EFFLUENTI IN ZVN

EFFLUENTI IN ZVN (D.M. 7/4/06; D.G.R.M. 5/8/03, 3/12/07)  (teramb49)

Soggetti interessati:

Chiunque dispone di allevamenti od attività agroalimentari con:

–          effluenti di allevamento palabili/non palabili o miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni d/o materiali ligneo cellulosici utilizzati come lettiera;

–          liquami: effluenti di allevamento non palabile, a cui sono assimilati: liquidi di sgrondo di materiale palabile in fase di stoccaggio; liquidi di sgrondo di accumulo di letame; deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolati a lettiera; frazioni non palabile da destinare ad uso agronomico; liquidi di sgrondo di foraggi insilati; acque di lavaggio di strutture, attrezzature, impianti se mescolate ai liquami;

–          letami: effluenti di allevamento palabili, a cui sono assimilabili: lettiere esauste di avicunicoli; frazioni palabili da destinare ad uso agronomico; letami o liquami sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio,

che intende effettuare:

–          stoccaggio: deposito di effluenti e delle acque reflue provenienti da aziende zootecniche e da piccole aziende agroalimentari;

–          accumuli di letame: depositi temporanei di letame idonei ad impiego, effluenti in prossimità e/o su terreni destinati ad utilizzo;

–          trattamento: ogni operazione atta a modificare caratteristiche di effluenti di allevamenti, al fine di migliorarne utilizzo agronomico e ridurre rischi igienico-sanitari   

Iter procedurale:

Regione Marche con D.G.R. 1448 del 3/12/2007 approvato “Programma di azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), comprendente:

–          Fase 1: prima delimitazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e trasmissione della relazione e degli elaborati tecnici e cartografici in scala 1:250.000 a Ministero Ambiente

–          Fase 2: trasmissione relazione ed elaborati tecnici alla Conferenza regionale delle autonomie locali, al Comitato economico e sociale, alle Autorità di bacino regionale ed interregionale, alla III e IV Commissione consiliare, al Ministero Ambiente, al MI.P.A.F.

–          Fase 3: demandare al Servizio Tutela Ambiente, in collaborazione con Servizio Sistema Agroalimentare e con segreteria di Autorità del bacino regionale, la predisposizione di “programma di approfondimento da attivare nell’ambito della procedura di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”

–          Vietato utilizzo agronomico di letami ed assimilati, nonché concimi azotati e ammendanti organici in:

a)       aree di cava, salvo ai fini del ripristino copertura vegetale e suo mantenimento;

b)       terreni gelati, innevati, saturi di acqua, con falda acquifera affiorante o frane in atto;

c)       distanza inferiore a 25 m. da arenile di laghi naturali ed artificiali, zone marine, zone umide;

d)       distanza inferiore a 5 m. da sponde di corsi di acqua non significativi;

e)       distanza inferiore a 20 m. da sponde dei corsi di acqua significativi (Fiume Menocchia, Foglia, Metauro, Candigliano, Cesano, Misa, Esino, Musone, Potenza, Chienti, Tenna, Aso Tronto, Nera);

f)        superfici non interessate da attività agricola, escluse aree a verde pubblico e privato con contestuale incorporazione nel terreno, o soggette a recupero e ripristino ambientale;

g)       boschi, esclusi effluenti di animali ad allevamento brado;

h)       tutte le situazioni in cui Autorità competente emana provvedimento di divieto al fine di prevenire malattie infettive diffusive per animali, uomo, difesa dei corpi idrici;

i)         periodo compreso tra 15 Novembre – 15 Febbraio nei terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (da 1 Novembre a 28 Febbraio nelle altre colture).Possibili deroghe da parte Regione, tenendo conto delle “condizioni climatiche e caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento”.

Nei terreni soggetti a divieti di cui alle lettere c), d), e) è obbligatoria copertura vegetale permanente spontanea o tramite coltura intercalare o coltura di rotazione. Tale obbligo non vige per canali artificiali ad esclusivo uso di 1 o più aziende purché non connessi con corpi idrici naturali, laghi artificiali, canali arginati.

Uso di concimi azotati e ammendanti organici vietato nelle 24 ore precedenti intervento irriguo in caso di irrigazione a scorrimento per concimi non interrati.

Spandimento di letame deve rientrare in pratiche agronomiche atte a contrastare trasporto di nutrienti specie nel caso di suolo non coperto da vegetazione e tenendo conto di limiti di lavorazione del suolo, o adeguate sistemazioni idraulico agrarie, modalità di spandimento per contrastare ruscellamento;

–          Vietato utilizzo di liquami ed assimilati, fanghi di depurazione in:

a)       superfici non interessate da attività agricola, escluse aree a verde pubblico o privato con contestuale incorporazione nel terreno, o area soggetta a recupero o ripristino ambientale;

b)       boschi, esclusi effluenti rilasciati da animali allevati allo stato brado;

c)       terreni gelati, innevati, saturi di acqua, con falda acquifera affiorante o frane in atto;

d)       tutte le situazioni in cui Autorità competente emette specifici provvedimenti di divieto al fine di prevenire malattie infettive diffusive per animali, uomo, difesa dei corpi idrici;

e)       terreni con pendenza media superiore a 10%. In presenza di sistemazioni idraulico agrarie elevato a 20%, purché dosi di liquami frazionate, iniezione diretta sul suolo o spandimento a bassa pressione con interramento entro 12 ore in prearatura di seminativi. In particolari aree caratterizzate “da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, possibile usare liquami su terreni con pendenza inferiore a 30%, purché in presenza degli accorgimenti di cui sopra e non oltre 210 kg./ha. di azoto/anno (Limite ottenuto sommando azoto contenuto negli effluenti non oltre 170 kg. con azoto di concimi ed ammendanti organici);

f)        periodo temporale compreso tra 15 Novembre e 15 Febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, ortive, arboree con inerbimento permanente (1 Novembre – 28 Febbraio per altre colture). Regione può derogare tenendo conto di “condizioni climatiche e caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento”. Deroga comunicata a Ministero Ambiente allegando dettagliata relazione tecnica;

g)       terreni con livello di falda idrica inferiore a 1,5 m. dal piano di campagna;

h)       aree carsiche non soggette a coltivazione;

i)         distanza inferiore a 30 m. da arenile da laghi naturali ed artificiali (Esclusi piccoli laghi artificiali non in collegamento con falda o connessi con corpi idrici), di zone marine, di zone umide;

j)         distanza inferiore a 10 m. da sponde di corsi di acqua ove non previsti limiti più restrittivi da pianificazione territoriale (Sempre preferito uso di applicazione localizzata di liquame su terreno);

k)       suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti destinati ad essere consumati crudi da parte dell’uomo;

l)         colture foraggere nelle 3 settimane precedenti sfalcio del foraggio e pascolamento;

m)      prossimità di strade e centri abitati a distanza stabilita da norme locali, salvo caso di liquami distribuiti con tecniche a limitare emissioni di odori sgradevoli e subito interrati;

n)       liquami vengono in contatto con prodotti destinati al consumo umano;

o)       colture da frutto, salvo che sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare interamente parte aerea della pianta;

p)       dopo impianto di coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, aree utilizzate per ricreazione o destinate ad uso pubblico.

Nelle fasce di terreno di divieto da corsi di acqua o laghi obbligatoria, copertura vegetale permanente spontanea o tramite coltura intercalare o colture di rotazione. Nessun obbligo vige per canali artificiali ad uso esclusivo di 1 o più aziende, purché non connessi a corpi idrici naturali o laghi artificiali o canali arginati ad uso pubblico;

–          Stoccaggio materiali palabili. Riduzione volumi di liquami prodotti tramite oculata gestione dei consumi di acqua per operazioni di abbeveraggio e lavaggio. Stoccaggio su platea impermeabilizzata (Terreni argillosi sono considerati impermeabili) munita su non più di 3 lati da idoneo cordolo o muro perimetrale e provvista di idoneo sistema di raccolta e convogliamento allo stoccaggio dei liquidi di sgrondo. Per nuovi allevamenti od ampliamento e ristrutturazione di quelli esistenti, acque meteoriche derivanti da superfici scoperte, raccolte e convogliate nei contenitori di stoccaggio. Platea deve:

a)       avere portata sufficiente per reggere peso di materiali accumulati e dei mezzi di movimentazione senza cedere;

b)       risultare aperta su un lato per consentire asportazione del materiale;

a)       prevedere pendenze adeguate per convogliamento verso appositi sistemi di raccolta dei liquidi sgrondo ed eventuali acque di lavaggio;

b)       risultare dimensionata per capacità di stoccaggio calcolato in rapporto a consistenza di allevamento stabulato ed al periodo di bestiame non è al pascolo, comunque non inferiore a volume di materiale palabile prodotto in 110 giorni (90 giorni per allevamenti aventi consistenza zootecnica massima alla produzione di 3.000 kg. di azoto all’anno). Calcolo della superficie della platea funzionale al tipo di materiale stoccato. A tal fine volume di stoccaggio richiesto (espresso in mc.) andrà diviso per: 2 per letame (fino a 3 in allevamento in collina con presenza di dislivello naturale e/o concimaia posta a quota inferiore rispetto a stalla), lettiera esausta di allevamenti avicunicoli; 2,5 per deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione; 1,5 per frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico dei liquami e per letami e/o materiali a questi assimilati sottoposti a processo di compostaggio; 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico od anaerobico di liquami da destinare ad uso agronomico; 3,5 per prodotti palabili (v. Pollina di gallina ovaiole allevate in batteria) aventi contenuto in sostanza secca superiore a 65%. Ammesso uso di “fosse profonde” dei ricoveri a 2 piani e fosse sottostanti pavimenti fessurate (posatoi) per allevamento a terra di galline ovaiole. Calcolo di lettiere permanenti aventi altezza massima di 60 cm. per bovini, 15 cm. per ovaiole, 30 cm. per altre specie;

c)       avvenire a distanza di almeno 20 m. da corsi di acqua e non ripetuto su stesso terreno per più di una stagione agraria;

d)       consistenza media dei capi allevati calcolato come media ponderata del periodo di pieno e di vuoto sanitario.

Disposizioni non applicate a stoccaggio di allevamenti con produzione inferiore a 340 kg. anno di azoto al campo;

–          Accumulo temporaneo di letami e di lettiere esausta di allevamenti avicunicoli deve avvenire su terreni utilizzati per lo spandimento ed in quantità tale ad essere funzionali ad esigenze colturali degli appezzamenti. Escluso accumulo a distanza inferiore a 5 m. da scoline, 30 m. da sponde dei corsi di acqua, 40 m. da sponde dei laghi, arenile acque costiere e zone umide. Accumulo ammesso su suolo agrario dopo stoccaggio di almeno 90 giorni e periodo di non oltre 3 mesi e non ripetuto nello stesso luogo nella stessa annata agraria. Accumulo eseguito in modo da favorire “buona aerazione dalla massa”, non generare liquidi di sgrondo, circondato “da solco di guardia per evitare scorrimento dei liquidi di sgrondo”;

–          Stoccaggio materiali non palabili. Alla produzione complessiva dei liquami da stoccaggio aggiungere volume delle acque meteoriche, escluse acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché acque di pioggia provenienti da aree non connesse ad allevamento che “devono essere opportunamente deviate”. Dimensionamento dei contenitori non dotati di copertura deve tener presente precipitazioni medie e “di un franco minimo di sicurezza di 10 cm.” Fondo e pareti impermeabilizzati. Ammessi contenitori in terra, purché in possesso di un coefficiente di permeabilità idoneo e fondo e pareti impermeabilizzati. Nel caso di nuovi contenitori o ampliamento di quelli esistenti occorre prevedere al frazionamento del volume di stoccaggio in almeno 2 contenitori. Dimensionamento dei contenitori deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e possibilità di omogenizzazione del liquame, comunque “non inferiore a quello del liquame prodotto rispetto ad allevamento stabulato ed al periodo in cui bestiame non è al pascolo in 120 giorni per allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini, ovi-caprini in aziende dotate di terreni con presenza di pascoli o prati e cereali autunno-vernini (150 giorni per altri tipi di allevamenti o di assetti colturali). Per nuovi allevamenti non considerati volumi di stoccaggio delle fosse sottostante i pavimenti fessurati e grigliati. Vietato localizzare nuovi contenitori di stoccaggio in zone ad alto rischio di esondazione. Per calcolare liquami e letame prodotto in 1 anno da animali delle diverse specie fare riferimento a tabella 1 pubblicata su BUR 109/07;

–          Modalità di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento in ZVN, nonché di acque reflue provenienti da aziende agroalimentari. Tecniche di distribuzione debbono prevedere:

a)       somministrazione fertilizzanti azotati il più vicino possibile al parametro di utilizzo, frazionamento della dose, ricorso a mezzi di spandimento volti a minimizzare emissioni in atmosfera;

b)       uniformità di applicazione di effluenti;

c)       contenimento diffusione della deriva e trasporto di aerosol od acque di percolazione verso aree non interessate da attività agricola;

d)       contenimento perdite per lisciviazione, ruscellamento, volatilizzazione;

e)       corretta applicazione al suolo di concimi azotati ed ammendanti;

f)        spandimento liquame con sistemi di erogazione a pressione;

g)       adozione sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell’uso del suolo;

h)       ricorso ad inerbimento nell’interfilare e buone pratiche irrigue.

Dose di applicazione di azoto “commisurata a fabbisogno di colture e nei periodi compatibili con esigenze delle stesse” Se almeno 10% superficie aziendale ricade in ZVN, aziende zootecniche con produzione di oltre 6000 kg. di azoto organico debbono dimostrare  “equilibrio esistente tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture ed apporto delle stesse”. Quantità massima di azoto pari a 170 kg./ha./anno inteso come quantitativo medio aziendale comprese deiezioni depositate da animali al pascolo, mentre quantità massima di azoto per coltura riportata in tabella 4 pubblicata su BUR 109/07 (mai comunque oltre 210 kg./ha./anno, di cui non oltre 170 kg. di azoto proveniente da effluenti da allevamento);

–          Piano di utilizzazione agronomica (PUA) si basa su valutazione dell’attitudine del terreno allo spandimento e utilizzo agronomico dei liquami zootecnici (Può essere elevata, moderata, bassa, non adatti) effettuata tenendo conto:

a)       rischio di inondazione del sito che può essere assente o rarissimo (1 volta ogni 300-500 anni), raro (1 volta ogni 100-300 anni), occasionale (1 volta ogni 20-100 anni), frequente (1 volta ogni 20 anni);

b)       capacità di infiltrazione degli effluenti, calcolata in base a pendenze e conducibilità idraulica satura, che può essere elevata, media, lenta;

c)       capacità di ritenzione degli effluenti, tenendo conto della tessitura, scheletro, profondità utile alle radici, che può essere bassa, media, alta;

d)       capacità di accettazione delle acque di precipitazione, tenendo conto di pendenza, disponibilità di ossigeno per radici della pianta, profondità di orizzonte poco permeabile, permeabilità del suolo al di sopra di orizzonte poco permeabile, che può essere molto alta, moderata, bassa, molto bassa;

e)       capacità depurativa del suolo (cioè capacità del suolo di degradare rapidamente la sostanza organica), tenendo conto di contenuto in scheletro entro 1 m. di profondità, profondità utile per radici, capacità di scambio cationico, ph, che può essere molto alta, alta, moderata, bassa, molto bassa;

f)        profondità della falda.

Valutazione finale di attitudine del suolo a spandimento degli effluenti effettuata sommando valutazione dei punti precedenti. Terreno definito non adatto se 1 dei parametri ricade nella classe non adatti.

Nella tabella 3 pubblicata su BUR 109/07 riportate le classi di dimensionali di allevamento soggette a compilazione di PUA semplificato (da 115 a 218 scrofe con suinetti minori di 30 kg,; da 37 a 72 vacche in produzione, da 6521 a 13000 posti di galline ovaiole) o di PUA completo (da 229 a 750 scrofe con suinetti minori di 30 kg., da 73 a 416 vacche in produzione, da 13.001 a 40.000 posti di galline ovaiole). Il PUA semplificato si applica ad azienda con 3.001-6.000 kg./anno di azoto; PUA specifico per aziende con solo produzione letame bovino superiore a 3.001 kg./anno; semplice comunicazione a Comune in caso di produzione di effluenti zootecnici da 1.001 a 3.000 kg./anno di azoto organico. 

Il PUA (modello riportato su BUR 109/07)  deve comprendere seguenti elementi:

a)       dati aziendali: superficie agricola totale, superficie agricola utilizzata (SAU), superficie compresa in ZVN, ordinamento colturale per unità di paesaggio aziendale (UPA da intendersi come porzioni di superfici omogenee per tipo di suolo)) e per anno, quantità di effluenti destinata a spandimento;

b)       pedologia del terreno tramite individuazione di UPA, osservazioni pedologiche ottenute tramite trivellazioni e campionamenti del terreno (valutare tessitura, ph, sostanza organica, calcare, scheletro, azoto, rame, ecc.), stima attitudine del terreno allo spandimento ed utilizzazione degli effluenti di allevamento ottenuta seguendo procedimento di valutazione di cui sopra;

c)       geomorfologia, descrivendo se terreno in pendenza o pianeggiante, relative sistemazioni idraulico agrarie o presenza di terrazzamenti;

d)       idrologia (profondità della falda permanente, bacino idrografico di riferimento);

e)       agroambiente: sistemi colturali e tipo di gestione aziendale adottato con particolare riferimento al sito spandimento (colture praticate e tipo di rotazione); calcolo dei fabbisogni colturali di azoto (Tabella 9 pubblicata su BUR 109/07 definito azoto asportato da colture erbacee di pieno campo);

f)        tecniche di spandimento agronomico per effluenti zootecnici;

g)       cartografia in scala 1:10.000 in cui riportare: siti di spandimento ed UPA, ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati con specifico uso (in caso di pozzi di acqua potabile riportare zona di protezione), abitazioni e relative aree di rispetto, aree di rispetto delle strade, ubicazione delle osservazioni pedologiche effettuate, particelle oggetto di spandimento con colture praticate.

PUA redatto per ogni sito interessato a spandimento effluenti da tecnici abilitati iscritti ad ordini e controfirmata da rappresentante legale di azienda che produce effluenti e da quello titolare del sito di spandimento. PUA valido 5 anni da invio comunicazione, “fermo restando eventuali aggiornamenti da effettuarsi sulla base di significative variazioni intervenute” (In tal caso ripresentare a Comune comunicazione con nuovo PUA). Sulla base di aggiornare PUA, allevatore o titolare azienda di spandimento può chiedere parere ad ASSAM;

–          Gestione della fertilizzazione in aree ZVN per aziende non zootecniche od aziende zootecniche che producono meno di 340 kg./anno di azoto. Vietata distribuzione in campo di fertilizzanti azotati nelle 24 ore precedenti intervento irriguo, mediante fertirrigazione per scorrimento. Distribuzione in campo di azoto commisurata a fabbisogno delle colture e in periodi compatibili con esigenze di queste. Quantità massima di concimi minerali od organici azotati per singola coltura mai superiore a quanto riportato in tabella 4 pubblicata su BUR 109/07. Per terreni ricadenti in ZVN, aziende sono tenute a riportare operazioni di fertilizzazione nel “quaderno di campagna”, nonché ad avere adeguate sistemazioni idraulico-agrarie per prevenire ruscellamento nei terreni declivi o acque stanganti in quelle pianeggianti. Nel caso di terreni con pendenze superiori a 15% si consiglia

a)       inerbimento delle colture arboree (almeno interfila);

b)       non eseguire lavorazioni con profondità superiore a 25 cm.;

c)       riduzione al massimo a 2 interventi preparatori del lotto di semina dopo aratura;

d)       preferire lavorazione minima del terreno o semina su sodo;

e)       lotta ad erbe infestanti attuata con 1 solo trattamento diserbante;

f)        adozione copertura vegetale per tutto il periodo autunnale o invernale;

g)       non esecuzione lavorazioni nel periodo 15 Settembre – 30 Gennaio facendo sviluppare vegetazione spontanea;

h)       semina cereali entro prima decade Novembre per ottenere subito copertura terreno;

i)         nel caso di irrigazione, piano di concimazione deve tenere conto di “apporto di azoto assimilabile contenuto nelle acque irrigue. Concimazioni frazionate in modo da non superare mai dose di 100 kg. di azoto/ha.;

–          Trasporto. Vietata miscelazione di effluenti zootecnici con acque di vegetazione, reflui agroindustriali, introducendo accorgimenti tecnici tali da limitare emissioni di odori molesti. Documento di trasporto (Allegato 5 pubblicato su BUR 109/07) deve sempre accompagnare effluenti fuori da area di allevamento, essere compilato in 3 copie (1 per allevatore, 1 per trasportatore, 1 per titolare del sito di spandimento), conservato per 5 anni. Documento di trasporto non necessario se trasporto effettuato con mezzo proprio da allevatore verso un sito ubicato all’interno di propria azienda;

–          Modalità spandimento effluenti assicurandone “distribuzione uniforme ed incorporazione sul terreno”. Contenuta dispersione di odori nell’atmosfera o delle acque di percolazione verso aree non interessate ad attività agricola;

–          Comunicazione. Legale rappresentante di azienda che produce ed utilizza oltre 1001 kg./anno di effluenti zootecnici ed acque reflue deve presentare, almeno 5 anni, comunicazione (Allegato 2 pubblicato su BUR 109/08) al Sindaco, dove ubicati terreni di stoccaggio e spandimento di questi, almeno 30 giorni prima di inizio delle attività. Se stoccaggio e spandimento non effettuato nella stessa azienda di produzione di effluenti zootecnici, allevatore invia a Comune competente la propria comunicazione e quella del titolare azienda dove avviene stoccaggio e spandimento (Allegato 3 pubblicato su BUR 109/07). Nei casi in cui previsto PUA, comunicazione corredata da tale documento che andrà elaborato tenendo conto tipologia di effluente destinato a spandimento (liquame e/o letame), quantità di azoto al campo. Se terreni oggetto di spandimento ricadono in più Comuni, comunicazione e PUA inviata ad ognuno di essi. Comune entro 30 giorni da comunicazione, può emanare specifiche prescrizioni o disporre il divieto motivato di spandimento o sospensione a tempo indeterminato di tale attività in caso di mancato rispetto delle prescrizioni impartite. In caso di mancata risposta nei termini del Comune, eseguita attività di spandimento come proposta. Comune trasmette entro 30 giorni, dati della comunicazione a Regione, affinché questa possa inviarli a MI.P.A.F. e Ministero Ambiente;

–          Controlli e monitoraggio affidato ad Organismi competenti in materia, a cui allevatore e titolare di azienda dove avviene spandimento è tenuto a fornire tutte le informazioni  richieste e consentire accesso ai documenti e siti interessati a stoccaggio e spandimento effluenti. A conclusione controllo redatto verbale inviato a Sindaco competente e Assessorato Agricoltura. Assessorato Regionale Agricoltura ed ASSAM attuano campagne informative sui contenuti programma di azione effluenti zootecnici in ZVN   .