DOLCIFICANTI (Legge 297/80; D.M. 27/2/96) (alimen19)
Soggetti interessati:
Chiunque produce od utilizza sostanze edulcoranti o dolcificanti con esclusione dei prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti, ma compresa produzione di saccarina e prodotti saccarinati.
Iter procedurale:
Ministero Sanità con D.M. 27/2/96 fissato:
– in Allegato VIII elenco degli edulcoranti posti in vendita al consumatore o impiegati nella
fabbricazione di prodotti alimentari indicati secondo le “condizioni ivi specificate”.
Vietato impiego di edulcoranti in alimenti destinati a lattanti ed ai bambini piccoli, nonché “in
prodotti destinati ad una alimentazione particolare”;
– in Allegato VII dosi massime di impiego;
– in Allegato XVI requisiti di purezza degli edulcoranti.
Nelle confezioni poste in vendita riportare sempre indicazione:
– “edulcorante da tavola a base di …” seguito da nome sostanza dolcificante impiegata;
– per polioli in quantità superiore a 10%: “un consumo eccessivo può avere effetti lassativi”
– nel caso di aspartame: “contiene una fonte di FENICALANINA”
Ammessa presenza edulcorante in: prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico; prodotti dietetici destinati ad un regime ipocalorico; prodotti destinati solo a preparazione di un altro prodotto alimentare composto.