GUIDA IN STATO ALTERATO (D

GUIDA IN STATO ALTERATO (D.Lgs. 285/92)  (strada33)

Soggetti interessati:

Chiunque guida veicolo sotto influenza alcool o sostanze stupefacenti o con menomazioni fisiche

Iter procedurale:

Agenti polizia in caso di sospetto di guida:

a)       in stato di ebbrezza possono sottoporre soggetto ad accertamento mediante appositi strumenti (v. palloncino) anche accompagnandolo presso il più vicino comando. In caso di incidente stradale, Organo di polizia può chiedere a strutture sanitarie presso cui ricoverato soggetto di accertarne tasso alcolemico. Struttura sanitaria invia referto a Polizia, che la trasmette subito a Prefetto del luogo dove compiuta violazione per provvedimenti di competenza. Se da tali accertamenti risulta tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi/litro, individuo è considerato in stato di ebbrezza;

b)       sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope possono eseguire accertamenti mediante apparecchiature portatili. Se accertamenti forniscono esito positivo o si ha ragionevole dubbio che conducente del veicolo si trovi sotto effetto conseguente ad uso di sostanze stupefacenti, conducente viene sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali o analisi su campioni di mucosa del cavo orale, prelevati da personale medico ausiliario di forze della polizia (o su campioni di fluidi del cavo orale). Se impossibile effettuare prelievo da parte personale ausiliario Polizia o conducente si rifiuta di sottoporsi a tale prelievo, conducente viene accompagnato presso struttura sanitaria pubblica od equiparata riconosciuta (compresa quella di Polizia), fissa o mobile, per prelievo campioni di liquidi biologici (Analoga procedura in caso di incidente “compatibilmente con attività di rilevamento e soccorso”). Struttura sanitaria rilascia referto ad Organo Polizia che, in caso di positività, lo invia subito a Prefetto, ove commessa infrazione, il quale può ordinare a guidatore di sottoporsi a visita medica di controllo;

c)        in stato di menomazione fisica deve accertare l’uso obbligatorio durante guida “di lenti o di determinati apparecchi al fine di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche”;

d)       sotto prodotti farmaceutici, soggetti o meno a prescrizione medica, presi sotto qualsiasi forma, che producono effetti negativi su guida veicoli. Su confezioni esterne occorre riportare, in modo ben visibile, “pericolosità per la guida derivante da assunzione del medicinale ed avvertenza di pericolo”

Competente a giudicare reati di cui sopra è il Tribunale. Pene accessorie di sospensione e ritiro patente e/o fermo veicolo possono essere richieste dalle parti in causa.

In caso di pena alternativa a detenzione o sanzione, Giudice incarica “Ufficio locale di esecuzione penale” di verificare effettivo svolgimento lavoro di pubblica utilità”. In caso di svolgimento positivo del lavoro, Giudice fissa nuova udienza e dichiara estinto reato o dispone riduzione sanzione del 50% e revoca confisca del veicolo. Contro decisione del Giudice ammesso ricorso in Cassazione che però non sospende decisione stessa.       

Titolari e gestori di esercizi muniti di licenza, compresi esercizi dove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento o svago, musicali o danzati, o chiunque somministra bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubbliche o circoli gestiti da persone fisiche, Enti o Associazioni devono:

a)       interrompere vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non riprenderla nelle 3 ore successive, salvo che sia disposto diversamente da Questore per motivi di sicurezza;

b)       interrompere vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia disposto diversamente da Questore per motivi di sicurezza. Tali divieti non applicati tra 31 Dicembre e 1 Gennaio e nella notte tra 15 e 16 Agosto;

c)       tenere, se proseguono attività dopo le ore 24, apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderano verificare proprio stato di idoneità alla guida;

d)       esporre all’entrata ed all’interno dei legali apposita tabella in cui riportare: sintomi correlati ai “diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare respirata” e quantità (espressa in cc.) di bevande alcoliche più comuni che determinano superamento tasso alcolemico per guida in stato di ebbrezza (pari a 0,5 g/l) tenendo conto del peso corporeo.

Titolari e gestori di stabilimenti balneari muniti di licenza possono nelle ore pomeridiane svolgere forme di intrattenimento e svago danzante con somministrazione di bevande alcoliche in ogni giorno della settimana nel rispetto delle ordinanze comunali, purché non prima delle ore 17 e non dopo le ore 24, salvo autorizzazione già rilasciate per opre serali e notturne.       

Sanzioni:

Chiunque nelle aree di servizio situate lungo strade classificate di categoria A non rispetta divieto di vendere per asporto di bevande alcoliche dalle ore 22 alle 6: multa da 2.500 a 7.000 €

Chiunque nelle aree di servizio situate lungo strade classificate di categoria A somministra bevande superalcoliche e dalle ore 2 alle ore 6 di bevande alcoliche: multa da 3.500 a 10.500 €

Se nel corso di 2 anni violazioni di cui sopra reiterate Prefetto competente per luogo di infrazione dispone: sospensione licenza per vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per 30 giorni.

Titolari e gestori di esercizio con spettacoli o esercizi di vicinato o di stabilimenti balneari che non rispettano disposizioni in materia di somministrazione bevande alcoliche: multa da 5.000 a 20.000 € + nel caso di 2 distinte violazioni nel biennio sospensione licenza od autorizzazione ad esercizio da 7 a 30 giorni.

Titolari e gestori locali che non espongono tabella su rischio di assunzione bevande alcoliche: multa da 300 a 1.200 €

Chiunque pone in vendita prodotti farmaceutici in confezioni non conformi a norme di legge dopo 1/2/2011: multa da 10.000 a 25.000 € + obbligo di adeguamento della confezione entro termine fissato. Se ciò non avviene: sospensione di autorizzazione ad immissione in commercio del prodotto farmaceutico

Chiunque guida in stato di ebbrezza: multa da 500 a 2.000 € se accertato tasso alcolemico superiore a 0,5 ed inferiore a 0,8 g/l + sospensione patente di guida da 3 a 6 mesi; multa da 800 a 3.200 € + arresto fino a 3 mesi se accertato tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5 g/l. + sospensione patente da 6 mesi a 1 anno; multa da 1.500 a 6.000 € + arresto da 6 mesi ad 1 anno se accertato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. + sospensione patente di guida da 1 a 2 anni. Se veicolo appartiene a persona estranea a reato: sospensione patente raddoppiata. In caso di recidiva nel biennio: patente revocata. Emanata sentenza di condanna pur se applicata sospensione condizionale: confisca veicolo oggetto di reato, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato.

Se conducente in stato di ebbrezza provoca incidente stradale: sanzioni di cui sopra raddoppiate + fermo veicolo per 180 giorni, salvo che questo appartenga a persona estranea a reato. Se persona che provoca incidente ha tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.: revoca patente

Chiunque si rifiuta di assoggettarsi ad accertamento su tasso alcolemico: multa da 2.500 a 10.000 € (Se rifiuto in occasione di incidente stradale: multa da 3.000 a 12.000 €) + sospensione patente da 6 mesi a 2 anni + fermo veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea a reato + conducente sottoposto da Pretore a visita medica da attuarsi entro 60 giorni (Se ciò non avviene, Prefetto dispone in via cautelare sospensione patente fino ad esito di visita medica). Se più violazioni nel biennio: revoca patente.

Se esito accertamenti medici per stato di ebbrezza o assunzione di sostanze stupefacenti non subito disponibili e si hanno fondati motivi che conducente ha assunto sostanza stupefacenti: ritiro in via cautelare della patente fino ad esito accertamenti, comunque non oltre 10 giorni (Patente ritirata depositata presso Comando di Polizia accertatore).    

Salvo che in caso di incidenti stradali, pena detentiva o pecuniaria può essere sostituita, se imputato non si oppone, con quella del lavoro per pubblica utilità non retribuita con priorità nel campo della sicurezza ed educazione stradale presso Stato, Regioni, Province, Comuni, Enti ed Organizzazioni di assistenza sociale e volontariato, nonché partecipazione a programma terapeutico e socio riabilitativo del soggetto tossicodipendente: pena detentiva avente durata corrispettiva pari a quella della pena detentiva o pecuniaria (1 giorno di lavoro = 250 €). Se lavoro svolto favorevolmente, Giudice fissa nuova udienza e dispone: estinzione reato + riduzione 50% della sanzione sospensione patente + revoca confisca veicolo. In caso di violazione obblighi lavoro di pubblica utilità, Giudice, tenuto conto dei motivi, entità e circostanze della violazione: revoca pena sostitutiva + ripristino pena originaria + sospensione patente + confisca veicolo. Decisione del Giudice oggetto di ricorso in Cassazione. Lavoro per pubblica utilità può sostituire pena solo 1 volta.

Conducenti di età inferiore a 21 anni, conducenti nei primi 3 anni da conseguimento patente B, conducenti che esercitano attività di trasporto persone od esercitano attività di trasporto di cose, conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di autoveicoli trainanti rimorchio aventi massa complessiva totale a pieno carico superiore a 3,5 t. o di autobus per trasporto di persone con posti a sedere superiore a 8 o di autoarticolati o di autosnodati che guidano dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto influenza di queste: multa da 155 a 624 € se accertato tasso alcolemico tra 0 e 0,5 g/l. (Sanzioni raddoppiate se conducendo in tale stato provoca incidente). Se tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l.: multa aumentata di 1/3. Se tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.: multa aumentata da 1/3 a 50%. Se conducente si rifiuta di sottoporsi ad accertamento: multa aumentata da 1/3 a 50% + sospensione patente da 6 mesi a 2 anni + confisca veicolo, salvo che questo appartenga a persona estranea a reato + conducente sottoposto da Prefetto a visita medica + revoca patente se conducente condannato per stesso reato nei 2 anni precedenti. Circostanze attenuanti non possono prevalere su aggravanti (Diminuzione pena applicata dopo aver applicato aggravante). Se tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.: revoca patente per conducenti di autoveicoli di massa oltre 3,5 t. o autobus per trasporto persone o autoarticolati (Per altri conducenti: revoca patente in caso di recidiva nel triennio). Se infrazione commessa con veicolo di terzi: multa aumentata del 100%

Conducente di età inferiore a 18 anni con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l.: divieto di conseguire patente B a 18 anni (Se tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l.: divieto di conseguire patente B a 21 anni).

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo avere assunto sostanze stupefacenti: multa da 1.500 a 6.000 t. + arresto da 6 mesi ad 1 anno + sospensione patente da 1 a 2 anni (Se infrazione commessa guidando veicolo di terzi: sospensione da 2 a 4 anni) + confisca del veicolo, salvo che questo appartenga a persone estranee a reato. Conducenti di età inferiore a 21 anni, conducenti nei primi 3 anni da conseguimento patente B, conducenti che esercitano attività di trasporto persone od esercitano attività di trasporto di cose, conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di autoveicoli trainanti rimorchio aventi massa complessiva totale a pieno carico superiore a 3,5 t. o di autobus per trasporto di persone con posti a sedere superiore a 8 o di autoarticolati o di autosnodati: sanzione aumentata da 1/3 a 50%. In caso di conducente di autoveicoli aventi massa superiore a 3,5 t., o autobus per trasporto di persone o autoarticolato o autosnodato: revoca patente (Per altri conducenti: revoca patente in caso di recidiva nei 3 anni)                          

Conducente che in stato di alterazione psico-fisica a seguito di assunzione stupefacenti o sostanze psicotrope provoca indicente stradale: multa da 3.800 a 12.000 € + arresto da 1 a 2 anni + revoca patente di guida.

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