DOTTORI AGRARI E FORESTALI (Legge 3/76, 152/92; D

DOTTORI AGRARI E FORESTALI (Legge 3/76, 152/92, 248/06; D.P.R. 350/81; D.M. 21/3/97, 2/7/09) 

–          per sanzioni disciplinari che comportano radiazione da Albo;

–          per incompatibilità.

Interessato sospeso da Albo se non versa contributi prescritti per oltre 12 mesi. Sospensione revocata quando interessato versato contributi dovuti.

Sospensione o cancellazione da Albo comporta restituzione tesserino riconoscimento e timbro.

Procedimento sanzionatorio si svolge davanti Consiglio Ordine che esaminati atti, delibera a maggioranza presenti, specificando “fatti e motivi della decisione”. Durante procedimento, membri Consiglio possono astenersi od essere ricusati.

Interessato venuta meno causa cancellazione o trascorsi almeno 3 anni da radiazione, e restando in possesso requisiti previsti, chiede reiscrizione ad Albo.

Decisioni dell’Ordine in materia di cancellazione, sospensione, reiscrizione comunicate entro 30 giorni ad interessato, Ordine Nazionale, Procuratore Repubblica, Ministero Giustizia.

Contro decisioni di negata iscrizione, cancellazione, negata reiscrizione, sanzione disciplinare, ammesso ricorso (allegare versamento tassa), entro 30 giorni da notifica, da parte interessato o Procuratore Repubblica a Consiglio Nazionale Ordine. Ricorso è corredato da indicazione del provvedimento impugnato (Nel caso di elezione, estremi elezione) e dai “documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento”. Ricorso ed atti del procedimento depositati presso Ordine Nazionale per almeno 30 giorni durante i quali interessati o Procuratore Repubblica “possono proporre deduzioni od esibire documenti”.

Consiglio Nazionale Ordine esamina ricorso ed atti e può decidere di confermare, annullare, modificare decisione presa, comunicando entro 30 giorni sentenza ad interessato che può impugnarla davanti a Tribunale, la cui sentenza a sua volta può essere oggetto di ricorso presso Corte di Appello ed infine ricorso entro 60 giorni davanti a Cassazione.

Tirocinio di adattamento per svolgere attività professionale ha durata massimo di 3 anni e può essere svolto presso luogo di esercizio di libero professionista iscritto ad Albo (Presso Consiglio Nazionale istituito Elenco dei professionisti presso cui possibile svolgere tirocinio. Elenco aggiornato annualmente da Consiglio provinciale ordine sulla base disponibilità concessa da professionisti che esercitano attività da almeno 7 anni. In Elenco inserito numero di professionisti sufficiente a coprire esigenze dei tirocinanti). Tirocinio “incompatibile con rapporto di lavoro subordinato con professionista scelto”.

Iscrizione al registro dei tirocinanti inviata a Consiglio Nazionale Ordine (Modello pubblicato su G.U. 182/09) con firma autenticata, allegando:

1)       copia decreto di riconoscimento;

2)       attestazione disponibilità del libero professionista ad ammettere richiedente a tirocinio presso proprio studio;

3)       2 fotografie autenticate formato tessera;

4)       impegno a comunicare eventuali variazioni intervenute entro 30 giorni da evento

Presidente Consiglio Nazionale Ordine iscrive richiedente nel registro tirocinanti entro 15 giorni da data presentazione domanda, riportando: numero di ordine attribuito al tirocinante; suo nome e cognome; luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio, codice fiscale; sezione Albo presso cui presentata domanda iscrizione; estremi decreto di riconoscimento; data decorrenza di iscrizione; cognome e nome di professionista presso cui attuato tirocinio con relativa sezione Albo di appartenenza, numero di iscrizione, codice fiscale, indirizzo e luogo di lavoro, numero di iscrizione in Elenco; eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio; data completamento periodo di tirocinio; data di rilascio certificato di compiuto tirocinio; data di cancellazione con relativa motivazione. Se data non accolta, comunicazione inviata ad interessato entro 10 giorni.

Tirocinante deve eseguire disposizioni date da professionista, “garantendo massima riservatezza su notizie acquisite ed è tenuto ad osservare Codice deontologico dei dottori agronomi”.

Professionista presso cui svolto tirocinio compila ogni 6 mesi apposito libretto dove riportare attività eseguite da tirocinante. A conclusione tirocinio professionista invia a Consiglio Nazionale (per conoscenza a Consiglio provinciale) libretto di tirocinio e relazione su svolgimento tirocinio da cui risulta propria valutazione favorevole o sfavorevole. Se valutazione favorevole, Presidente Consiglio Nazionale rilascia entro 15 giorni certificato di compiuto tirocinio. Se valutazione sfavorevole, Consiglio provvede ad audizione tirocinante, emettendo provvedimento motivato e rilasciando o meno certificato di compiuto tirocinio. Se valutazione finale sfavorevole, tirocinio può essere subito ripetuto.

Tirocinio sospeso in caso di eventi che ne impediscono svolgimento per durata superiore a 1/6 ed inferiore a 50% della sua durata. Tirocinio interrotto se eventi ne impediscono svolgimento per oltre 50% della sua durata complessiva. Professionista presso cui attuato tirocinio informa Consiglio Nazionale Ordine delle cause di sospensione o di interruzione. Consiglio delibera sospensione per periodo non superiore ad 1 anno. Sospensione o interruzione di tirocinio comunicati da Consiglio ad interessato e libero professionista entro 15 giorni.

Consiglio Nazionale delibera cancellazione dal registro tirocinanti in caso di: rinuncia ad iscrizione; dichiarazione interruzione del tirocinio; condanna definitiva per delitto contro pubblica amministrazione, amministrazione giustizia, fede pubblica, economia pubblica, ogni altro delitto non colposo con pena compresa tra 2 e 5 anni; rilascio certificato di iscrizione ad Albo dottori agronomi e forestali. Delibera di cancellazione comunicata ad interessato e professionista entro 15 giorni. In caso di condanna di cui sopra, Consiglio Nazionale sospende iscrizione registro dei tirocinanti, comunicandolo ad interessati entro 15 giorni.       

Nell’esercizio delle proprie attività, dottore agrario o forestale deve rispettare:

–          segreto professionale;

–          restituzione atti e documenti ricevuti da committente, anche se questi non ha pagato. Proprietà del lavoro (Disegni, progetto …) resta del dottore agrario o forestale;

–          pagamento tassa di iscrizione ad Albo e contributi annuali fissati da Ordini e riscossi mediante emissione di ruoli

In ogni Provincia, in cui risultano iscritti almeno 15 professionisti, costituito Ordine dottori agronomi o forestali.

Fusione di 2 o più Ordini di Province vicine è disposta da Ministero Giustizia su parere Ordine Nazionale. Entro 20 giorni da fusione, Presidente convoca assemblea per elezione nuovo consiglio. Entro 6 mesi da elezione, nuovo consiglio pubblica nuovo Albo e sostituisce tessere e timbri.

Consiglio Ordine composto di 5 membri se iscritti inferiori a 100, 7 tra 100 e 500, 9 oltre 500, dura in carica 3 anni e viene scelto tra iscritti ad Albo “non aventi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, al momento delle elezioni”. Consiglio ha il compito di:

a)       eleggere Presidente che rappresenta Ordine, VicePresidente, segretario e tesoriere. Presidente convoca Consiglio quando lo ritiene opportuno, o quando richiesto da maggioranza consiglieri, comunque ogni 6 mesi. Riunioni valide se presente maggioranza consiglieri. Deliberazioni  adottate a maggioranza presenti;

b)       rilascia tessera riconoscimento e certificati relativi ad iscritti;

c)       convoca Assemblea (valida se presenta maggioranza iscritti);

d)       curare osservanza norme professionali;

e)       tutelare esercizio professione dottore agronomo e forestale e reprimere abusivismo;

f)        curare tenuta Albo, provvedendo ad iscrizioni, cancellazioni, revisioni biennali;

g)       dichiarare decaduto consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a 3 riunioni consecutive del Consiglio. Se membri da sostituire oltre 50% numero consiglieri, Presidente convoca nuova Assemblea per elezione nuovo Consiglio;

h)       adottare provvedimenti disciplinari;

i)         provvedere su richiesta a liquidare onorari;

j)         provvedere ad amministrare beni dell’Ordine, presentando ad Assemblea entro 31 Marzo bilancio preventivo e conto consuntivo. Bilancio depositato presso Ordine almeno 15 giorni prima, affinché iscritti possano prenderne visione;

k)       designare dottori agronomi e forestali per commissione esame di Stato per esercizio professione;

l)         stabilire tassa di iscrizione, contributo annuale, tassa rilascio di certificati, tessere e pareri su liquidazione onorari;

m)      curare perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

n)       definire sospensioni deontologiche e codici di autodisciplina da adeguare entro 1/1/2007 a nuove disposizioni in merito ad esercizio libera professione stabilite dalla Legge 248/06 (In caso di mancato adeguamento, norme in contrasto con vigenti disposizioni di legge sono nulle).

Consiglio viene sciolto se non è reintegrato in tutti i suoi componenti, se non è in grado di funzionare, se non osserva norme dell’Ordine. In caso di scioglimento subentra Commissario che entro 120 giorni convoca Assemblea per elezione nuovo Consiglio. Scioglimento Consiglio e nomina Commissario con decreto Ministero Giustizia.

Presidente, 10 giorni prima scadenza Consiglio, convoca Assemblea per elezione nuovo Consiglio, escludendo soci sospesi da esercizio professionale. Durata massima delle votazioni è di 3 giorni. Seggio elettorale istituito in locale idoneo che consenta segretezza del voto. Votazione avviene su scheda predisposta da Ordine, timbrata e firmata da Presidente, su cui elettore non può indicare più nominativi di quanti sono consiglieri da eleggere. Escluso voto per delega o corrispondenza. Elezione si ritiene valida se partecipa almeno 1/6 degli iscritti, altrimenti Presidente informa Ministero Giustizia e fissa data nuove elezioni (Dopo 1-3 mesi). Se elezione valida, si inizia scrutinio schede e conteggio risultati.

In caso di parità di voti eletto il più anziano per iscrizione ad Albo. Presidente comunica entro 4 giorni eletti a Ministero Giustizia e Consiglio Nazionale Ordine. Contro risultato elezioni possibile presentare ricorso a Consiglio Nazionale Ordine entro 30 giorni da proclamazione eletti.

Presidente uscente convoca entro 8 giorni nuovo Consiglio che è presieduto da membro più anziano per iscrizione per elezione delle cariche.

Presidente convoca Assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno, o quando deliberato da Consiglio, o quando richiesto da 1/5 iscritti. Convocazione eseguita con almeno 20 giorni anticipo. Qualora Presidente non provvede, convocazione attuata da Procuratore Repubblica.

In ogni Regione costituita Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali, con sede nel capoluogo. Nelle Regioni con meno di 3 Ordini, ammessa costituzione Federazioni interregionali. Organi delle Federazioni sono: assemblea, consiglio, presidente. Consiglio composto dai Presidenti dei vari Ordini. Federazione regionale ha il compito di:

a)       rappresentare Ordini nei confronti Regione e di altri Organismi pubblici e privati regionali;

b)       svolgere attività di coordinamento tra gli Ordini provinciali;

c)       costituire commissioni di studio anche su commissione;

d)       raccogliere informazioni, notizie e dati da divulgare tra iscritti;

e)       promuovere attività di aggiornamento e formazione tra iscritti.

A livello nazionale costituito unico Ordine Nazionale dottori agronomi e forestali.

Consiglio nazionale costituito da 11 membri con anzianità di iscrizione di almeno 10 anni che durano in carica 3 anni e sono incompatibili con carica di consigliere provinciale. Elezioni del Consiglio pubblicate da Ministero Giustizia. Consiglio ha il compito di:

a)       esprimere pareri a Ministero Giustizia;

b)       coordinare attività tese a perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c)       esprimere parere su costituzione nuovi Ordini, fusioni, scioglimenti;

d)       decidere su ricorsi;

e)       partecipare a riunioni internazionali della categoria.

Decisioni del Consiglio Nazionale comunicate entro 30 giorni a Consigli Provinciali, Procuratore Repubblica.

–          avvertimento o “richiamo all’osservanza dei suoi doveri”;

–          censura, cioè “biasimo formale” deliberato da Consiglio Ordine;

–          sospensione professionale da 15 giorni a 2 anni, deliberata da Ordine dopo aver ascoltato accusato;

–          radiazione qualora interessato oggetto di condanne penali o interdizione perpetua o con durata superiore a 3 anni dai pubblici uffici. Sentenza deliberata da Consiglio, dopo aver ascoltato interessato, che dovrà comparire davanti ad Ordine entro 30 giorni da comunicazione.

Infrazioni disciplinari cadono in prescrizione dopo 5 anni.

Sanzioni immediatamente esecutive nonostante ricorso.

Entità aiuto:

Art. 2 della Legge 248/06 stabilisce che, ai fini di maggiore concorrenza sul mercato e di “assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte”:

a)       venga abrogata obbligatorietà di tariffe fisse o minime o di stabilire compensi parametrati per raggiungimento di determinati obiettivi;

b)       venga vietato di svolgere, anche in modo parziale, pubblicità informativa circa titoli e specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, prezzo e costi complessivi delle prestazioni, purché secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio verificato da ordine;

c)       venga vietato di fornire ad utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che oggetto sociale deve essere esclusivo e libero professionista non può partecipare a più di 1 società e che la specifica prestazione resa da 1 o più soci professionisti indicati “sotto la propria personale responsabilità”.

In caso di compensi professionali per spese in giudizio, Giudice provvede alla liquidazione delle spese “in caso di liquidazione giudiziale o di patrocinio gratuito sulla base delle tariffe professionali”