FECONDAZIONE SUINI (D.P.R. 242/94; D.M. 19/7/00) (suini01)
Soggetti interessati:
Allevatori di suini, Centri di raccolta sperma
Iter procedurale:
Centri di raccolta invia domanda a Ministero Sanità che, verificato possesso requisiti riportati in allegato A del D.P.R. 242/94, riconosce entro 120 giorni centro raccolta, assegnando numero riconoscimento.
Ministero Sanità comunica a CE e ad altri Stati membri, elenco centri autorizzati ed eventuale revoche o modifiche.
Raccolta e trattamento del liquido seminale per scambi CE deve avvenire:
– nei Centri di raccolta riconosciuti;
– con materiale proveniente da verri:
a) scelti da mandrie indenni da brucellosi, afta epizootica, altre malattie virologiche;
b) sottoposti a vaccinazioni e controlli contro brucellosi, afta epizootica, peste suina classica
c) oggetto di isolamento per almeno 30 giorni in strutture del Centro riconosciute idonee;
d) sottoposti, durante ultimi 15 giorni di isolamento, con risultati negativi a prove di
sieroagglutinazione, ricerca contro afta epizootica. Se qualcuna delle prove risulta positiva,
animale isolato e sperma non ammesso a scambi comunitari.
e) immessi nel Centro raccolta solo con permesso veterinario. Di ogni entrata ed uscita riportare
annotazione su registro;
– aggiungendo nello sperma raccolto combinazione di antibiotici. Contenitori destinati a
conservazione e trasporto opportunamente sterilizzati prima uso, sigillati prima uscita da Centro
e contrassegnati così da determinare: data di raccolta, razza, identificazione animale donatore
nome e numero di registrazione del Centro.
Negli allevamenti suinicoli è consentito prelievo ed impiego materiale proveniente da riproduttore maschio presente in azienda per utilizzarlo nella inseminazione delle scrofe, purchè:
1) azienda dispone di locale ed attrezzature adeguate per prelievo, preparazione, conservazione del materiale seminale fresco o refrigerato;
2) riproduttori maschi in azienda idonei per la monta naturale;
3) rispettate prescrizioni in materia di profilassi e polizia sanitaria;
4) azienda dispone di personale veterinario;
5) comunicata a Regione svolgimento in azienda pratica di inseminazione artificiale.
ASL esegue almeno 1 controllo anno presso allevamenti suinicoli che praticano inseminazione artificiale.
Ogni partita di sperma destinata a scambi CE sempre accompagnata da certificato sanitario rilasciato da veterinario ASL.
Importazione sperma solo da Paesi terzi inclusi in elenco Ministero Sanità, purché:
1) ottenuto da animali allevati per almeno 2 mesi nel Paese terzo;
2) ottenuto in Centri raccolta riconosciuti ed inseriti in elenco CE;
3) rispondente a norme di polizia sanitaria stabilite da CE;
4) scortato da certificato sanitario rilasciato da veterinario ufficiale Paese terzo.
Se al momento importazione sperma non rispettate tali disposizioni, vietata introduzione su territorio italiano, salvo caso di transito doganale verso altri Paesi. Se Paese terzo si oppone al ritorno del materiale seminale, questo distrutto. In caso di sospetta infezione dello sperma o presenza germi patogeni, ammessa quarantena o distruzione.
Ministero Sanità e CE effettuano controlli per accertarsi rispetto delle presenti disposizioni