CREDITO IMPOSTA BENI INNOVATIVI PMI

CREDITO IMPOSTA BENI INNOVATIVI PMI (Legge 147/13; 208/15, 232/16) (pmi06)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Economia e Finanze (MEF), soggetti con reddito di impresa che:

  • effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in Italia
  • dimostrano di essere in regola con norme su infortuni sul lavoro.

 

Iter procedurale:

Legge 232/16 art. 1 comma 11 come modificato da Legge 18/17 prevede che per usufruire dei benefici previsti, impresa deve produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante (se acquisto superiore a 500.000 € perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito  industriale iscritto ad Albo o attestato di conformità rilasciato da Ente di certificazione accreditato) attestante che bene possiede le caratteristiche tecniche prescritte ed è “interconnesso a sistema aziendale di gestione della produzione o rete di fornitura”.

Credito di imposta, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, da riportare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è riconosciuto il credito, e nei 2 successivi.

In base  a Legge 147/13, come modificata da Legge 190/14, MISE fissa criteri di selezione per finanziare progetti, aventi durata di almeno 2 anni, attuati da PMI, in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici, Università, Istituzioni scolastiche, al fine  di:

  1. creare centri sviluppo di software ed hardware per crescita e trasferimento di conoscenze a scuole, cittadinanza, artigiani, micro imprese
  2. creare centri per incubazione di realtà innovative nel mondo di artigianato digitale
  3. creare centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese
  4. messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte di Associazioni temporanee di imprese (ATI) o Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
  5. creare nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate su tecnologie di fabbricazione digitale

 

Entità aiuto:

Legge 147/13 istituisce presso  MISE, Fondo da destinare al sostegno di imprese, composte da almeno 15 dipendenti, che si uniscono  in ATI  o in RTI, o in reti di impresa, aventi nel loro programma comune lo sviluppo di attività innovative.

Legge 208/15 art. 1 comma 91 stabilisce che a fini di imposta sui redditi, soggetti titolari di reddito di impresa ed esercenti arti o professioni,  che effettuano investimenti in beni materiali nel periodo 15/10/2015 – 31/12/2016 si vedono maggiorato del 40% il costo di acquisizione  “con riferimento alla determinazione   delle quote di ammortamento”.

Legge 208/15 art. 1 comma 101, come modificato da Legge 18/07, prevede che il credito di imposta sia commisurato al costo complessivo del bene nel limite di: 3.000.000 €/progetto di investimento per piccole imprese; 10.000.000 € per medie imprese; 15.000.000 € per grandi imprese. In caso di leasing, il costo è quello sostenuto dal locatore per l’acquisto del bene, al netto delle spese di manutenzione.

Legge 208/15 art. 1 comma 102, come modificato da Legge 13/17, prevede che il credito di imposta sia cumulabile con aiuti “de minimis” ed altri aiuti di Stato inerenti stessi costi, purché il suddetto cumulo non superi l’intensità o importo di aiuto più elevato consentito da normativa UE.

Legge 288/15 art. 1 comma 105, come modificato da Legge 18/17, prevede che qualora i beni oggetto di agevolazione non entrino in funzione entro 2° periodo di imposta successivo a quello di acquisizione od ultimazione investimento, credito è rideterminato, escludendo da investimento beni non entrati in funzione. Se entro 5° periodo di imposta successivo a quello di loro entrata in funzione, i beni sono dismessi, o ceduti a terzi, o destinati a strutture produttive diverse da quelle oggetto di agevolazione, il credito di imposta viene rideterminato, escludendo  da investimento i suddetti beni. In caso di beni acquisiti con leasing, tali disposizioni vengono applicate qualora non esercitato il riscatto. Credito di imposta indebitamente utilizzato rispetto ad importo rideterminato viene restituito mediante versamento entro termine per saldo imposta sui redditi relativa a periodo in questione.

Legge 232/16 art. 1 comma 8 estende tale disposizioni anche ad investimenti in beni strumentali nuovi (esclusi veicoli ed altri mezzi di trasporto, ma inclusi beni riportati in Allegato A di Legge 232/16 pubblicato su GU  237/16, come modificato da Legge 18/17, atti  a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale di “Industria 4.0”, il cui costo di acquisizione viene maggiorato  di 150%) effettuati entro 31/12/2017 (ammessa proroga al 30/06/2018, purchè entro 31/12/2017 ordine risulti accettato dal venditore e versato un acconto, almeno pari a 20% del costo). I soggetti di “Industria 4.0” beneficiano di una maggiorazione del 40% sul costo di investimenti in beni immateriali compresi in Allegato B di Legge 232/16 pubblicato su GU 297/156, purché effettuati entro 31/12/2017.