CREDITO IMPOSTA COMMERCIO (Legge 449/97; Circ

CREDITO IMPOSTA COMMERCIO (Legge 449/97, 244/07; D.M. 6/2/08; D.G.R.M. 16/4/07, 30/4/07)  (commag46)

Soggetti interessati:

Microimprese (meno di 10 dipendenti e meno di 2.000.000 EUR di fatturato), piccole imprese (meno di 50 occupati e meno di 10.000.000 EUR di fatturato), medie imprese (meno di 250 dipendenti e meno di 50.000.000 EUR di fatturato, con requisiti di indipendenza, cioè capitale o diritti di voto non controllati per oltre 25% da unica impresa) che esercitano:

a)          commercio all’ingrosso, cioè merce acquistata in conto proprio e rivenduta ad altri commercianti grossisti e/o dettaglianti, utilizzatori professionali od utilizzatori in grande (v. Ospedali, caserme);

b)          commercio al dettaglio (comprese rivendite generi di monopolio), cioè merce acquistata in conto proprio e rivenduta in sede fissa, o in area pubblica munito di autorizzazioni, o mediante altre forme di distribuzione (Apparecchi automatici, vendite per corrispondenza, vendite a domicilio consumatore), direttamente a consumatore finale. Esclusi: esercenti attività di vendita non rivolta al pubblico (Spacci interni, distributori vendita ubicati in luoghi privati); attività di vendita di produzione propria da parte di imprese agricole ed artigianali; attività che prevedono trasformazioni prodotti; attività noleggio (salvo autorizzazione a vendita parziale delle merci); attività di farmacia e rivendita carburanti;

c)          somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Escluse: attività artigianali per produzione propria di alimenti e bevande; attività svolte da circoli privati e mense (Uso quindi interno o limitato a determinate categorie). Ammesse solo imprese in possesso di autorizzazione comunale;

d)          imprese turistiche quali: alberghi, motel, villaggio-albergo, residenza turistico-alberghiera, campeggio, villaggio turistico, alloggio agro-turistico, affittacamere, case ed appartamenti per vacanza, casa per ferie, ostello della gioventù, rifugio alpino, stabilimento balneare. Esclusi tour operator; attività di guida turistica; interprete turistico; accompagnatore turistico; istruttore nautico; maestro di sci; guida alpina; guida speleologica; animatore turistico;

e)          agenzia di viaggio e turismo;

f)            attività mista, cioè attività agricola, artigianale, industriale esercitata nello stesso locale insieme a vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande (Ammessi solo beni impiegati in quest’ultima attività)

purchè:

1)          iscritte in Registro Imprese della Camera di Commercio

2)          impresa localizzata nel territorio Marche;

3)          bene acquistato pertinente ad attività svolta nel periodo 1/7/2005 – 31/12/2006

4)          ciascun bene oggetto di agevolazione pagato per almeno 30% al momento invio domanda;

5)          beni oggetto di ammortamento iscritti nel “libro dei cespiti ammortizzabili”.

Iter procedurale:

Legge 244/07 concede credito di imposta a favore di piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio ed all’ingrosso (compresi quanti svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rivendita di generi di monopolio) e quelle di somministrazione di alimenti e bevande per “prevenire rischio di compimento di atto illecito da parte di terzi (compresa installazione di apparecchi di videosorveglianza). Soggetti interessati presentano domanda ad Agenzia delle Entrate, indicando estremi dei documenti attinenti alle spese sostenute al riguardo e dichiarazione attestante rispetto del regime “de minimis” e di non aver percepito altri contributi pubblici per stesso investimento.

Agenzia Entrate esamina domande pervenute, secondo ordine cronologico di presentazione, verificandone ammissibilità in base a requisiti soggettivi ed oggettivi, e concedendo credito di imposta nel limite di finanziamento assegnato, comunicandolo ad interessato. Domande che non trovano capienza nell’arco dell’anno “costituiscono titolo di preferenza  per concessione credito negli anni successivi”.

Obbligo per beneficiario di dichiarare, a pena decadenza agevolazioni, credito di imposta spettante nella dichiarazione dei redditi relativa sia al periodo di imposta in cui riconosciuto credito, sia “ai periodi di imposta nei quali il credito è utilizzato”.

Domanda, con firma autenticata e bollo (Modello riportato su BUR 44/07),  presentata entro 31 Maggio 2007 a mezzo raccomandata a CATA (Centri di Assistenza Tecnica) nel cui territorio ricadono beni per cui richiesta agevolazione, riportando su busta dicitura “Art. 11 Legge 27 Dicembre 1997 n. 449 Incentivi fiscali per commercio e turismo Regione Marche”. Ogni domanda riferita ad 1 unità dovrà essere corredata da:

a)          copia fatture acquisto beni oggetto di agevolazione, in cui evidenziato costo di trasporto ed installazione non ammesse ad aiuto;

b)          quietanza apposta su fattura originale, o contabile bancaria, o dichiarazione liberatoria del fornitore attestante avvenuto pagamento di almeno 30% fattura;

c)          dichiarazione di impegno a comunicare a Servizio nei successivi 30 giorni eventuali spostamenti entro 3 anni da concessione aiuto dei beni agevolati presso altra unità di impresa intervenuti (Nel caso di attività stagionali comunicazione trasferimento bene in altro luogo di custodia durante periodo di chiusura locale)

CATA può chiedere documenti integrativi da consegnare entro 30 giorni, pena annullamento domanda. Esclusione di domande incomplete per mancanza firma autenticata, o compilate su modello errato, o mancanti dei documenti allegati previsti, o mancata comunicazione di aver beneficiato come impresa di altri contributi nel regime “de minimis”, o eventuali modifiche apportate a quanto riportato in domanda.

Domande valide trasmesse a Servizio Turismo e Commercio che, controllate risorse disponibili, comunica ad interessati avvenuta concessione agevolazione.

Servizio esegue controlli a campione presso unità locali ove installato bene agevolato In tale occasione beneficiari debbono mostrare bene e documenti attestanti suo pagamento per almeno 30%.

Servizio provvede a revocare agevolazioni ed avviarne procedure di recupero maggiorate di interessi legali, qualora nei 3 anni successivi a concessione aiuto:

1)          beni oggetto di aiuto ceduti, alienati, distratti o mutati nelle destinazioni d’uso;

2)          controlli eseguiti mostrano insussistenza requisiti di accesso ai benefici;

3)          impresa non ha comunicato entro 30 giorni a Regione trasferimento beni in altra unità dell’impresa;

4)          impresa cessato attività o ceduto, donato, affittato azienda od unità locale presso cui installato bene agevolato a soggetto privo dei requisiti, senza comunicare tale evento entro 30 giorni a Regione;

5)          impresa usufruito per medesimi beni di altre agevolazioni pubbliche;

6)          impresa non comunicato eventuali altri aiuti ottenuti nel regime “de minimis”.

Revoca subito comunicata a Ministero Finanze.

Contro le decisioni regionali in materia di concessione o revoca agevolazioni ammesso ricorso ad Autorità giudiziaria 

Entità aiuto:

Legge 244/07 stanzia per ciascun periodo di imposta 2008, 2009, 2010 10.000.000 EUR per concedere credito di imposta in misura pari a 80%, fino ad un massimo di 3.000 EUR, a favore di piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, ad ingrosso e somministrazione di alimenti e bevande che effettuano investimenti in tali anni per “prima installazione, nel luogo di esercizio dell’attività, di impianti ed attrezzature di sicurezza con finalità di prevenire furti, rapine ed altri illeciti” (comprese spese per installazione sistemi di pagamento con moneta elettronica). Agevolazioni concesse nell’ambito del regime “de minimis” (200.000 EUR di aiuti in 3 anni), con divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche per stessi investimenti e solo in compensazione degli altri costi ed entrate sostenute da impresa a partire da data di concessione.

Credito di imposta non concorre alla formazione né del credito ai fini imposta sul reddito, né del valore della produzione netta a fini IRAP.  

Per anno 2007 Regione Marche stanziato 1.000.000 EUR per concessione di credito di imposta nella misura massima del 20% del costo ammissibile dei beni acquistati, da “far valere ai fini dell’IRPEF, IRPEG, IRES, IVA anche in compensazione”, tramite sua indicazione nella dichiarazione dell’anno relativo alla concessione agevolazione “fino alla concorrenza dell’imposta dovuta” per il periodo di imposta nel corso del quale è concesso. Eventuale eccedenza “computata anche in sede di pagamento di acconto, in diminuzione dell’imposta relativa ai periodi di imposta successivi” non oltre il 4° anno, od in alternativa dai versamenti IVA successivi alla dichiarazione dei redditi in cui credito è stato indicato.

Ammesse spese effettuate in forma diretta, o “vendita con riserva della proprietà”, o locazione finanziaria, fatturate nel periodo 1 Luglio 2005 – 31 Dicembre 2006 (al netto IVA, altre imposte, spese notarili, interessi passivi), relative ad acquisto di beni strumentali nuovi ed installati in unità ubicata nelle Marche ed indicata in domanda, nonché pertinenti ad attività esercitata (In caso di attività commerciale e/o turismo congiunta, ammessi beni ad uso promiscuo) di valore non inferiore a 10.000 EUR, né superiore ad 200.000 per:

·              alberghi, ristoranti, bar ed attività affini: mobili ed arredi; biancheria; attrezzatura (stoviglie, posate, attrezzature cucina); impianti generali (riscaldamento, condizionamento); impianti specifici (v. igienici, cucina, frigorifero, ascensore, montacarichi, impianti telefonici); macchine per ufficio elettromeccaniche ed elettroniche (compresi computer e sistemi telefonici elettronici)

·              altre attività: impianti e mezzi di sollevamento, carico e scarico, pesatura; macchinari ed apparecchiature varie (v. frigorifero, impianto condizionamento, distributore automatico); scaffalatura, arredamento, banconi blindati; impianti di allarme o di ripresa fotografica o cinematografica o televisiva; impianti interni speciali di comunicazione; impianti destinati al trattamento e depurazione di acque e fumi nocivi; mobili e macchine ufficio di tipo ordinario, elettromeccanico, elettronico (compresi computer e sistemi telefonici elettronici)

·              ulteriori tipologie di spesa: programmi informatici e sistemi di pagamento con moneta elettronica (compresi software di sistemi applicativi; acquisto di beni per prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi).

Escluse spese per: autovetture, autoveicoli, motoveicoli; edifici, costruzioni, fabbricati di ogni tipo (compresi chioschi per attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande); acquisto di scorte per esercizio attività; investimenti oggetto di autofatturazione; noleggio apparecchiature; beni usati o installati in unità diverse da quelle indicate in domanda.

Entità credito di imposta rientra nel regime “de minimis” (Aiuti ricevibili da impresa in 3 anni inferiori a 200.000 EUR). Se impresa già beneficiato di aiuti fino a 200.000 EUR, credito imposta non concesso o concesso per residuo

Divieto di cumulo per stessa iniziativa, con altri benefici pubblici, anche se concessi nell’ambito del regime “de minimis”, pena revoca credito di imposta.

Sanzioni:

In caso di revoca agevolazioni a causa della inosservanza delle condizioni prescritte: sanzione pari da 2 a 4 volte credito di imposta indebitamente percepito.

Qualora a seguito controlli accertata indebita fruizione, anche parziale, del credito di imposta per mancato rispetto delle condizioni previste, od inammissibilità dei costi su cui beneficiata agevolazione: Agenzia Entrate provvede a recupero importo maggiorato di interessi legali + sanzioni