AEEGSI (Legge 124/17) (energy21)
Soggetti interessati:
Autorità di energia elettrica, gas e sistema idrico (AEEGSI); utenti di luce, gas, acqua.
Iter procedurale:
Legge 124/17 stabilisce, tra l’altro, che:
- AEEGSI adotta disposizioni per assicurare un servizio a salvaguardia dei clienti finali domestici e delle imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e 10.000.000 € di fatturato, prive di fornitore di energia elettrica, tramite procedure concorsuali per aree territoriali in grado di favorire il passaggio al mercato libero
- AEEGSI realizza e gestisce un portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio di energia elettrica e gas, in particolare delle utenze domestiche e delle imprese con consumi inferiori a 200.000 standard metri cubi (Smc)/anno, al fine di consentire un agevole confronto delle offerte vigenti. Operatori che vendono energia elettrica e gas trasmettono le proprie offerte al AEEGSI per loro pubblicazione sul portale
- AEEGSI istituisce un Comitato tecnico consultivo (composto da 1 rappresentante di AEEGSI, 1 di MISE, 1 di Autorità garante della concorrenza, 1 di Organizzazioni dei consumatori non domestici, 1 di operatori di mercato, 1 di Consiglio Nazionale dei consumatori) con funzione di raccordo nei confronti delle istanze avanzate dai diversi portatori di interessi, relativamente ai contenuti del portale
- operatori presentano periodicamente a AEEGSI almeno 1 offerta di fornitura di energia elettrica e gas a prezzo variabile ed almeno 1 offerta a prezzo fisso per utenze domestiche e non domestiche connesse in bassa tensione e per utenze con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno. Tali proposte sono pubblicate sul sito di operatori, specificando composizione media della fonte energetica utilizzata per fornitura e quantità di gas serra emessi per Kwh. AEEGSI definisce modalità per adempiere a tali obblighi, stabilendo: informazioni minime da fornire ai clienti finali, requisiti che operatori devono rispettare per garantire confrontabilità delle offerte e loro omogeneità
- AEEGSI, stabilisce modalità di copertura dei costi sostenuti ( usare prioritariamente proventi derivanti dalle sanzioni applicate)
- AEEGSI ai fini della riduzione della bolletta di luce e gas, adotta linee guida volte a promuovere: offerte commerciali di energia elettrica e gas “confrontabili, trasparenti, pubbliche”; piattaforme informatiche atte a facilitare aggregazione di piccoli consumatori.
- AEEGSI invia a MISE rapporto sui mercati di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas, evidenziando:
- operatività del portale informatico
- completamento del quadro normativo ed efficacia degli strumenti volti a garantire il rispetto dei tempi di switehing e delle tempistiche di fatturazione e conguaglio
- operatività del sistema informatico integrato. Al riguardo AEEGSI stabilisce modalità con cui “Sportello per il consumatore”, gestito da Acquirente Unico Spa, accede alle informazioni del sistema informatico integrato
- completamento del quadro normative e rispetto delle disposizioni date da AEEGSI in materia di implementazione del brand un bundling
- tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico ed accrescimento del sistema di vigilanza ed informazione a tutela del consumatore
MISE, in base al suddetto rapporto e sentita Autorità Garante della Concorrenza, emana un decreto :
- attestante raggiungimento degli obiettivi fissati. Se non raggiunto almeno 1 degli obiettivi di cui alle precedenti lettere a, b, c, d, e, MISE e AEEGSI adottano, entro tre mesi successivi all’invio del rapporto, provvedimenti necessari per il conseguimento di tali obiettivi. AEEGSI In forma subito MISE se 1 o più degli obiettivi di cui sopra vengono raggiunti prima di 01/01/2018.
- Dove definire le misure necessarie per garantire cessazione della disciplina transitoria dei prezzi ed ingresso consapevole sul mercato dei clienti finali, secondo criteri che assicurano concorrenza e pluralità di fornitura di offerte. AEEGSI garantisce diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali in merito a: piena apertura del mercato; condizioni di svolgimento dei servizi; trattamento efficace dei reclami e procedure di conciliazione.
A decorrere da 01/01/2018 i clienti finali di energia elettrica devono ricevere un’adeguata informazione da parte dei fornitori in merito al “superamento della tutela di prezzo”, secondo modalità definite da AEEGSI.
AEEGSI stabilisce modalità affinché le fatture relative a somministrazioni di acqua con sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta/anno, indicazioni su effettivo consumo di acqua di singolo utente, purché sia resa possibile lettura del contatore.
- MISE, sentita AEEGSI, emana decreto per favorire i clienti economicamente svantaggiati, nonché i clienti domestici presso cui sono presenti persone in gravi condizioni di salute che necessitano di utilizzo di apparecchiature mediche/terapeutiche alimentate da energia elettrica. Decreto disciplina le modalità di erogazione dei suddetti benefici economici (anche alternativi a compensazione di spesa), individuando forme congiunte di misure di sostegno alla spesa per fornitura di energia elettrica e gas, con modulazione della loro entità in funzione di ISEE
- AEEGSI, nel caso di fatture di rilevante importo derivate da ritardi per interruzione della fatturazione o prolungata mancanza di dati sui consumi reali adotta misure affinché fornitore di energia elettrica e gas applichi rateizzazione, con diritti ai soli interessi legali nei confronti del cliente finale. Obbligo di rateizzazione non sussistesse se conguaglio è imputabile al cliente finale.