GELATINE AD USO ALIMENTARE (D

GELATINE AD USO ALIMENTARE (D.M. 14/6/96)  (alimen21)

Soggetti interessati:

Stabilimenti per la produzione di gelatine di origine animale destinate a consumo umano

Iter procedurale:

Stabilimento invia richiesta di riconoscimento a Ministero Sanità, tramite Regione, allegando relazione tecnica sui requisiti strutturali impianto e parere favorevole Servizio veterinario USL.

Regione esegue istruttoria da inviare unitamente a domanda a Ministero Sanità, verificando:

– locali di lavoro, compresi depositi di magazzinaggio, sufficientemente ampi ed areati, dotati di superfici lisce, facili da pulire, pavimenti impermeabili disposti in modo da facilitare evacuazione delle acque, illuminazione sufficiente, impianti per pulizia e disinfezione delle mani con acqua calda e fredda, dispositivi pulizia utensili e mezzi trasporto, dispositivi protezione contro animali  nocivi. Magazzino eventualmente dotato di celle frigorifere;

– tettoia adeguata alla protezione di prodotti finiti non imballati;

– idonei utensili da lavoro facili da pulire e disinfettare;

– impianto acque potabili;

– impianto evacuazione acque reflue a norma di legge;

– spogliatoi per personale dotati di idonei servizi igienici;

– locale separato dove riporre materiale per la pulizia e manutenzione;

– personale sano (Al momento assunzione esibire certificato medico) che indossa abiti da lavoro puliti e copricapo, si lava costantemente le mani, vietato mangiare e fumare nei locali lavorazione

– gelatine ottenute da pelli, spaccature, carnicci, tendini, ossa (escluse quelle del cranio e colonna  vertebrale) ammassate in locali appositi, muniti di pavimenti e pareti in materiali impermeabili  facili da pulire e lavorate con metodo atto a garantire che:

  1) materiali ossei sottoposti a trattamento sgrassatura;

  2) pelli, spaccatura, carnicci, tendini sottoposti a trattamento alcalino;

  3) cotenne suini sottoposte ad idrolisi acida

  Consegne materie prime per produzione gelatina effettuata nel più breve tempo possibile,

  “accompagnata da documento commerciale per cui viene riportata la natura del prodotto”.

  Se materia prime non impiegate entro 24 ore da arrivo, avviate a locali di refrigerazione.

Ministero Sanità riconosce stabilimento assegnando numero riconoscimento veterinario o comunica a Regione ed impresa “carenze da rimuovere con appositi interventi”.

Responsabile stabilimento deve:

a) identificare punti critici di lavorazione;

b) adottare metodi di sorveglianza e controllo dei punti critici;

c) prelievo campioni per verificare rispetto disposizioni da analizzare presso proprio laboratorio  esterno riconosciuto da Ministero. In particolare verificare su materia prima conferita che presenti requisiti igienico-sanitari e “ph dell’intera massa di origine bovina risulti sempre superiore a 11”

d) conservare, per almeno 2 anni, documenti su misure autocontrollo adottate da mostrare ad USL

e) favorire informazioni ad USL e Ministero su rischi alla salute rilevati durante controlli;

f) ritiro da mercato di prodotti a rischio per salute umana da conservare sotto sorveglianza USL  fino a distruzione, o utilizzo a fini diversi da consumo umano, o previa autorizzazione Ministero  a trattamento “in modo da garantirne innocuità”.

USL verifica che responsabile stabilimento adotti misure di autocontrollo

 

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