IMPORT OLIVE ED OLIO

IMPORT OLIVE ED OLIO (Reg. 1345/05, 1918/06, 2027/19)    (olio22)

Soggetti interessati:

Chiunque intende  importare olive fresche destinato a produzione di olio, od olive temporaneamente conservate in anidride solforosa o acqua salata, ma non idonee a consumo umano allo stato di presentazione da destinare a produzione di olio, o pannelli ed altri residui  dell’estrazione di olio di oliva (contenenti almeno 3% di olio di oliva).

Iter procedurale:

Se prezzo di mercato olio di oliva nella UE supera di oltre 1,6 volte prezzo di intervento fissato da UE per un periodo di almeno 3 mesi, Commissione Europea può decidere, per “assicurare al mercato comunitario un adeguato approvvigionamento di olio di oliva”, di:

  1. sospendere parzialmente o totalmente applicazione ad olio di oliva dazi della tariffa doganale comune
  2. aprire un contingente di importazione di olio di oliva ad aliquota ridotta dei dazi, stabilendo modalità di gestione del contingente. Nel caso di Tunisia contingente così suddiviso: 9.000 t. per mese di Febbraio e Marzo; 8.000 t. per mese da Aprile ad Ottobre (quantitativi non utilizzati in determinato mese aggiunto a quello successivo)

Tali misure applicate per periodo minimo strettamente necessario, che non può superare termine della campagna di commercializzazione in questione. Se a causa di importazioni od esportazioni di olive ed oli, mercato UE subisce o rischia di subire perturbazioni è possibile applicare misure adeguate di restrizione negli scambi con Paesi Terzi “finché sussista la predetta perturbazione o minaccia di perturbazione”. Misure restrittive applicate direttamente da Commissione Europea o su richiesta di Stato membro. Stato membro può opporsi a decisioni Commissione entro 3 giorni presentando istanza a Consiglio UE che decide se confermare, modificare, annullare decisione entro 1 mese.

Importazione di olive ed olio da Paesi Terzi necessitano di titolo di importazione che viene rilasciato da Stato membro a quanti ne fanno richiesta. Nel caso di importazione di olio di oliva dalla Tunisia le domande sono presentate in base al Reg. 12027/19 a partire dal 6/7 Aprile  2020 e fino al 15/12/2020. Nella richiesta e nel titolo riportare nome del Paese Terzo. Alla domanda allegare cauzione pari a 100 €/t. di peso netto (In deroga per importazioni da Tunisia cauzione pari a 15 €/100 kg.)

Stati membri notificano ogni settimana a Commissione nel giorno lavorativo successivo a Martedì quantitativi per cui presentate domande di titolo ripartite per codice prodotto.

Titolo valido 60 giorni dalla data di rilascio (per olio da Tunisia a partire dal 17/04/2020), obbliga ad importare prodotto dal Paese indicato, verificando che non venga superato il quantitativo mensile fissato.

Cauzione incamerata, salvo casi di forza maggiore, se importazione “non è realizzata o realizzata solo parzialmente” durante periodo di validità del titolo.

Stati membri comunicano a Commissione Europea quantità di olio per cui rilasciati titoli di importazione od esportazione e provenienza delle importazioni.

Se a causa di importazioni di olive ed oli, mercato UE di tali prodotti subisce o rischia di subire perturbazioni di mercato, Stato membro informa subito Commissione, specificando quantitativi per cui già rilasciati titoli e partite per cui non ancora rilasciati titoli.

 

Entità aiuto:

Salvo disposizioni specifiche UE, applicati dazi della tariffa doganale comune. Nel caso di importazioni da Tunisia applicato dazio 0 nel limite di 17.000 t. di olio di oliva vergine.

Negli scambi con Paesi terzi vietata riscossione di qualsiasi tassa equivalente a dazio doganale, o applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa.

Posted in: