di lunga durata di agricoltore, calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante superficie agricola di azienda, distruzione fortuita di fabbricati aziendali adibiti ad allevamento, epizoozia che colpisce totalità o parte del patrimonio zootecnico.        

Stato membro può decidere di non applicare sanzioni inferiori a 100 €/agricoltore/anno, purché adottati provvedimenti in grado di “assicurare che agricoltore ponga rimedio nell’anno successivo ad inadempienza accertata od adozione misure correttive”. Importi delle sanzioni versati a FEAGA con trattenuta da parte di Stati membri del 25%

Agricoltori che “hanno creato artificialmente condizioni necessarie per ottenere pagamenti diritti”: esclusi da aiuto

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