DENOMINAZIONE COMUNALE

DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE (Legge 142/90)  (commag49)

Soggetti interessati:

Comuni, soggetti pubblici e privati interessati a valorizzare le attività agroalimentari tradizionali locali

Iter procedurale:

Cittadini ed Organismi pubblici e privati segnalano prodotti agroalimentari tradizionali locali a Comune che procede ad effettuare accertamenti e valutazioni tramite Commissione di esperti, e dotata di piena autonomia ed indipendenza per l’effettuazione di tali esami.

Comuni tramite la Denominazione Comunale di Origine (DE.C.O.) punta a tutelare e valorizzare le attività agroalimentari tradizionali locali. A tal fine:

1)       istituisce registro delle Denominazioni Comunali presso cui riportare, previo parere favorevole della Commissione:

  • ogni notizia utile alla individuazione delle caratteristiche speciali dei prodotti, localizzazione ed estensione della zona di produzione, epoca presumibile di inizio della produzione;
  • aziende o provati cittadini  che praticano tuttora le produzioni tradizionali. Ogni produttore distinto con numero di iscrizione.

2)       approva regolamento che definisce, tra l’altro, le condizioni da osservare per apporre sul contenitore del prodotto il riferimento all’iscrizione nel registro dei prodotti tradizionali del Comune. Copia regolamento da inviare entro 1 mese da approvazione a Regione, Provincia, Camera di Commercio;

3)       costituisce raccolta e collezioni dei prodotti tradizionali, comprese eventuali documentazioni storiche, tecniche, testimonianze, nell’intento di favorirne le conoscenze e la conservazione;

4)       organizza manifestazioni per sottolineare la valenza delle produzioni tradizionali, eventualmente insieme ad attività culturali a queste connesse ed in collaborazione con quegli Enti pubblici, Associazioni, privati interessati a promuovere una maggiore conoscenza o valorizzazione circa i prodotti DE.CO.;  

5)       organizza  iniziative di informazione in merito a prodotto tradizionale, utilizzando strutture permanenti già esistenti od a questo appositamente destinate;

6)       sviluppa forme istituzionali associate per rendere più efficace la comunicazione e la promozione del prodotto tradizionale.  

La DE.C.O. non deve essere accompagnata da uso di marchi e denominazioni territoriali di origine tendenti a valorizzare la qualità od origine della materia prima utilizzata. Infatti il MI.P.A.F. con nota del 19/12/2002 afferma che “Ente pubblico può essere titolare di un marchio e permetterne l’uso ai licenziatori a condizione che esso non attribuisce valore qualitativo all’origine della materia prima o del luogo della sua trasformazione, in quanto tale esplicitazione può essere attuata solo a seguito delle procedure di riconoscimento del Reg. CE 2081/92”.