ESPORTAZIONE AGEVOLATA BOVINI

ESPORTAZIONE AGEVOLATA BOVINI (Reg. 32/82, 1445/95, 773/96, 817/10)  (bovini17)

Soggetti interessati:

Chiunque intende esportare verso Paesi Terzi bovini vivi o carni fresche o refrigerate di bovini maschi adulti, presentate sotto forma di carcasse, mezzene, quarti anteriori o posteriori o compensati (Se carcassa presentata non pulita, peso diminuito di 5 kg. per fegato e rognone, di 4,5 kg. per fegato, 0,5 kg. per rognoni).

Iter procedurale:

Interessato invia dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana a AGEA richiesta di rilascio titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, specificando: tipo e codice prodotto esportato, Paese destinazione.

Allegare cauzione pari a: 26 €/capo bovino vivo; 15 €/100 kg. per preparazioni e conserve di carni bovine; 9 €/100 kg. per altri prodotti bovini.

Stati membri comunicano a CE entro ore 18 quantitativo globale oggetto di domanda ed entro fine del mese elenco richiedenti.

AGEA rilascia titoli esportazioni entro 10 giorni da richiesta, salvo che Commissione CE considerato “rischio di provocare superamento delle disponibilità di bilancio od esaurimento dei quantitativi massimi che possono essere esportati con restituzione durante periodo considerato”, o “rischio di speculazione, distorsione della concorrenza tra operatori o di perturbazione degli scambi in questione o del mercato comunitario” non decida per categoria di prodotto o per destinazione di esportazione di:

–          fissare percentuale unica di riduzione quantitativi richiesti. Se percentuale inferiore a 90%, titolo rilasciato entro 11 giorni da pubblicazione di questa su G.U. CE, purché interessato non decida, entro 10 giorni da pubblicazione, di ritirare domanda;

–          respingere domande non ancora oggetto di rilascio titoli di esportazione;

–          sospendere per massimo 5 giorni la presentazione domande.

Se quantità richiesta inferiore a disponibilità, CE riporta quantitativi residui a trimestre successivo.

Se domanda respinta o quantitativo ridotto, Ministero svincola cauzione.

Nel titolo riportare: designazione prodotto, codice identificazione prodotto, Paese destinazione, diciture “Restituzione valida per …t.”, “Carni bovine fresche, refrigerate o congelate. Accordo tra CE ed USA. Valido soltanto in …. (Stato di emissione). La quantità da esportare non può essere superiore a …. kg.”, “prodotti di intervento senza restituzione Reg. CE 2616/97”.

Nel caso fissazione anticipata restituzione, titolo esportazione valido 5 mesi per riproduttori di razza pura, 75 giorni da data rilascio per bovini vivi, preparazioni e conserve (30 giorni per altri prodotti), comunque non oltre 31 Dicembre.

Nel caso di quantitativi inferiori a 25 t. titolo rilasciato subito e sua validità è di 5 giorni dopo rilascio e nella domanda e nei titoli riportata dicitura “Titolo valido 5 giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente ad art. 4 del Reg. CE 1741/06”.

Quantitativi esportati entro 150 giorni mai superiori a quelli indicati nel titolo e vincolati a Paese di destinazione indicato nel titolo (Tolleranze non danno diritto ad alcuna restituzione). Ammessa reintroduzione di tali prodotti in territorio CE prima della definitiva esportazione, purché “sottoposti ad un regime sospensivo in deposito franco per un periodo di 120 giorni senza rimettere in questione il pagamento della restituzione”.

Uscita bovini da territorio CE solo da posto di ispezione di frontiera riconosciuto da CE ai fini controlli veterinari su ungulati vivi provenienti da Paesi Terzi,  o da altro punto di uscita stabilito da Stato membro. Veterinario ufficiale del posto di uscita verifica che:

–          animali idonei ad effettuare viaggio previsto;

–          rispettate misure di benessere  animale durante trasporto sin dal luogo di partenza;

–          mezzo di trasporto conforme a disposizioni CE;

–          prese adeguate misure di protezione del benessere animali durante trasporto fino a 1° scarico nel Paese terzo di destinazione.

Per facilitare verifica veterinaria, esportatore deve preavvertire arrivo animali al posto di frontiera. Veterinario, a conclusione verifica, redige relazione (Modello riportato su GU.CE 245/10) da conservare per 3 anni e da inviarne copia ad AGEA, attestante se controlli eseguiti sono soddisfacenti o meno. Se condizioni di trasporto rispettate, veterinario applica timbro, firma e dicitura “Risultati dei controlli conformi alle disposizioni dell’art. 2 del Reg. CE 817/10”, attestante uscita animali da territorio doganale CE su esemplare T5, o su documento utilizzato da Stato membro, specificando numero animali per cui accettata dichiarazione di esportazione (Detrarre numero animali che hanno figliato o abortito durante trasporto o sono morti e per cui non rispettate  norme benessere. In caso di regime semplificato di transito comunitario per ferrovia o gradni contenitori, veterinario esegue controlli “nei locali in cui animali sottoposti a tale regime”.  

Svincolo cauzione dopo aver presentato “prova che il prodotto in questione è giunto a destinazione”, e comunque se questa ha importo inferiore a 5 €  Nel caso di restituzione ad esportazione fornire prova che prodotti importati provengono da bovini maschi adulti, tramite presentazione ad Autorità doganali di attestato (Modello riportato su G.U. CE 323/97) rilasciato da Organismo intervento.

Stati membri comunicano entro 15 Novembre a CE quantitativi e peso prodotto per singola categoria e destinazione dei titoli rilasciati.

Pagamento restituzione ad esportazione animali vivi subordinato a rispetto durante trasporto degli animali “fino a primo luogo di scarico nel Paese Terzo di destinazione delle disposizioni in materia di benessere degli animali” (v. scheda “bovini06”).

Esportatore al momento dichiarazione esportazione informa Stato membro controllo di ogni particolare del viaggio, compresi eventuali cambi dei mezzi di trasporto.

Esportatore garantisce che animali dopo aver lasciato territorio CE sottoposti a controllo nel 1° luogo di scarico in Paese Terzo di destinazione, o ogni volta che durante trasporto cambiato mezzo (salvo caso che non fosse programmato e dovuto a cause impreviste). Controllo eseguito da veterinario di Società di sorveglianza internazionale riconosciuta da Stato membro o da Agenzia ufficiale di Stato (Accertarsi che veterinario in possesso di diploma) che a conclusione verifica redige verbale (Modello riportato su GU.CE 245/10).

Esportatore comunica ad Autorità competente Stato membro di destinazione tutte le informazioni sul viaggio al momento invio dichiarazione di esportazione, nonché ogni modifica cambiamento di trasporto non appena venuto a conoscenza di questo.

Interessato presenta domanda restituzione ad esportazione corredata da dichiarazione vidimata da veterinario attestante benessere animali durante trasporto. Se ciò impossibile per cause non imputabili ad esportatore, relazione redatta da Società sorveglianza su stato animali al loro arrivo in Paese Terzo di destinazione.

Stato membro comunica a Commissione CE (Modello riportato su G.U.CE 139/07) 

–          entro ogni venerdì: domande di titoli con fissazione anticipata alle esportazioni presentate nella settimana in corso; quantitativi per cui rilasciati titoli, indicando data presentazione e Paese di destinazione; quantitativi per cui nella settimana ritirate domande titoli di esportazione

–          entro giorno 15: domande titoli presentate nel mese precedente; quantitativi per cui rilasciati titoli e che non sono stati utilizzati (specificare importo della restituzione).

Stato membro in base a  Reg. CE 817/10 comunica a Commissione Europea entro 31 Marzo per anno precedente:

–          numero dichiarazioni di esportazione e numero di animali per cui versata restituzione;

–          numero dichiarazioni di esportazione e numero di animali per cui non versata restituzione o versata solo parzialmente;

–          numero dichiarazioni di esportazione e numero di animali per cui restituzione è stata recuperata integralmente o parzialmente, compreso numero animali per cui recupero concerne operazioni di esportazione eseguite prima del periodo in questione;

–          numero sanzioni applicate per categoria di infrazione con corrispondente numero di animali ed importi di restituzione non versati;

–          importi restituzioni non versati ed importi recuperati, compresi quelli relativi ad esportazioni eseguite prima del periodo in questione;

–          numero dichiarazioni di esportazione ed importi per cui è ancora in corso procedure di recupero.    

Entità aiuto:

Restituzione ad esportazione solo per bovini non deceduti, o per cui rispettate condizioni di benessere durante trasporto. Se numero animali non oggetto restituzione superiore a 5 bovini o 3% animali esportati, restituzione ridotta di importo pari a numero animali non ammessi.

Nessuna riduzione delle restituzioni ad esportazioni se  modificata destinazione delle carni rispetto a quella inizialmente indicata nel titolo di esportazione.

Sanzioni:

In caso di morte dei bovini durante trasporto (salvo se loro decesso avvenuto dopo aver lasciato territorio CE dovuto a cause di forza maggiore), o bovini che “hanno figliato o abortito durante il trasporto anteriormente al primo scarico nel Paese Terzo di destinazione finale, o bovini per cui Autorità competente ritiene non rispettate condizioni di benessere durante trasporto: restituzione ad esportazione per tali animali non versata

Peso animale per cui non versata restituzione calcolato dividendo peso totale animali indicato in dichiarazione di esportazione per numero totale dei capi figuranti in questa

Se animali per cui non versata restituzione superiori ad 1% di quelli indicati nella dichiarazione di esportazione (comunque almeno 2 bovini) o oltre 5 animali: restituzione ridotta di “importo pari a quello della restituzione non versata per animali deceduti”.

Se animali per cui non versata restituzione superiore a 5% di quello indicato in dichiarazione di esportazione (comunque almeno 3 bovini), o oltre 10 animali (almeno 2% di quelli indicati in dichiarazione di esportazione): nessuna restituzione versata. Ai fini del calcolo di tale sanzione si tiene conto di animali morti durante trasporto, o che hanno figliato od abortito prima del 1° scarico nel Paese Terzo di destinazione finale qualora fornita prova che cause di tali eventi non imputabili a mancata applicazione norme su benessere animali.

Se dopo versamento restituzione ad esportazione constatata non applicazione norme su benessere animali durante trasporto: restituzione importo versato maggiorato di interessi legali.    

 

Posted in: