DOLCIFICANTI (Legge 297/80; D

DOLCIFICANTI (Legge 297/80; D.M. 27/2/96)  (alimen19)

Soggetti interessati:

Chiunque produce od utilizza sostanze edulcoranti o dolcificanti con esclusione dei prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti, ma compresa produzione di saccarina e prodotti saccarinati.

Iter procedurale:

Ministero Sanità con D.M. 27/2/96 fissato:

– in Allegato VIII elenco degli edulcoranti posti in vendita al consumatore o impiegati nella

  fabbricazione di prodotti alimentari indicati secondo le “condizioni ivi specificate”.

  Vietato impiego di edulcoranti in alimenti destinati a lattanti ed ai bambini piccoli, nonché “in

   prodotti destinati ad una alimentazione particolare”;

– in Allegato VII dosi massime di impiego;

– in Allegato XVI requisiti di purezza degli edulcoranti.

Nelle confezioni poste in vendita riportare sempre indicazione:

– “edulcorante da tavola a base di …” seguito da nome sostanza dolcificante impiegata;

– per polioli in quantità superiore a 10%: “un consumo eccessivo può avere effetti lassativi”

– nel caso di aspartame: “contiene una fonte di FENICALANINA”

Ammessa presenza edulcorante in: prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico; prodotti dietetici destinati ad un regime ipocalorico; prodotti destinati solo a preparazione di un altro prodotto alimentare composto.

 

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