GESTIONE CORSI D’ACQUA

GESTIONE CORSI D’ACQUA  (L.R. 3/12)   (acqua37)

Soggetti interessati:

Assemblea legislativa e Giunta regionale Marche, Comando carabinieri forestali dello Stato, Province, Università, Enti locali, Autorità di bacino, Capitaneria di porto, operatori professionali

Iter procedurale:

Regione Marche con L.R. 3/12, come modificata da ultimo dalla L.R. 59/20, stabilisce ad:

Art. 1 finalità della legge inerente norme in materia di gestione dei corsi d’acqua del territorio regionale allo scopo di:

a)assicurare realizzazione di opere di manutenzione ordinarie e straordinarie necessarie per prevenire e mettere in sicurezza regime fluviale rispetto al rischio idrogeologico e squilibri fisico ambientali;

b)approvare progetti generali di gestione dei corsi d’acqua, comprendenti strategie di azioni da intraprendere compatibili con principi dello sviluppo sostenibile, volti anche alla riqualificazione dei corsi d’acqua ed alle funzioni ecosistemiche connesse

Art. 1 bis relativo ai contratti di fiume, che vengono promossi, riconosciuti e sostenuti dalla Regione:

–         “quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata diretti alla tutela e corretta gestione delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione, anche sotto il profilo storico culturale dei territori fluviali ed allo sviluppo sostenibile delle aree interessate, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico”

–         nello sviluppo di azioni coordinate fra gli strumenti di pianificazione per favorire integrazione delle diverse politiche regionali

Art. 2 inerente approvazione da parte di Giunta Regionale di progetti generali di gestione (PGG) dei corsi d’acqua, in cui definiti interventi integrati (individuati sulla base dei programmi di azione proposti dai contratti di fiume presenti nella Regione), in grado di garantire: mitigazione del rischio idrogeologico (anche mediante attività di controllo e polizia idraulica); miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua; tutela degli ecosistemi e della biodiversità

Assemblea legislativa della Regione, su proposta della Giunta Regionale, approva Linee guida per elaborare PGG, in cui definire criteri e procedure per:

a)individuare unità omogenee da assoggettare a PGG, tenendo conto delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico di riferimento;

b)interventi di tipo selvicolturali (compreso taglio di vegetazione entro alveo e gestione della vegetazione arborea presente sulle sponde, aree golenali, aree in prossimità di alveo) per ogni unità omogenea, volti alla gestione delle formazioni riparie nel breve e medio periodo, al fine di mantenere e sviluppare vegetazione riparia specializzata in funzione delle caratteristiche dell’alveo;

c)interventi di manutenzione e ripristino di opere idrauliche longitudinali e trasversali e dei presidi chimici, comprese quelle relative ad opere in concessione;

d)manutenzione di altre opere in concessione;

e)valorizzazione del materiale litoide o della massa legnosa residuale proveniente dalla manutenzione;

f)espletamento attività di controllo e polizia idraulica. A tal fine Giunta Regionale stipula intese con Comando carabinieri forestali dello Stato;

g)approvazione dei PGG

Linee guida aggiornate da Giunta Regionale ogni 3 anni secondo modalità per approvazione dei progetti individuate da Assemblea legislativa, previo parere vincolante di Autorità di bacino, sentita competente Commissione assembleare

Giunta Regionale promuove valorizzazione delle risorse conoscitive esistenti sul territorio, favorendo forme di collaborazione e coordinamento tra Province, Università, operatori professionali

Progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d’acqua, redatti in attuazione dei PGG, approvati da Giunta Regionale debbono contenere adeguato studio di fattibilità finanziaria, in cui definita entità percentuale sul totale movimentato in alveo per la manutenzione del materiale litoide e della massa legnosa residuale assoggettabili a valorizzazione nel rispetto delle funzioni ecosistemiche connesse al corso d’acqua

Utilizzo di formazioni ripariali radicanti nel demanio fluviale è autorizzato da Giunta Regionale, tenendo conto delle indicazioni riportate nelle Linee guida in merito a “forme di promozione del ruolo attivo dell’operatore agricolo”                      

Regione od Enti locali (singoli od associati) possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati, individuando tratti di fiume in cui operare ai fini delle attività di manutenzione dei corsi d’acqua e gestione della vegetazione ripariale

Interventi di sfangamento degli invasi artificiali approvati da Autorità idraulica possono prevedere valorizzazione del materiale di dragaggio

Interventi di rimozione della barra di foce, localizzata nel demanio marittimo ed idrico, finalizzati a garantire sicurezza della navigazione di asta terminale dei corsi d’acqua regionali, sono autorizzati nel rispetto della normativa vigente, previo parere della Capitaneria di porto e prevedendo valorizzazione del materiale rimosso

Per promuovere realizzazione di tali interventi, Giunta Regionale può: stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati; concorrere alla loro attuazione per una quota almeno pari a 80% dei canoni riscossi dai titolari delle concessioni relative ad ormeggio dei natanti nel corso di acqua oggetto di intervento

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