FONDO VENTURE CAPITAL

FONDO VENTURE CAPITAL (Reg. 345/13)   (cee23)

Soggetti interessati:

Gestori di Fondo venture capital qualificati:

a)possono essere esterni o interni (In tal caso Fondo registrato in qualità di gestore interno e non può essere registrato quale gestore esterno di Fondo di altri Organismi di investimento collettivo)

b)commercializzano quote ed azioni di Fondo solo presso investitori professionali o considerati tali, o presso altri investitori che si impegnano ad investire almeno 100.000 € e dichiarano (in atto separato dal contratto riguardante impegno ad investire) di essere consapevoli dei rischi connessi ad investimento (Esclusi investimenti effettuati da direttori o dipendenti dei suddetti Gestori nell’ambito dei Fondi da loro gestiti)

c)agiscono correttamente e con competenza e diligenza “nell’esercizio delle proprie attività”

d)applicano procedure idonee per prevenire pratiche scorrette che possono incidere negativamente sugli interessi di investitori ed imprese di portafoglio ammissibili (IMA)

e)conducono affari in modo da favorire gli interessi dei Fondi gestiti e degli investitori in tali Fondi

f)applicano estrema attenzione nella selezione ed un controllo continuo sugli investimenti in IMA

g)possiedono conoscenza adeguata su IMA in cui investono

h)trattano investitori in modo corretto. Ammesso un trattamento più favorevole per investitori privati rispetto a quelli pubblici, purché compatibile con norme in materia di aiuti di Stato e sia previsto nel regolamento o in atti costitutivi del Fondo

i)evitano conflitti di interesse e, se ciò impossibile, li gestiscono, favorendone l’immediata risoluzione al fine di: impedire che incidano negativamente sugli interessi degli  investitori di Fondo; assicurare che Fondi gestiti siano “trattati equamente”. Conflitti di interesse possono insorgere tra:

–          Gestore del Fondo, persone che svolgono effettivamente attività di gestione, dipendenti o altre persone che (direttamente o meno) sono controllate dal Gestore e Fondi gestiti e relativi investitori

–          Fondi e relativi investitori ed Organismo di investimento collettivo gestito da stesso Gestore o da stessi investitori

j)forniscono informazioni sulle misure adottate nelle proprie strutture organizzative per evitare conflitti di interesse “sufficienti ad assicurare, con ragionevole sicurezza, la prevenzione di rischi lesivi agli interessi di investitori”. Gestore è tenuto agli indicare ad investitori natura o fonti di possibili conflitto di interesse, prima di intraprendere attività per loro conto. Commissione Europea può specificare ulteriori tipi di conflitto di interesse e misure che Gestori debbono prendere per “identificare, prevenire, gestire, controllare e rendere pubblici i conflitti di interesse”

k)dispongono sia di risorse tecniche ed umane adeguate per una corretta gestione del Fondo, sia di fondi propri sufficienti (Almeno 50.000 € di capitolo iniziale ed almeno 1/8 di spese generali fisse sostenute da gestore nell’esercizio precedente; se Gestore non ha concluso 1 anno di attività, obbligo corrisponde a 1/8 delle spese generali previste nel piano imprenditoriale) “a mantenere la continuità operativa del Fondo”. Autorità competente di Stato di origine può adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell’attività del Gestore rispetto ad anno precedente. Se valore dei Fondi per “venture capital qualificati” gestiti supera i 250.000.000 €, Gestore fornisce un apporto aggiuntivo di fondi propri pari a 0,02% dell’importo eccedente i 250.000.000 €. Autorità competente può autorizzare gestore a non fornire importo aggiuntivo di fondi propri fino a 50% se questo beneficia di una garanzia di pari importo fornita da Ente creditizio od assicurativo avente sede legale in Stato membro. Fondi propri sono investiti in liquidità o in attività prontamente convertibili in contanti e non includono posizioni speculative

l)comunicano in modo chiaro ai propri investitori “prima della loro decisione di investimento”:

–          identità del Gestore e degli altri fornitori di servizi relativi alla gestione del Fondo e compiti loro affidati;

–          importo dei fondi a propria disposizione per mantenere adeguate risorse umane e tecniche ai fini di una corretta gestione dei Fondi per “venture capital qualificati”;

–          strategie ed obiettivi di investimento del Fondo ed in particolare: tipi di IMA; ogni altro Fondo qualificato in cui si intende investire; investimenti non ammissibili che si intendono effettuare; tecniche da impiegare e restrizioni da applicare agli investimenti;

–          profilo del rischio del Fondo e dei rischi connessi ad attività in cui il Fondo intende investire, nonché tecniche di investimento da impiegare;

–          procedure di valutazione del Fondo e delle IMA ai fini della determinazione prezzo per valutare attività da intraprendere;

–          metodi di calcolo della retribuzione del Gestore del Fondo, nonché relativi costi pertinenti e loro importi massimi;

–          rendimenti finanziari storici del Fondo;

–          servizi di supporto alle imprese forniti dal Gestore direttamente o tramite terzi, per facilitare lo sviluppo o le operazioni correnti delle IMA oggetto di investimento del Fondo, “o motivi della mancata fornitura di tali servizi”;

–          procedure con cui Fondo può modificare strategia di investimento

Informazioni costantemente aggiornate attraverso sito/pubblicazioni del Gestore

m)inviano ad Autorità competente di Stato membro:

–          relazione annuale per ogni Fondo gestito entro 6 mesi da chiusura di esercizio, in cui riportare: composizione portafoglio del Fondo; attività svolte nell’esercizio precedente; conti finanziari. Relazione annuale presentata anche ad investitori (dietro loro richiesta) ed eventualmente pubblicata;

–          informazioni su utili realizzati dal Fondo alla fine del suo ciclo di vita ed eventualmente distribuiti nel corso della sua esistenza

n)eseguono almeno 1 revisione contabile all’anno, in cui attestare che “denaro ed attività sono svolte a nome del Fondo e che Gestore ha introdotto e tenuto registri ed effettuato verifiche adeguate in relazione al denaro ed attività del Fondo e dei relativi investitori

o)informano Stato membro di origine di voler commercializzare propri Fondi per “venture capital qualificati” (con denominazione EuVECA) evidenziando:

–          identità delle persone che svolgono tale attività;

–          identità dei Fondi, le cui quote/azioni saranno commercializzate con le relative strategie di investimento;

–          dispositivi adottati per ottemperare ai requisiti richiesti;

–          elenco degli Stati membri in cui Gestore intende commercializzare tali Fondi

p)chiedono registrazione dei Fondi per “venture capital qualificati” commercializzati come EuVECA ad Autorità competente, specificando:

–          regolamento o atti costitutivi del Fondo;

–          informazioni sul depositario;

–          informazioni di cui alla precedente lettera o); elenco degli Stati membri in cui Gestori hanno stabilito tali Fondi.

Autorità competente informa Gestore in merito a registrazione del Fondo come Fondo per “venture capital qualificato”, entro 2° mese da quando questo fornisce la documentazione e/o i chiarimenti richiesti. Registrazione è valida in tutto il territorio UE e consente di commercializzare Fondi con la denominazione EuVECA.

Autorità competente di Stato membro di origine:

–          notifica subito ad Autorità competenti di Stati membri ospitanti e ad ESMA ogni registrazione o cancellazione dal registro del Gestore del Fondo, o ogni aggiunta o cancellazione alla registrazione (compresa quella relativa ad Elenco di Stati membri in cui Gestore intende commercializzare tali Fondi). Analogamente procede Autorità competente per registrazione del Fondo. Autorità competente di Stato membro ospitante non impone al Gestore requisiti o procedure amministrative specifiche (comprese commissioni ed altri oneri) relative alla commercializzazione dei loro Fondi, né prescrive obbligo di approvare la commercializzazione prima del suo avvio

–          assicura che le informazioni sulla cui base è concessa la registrazione siano messe a disposizione di ESMA subito dopo la loro registrazione

–          assicura che ogni eventuale rifiuto di registrare un Gestore o un Fondo sia motivato, notificato ai Gestori stessi, affinché possono presentare ricorso dinanzi ad Autorità giudiziaria o amministrativa (analogo ricorso inviato se non presa alcuna decisione in merito alla registrazione entro 2 mesi previsti)

ESMA:

–          elabora norme tecniche per attuazione della suddetta procedura (quali formulari, modelli e procedure standard per invio di informazioni);

–          gestisce banca dati centrale accessibile tramite internet, in cui riportato elenco di tutti i Gestori di Fondi per “venture capital qualificati” che utilizzano denominazione EuVECA;

–          fornisce sul suo sito web informazioni pertinenti relative a Paesi Terzi che soddisfano requisiti di Reg. 345/13

Impresa di portafoglio ammissibile (IMA) è una impresa che:

a)al momento del primo investimento da parte di Fondo non è ammessa a negoziazione su un mercato regolamentato, o su un sistema multilaterale di negoziazione;

b)impiega fino a 499 dipendenti o è quotata sul mercato di crescita di PMI;

c)ha un fatturato annuo inferiore a 50.000.000 € o bilancio annuale inferiore a 43.000.000 €;

d)non si configura come: organismo di investimento collettivo; Ente creditizio; impresa di investimento; impresa di assicurazione; società di partecipazione finanziaria; società di partecipazione mista;

e)stabilito nel territorio di uno Stato membro o di un Paese Terzo (non inserito nell’Elenco dei Paesi contro riciclaggio di capitali ed abbia firmato un accordo con Stato membro del Gestore del Fondo, in cui previsto che quote/azioni del Fondo siano commercializzate)

Iter procedurale:

Gestori di organismi di investimento collettivo debbono essere autorizzati per commercializzare portafogli di Fondi “venture capital qualificati” con denominazione “EuVECA” in UE

Disposizioni indicate in Reg. 345/13 debbono assicurare corretta valutazione dell’attività del Gestore del Fondo e calcolare il valore del Fondo almeno 1 volta/anno

Se Gestore delega a terzi alcune funzioni, ciò non influenza “sua responsabilità nei confronti del Fondo o dei suoi investitori, né pregiudica efficacia di vigilanza del Gestore stesso e sua possibilità di agire “nel migliore interesse degli investitori del Fondo”.

Autorità competente di Stato membro registra Gestore (registrazione valida in tutta la UE) se:

a)persone che svolgono attività di gestione del Fondo possiedono “onorabilità ed esperienze sufficienti, anche per quanto riguarda le strategie di investimento perseguite dal Gestore”;

b)informazioni richieste (in particolare possesso dei requisiti) sono complete

Gestore notifica ad Autorità competente qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni per la registrazione prima che suddette modifiche abbiano effetto. Autorità competente informa Gestore entro 1 mese (Ammessa proroga di 1 mese) di respingere o imporre limitazioni alle modifiche. Se ciò non avviene, modifiche si intendono approvate

Gestore registrato informa Stato membro di nuovo Fondo che si intende commercializzare o di nuovo Stato membro non indicato in Elenco in cui si intende svolgere attività. Autorità competente Stato membro di origine notifica ad altri Stati membri ogni nuovo Fondo aggiunto o “nuovo domicilio per stabilimento di Fondo” o nuovo Stato dove si intende commercializzare Fondo

Stati membri ospitanti non impongono a Gestore propri requisiti o procedure per commercializzare i suoi Fondi, né prescrive una preventiva autorizzazione.

Commissione Europea può adottare norme tecniche di attuazione per commercializzare Fondi e gestire banca dati accessibile al pubblico tramite internet, in cui riportato elenco di tutti i: Gestori di Fondi venture capital; Fondi da questi commercializzati; Paesi in cui tali Fondi sono commercializzati.

Autorità competente di Stato membro vigila sul rispetto delle disposizioni UE (in particolare: rispetto ed adeguatezza dei meccanismi organizzativi predisposti dal Gestore in modo da conformarsi agli obblighi e norme vigenti in materia di costituzione è funzionamento dei Fondi in gestione; rispetto degli obblighi previsti dal Reg. 345/13 o atti costitutivi del Fondo), avendo possibilità di accesso a qualsiasi documento, o potendo chiedere informazioni a Gestore o ad altra persona interessata al Fondo, o eseguire ispezioni, o adottare misure affinché il Gestore rispetti le norme UE “e desista dal reiterare qualsiasi comportamento che possa consistere nella violazione di queste”. Se esistono elementi per ritenere che Gestore viola le disposizioni UE, informa subito Autorità dello Stato membro di origine, affinché prenda provvedimenti entro un termine ragionevole. Se nonostante ciò, Gestore continua a violare le disposizioni UE adotta direttamente “misure le necessarie per tutelare gli investitori”, compreso il divieto di commercializzare Fondi nel territorio di Stato membro ospitante.

Gestore è responsabile di ogni violazione al Reg. 345/13, comprese eventuali perdite da queste derivate al Fondo

Stati membri comunicano a Commissione entro 2 Marzo 2020 entità delle sanzioni ed altre misure amministrative applicate in caso di violazioni rilevate in modo da risultare “efficaci, proporzionate, dissuasive”

Autorità competenti e Commissione si scambiano informazioni e documentazione necessaria per espletare i compiti di vigilanza, identificazione delle violazioni ed eventuali rimedi da attivare

ESMA effettua verifiche per rafforzare la coerenza delle procedure di vigilanza ed indagine adottate dalle Autorità competenti

Persone che lavorano per conto di Autorità competenti sono tenute al segreto professionale, per cui nessuna informazione riservata acquisita nell’esercizio delle funzioni è divulgabile, se non in forma aggregata, salvo: “casi di fattispecie penalmente rilevanti”; scambio di informazioni tra Autorità di Stati membri, purché “nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Potere di delega, in materia di Fondo venture capital, è affidato per 4 anni, a partire da 15/5/2013, a Commissione UE che entro 9 mesi dalla scadenza invia una relazione al Parlamento e Consiglio Europeo. Delega sempre revocabile da Parlamento o Consiglio Europeo, qualora la Commissione non comunica loro le decisioni prese, affinché possano esprimere entro 3 mesi successivi (termine prorogabile di altri 3 mesi) proprie osservazioni

Commissione UE riesamina norme su Fondo venture capital entro 2/3/2022, relativamente a:

a)modalità di utilizzo della denominazione EuVECA da parte di Gestore in diversi Stati;

b)distribuzione geografica e settoriale degli investimenti realizzati da Fondo venture capital;

c)adeguatezza delle informazioni fornite ad investitori per consentire loro di adottare decisioni consapevoli di investimento;

d)utilizzo dei diversi investimenti ammissibili da parte del Gestore;

e)possibilità di estendere la commercializzazione Fondi “ad investitori al dettaglio”;

f)efficacia e proporzionalità nella applicazione delle sanzioni e delle altre misure amministrative da parte degli Stati membri in caso di irregolarità rilevate;

g)impatto del  345/13 sul mercato del venture capital;

h)opportunità di completare il  345/13 con il regime depositario;

i)valutazione degli ostacoli che possono impedire investimenti nei Fondi EuVECA, compreso impatto sugli investitori istituzionali di altre norme;

j)interazione tra  345/13 ed altre norme relative ad Organismi di investimento collettivo e loro Gestori

Commissione analizza inoltre:

a)gestione dei Fondi per “venture capital qualificati” ed opportunità di introdurre modifiche al loro quadro giuridico, compresa opzione di passaporto di gestione;

b)adeguatezza della definizione di commercializzazione Fondi ed impatto che divergenti interpretazioni nazionali di tale definizione, possono avere sul funzionamento e sulla redditività dei Fondi stessi e loro distribuzione transfrontaliera

A seguito di tale riesame, Commissione presenta una relazione a Parlamento UE e Consiglio, corredata da proposte di modifica legislativa

Sanzioni:

Se gestore Fondo non adempie alle disposizioni sulla composizione del portafoglio o commercializza quote ed azioni di Fondo ad investitori non idonei, o utilizza denominazione EuVECA senza essere registrato, o Fondo per “venture capital qualificato” non è registrato, o commercializza Fondi non istituiti, od ottiene la registrazione presentando dichiarazioni false o con altro mezzo irregolare, o non agisce correttamente o con competenza o diligenza nell’esercizio dell’attività, o non applica procedure idonee a prevenire pratiche scorrette, o non invia ripetutamente la relazione annuale, o non informa gli investitori: Autorità competente adotta misure idonee nel rispetto del principio di proporzionalità, affinché Gestore si conformi a norme UE. Se ciò non avviene, Autorità competente: proibisce utilizzo denominazione EuVECA + cancella tale Gestore o Fondo da questi gestito dal registro (informandone subito Autorità di Stati membri ospitanti e ESMA) + determina perdita diritto di commercializzare Fondo con denominazione EuVECA da data di notifica della decisione

Entità aiuto:

Fondo per “venture capital qualificato” è un organismo di investimento collettivo che:

a)intende investire almeno il 70% dell’ammontare dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto “non richiamati in attività che sono investimenti ammissibili”, calcolati entro periodo di tempo fissato nel regolamento interno, in base a:

  • importi investibili previa deduzione dei costi pertinenti, relativi a tutti i diritti, oneri, costi (direttamente o indirettamente) imputabili agli investitori e concordati tra Gestore ed investitori nel Fondo;
  • attività di cassa ed altre disponibilità liquide

b)non utilizza oltre il 30% dell’ammontare complessivo dei propri conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato, per acquisire attività che non sono investimenti ammissibili, calcolato in base a: importi investibili, previa deduzione dei costi pertinenti; attività di cassa ed altre disponibilità liquide

c)risulta stabilito nel territorio di Stato membro

d)gestisce attività gestite in entità non superiore alla soglia fissata con Direttiva UE 2011/61

e)risulta registrato presso Autorità competenti di Stato membro di origine

f)garantisce un portafogli di Fondi per venture capital qualificati

Investimenti ammissibili sono considerati:

a)strumenti rappresentativi di equity (cioè azioni, o altre forme di partecipazione al capitale di IMA emesse per soci investitori), o quasi equity (cioè qualsiasi strumento finanziario che rappresenta una combinazione di equity e debito, il cui rendimento è legato agli utili e alle perdite di IMA e il cui rimborso, in caso di default, non è garantito) emessi da: IMA e acquisiti dal Fondo direttamente da questa; IMA in cambio di titolo di equity emesso da altra IMA; impresa di IMA sia società controllata con partecipazione maggioritaria ed acquisiti dal Fondo in cambio di uno strumento rappresentativo di equity emesso da IMA

b)prestiti garantiti o meno concessi da Fondo ad IMA, di cui Fondo detiene già investimenti ammissibili, purché meno del 30% dell’ammontare dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato viene utilizzato dal Fondo per tali prestiti

c)azioni di IMA acquisite da azionisti di tale impresa

d)quote/azioni di 1 o più Fondi venture capital, purché questi non abbiano investito oltre 10% dell’ammontare dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato in altri Fondi venture capital

Se acquisite attività che non sono investimenti ammissibili, Gestori garantiscono che non oltre 30% dell’ammontare dei conferimenti di capitale e del capitale sottoscritto non richiamato venga utilizzato per acquisizione di tali attività (calcolo del 30% avviene in base agli importi investibili, previa deduzione dei costi pertinenti, esclusa la disponibilità di cassa ed altre disponibilità liquide in quanto non investimenti). Vietato ai Gestori applicare metodi che possono l’aumentare esposizione del Fondo “al di là del livello del capitale sottoscritto, sia tramite assunzione di prestiti in contante o titoli, sia assumendo posizioni in strumenti derivati o tramite altri mezzi”. Ammesso invece contrarre prestiti, emettere strumenti rappresentativi di debito, o fornire garanzie se questi sono coperti da capitali non richiamati

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