MODALITA’ PAGAMENTI (Legge 214/11, 280/15, 205/17; D.Lgs 231/07) (credit 05)
Soggetti interessati:
Cittadini, Istituti bancari, Ministero Economia e Finanze (MEF), Associazione bancaria italiana (ABI), Poste Italia, società prestatrici di servizi di pagamento.
Iter procedurale:
Legge 214/11 prevede, al fine di favorire modernizzazione ed efficienza di strumenti di pagamento, nonché di ridurre costi amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante, che:
- operazioni di pagamento delle spese o “operazioni di pagamento di emolumenti di qualsiasi titolo” da parte di Amministrazioni pubbliche e loro Enti vengano eseguite per importi superiori a 1000 € con strumenti di pagamento elettronici mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario di beneficiario (pagamenti per cassa mai superiori a 1000 €)
- stipendi, pensioni, compensi corrisposti da Amministrazione pubblica e loro Enti, in via continuativa, a prestatori d’opera, nonché ogni altro tipo di emolumento devoluto a chiunque di importo superiore a 1.000 €, vengono erogati con pagamento elettronico di tipo bancario e/o postale (comprese carte di credito prepagate)
- soggetti percettori di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali siano sempre esenti sia da imposta di bollo, sia da addebito di costi da parte di banche, poste, intermediari finanziari, qualora i titolari rientrano nelle fasce di reddito svantaggiate
- ai fini della riscossione da parte di Amministrazioni pubbliche delle entrate di propria competenza, MEF promuove, tramite CONSIP, stipula di convenzioni con i prestatori di servizi di pagamento, affinchè Amministrazioni pubbliche si dotino di POS a condizioni favorevoli, eliminando così il ricorso al contante
- MEF, ABI, Poste, Associazioni prestatori di servizi di pagamento definiscono convenzioni comprendente in particolare:
- caratteristiche del conto corrente di pagamento di base
- importi delle commissioni da applicare sui prelievi effettuati con carta di credito autorizzata, tramite sportelli automatici di una banca diversa, rispetto a quella titolare della carta
- inclusione di un adeguato numero di servizi offerti ad operatori, compresa disponibilità di carta di credito gratuita
- struttura e livello dei costi di facile comprensione e coerente con finalità di inclusione finanziaria
- fasce socialmente svantaggiate di clientela, a cui conto corrente offerto senza spese
- ABI, Poste Italia, Associazioni prestatrici servizi di pagamento, Consorzio Bancomat definiscono regole, al fine di ridurre commissioni interbancarie a carico di esercenti (comunque inferiori a 1,5%), in relazione a transazioni effettuate mediante carte di pagamento di credito e debito.
D.Lgs231/07, come modificato per ultimo da Legge 280/15 prevede:
- divieto di: trasferimento di denaro contante, o di libretti bancari o postali al portatore, o di titolari al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo superiore a 3.000 €. Per servizio di rimessa del denaro la soglia è di 1.000 €, trasferimento di importi inferiori “che appaiono artificiosamente frazionati”. Trasferimento per contanti avviene a seguito accettazione disposizioni scritte tra soggetti interessati, con diritto del beneficiario. A decorrere da 3 giorni lavorativi successivi a quelli di accettazione, a ricevere pagamento in contanti nella Provincia di domicilio Comunicazione del debitore al creditore di accettazione del debito ha effetto, ai sensi del codice civile, anche per quanto concerne interessi di mora. Trasferimento può essere eseguito anche tramite Banche, Poste Italiane spa, moneta elettronica.
- per negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta da soggettoi scritti in specifica sezione il limite è di 2.500 €
- moduli di assegni bancario o postali, rilasciati da banche e Poste Italiane spa sono muniti della clausola di non trasferibilità, salvo richiesta scritta del cliente di rilascio di moduli di assegno bancario postale o assegno circolare o vaglia postale o cambiario in forma libera, versando a titolo di imposta di bollo 1,50 €. Assegni bancari postali di importo superiore o pari a 1.000 €, o assegni circolari, vaglia postali o cambiari deve recare sempre nome o ragione sociale del beneficiario e clausola di non trasferibilità e girati per incasso solo a banca o Poste Italiane spa. Richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario intestato a terzi ed emesso con clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo ad emittente
- soggetti autorizzati ad utilizzare le comunicazioni inserite in anagrafe tributaria possono chiedere a banche e Poste Italiane Spa dati identificativi e codice fiscale dei soggetti a cui rilasciati moduli di assegni bancari o postali o assegni circolari, o vaglia postali o cambiali in forma libera, nonché di quanti li hanno presentati ad incasso
- saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non superiore a 1.000 € a partire da 31/03/2012
Legge 205/17 ad art. 1 commi 1011-1019 istituisce, a partire da 01/01/2019, un’imposta sulle transazioni “relative alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici (cioè tramite internet o rete elettronica “la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata con intervento umano minimo”), rese nei confronti di soggetti residenti in Italia o di stabili organizzazioni di “soggetti non residenti”. Tale imposta è dovuta da quanti effettuano, nel corso di un anno solare, oltre 3000 transazioni digitali ed è pari a 3% del valore di singola transazione (cioè del corrispettivo dovuto, al netto di IVA, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione stessa). Imposta, prelevata al momento del pagamento del corrispettivo, viene versata entro il giorno 16 del mese successivo dai soggetti committenti i servizi, con possibilità di rivalsa sui soggetti prestatori dei servizi, salvo che questi indicano in fattura (o in un altro documento equivalente) di non superare il limite di 3000 transazioni/anno.
MEF con decreto fissa le prestazioni oggetto di imposta, modalità applicative di imposta (compresi obblighi dichiarativi e di versamento), eventuali casi di esonero.
MEF presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati economici derivati dalle suddette disposizioni