FONDO ROTAZIONE POLITICHE UE

FONDO ROTAZIONE POLITICHE UE (Legge 183/87; DPR 568/88)    (cee30)

Soggetti interessati:

Commissione Europea, Stato italiano, Regioni.

Iter procedurale:

Legge 183/87 istituisce Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

DPR  568/88, come modificato da ultimo da DM 08/09/2014, definisce modalità di erogazione delle risorse del Fondo rotazione per:

  1. interventi cofinanziati con Fondi strutturali (FESR, FSE), Fondo  Europeo per Sviluppo Rurale (FEASR), Fondo Europeo per Pesca (FEAMP), Fondo europeo per aiuti ad indigenti(FEAD), altri Fondi UE di programmazione pluriennale. Fondo eroga proprie quote a titolo di prefinanziamento, pagamento intermedio, saldo, in coerenza con le procedure del programma previste dalla corrispondente normativa UE
  2. interventi cofinanziati con risorse derivate da stanziamenti e linee di bilancio UE diverse dalle precedenti. Fondo eroga proprie quote in coerenza con procedure di pagamento previste dalle risorse UE su richiesta dei titolari di interventi. Fondo può erogare un prefinanziamento a valere sulle quote UE e nazionali, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione degli interventi, al cui reintegro si provvede: per la quota UE, con i successivi accrediti comunitari sugli  interventi realizzati; per la quota del cofinanziamento statale, con i rimborsi maturati su tale quota per effetto delle spese sostenute e rendicontate al riguardo
  3. altri interventi oggetto di finanziamento a carico del Fondo, che eroga propria quota sotto forma di: erogazione iniziale (fino a 40% delle risorse assegnate ad intervento) su motivata richiesta di Amministrazione pubblica titolare di intervento attestante suo avvio; pagamenti intermedi (fino a 90% delle risorse assegnate ad intervento) su domanda di pagamento presentata da Amministrazione pubblica attestante il regolare stato di avanzamento di intervento; saldo (10%) su domanda presentata da Amministrazione pubblica attestante conclusione di intervento
  4. anticipazioni delle quote UE e Nazionali dei programmi cofinanziati da UE, nel limite di 500.000.000 €/anno, su richiesta motivata di Amministrazione pubblica titolare di intervento, tenendo conto della dotazione finanziaria vigente al riguardo. Risorse anticipate sono poi reintegrate al Fondo di rotazione. In caso di mancati o parziali rientri, a causa del mancato riconoscimento delle spese da parte di UE, Amministrazioni titolari  di intervento attivano azioni di recupero, ai fini del reintegro delle disponibilità del Fondo.

Per gli interventi di cui sopra oggetto di finanziamento da parte del Fondo di rotazione, le Amministrazioni pubbliche titolari assicurano:

  1. attivazione di sistemi di gestione e controllo idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse assegnate, conservando documentazione relativa ad attuazione degli interventi ed ai controlli eseguiti da mettere a disposizione di Organismi di controllo
  2. attivazione di ogni iniziativa volta a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali irregolarità e/o  abusi nell’esecuzione degli interventi e nell’uso delle relative risorse finanziarie
  3. recupero e restituzione al Fondo di rotazione delle corrispondenti somme erogate, nei casi di accertata decadenza dei finanziamenti concessi

Posted in: