EXPORT CARNI BOVINE (Reg

EXPORT CARNI BOVINE (Reg. 456/03, 1741/06, 433/07, 1359/07, 1041/08)  (bovini32)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esportare verso Paesi Terzi carni fresche o refrigerate sotto forma di carcasse (Se presentate con fegato e/o rognoni suo peso diminuito di 5 kg. per fegato e rognoni, 4,5 kg. per fegato, 0,5 kg. per rognoni), mezzene, quarti compensati, quarti anteriori (busti e quarti anteriori con taglio ridotto o a pistola) e quarti posteriori (quarti posteriori o sella con massimo di 8 costole, taglio diritto o a pistola) di bovini adulti maschi, avvolti in involucro separatamente ed aventi tenore medio di carni bovine magre superiori a 55%.

Iter procedurale:

Reg. CE 431/07 prescrive che per ottenere beneficio di restituzione particolare ad esportazione interessato presenta ad AGEA richiesta di rilasciare attestato (Modello riportato su G.U.CE 104/07) in cui si certifica che prodotti esportati provengono da bovini adulti maschi macellati in Italia nella struttura indicata in domanda. Se carcasse o mezzene sezionate fuori da macello chiesto rilascio di attestato per quarti.

Interessato presenta dichiarazione a MI.P.A.F. attestante:

1)       volontà di disossare quarti anteriori o posteriori, specificandone designazione e quantità;

2)       volontà di esportare quantità totale pezzi disossati “previo avvolgimento in involucro separato di ciascun pezzo”. Operatore deve specificare se intende esportare 100% dei pezzi o 95% dei pezzi usufruendo di restituzione particolare o 85% usufruendo di restituzione ridotta.

Allegare attestato rilasciato da AGEA (Modello riportato su G.U.CE 104/07).

Al momento accettazione da parte Ministero della dichiarazione riportando su questa attestato, data di accettazione, quarti da disossare sottoposti a controllo delle Autorità, che constatano peso netto dei prodotti, riportandolo su casella 7 di attestato

Interessati procedono a disossamento dei quarti nei 10 giorni successivi a accettazione dichiarazione e presentano a MI.P.A.F. gli attestati per il visto (Modello riportato su G.U.CE 304/07), in cui riportato: peso netto della carne ottenuta dal disossamento; dicitura “applicazione di art. 7 paragrafo 2 del Reg. CE 1359/07 condizione 95%” o “applicazione di art. 7 paragrafo 2 del Reg. CE 1359/07 condizionato 85%”; peso netto delle carni da esportare.

Attestato compilato in ogni parte e vistato trasmesso ad AGEA.

In deroga Stato membro può prevedere che venga rilasciato un “unico” attestato carni disossate relativo a quantitativo totale di carni ricavate dal disossamento o attestato unico ed attestato della partita da presentare insieme al momento di espletare formalità doganali.

Attestati carni disossate inviati ad Autorità doganale al momento esportazione per verifica regolarità operazioni di esportazione verso Paese Terzo.

Autorità doganale riporta in attestato carni disossate numero e data della dichiarazione di esportazione, quantità pezzi destinati ad esportazione e poi invia attestato carni disossate ad AGEA per “pagare le restituzioni ad esportazione”.   

Ammessa commercializzazione in ambito CE delle ossa, tendini, cartilageni, pezzi di grasso ed altre rifilature dovuti al disossamento

Erogazione restituzione subordinata ad esportazione intero quantitativo dei pezzi ottenuti da disossamento realizzato sotto controllo e riportati in attestati, salvo caso di forza maggiore o in caso di disossamento del quarto posteriore. Se esportato almeno 95% del quantitativo di pezzi disossati indicato in attestato si applica restituzione particolare se esporta almeno 85% pezzi disossati indicati in attestato si applica restituzione ridotta, tenendo conto “del valore dei vari tagli destinati a restare sul mercato comunitario”. Stato membro può decidere per ciascuna operazione di disossamento di limitare a 2 numero di tagli non oggetto di esportazione.

Se quantità esportata è inferiore a peso indicato in attestato, restituzione particolare viene ridotta di: 5 volte percentuale della differenza tra peso esportato e peso indicato in attestato se tale differenza inferiore a 10%; 80% negli altri casi.

Stato membro stabilisce condizioni di controllo, informandone Commissione. In particolare fissa criteri per “escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione” (v. individuazione di ogni pezzo; esclusione di qualunque altra carne nel locale al momento del disossamento, preparazione, imballaggio delle carni oggetto di restituzione, salvo carni suine; divieto disossamento simultaneo di quarti anteriori e posteriori nella stessa sala; sacchi, cartoni o altri imballaggi contenenti pezzi disossati sigillati o piombati da Autorità competenti e recanti indicazioni relative a peso netto, tipo, numero di pezzi disossati contenuti, numero di serie).

Stati membri comunicano a Commissione entro 31 Maggio, 31 Agosto, 30 Novembre, 28 Febbraio relativamente ai pezzi disossati del quarto posteriore nel trimestre precedente: peso netto totale indicato negli attestati, distinto per restituzione ad esportazione al 100%, “condizione al 95%”, “condizione al 85”

Con Reg. CE 456/03 e 1741/06 ammesso prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione tramite “immagazzinamento dei prodotti in regime di deposito doganale” purchè:

1)       rilasciata autorizzazione da parte Autorità doganale incaricata controllo partita a quegli operatori che “sottoscrivono l’impegno a tenere una base dati elettronica dei prodotti da sottoporre a regime di deposito doganale” ed a garantire che magazzinaggio attuato solo nello Stato membro in cui concessa autorizzazione e nei luoghi riportati in questa. Se prodotti immagazzinati in più luoghi, autorizzazione per singolo luogo se magazzinaggio eseguito da persona terza, base dati tenuto da questo (Operatore resta comunque garante della sua esattezza) Autorità doganale può sempre accedere a base dati e verificarne esattezza Base dati deve consentire identificare delle partite di carne ottenute da stessa operazione di disossamento per tutto il periodo di magazzinaggio in regime di deposito, comprendente: numero identificativo assegnato prima che prodotti sottoposti a regime di deposito doganale; data produzione carne disossata, numero attestato “carni disossate”, numero cartoni in cui riposti tagli di carne ottenuti specificandone peso netto. Base dati costituisce inventario dei quantitativi di carne immagazzinata, da aggiornare giorno stesso di invio dichiarazione di entrata in magazzino o di esportazione. Autorità doganale esegue almeno 2 controlli/anno, senza preavviso per accertare funzionamento e contenuto della banca dati su almeno 5% quantitativi dei prodotti che secondo base dati risultano in giacenza alla data di controllo. Di ogni controllo redatta relazione;

2)       operatore in possesso autorizzazione presenta ad Autorità doganale dichiarazione di entrata in magazzino con cui “manifesta propria volontà a sottoporre quantitativo di carni disossate di bovini maschi adulti, fresche o refrigerate, a regime di deposito doganale in attesa della loro esportazione”. Nella dichiarazione indicare: codice del prodotto; peso netto; dati necessari ad identificazione precisa delle carni e dei luoghi di magazzinaggio fino ad esportazione. Dichiarazione corredata da attestato “carni disossate” ed esemplare titolo di esportazione in corso di validità. Per ogni operazione di disossamento accettate al massimo 2 dichiarazioni ed ogni dichiarazione può riferirsi al massimo a 2 attestati di “carni disossate”. Nella dichiarazione di entrata carne in magazzino riportare: data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino; numero attestato “carni disossate”; numero di cartoni per tipo di taglio; identificazione e peso delle carni. Nell’attestato carni disossate riportare: data e numero di accettazione dichiarazione entrata carni in magazzino, peso delle carni. Dichiarazioni di entrata trasmesse ad AGEA insieme ad attestati “carni disossate” per cui quantitativi sono imputabili. In deroga, obbligo di esportare si considera adempiuto e diritto alla restituzione acquisito, il giorno di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino fissando natura, quantità e caratteristiche dei prodotti ammessi alla restituzione. Autorità doganale provvede a controllare almeno 5% delle dichiarazioni di entrata in magazzino accettate (Percentuale minore, comunque superiore a 2%, se utilizzate analisi del rischio);

3)       Autorità doganale vidima esemplare titolo di esportazione e lo consegna ad operatore;

4)       accettazione dichiarazione di pagamento ad esportazione o dell’esemplare di controllo T5, subordinata a verifica che nella base dati operazione registrata nella voce “entrata” od “uscita”. In deroga Autorità doganale può eseguire tali constatazioni 1 volta/2 mesi, purché operatore dichiara di aver effettuato aggiornamento base dati;

5)       per ogni operazione di disossamento accettate al massimo 2 dichiarazione di pagamento;

6)       periodo di deposito doganale inferiore a 4 mesi da data accettazione dichiarazione di entrata in magazzino. Se operatore non rispetta tale termine o ritira dal controllo parte del prodotto in deposito, obbligo di esportare non risulta soddisfatto per il quantitativo in oggetto. Di tale evento Autorità doganale informa subito AGEA per calcolo restituzione a esportazioni. Durante periodo magazzinaggio carne disossata può essere oggetto di congelamento, reimballaggio, cambio di etichette, purché imballaggio di ogni singolo pezzo di carne non alterato o modificato legame con etichetta iniziale conservato e non compromessa tracciabilità della carne, operazioni registrate nella base dati e stabilito legame con dichiarazione di entrata ed attestato di carni disossate;

7)       Autorità doganale riporta nella dichiarazione di esportazione, da presentare entro ultimo giorno di deposito doganale,  il numero della dichiarazione di entrata in magazzino, nonché quantitativi esportati. Copia della dichiarazione inviata ad AGEA;

8)       concessione restituzione da parte AGEA con relativo svincolo della cauzione, previo accertamento che quantitativi corrispondenti a dichiarazione di entrata sono stati esportati. 

Con Reg. 1041/08 stabilite condizioni per esportazione agevolata in Canada di 5.000 t./anno di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, di origine comunitaria, provenienti da animali macellati meno di 2 mesi prima della esportazione, conformi a condizioni sanitarie del Canada.

Interessato chiede rilascio titolo esportazione e presenta questo corredato da certificato veterinario attestante data macellazione degli animali da cui provengono carni ad Autorità doganali per rilascio, in originale e copia, di certificato di identificazione (Modello riportato su G.U.CE 281/08) contrassegnato da numero di ordine rilasciato da Autorità e munito su originale di visto della stessa

Stati membri provvedono a verificare “origine e natura dei prodotti per cui rilasciato certificato di identificazione”. A tal fine stabiliscono le condizioni di controllo, notificandole a Commissione, affinché esclusa “qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti in questione, mediante individuazione di ogni pezzo”

Autorità doganale informa AGEA su ogni autorizzazione concessa, sospesa o ritirata e controllo effettuato.

Stato membro stabilisce condizioni per controllo dei prodotti (v. identificazione prodotto mediante “stampigliatura indelebile o sigillatura di ogni partita” da attuare presso macello indicato in domanda) su almeno un quantitativo minimo di carne, al fine di “escludere qualsiasi possibilità di sostituzione dei prodotti tra momento del controllo e loro uscita dal territorio CE”

Stato membro comunica a Commissione Europea:

1)       entro 30 Maggio, 30 Agosto, 30 Novembre, 28 Febbraio per attestati relativi a pezzi disossati dei quarti posteriori vistati da Autorità doganali: peso netto totale indicato negli attestati rilasciati nel trimestre precedente, distinguendo tra condizione 95% e condizioni 85%

2)       entro 2° mese successivo a data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino, quantitativi di carni disossate di bovini maschi adulti sottoposte a regime di deposito doganale prima dell’esportazione, riportando tali quantitativi in base al codice identificativo del prodotto

Sanzione:

Se non rispettate prescrizioni delle esportazioni di carni disossate di bovini maschi adulti in regime di deposito doganale: restituzione ridotta del 15% + importo residuo ridotto di 2%/giorno di superamento dei 4 mesi previsti

Se Autorità doganale accerta differenza tra scorte fisiche e scorte registrate nella base dati: autorizzazione ad ammissione di carni disossate di bovini maschi adulti regime deposito doganale sospesa per almeno 3 mesi da data accertamento irregolarità, salvo caso di forza maggiore o differenza in peso inferiore a 1% a causa di errori di tipo amministrativo. In caso di recidiva: revoca autorizzazione.

Entità aiuto:

Restituzione ad esportazione calcolata in base a quantità, natura, caratteristiche delle carni alla data di accettazione della dichiarazione di entrata in magazzino. Perdite verificatesi durante permanenza in deposito doganale non contabilizzate ai fini della restituzione se dipendono da calo naturale dei prodotti (Altrimenti prese in considerazione se derivano da danni provocati alle carni). Quantità di prodotto prelevato come campioni per controllo materiale ad esportazione e non restituite considerate facenti parte della partita esportata e quindi oggetto di restituzione. 

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