GRUPPO IVA

GRUPPO IVA (Legge 232/16)  (ssa 32)

 

Soggetti interessati:

Esercenti attività di impresa, arte o professione stabiliti in Italia che intendono divenire un unico soggetto passivo ai fini IVA, denominato “Gruppo IVA”, con esclusione di soggetti:

  1. aventi sedi stabili all’estero
  2. con azienda posta sotto sequestro giudiziario (in caso di gruppo è sufficiente 1 sola azienda sottoposta a sequestro)
  3. sottoposti a procedura concorsuale
  4. posti in liquidazione ordinaria

Iter procedurale:

La Legge 232/16 art. 1 comma 24 modifica il DPR 633/72, introducendo il concetto di Gruppo IVA, costituito a seguito di un’opzione  esercitata da soggetti passivi stabiliti in Italia per cui ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • vincolo finanziario (vigente da 1 Luglio precedente), cioè esistenza, diretta od indiretta, tra essi di un rapporto di controllo o “soggetti controllati, direttamente od indirettamente, da medesimi soggetti residenti in Italia o in Stato con cui Italia ha stipulato accordo di reciproco scambio di informazioni”
  • vincolo economico, cioè sussistenza tra essi di almeno 1 delle seguenti condizioni:
  1. svolgimento di un’attività principale di stesso genere
  2. svolgimento di attività complementari o interdipendenti tra loro
  3. svolgimento di attività che “avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi”

Al fine di dimostrare esistenza di vincolo economico presentare istanza di interpello ad Agenzia Entrate

  • vincolo organizzativo, cioè sussistenza tra loro organi decisionali di un coordinamento, “in via di diritto o di fatto”, anche se svolto da altro soggetto

Se tra soggetti passivi sussiste il vincolo finanziario si presume esistenza anche dei vincoli economici ed organizzativi, salvo dimostrazione del contrario presentata ad Agenzia Entrate. Vincolo economico si considera comunque esistente in caso di soggetti, dove vincolo finanziario interviene a seguito di partecipazioni acquisite nell’ambito di azioni di credito; conversione di crediti in azioni di nuova emissione da parte di impresa in difficoltà finanziaria temporanea.

Opzione è esercitata con la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del Gruppo di una dichiarazione (utilizzare modello predisposto da Agenzia Entrate) contenente:

  1. denominazione del Gruppo IVA
  2. dati identificativi di legale rappresentante e dei soggetti partecipanti a Gruppo IVA
  3. attestazione di sussistenza tra soggetti partecipanti al Gruppo IVA di vincoli finanziari, economici organizzativi
  4. attività svolte dal Gruppo IVA
  5. elezione di domicilio presso rappresentante del Gruppo da parte degli altri membri, ai fini della notifica di atti e provvedimenti relativi ai periodi di imposta oggetto di opzione (decisione irrevocabile fino al termine del periodo di accertamento ed irrogazione di eventuali sanzioni inerente ad ultimo anno di validità di opzione)
  6. sottoscrizione del rappresentante del Gruppo e degli altri soggetti partecipanti

Se dichiarazione presentata nel periodo 1 Gennaio – 30 Settembre opzione ha effetto anno successivo mentre se inviata nel periodo 1 Ottobre – 31 Dicembre ha effetto dal 2° anno successivo.

Opzione  è vincolante per 3 anni, rinnovabile automaticamente per anno successivo, salvo esercizio di revoca.

Se durante periodo di validità di opzione, si instaurano vincoli finanziari, economici ed organizzativi con soggetti inizialmente esclusi, questi partecipano al Gruppo IVA a partire da anno successivo, con conseguente invio della dichiarazione entro 90 giorni successivi ad instaurazione dei vincoli.

In caso di mancato esercizio di opzione da parte di 1 o più soggetti passivi di cui sopra:

  1. si procede al recupero, a carico del Gruppo IVA, di indebito vantaggio fiscale conseguito
  2. Gruppo IVA cessa di esistere a partire da anno successivo a quello di mancato esercizio di opzione, salvo che soggetti passivi non esercitano diritto di opzione

Se rappresentante cessa di far parte del Gruppo, senza che questo perda effetti di opzione, subentra come rappresentante del Gruppo un altro soggetto aderente (in genere quello con volume di affari o con ammontare di ricavi più elevato come risulta da ultima  dichiarazione presentata). Sostituzione ha effetto dal giorno successivo a quello di cessazione del precedente rappresentante (nuova situazione dichiarata ad Agenzia Entrate entro 30 giorni).

Rappresentante del Gruppo è responsabile per adempimento obblighi connessi ad esercizio di opzione (compreso controllo sussistenza dei vincoli), mentre altri partecipanti al Gruppo sono responsabili in solido “per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni  a seguito attività di liquidazione e controllo”. Eventuale revoca di opzione è dichiarata dal rappresentante e sottoscritta dai soggetti partecipanti a Gruppo. Se dichiarazione è presentata nel periodo 1 Gennaio – 30 Settembre revoca ha effetto a partire da anno successivo, mentre se attuata nel periodo 1 Ottobre – 31 Dicembre ha effetto da 2° anno successivo.

Esercizio da parte di soggetto aderente a Gruppo IVA di opzione comporta il venire meno ai fini IVA degli effetti delle opzioni da questo esercitate in precedenza, “anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto”.

Opzione esercitata da un soggetto per cui non sussistono i requisiti di Gruppo, è priva di effetto per quel soggetto.

Ogni soggetto cessa di partecipare al Gruppo IVA qualora:

  1. viene meno vincolo finanziario nei riguardi del Gruppo. Decadenza decorre da data in cui si verificano suddetti eventi, ed ha effetto su operazioni compiute, acquisti ed importazioni annotati a partire da tale data
  2. viene meno vincolo economico ed organizzativo nei confronti del Gruppo. Decadenza decorre da anno successivo
  3. subisce sequestro giudiziario di azienda
  4. è sottoposto a procedura concorsuale, o posto in liquidazione ordinaria.

Per quanto concerne eventi di cui alle lettere c, d, decadenza decorre da data del provvedimento di sequestro giudiziario, o sentenza di fallimento, o decreto di ammissione a concordato preventivo, o provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, o adozione procedura di amministrazione straordinaria, o delibera assembleare di liquidazione ordinaria.

Gruppo IVA viene meno quando perde una pluralità di soggetti partecipanti. In tal caso eccedenza detraibile risultante da dichiarazione Gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal rappresentante del Gruppo nella propria dichiarazione annuale.

Cessazione di partecipante o di Gruppo comunicata da rappresentante entro 30 giorni da evento ad Agenzia Entrate.

Cessione di beni e prestazione di servizi effettuata da:

  • soggetto partecipante a Gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante al Gruppo, non è considerata cessione
  • soggetto partecipante a Gruppo IVA nei confronti di un soggetto terzo, si considera effettuata da Gruppo IVA
  • soggetto terzo nei confronti di un soggetto partecipante a Gruppo IVA, si considera effettuata nei confronti del Gruppo IVA

Obblighi  e diritti derivanti da applicazione delle norme in materia di IVA sono a carico o a favore, a seconda dei casi, del Gruppo IVA.

Eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale di impresa, relativa ad anno precedente a quello di partecipazione a Gruppo IVA, non è trasferibile al Gruppo, ma va chiesta a rimborso da impresa stessa, salvo quella pari ad ammontare dei versamenti IVA effettuati nel precedente anno.

Per anni di validità di opzione, interagiscono con Gruppo IVA, strutture individuate da Agenzia Entrate, con il compito di: liquidare importi dovuti; eseguire controlli previsti: recuperare crediti inesistenti utilizzati in compensazione (se non riconosciute validità di opzione si procede al recupero di imposta nei limiti di effettivo vantaggio fiscale derivato); gestire contenzioso; rimborsare IVA.

Modalità e termini di emissione, numerazione e registrazione di fatture, nonché di esecuzione di liquidazione e versamenti periodici IVA validi per singola impresa si applicano anche ad operazioni effettuate da Gruppo IVA.

Legge 232/16 art. 1 comma 25 modifica DPR 642/72 introducendo art. 4 bis in cui stabilito che “fatture, note, conti, ricevute, quietanze, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi da parte di soggetti partecipanti a Gruppi IVA” sono esenti da imposta di bollo.

Legge 232/16 art. 1 comma 26 modifica DPR 131/86 inerente a:

  • estensione delle scritture private non autenticate soggette a registrazione in caso d’uso (se tutte le disposizioni in queste contenute sono soggette ad IVA, o ad atti relativi a cessione di beni e prestazione di servizi per cui imposta di registro applicata in misura fissa), anche alle cessioni e prestazioni tra soggetti partecipanti a Gruppo IVA. Escluse: operazioni esenti; locazione di immobili esenti; cessione di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a Gruppo IVA che sarebbero escluse se effettuate nei confronti di soggetto non partecipante
  • applicazione di imposta proporzionale di registro alla locazione di immobili strumentali, anche se imponibili ad IVA o se intervengono tra soggetti partecipanti a Gruppo IVA