IMPORTAZIONE BOVINI DI MONTAGNA

IMPORTAZIONE BOVINI DI MONTAGNA (Reg. 438/09)  (bovini18)

Soggetti interessati:

Chiunque intende importare tori, vacche, giovenche diversi da quelli destinati a macellazione delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmenthal, razza di Schwyz, razza del Pinzgau, razza del Friburgo

Iter procedurale:

Richiedente invia entro 20 Giugno a MI.P.A.F. domanda di richiesta contingente agevolato, specificando: quantitativi richiesti (compresi tra 15-50 capi). Allegare:

–          certificato genealogico per i tori

–          certificato genealogico o di iscrizione a Libro Genealogico attestante purezza della razza per vacche e giovenche

–          cauzione pari a differenza tra dazi doganali fissati nella tariffa doganale comune e dazi agevolati applicabili a data di immissione in libera pratica di tali animali

Ministero comunica entro 25 Giugno a Commissione CE quantitativi totali richiesti per ciascun numero di ordine..

Commissione verifica richieste pervenute ed in caso di domande eccedenti rispetto a contingente disponibile, fissa percentuale unica di riduzione

Ministero attribuisce diritti di importazione. Se numero diritti attribuiti inferiore a quelli richiesti, cauzione in eccesso subito svincolata.

Interessato presenta a Ministero domanda titoli di importazione, specificando: Paese di origine; codice bestiame; dicitura “Razze alpine e di montagna (Reg. CE 438/09) anno importazione …”, quantitativi richiesti pari a diritti assegnati

Ministero rilascia “all’operatore che ha ottenuto diritti di importazione”, titoli di importazione, specificando: Paese di origine (Titolo obbliga ad importare da tale Paese); codice bestiame; dicitura “Razze alpine di montagna Reg. CE 438/09 Anno di importazione …”

Titoli rilasciati comporta “riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti” con svincolo proporzionale della cauzione costituita.

Titoli hanno validità su tutto il territorio CE per 90 giorni da data rilascio (comunque non oltre 30 Giugno anno successivo) e non sono trasferibili a terzi.

Ministero autorizza svincolo cauzione dopo aver verificato che capi importati non macellati prima di 4 mesi da data immissione in libera pratica, salvo cause di forza maggiore, o per motivi sanitari, o morti a seguito di malattia od incidente.

Entità aiuto:

CE consente per il periodo 1 Luglio – 30 Giugno importazione di tori, vacche, giovenche diversi da quelli destinati a macellazione (animali macellati entro 4 mesi da data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Ammesse deroghe per “casi di forza maggiore debitamente dimostrati”) entro il limite di:

–          710 capi per vacche e giovenche, escluse quelle da macello, di razze grigia, bruna, gialla, pezzata di Simmenthal e razza Pinzgau con dazio agevolato al 6%

–          711 capi per tori, giovenche e vacche, escluse quelle da macello, di razza pezzata Simmenthal, Schwyz e Friburgo. con dazio agevolato al 4%

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