VENDITE PARTICOLARI

VENDITE PARTICOLARI (Legge 173/05; D.Lgs. 114/05; L.R. 22/21; D.G.R. 15/11/21)  (commag47)

Soggetti interessati:

Ministero Ambiente, Territorio e Tutela del Mare (MATTM), Servizio P.F. Credito, cooperazione, commercio, tutela dei consumatori (Servizio), Comuni, Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), Autorità di pubblica sicurezza, Organizzazioni imprenditoriali del commercio

Chiunque intende eseguire vendite di tipo particolare.

Iter procedurale:

L.R. 22/21 disciplina, tra l’altro, forme speciali di vendita al dettaglio, quali:

Spacci interni (Art. 33), cioè attività di vendita di prodotti effettuata:

  • in locali non aperti al pubblico, e non aventi accesso sulla pubblica via a favore di: dipendenti di Enti od imprese, pubblici o privati; militari; soci di cooperative di consumo; aderenti a circoli privati;
  • in scuole ed ospedali “solo a favore di coloro che hanno titolo per accedervi”.

Apertura, trasferimento di sede, ampliamento, subingresso, cessazione di spacci soggetta a comunicazione a SUAP, competente per territorio, in cui specificare: settore merceologico (Alimentare, non alimentare) di attività; ubicazione; superficie vendita; sussistenza dei requisiti morali e professionali previsti da L.R. 22/21 da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio; rispetto delle norme in materia igienico sanitaria, sicurezza alimentare, sicurezza dei locali

 

Vendita per mezzo di apparecchi automatici (Art. 34), cioè attività di commercio al dettaglio effettuata in modo non esclusivo mediante distributori automatici (esclusa vendita di bevande alcoliche), soggetta a soggetta a comunicazione a SUAP, competente per territorio, in cui specificare: sussistenza dei requisiti morali e professionali previsti da L.R. 22/21; settore merceologico (Alimentare, non alimentare) di attività; ubicazione; rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico se distributore installato in aree pubbliche. Se tale attività svolta in locali esclusivi applicate disposizioni inerenti apertura di esercizio di vendita

 

Vendita per corrispondenza, o tramite televisione, o internet, o altri mezzi comunicazione (Art. 35), il cui avvio, subingresso, cessazione soggetta a comunicazione a SUAP, competente per territorio dove si intende esercitare attività, in cui  specificare: sussistenza dei requisiti morali e professionali previsti da L.R. 22/21; settore merceologico di attività. Vietato:

  1. invio di prodotti al consumatore “se non a seguito di specifica richiesta”, salvo che non si tratti di campioni o prodotti omaggio, “senza spese o vincoli per il consumatore”;
  2. operazione di vendita all’asta tramite mezzo televisivo o altri mezzi di comunicazione

In caso di vendita tramite televisione, emittente deve accertare:

  1. prima di messa in onda, avvenuto invio della comunicazione a SUAP;
  2. durante trasmissione che siano indicati: nome, denominazione o ragione sociale e sede del venditore; numero di iscrizione al Registro delle imprese; numero di partita IVA

 

Vendita effettuata presso domicilio di consumatore (Art. 36 ), il cui avvio di attività e raccolta di ordinativi di acquisto soggetta a comunicazione a SUAP, competente per territorio, in cui specificare: sussistenza dei requisiti morali e professionali previsti da L.R. 22/21; settore merceologico interessato.

Durante operazioni di vendita e raccolta di ordinativi, esercente deve esporre, in modo ben visibile, tesserino di riconoscimento, contenente: generalità e fotografia dell’esercente; indicazione della sede e dei prodotti oggetto di attività; nome e firma del responsabile di impresa. Se attività svolta mediante soggetto terzo in possesso dei requisiti morali e professionali previsti da L.R. 22/21 esercente:

  1. comunica entro 30 giorni elenco delle persone incaricate (di cui ne risponde di attività svolta agli effetti civili) ad Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza o sede legale;
  2. rilascia ad incaricato tesserino di riconoscimento, numerato ed aggiornato ogni anno (tesserino subito ritirato non appena accertata perdita dei requisiti morali e professionali), contenente stessi elementi riportati sopra

Incaricato di vendita diretta non ha alcun obbligo di:

  1. acquisto “di un qualsiasi ammontare di materiali o beni commercializzati o distribuiti da impresa affidante”, salvo campionario, né di servizi forniti da impresa, salvo quelli necessari per svolgimento attività commerciale “comunque non proporzionati al volume dell’attività svolte”
  2. acquisto di una rilevante quantità di prodotti in caso di mancata o parziale vendita al pubblico ad un prezzo superiore a 90% del costo originario
  3. corrispondere al momento del reclutamento di somme di denaro “di rilevante entità e in assenza di una reale contro prestazione”
  4. acquistare da impresa materiali didattici o corsi di formazione non connessi o necessari ad attività commerciale da svolgere, comunque non proporzionata a volume di attività effettuata.

Incaricato di vendita diretta ha invece obbligo di:

  1. attenersi a modalità di vendita stabilite da impresa, pena “responsabilità dei danni derivanti da condotte difformi”;
  2. non riscuotere alcun corrispettivo per gli ordinativi di acquisto, né concedere sconti o dilazioni di pagamento;
  3. percepire un compenso su “provvigioni sugli affari che hanno avuto regolare esecuzione” nell’entità concordata per iscritto nel contratto. Vietati incentivi economici fondati su “mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere, come la promozione od organizzazione di tutte quelle operazioni, quali giochi, catene di Sant’Antonio che configurano possibilità di guadagno tramite semplice reclutamento di persone in cui il diritto a reclutare si trasferisce all’infinito previo pagamento di un corrispettivo”.

 

Art. 37 Promozione commerciale, cioè esibizione ed illustrazione di cataloghi, nonché “esecuzione di qualsiasi forma di promozione commerciale presso domicilio del consumatore o locali in cui questo si trova (anche temporaneamente) per motivi   di lavoro, studio, cura e svago”, soggetta alle stesse disposizioni riportate sopra per incaricati e tesserino di riconoscimento

 

Vendita di stampa quotidiana e periodica (Art. 38 – 47) al fine di:

  • diffondere stampa quotidiana e periodica (anche estera), garantendo pluralità di informazione e diritto dei cittadini di accedere ad informazioni pluraliste
  • promuovere modernizzazione, sviluppo ed efficienza della filiera distributiva editoriale, anche tramite riqualificazione strutturale e tecnologica dei punti vendita
  • valorizzare accordi di categoria o con Istituzioni volti ad individuare nuovi modelli distributivi

Art. 39 sistema di diffusione di stampa quotidiana e periodica si articola nella Regione in: punti vendita esclusivi; punti vendita non esclusivi

Art. 40 punti vendita esclusivi sono esercizi adibiti alla vendita di quotidiani e periodici (assicurare parità di trattamento tra le diverse testate), per cui non occorre requisiti morali e professionali di L.R. 22/21, dove è possibile:

  • vendere anche altri prodotti, quali: “postigliacci” (cioè prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella confezione originaria, costituiti da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili); bevande preconfezionate e preimbottigliate. Esclusa vendita di: latte e derivati; bevande alcoliche e superalcoliche
  • svolgere attività di servizio a favore di soggetti privati e pubblici, inclusi quelli inerenti informazione, accoglienza turistica, attività di somministrazione di alimenti e bevande, purché

Occorre sempre assicurare apertura del punto vendita per acquisto di quotidiani e periodici indipendentemente dalla vendita di altri prodotti e servizi, salvo nelle giornate in cui quotidiani non sono stampati

Punto vendita può esporre propria pubblicità o di soggetti terzi, purché nel rispetto delle norme su impianti pubblicitari

Concessione di suolo pubblico rilasciata da Ente competente per vendita di quotidiani e periodici è valida anche per esercizio di altre attività consentite da L.R. 22/21, a cui può essere destinata specifica superficie del punto vendita

Art. 41 punti vendita (intesi come servizi adibiti alla vendita di quotidiani e/o periodici, oltre che di altre merci) quali: rivendite di generi di monopolio; impianti di distribuzione carburanti; esercizi per somministrazione di alimenti e bevande; esercizi di vicinato; medie e grandi strutture di vendita (anche in forma di centri o parchi commerciali); esercizi vendita di libri e prodotti editoriali equivalenti. Ulteriori attività di vendita individuate da Giunta Regionale

Vendita di stampa in tali esercizi sempre connessa e complementare ad attività primaria, per cui “non può essere ceduta separatamente dai titoli abilitativi per esercizio di attività principale”

Art. 42 apertura e trasferimento di sede di esercizio vendita di stampa quotidiana e periodica (anche a carattere stagionale) soggetto a SCIA da inviare a SUAP, competente per territorio, nel rispetto dei criteri definiti da Comune per apertura, trasferimento ed ampliamento di tali esercizi.

Imprese di distribuzione dei prodotti editoriali svolgono attività in base a norme statali, indicando ad edicolanti pubblicazioni regolari e quelle di prima immissione sul mercato

Art. 43 soggette a comunicazione da inviare a SUAP

  1. vendita di pubblicazioni specializzate in sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, Associazioni;
  2. vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali, religiosi, ricorrendo a volontari a fini di propaganda politica, sindacale, religiosa;
  3. vendita in sedi di case editrici e loro redazioni distaccate di giornali da queste pubblicati;
  4. vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui sopra;
  5. consegna porta a porta e vendita in forma ambulante da parte di editori, distributori, edicolanti;
  6. vendita di giornali e riviste in strutture turistico ricettive se questo rappresenta servizio per clienti;
  7. vendita di giornali e riviste in strutture pubbliche o private a cui possono accedere determinate categorie di soggetti e sia regolamentata in qualunque modo

Art. 44 cessazione esercizio di vendita di stampa quotidiana o periodica in caso di:

  1. perdita dei requisiti di onorabilità di titolare o preposto alla vendita;
  2. mancato rispetto dei limiti previsti da Art. 40 di L.R. 22/21;
  3. attività sospesa per oltre 1 anno, salvo proroga concessa dal Comune, indipendentemente da eventuali trasferimenti di proprietà;
  4. mancata osservanza dei provvedimenti di sospensione dell’attività imposti da Comune

Art. 45 assegnazione alla Regione delle seguenti funzioni:

  1. riconoscimento ad edicole (intese come punti vendita di stampa quotidiana e periodica) del ruolo di presidio del territorio;
  2. promozione e sostegno di edicole, al fine di favorire innovazione di prodotti e servizi tradizionalmente offerti od aggiuntivi;
  3. agevolazione del rilancio di edicole singole o di loro aggregazione per innovare servizi tradizionalmente offerti, o “ampliare interessi ed occasioni che conducono alla frequentazione delle stesse da parte del pubblico”;
  4. contribuzione alla realizzazione di reti di servizi nuovi ed integrativi volti ad ampliare quelli offerti al pubblico (in particolare informazioni turistiche e logistiche)

Art. 46 invio da parte di editore di comunicazione a Comune, nel cui territorio intende avviare distribuzione in forma gratuita proprio materiale, allegando elenco di eventuali incaricati e collaboratori al riguardo (elenco inviato anche ad Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza o di sede legale), della cui attività rimane comunque responsabile

Editori rilasciano ad incaricati e collaboratori un tesserino di riconoscimento (numerato ed aggiornato, contenente generalità e fotografia del soggetto), che viene ritirato in caso di perdita dei requisiti soggettivi da parte di questi

Art. 47 esercizio di vigilanza su attività di vendita e distribuzione di stampa quotidiana e periodica da parte del Comune, che provvede ad accertare ed irrogare sanzioni, i cui proventi vengono introitati dal Comune stesso

 

Vendite straordinarie (Art. 48) sono quelle attraverso cui esercente dettagliante “offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti” e si possono distinguere in: vendite di liquidazione; vendite di fine stagione; vendite promozionali. Tali vendite sono presentate al pubblico mediante: cartelli indicanti tipologia e periodo di svolgimento; merci esposte, specificando prezzo praticato prima della vendita straordinaria e nuovo prezzo, con relativa percentuale di sconto

Vietata vendita con sistema di pubblico incanto

 

Vendite di liquidazione (Art. 49) eseguite in qualunque momento dell’anno, previo invio di comunicazione a SUAP competente per territorio almeno 15 giorni prima, specificando: motivi di vendita; data di inizio; durata (inferiore a 12 settimane); inventario delle merci poste in liquidazione. Obiettivo è quello di vendere in breve tempo tutte le merci a seguito di: cessazione di attività commerciale; cessione di azienda; trasferimento di azienda in altro locale; trasformazione o rinnovo dei locali. Durante tali vendite, vietato introdurre nell’esercizio e nei locali di pertinenza ulteriori merci (acquistate o concesse in conto deposito) del genere oggetto di liquidazione

 

Saldi o vendite di fine stagione (Art. 50): riguarda prodotti stagionali o di moda “suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo”. Giunta Regionale, sentite Organizzazioni imprese del turismo, servizi e commercio ed Associazioni consumatori iscritte in Registro regionale, definisce periodo e modalità di tali vendite, fissate per anno 2022 con DGR 1358 del 15/11/2021 dal 5 Gennaio al 1 Marzo 2022 per vendite invernali e dal 2 Luglio fino al 1 Settembre 2022 per le vendite estive. Operatori che effettuano vendite di fine stagione o partecipano al Black Friday del 26/11/2021 non hanno obbligo di preventiva comunicazione al Comune competente. Dopo le prime 24 ore da inizio di tali vendite applicate sanzioni se trovata merce sprovvista di cartellino di sconto (Nessuna sanzione applicata nelle prime 24 ore, purché “merce inserita in un’area in cui indicata percentuale di sconto”

 

Vendite promozionali (Art. 51) attuate da esercenti al dettaglio applicando sconti (reali ed effettivi) sui normali prezzi praticati, da comunicare al consumatore tramite uso di qualsiasi mezzo pubblicitario. Durante vendite promozionali, prodotti a prezzo scontato tenuti separati da quelli venduti a prezzo normale. Non necessaria alcuna autorizzazione preventiva o applicata limitazione di tipo quantitativo a tali vendite

Non rientra nelle vendite promozionali, la vendita di prodotti a prezzi scontati eseguiti entro esercizio commerciale senza nessuna forma di pubblicità esterna (compresa quella effettuata in vetrina con qualsiasi forma, compresa apposizione di cartelli su merce esposta con indicazione del doppio prezzo). 

Sanzioni:

Chiunque esercita attività di vendita di distribuzione di stampa quotidiana e periodica in violazione delle disposizioni di L.R. 22/21: multa da 2.000 a 10.000 €

Chiunque viola disposizioni su vendite straordinarie: multa da 500 a 3.000 €

Chiunque viola disposizioni su vendite in spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri mezzi comunicazione, vendita a domicilio: multa da 2.500  a 15.000 € + in caso di particolare gravità o recidiva (2 infrazioni in 1 anno) sospensione attività per non oltre 30 giorni.

Chiunque promuove o realizza attività di “vendita piramidale e di giochi a catena” inducendo 1 o più soggetti ad aderire: arresto da 6 a 12 mesi o multa da 100.000 a 600.000 € + pubblicazione del provvedimento e comunicazione ad Associazione consumatori.

Imprese che non rispetti impegni nei confronti incaricati a vendita diretta: multa da 1.500 a 5.000 €