FLOROVIVAISMO E COVID19

FLOROVIVAISMO E COVID19 (D.G.R. 15/6/20; D.D.S. 18/6/20, 29/6/20, 17/7/20, 29/10/20)  (floro13)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale Agricoltura (Servizio), Servizio Decentrato Agricoltura (SDA), Servizio Fitosanitario Regionale (SFR)

Imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile operanti nel settore del florovivaismo che al momento di invio della domanda:

–          sono iscritti all’anagrafe delle aziende agricole con fascicolo aziendale validato

–          sono in possesso di partita IVA con codice di attività agricola

–          sono iscritti alla Camera di Commercio con codice ATECO agricolo

–          sono iscritti nel Registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) del SFR (per aziende vivaistiche)

–          sono in possesso di superfici agricole destinate al florovivaismo ricadenti nel territorio delle Marche

–          hanno presentato dichiarazione IVA per anno 2019

–          non versano in difficoltà finanziaria o risultano in difficoltà dopo 31/12/2019 a causa COVID19

–          risultano in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva), salvo eventuali deroghe concesse per COVID19 dal Servizio che con DDS 501 del 29/10/20 ha fissato al 20/11/2020 il termine di acquisizione del requisito di regolarità contributiva

Iter procedurale:

Giunta Regionale con DGR 744 del 15/6/20 e Servizio con DDS 345 del 18/6/20 come modificato da ultimo con DDS 395 del 17/7/20, hanno approvato bando ad evidenza pubblica per favorire liquidità nelle aziende florovivaistiche colpiti da emergenza COVID19, a seguito del quale i soggetti interessati presentano entro 13 del 20/7/2020 domanda unica su SIAR con firma autenticata (usare Carta Raffaello o altra carta dei servizi abilitata), anche avvalendosi di CAA riconosciuto, contenente, oltre ai dati identificativi del richiedente, seguenti dichiarazioni:

–          di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del bando e di accettarle;

–          di non avere richiesto, né ottenuto per gli stessi aiuti altre agevolazioni pubbliche previste da norme UE, nazionali, regionali;

–          di aver riportato un fatturato nella dichiarazione IVA per anno 2019

–          di essere in possesso del numero di registrazione ufficiale identificativo dell’impresa all’interno di RUOP (per aziende vivaistiche)

–          di non essere destinatario di misure di prevenzione personale o di condanne con sentenza definitiva o meno per delitti di criminalità organizzata;

–          di non avere nell’ambito dell’impresa soggetti con poteri amministrativi e/o direttori tecnici destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali con condanne definitive per reati gravi in danno a Stato e UE, o per reati incidenti sulla moralità professionale, o per reati in danno all’ambiente, o per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio;

–          di non trovarsi in difficoltà finanziaria al 31/12/2019;

–          di non essere impresa beneficiaria di aiuti di Stato illegali non rimborsati e di essere a conoscenza che, in caso contrario, contributo spettante sarà decurtato dell’importo non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione;

–          di consentire, qualora importo del contributo fosse superiore a 5.000 €, all’esecuzione di controlli antimafia

Alla domanda allegare copia della dichiarazione IVA per anno 2019 inviata ad Agenzia delle Entrate e per contributi superiori a 5.000 € dichiarazione di assenso alle verifiche antimafia

Richiedente deve comunicare con Servizio e SDA tramite PEC o SIAR

SDA entro 20 giorni esegue controllo amministrativo su tutte le domande pervenute, anche acquisendo ulteriori informazioni dal richiedente che deve fornirle entro 7 giorni e tenendo conto di verifiche eseguite da altri Enti o Servizi regionali, incrociando dati in domanda con quelli delle Misure del PSR o di altri regimi di aiuto, DURC, casellario giudiziario (assenza di misure di prevenzione o di condanne per delitti di criminalità organizzata), al fine di accertare in particolare: regolarità della domanda e degli allegati; possesso dei requisiti previsti dal bando (controllo su un campione pari al 5% delle dichiarazioni rese in domanda); regolarità del versamento dei contributi INPS; posizione del richiedente in merito alla normativa antimafia (accertamento effettuato anche dopo, comunque prima dell’erogazione dell’aiuto). Domanda viene dichiarata:

–          non ricevibile se presentata oltre il termine, o priva di sottoscrizione, o sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante;

–          inammissibile (in modo totale o parziale) con comunicazione ad interessato, affinché possa presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) o entro 120 giorni al Capo dello Stato.

A conclusione di istruttoria, Servizio redige elenco delle domanda finanziabili (riportare entità del contributo concedibile ad ogni beneficiario), senza definire alcuna graduatoria, ma includendo con riserva imprese non in regola con DURC ed imprese sottoposte a controllo per verifica delle dichiarazioni . Decreto del Servizio è pubblicato sul sito www.norme.marche.it e comunicato ad interessato affinché possa presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al TAR o entro 120 giorni al Capo dello Stato. Liquidazione del contributo alle imprese con riserva solo dopo regolarizzazione del DURC ed esecuzione con esito positivo dei controlli. Se dopo 30/10/2020 imprese non in regola con DURC o non superato controlli vengono escluse dal contributo e risorse così recuperate ridistribuite in modo proporzionale ad imprese per cui dichiarata non ammissibilità del contributo o “effettuata liquidazione suppletiva a tutte le imprese ammissibili”

Beneficiari debbono:

a)accettare le disposizioni del bando;

b)essere in regola con i versamenti dei contributi ad INPS, salvo deroghe concesse per emergenza COVID19;

c)consentire accesso in azienda ed alla documentazione ai funzionari addetti ai controlli in ogni momento e senza restrizioni

Entità aiuto:

Stanziati 2.000.000 € per concedere contributo “una tantum”ad aziende del florovivaismo nell’ambito degli aiuti di Stato notificati a Commissione per COVID19, che prevede:

a)possibilità per Regione di adottare specifiche misure di sostegno alle imprese con proprie risorse;

b)eleggibilità delle spese a partire dal 2/2/2020 e fino al 31/12/2020, salvo che Commissione UE non stabilisca un diverso termine;

c)aiuti concedibili anche ad imprese in difficoltà finanziaria dopo 31/12/2019 a causa COVID19 o ad imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati (in tal caso aiuto decurtato dell’importo non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione);

d)aiuti non definiti in base al prezzo o al valore dei prodotti immessi sul mercato. Se impresa opera in diversi settori occorre garantire (v. tenuta di contabilità separata) che per ogni attività sia rispettato il massimale pertinente e non venga superato il contributo massimo concedibile di 100.000 €/impresa;

e)aiuti cumulabili con altri aiuti concessi nell’ambito delle misure COVID19 (v. garanzie sui prestiti, assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, agevolazioni fiscali) fino ad un massimo di 100.000 €/impresa (al lordo di qualsiasi imposta od onere). Ammesso altresì cumulo con aiuti in regime “de minimis” o in regime di esenzione da notifica, purché nel rispetto dei limiti fissati nei rispettivi regimi (v. 25.000 € per“de minimis”agricolo)

Entità del contributo forfetario da concedere ad impresa florovivaistica fissato in base alla seguente procedura: acquisire importo del fatturato di impresa desumibile dalla dichiarazione IVA per anno 2019; calcolare 25% del suddetto fatturato considerando 3 mesi di fermo a causa COVID19; sommare tutti i valori così ottenuti delle imprese richiedenti; calcolare la percentuale di ogni impresa sul valore complessivo delle aziende richiedenti; ripartire i fondi disponibili in modo proporzionale al peso di ogni azienda, assicurando comunque un contributo almeno pari a 1.000 € e non oltre 20.000 €/azienda (se valore di perdita del fatturato risulta inferiore al valore così calcolato, corrisposto solo il valore della perdita)

Sanzioni:

Se dichiarazioni rese risultano in tutto od in parte non rispondenti al vero, o fatturato non legato alla vendita dei prodotti florovivaistici, o fatturato deriva da prodotti coltivati fuori Regione, o controlli eseguiti a livello antimafia hanno dato esito negativo, o beneficiario posto in liquidazione o ammesso a procedure concorsuali con finalità liquidatorie: revoca di aiuto + restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data di rimborso + recupero coatto delle somme dovute da parte del Servizio se rimborso non attuato nei termini

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