COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE (D.P.R. 380/01; Legge 90/13; D.M. 16/1/96; L.R. 1/18; D.G.R. 20/6/17) (casa21)

Soggetti interessati:

Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT)

Servizio Tutela e Gestione Assetto del Territorio (Servizio, in particolare P.F. Tutela del Territorio di Pesaro, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e Tutela delle Acque e Territorio di Ancona) individuato con DGR 669 del 20/06/2017 quale organismo incaricato di effettuare l’attività di controllo sulla normativa antisismica, con esclusione degli interventi di riparazione, ripristino, ricostruzione con adeguamento sismico di immobili (anche ad uso produttivo) danneggiati  dal sisma 2016 di competenza di Ufficio Speciale per Ricostruzione (USR).

Chiunque intende eseguire interventi di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e riparazione “in zone del territorio regionale dichiarate sismiche” dovrà rispettare seguenti norme tecniche:

  • edifici in muratura: ordinaria o armata (costituita da elementi resistenti semipieni, che consentono  realizzazione di pareti murarie incorporanti apposite armature metalliche verticali ed orizzontali) che presentano caratteristiche di solidarietà tra gli elementi strutturali componenti e di rigidezza complessiva riportate in allegato a D.M. 16/1/1996;
  • edifici con struttura a pannelli portanti: associazione di pannelli verticali prefabbricati resi solidali a strutture orizzontali prefabbricate o costruite in opera. Schema strutturale dell’edificio deve contenere pareti di irrigidimento lungo direzioni orizzontali ed ortogonali;
  • edifici con strutture intelaiate (Aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esterne) in  cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei prodotti materiali;
  • edifici con strutture miste (muratura, calcestruzzo armato, metallico), prestazioni calcolate su “elementi strutturali a cui è prevalentemente affidato compito di resistere a forze orizzontali”;
  • edifici con strutture in legno. Ammessa costruzione di zoccolo in muratura o calcestruzzo semplice ed armato di non oltre 4 m. e le strutture portanti devono essere “solo di 1 pezzo e collegate in modo da non avere indebolimenti in corrispondenza della giuntura”;

Escluse da autorizzazioni e normative tecniche, lavori di manutenzione ordinaria e rifiniture.

Iter procedurale:

MIT con D.M. 16/1/1996 stabilisce modalità per eseguire costruzioni in zone sismiche, comprendenti:

  • altezza, calcolata tra piano di copertura più elevato e terreno, non superiore a 10 m. per edificio in legno, 16 m. in muratura ordinaria, 25 m. in muratura armata, 32 m. pannelli portanti, nessun limite per intelaiatura.  Sono escluse eventuali torri per scale o ascensori. Nel caso di cantine o seminterrati altezza maggiorata  di non oltre 4 m. Se strade o terreni in pendio, altezze maggiorate di 1,50 m. Nel caso di edifici prospicienti su strada, altezza limitata in funzione della larghezza stradale. Nel caso di edificio angolo tra più strade, altezza rapportata a strada più stretta. Consentita sopraelevazione in edifici in muratura, cemento armato, in acciaio o pannelli portanti, purché Ufficio Tecnico Comunale verifichi numero massimo di piani da realizzare ed “idoneità struttura esistente a sopportare nuovo carico”;
  • distanza tra edifici fissata sulla base regolamenti comunali. Due edifici non possono essere costruiti a contatto, salvo che “non costituiscono un unico organismo statico” e nel caso che 2 edifici formano organismi distaccati, vanno forniti di un giunto tecnico;
  • elementi divisori interni se di altezza superiore a 4 m. o che sviluppano una superficie a 20 mq. collegati alla struttura superiore ed inferiore mediante nervature verticali;
  • adeguamento edifici per renderli più resistenti ad azioni sismiche, tramite soprelevazione (consentite in strutture in muratura di non oltre 1 piano, ed in cemento armato, purché di altezza inferiore ai limiti prescritti); ampliamento (Variazioni che comportano incremento del carico originario superiore al 20%); “insieme sistematico di opere che portano ad un organismo edilizio diverso dal precedente”; interventi che tendono ad innovare o sostituire parti strutturali dell’edificio”. Nell’adeguamento tener presente comportamento globale edificio ed efficacia  collegamenti tra solai e pareti e delle pareti tra loro, la resistenza della muratura calcolata in relazione alla tipologia, qualità e stato di conservazione del sistema murario. Murature che non presentano gravi sistemi di instabilità possono essere riparate, altrimenti vanno demolite e ripristinati possibilmente con stessi materiali preesistenti. Archi e volte muniti di chiave, tiranti, cinture posti in modo da assorbire integralmente la spinta (Nel caso di lesioni impiegare adeguare cuciture o iniezioni cementizie), scale generalmente in cemento armato o acciaio (Scale preesistenti conservate solo se non presentano lesioni);
  • interventi di miglioramento, cioè opere “riguardanti singoli elementi strutturali edificio con lo scopo di conseguire un maggior grado di sicurezza senza modificarne in maniera sostanziale il comportamento globale”. Interventi attuati con priorità su edifici di carattere monumentale;
  • ristrutturazioni debbono tendere “a conseguire un maggior grado di sicurezza delle azioni sismiche” compresi quelli sottoposti a vincoli;
  • criteri generali tecnico-costruttivi per progettazione e collaudo debbono tenere presente che “edificio in grado di resistere ad azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti” causati da  azioni sismiche;
  • muri di sostegno: calcolare azione sismica agente in direzione orizzontale;
  • calcolare carichi e sovraccarichi e loro combinazioni e verifica della sicurezza delle costruzioni alle “sollecitazioni dovute alle azioni sismiche”;
  • caratteristiche generali e proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione “fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumono valori significativi”. Nel caso di costruzioni su pendii “valutare le condizioni di stabilità dei pendii”;
  • protezione delle costruzioni dagli incendi;
  • eventuali deroghe concesse da Ministero Infrastrutture se “sussistono  regioni particolari che ne impediscono  in tutto od in parte l’osservanza” in particolare nei centri storici. Possibilità di deroga confermata nei piani particolareggiati dei Comuni.

Regione Marche con L.R. 1/18, come modificata da ultimo da L.R. 50/20, ha approvato “Nuove norme in materia di costruzioni in zone sismiche” che prevede ad:

Art. 1 obiettivi della legge riguardanti: tutela della pubblica incolumità; riordino delle funzioni in materia sismica; riorganizzazione delle strutture tecniche competenti al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica per riduzione del rischio sismico; modalità di esercizio della vigilanza su opere/costruzioni; repressione delle violazioni alle norme di legge

Art. 2 assegnazione delle funzioni in materia sismica (comprese quelle relative ad interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità) ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata. Al riguardo Comuni che hanno istituito Sportello unico (SU) indicano nel proprio sito web il collegamento al sistema informativo integrato regionale (SIIR). SU può sostituirsi al committente nella trasmissione dei documenti relativi agli adempimenti previsti da art. 65 e 93 di DPR 380/01 e da L.R. 1/08

Art. 3 assegnazione alla Regione dei seguenti compiti:

a)definire programmi di prevenzione sismica, anche con il supporto di Ordini e Collegi professionali e delle Università

b)svolgere attività di formazione e aggiornamento delle strutture tecniche regionali competenti, anche in collaborazione con Ordini e Collegi professionali, per diffusione di cultura in materia antisismica

c)implementare un sistema informativo integrato, volto a garantire un adeguato supporto tecnologico per esercizio delle funzioni in materia sismica, al fine di garantire gestione automatica dei procedimenti

d)adottare atti di indirizzo per uniformare le attività delle strutture tecniche competenti in materia sismica ed esercizio da parte dei Comuni delle funzioni assegnate

e)esercizio delle funzioni relative agli interventi per riparazione, ripristino con miglioramento od adeguamento sismico e ricostruzione. Al riguardo Giunta Regionale approva atti diretti ad accelerare il processo di ricostruzione conseguente agli eventi sismici iniziati nel 2016

f)istituire presso Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico (CTS), composto da: funzionari regionali esperti in materia sismica; rappresentanti di Ordini e Collegi professionali; rappresentanti di Università. Comitato ha il compito di supportare le strutture tecniche regionali competenti nell’esercizio delle funzioni assegnate

Giunta Regionale definisce modalità di costituzione e funzionamento di CTS

Adempimenti connessi a L.R. 1/18 effettuati mediante utilizzo del SIIR

Art. 4 concorso degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica alla riduzione del  rischio sismico, tramite analisi della pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, in modo da indirizzare le scelte di ubicazione, i processi di trasformazione urbana, la realizzazione delle opere verso criteri di mitigazione del rischio sismico, tenendo conto della classificazione sismica del Comune.

Art. 5 ruolo degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale chiamati a:

a)individuare il grado di pericolosità di ogni area del territorio, in base a studi di microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione

b)definire prescrizioni atte a ridurre il rischio sismico, fissando per ogni parte del territorio soglie di criticità, limiti e condizioni per realizzare interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia

Art. 6 ambito di applicazione di L.R. 1/18 riguardante opere pubbliche e private localizzate nelle zone dichiarate sismiche, comprese varianti in corso d’opera diverse da quelle non sostanziali individuate da D.M. 30/4/2020 e della normativa regionale di recepimento

Art. 7 divieto, nelle zone dichiarate sismiche, di iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dal Servizio competente, a seguito di invio di progetto esecutivo strutturale composto da:

a)relazione di calcolo strutturale, comprensiva di descrizione di opera e criteri generali di analisi e verifica;

b)relazione sui materiali (evidenziare loro caratteristiche, qualità, dosi impiegate nella costruzione);

c)elaborati grafici architettonici,l strutturali e particolari costruttivi;

d)relazione geologica e/o geotecnica (se necessaria);

e)scheda sintetica relativa ad intervento;

f)piano di manutenzione;

g) relazione di calcolo asseverata dal progettista

Nella valutazione del progetto, Servizio verifica:

a)completezza e regolarità della documentazione inviata ed in particolare: denuncia dei lavori; dichiarazione su uso domanda da bollo in caso di pagamento virtuale; asseverazione del progettista; versamento del contributo regionale per spese istruttorie; procure di committente e di appaltatore delle opere (ove prevista); dichiarazione del collaudatore (ove prevista); identificazione degli elaborati progettuali e loro corrispondenza ad elenco riportato nella denuncia dei lavori; presenza di scheda sintetica; regolarità della descrizione digitale degli elaborati tecnici

b)conformità del progetto alle norme tecniche per le costruzioni ed in particolare: completezza ed adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali; congruità del progetto architettonico con quello strutturale; corrispondenza tra risultati dell’indagine geologica o geotecnica con il progetto strutturale; completezza ed adeguatezza della scheda sintetica, al fine di valutarne conformità alle norme tecniche per costruzioni; accuratezza dei particolari esecutivi di progettazione; adeguatezza e completezza del rilievo geometrico strutturale per le costruzioni vigenti.

Analoghi controlli eseguiti anche per interventi non oggetto di autorizzazione sismica, ma sottoposti a controllo a campione

Autorizzazione sismica ha valore ed effetto di certificazione di cui ad Art. 90 del D.P.R. 380/01, fermo restando responsabilità del committente, progettista, direttore dei lavori, costruttore e collaudatore statico “ciascun per la propria competenza”

Art. 8 modalità di rilascio della autorizzazione sismica prescritta per interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità rilasciata dal Servizio secondo termini e modalità previste dal D.P.R. 380/01. Non occorre autorizzazione sismica preventiva da parte del Servizio in caso di interventi di messa in sicurezza non realizzati in regime di somma urgenza da parte di Enti pubblici o di lavori privati a questi assimilabili. Richiesta di autorizzazione sismica inviata solo per via telematica (avvalendosi del Sistema Informativo Integrato SII), corredata da:

1)       progetto esecutivo redatto in conformità alle disposizioni di D.P.R. 380/01 e ad Allegato 1 di L.R. 1/18 pubblicato su BUR 71/20

2)       ricevuta del versamento per spese istruttorie.

Responsabile del procedimento può:

–          chiedere ad interessati chiarimenti od integrazioni a documenti inviati, nonché eliminazione di eventuali irregolarità;

–          svolgere attività di controllo diretto in loco per valutare stato del sito

Provvedimento di autorizzazione o di diniego è comunicato al richiedente mediante SII

Durante lavori Servizio può svolgere attività di controllo in cantiere al fine di accertare rispondenza delle opere in fase di esecuzione con quelle approvate

Art. 8 bis esecuzione di interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità che prevede l’invio mediante SII da parte dell’interessato della denuncia di inizio lavori (DIA) e della ricevuta di versamento del contributo per spese istruttorie, con conseguente rilascio da parte del Servizio di “attestazione di avvenuto deposito”, salvo caso di interventi di sopraelevazione per cui l’attestato di deposito viene rilasciato dopo la certificazione per la sopraelevazione

Servizio esegue controlli a campione su rispondenza del progetto e della costruzione alle normative tecniche. Campione sorteggiato entro giorno 10 del mese in entità pari a:

–         5% del numero delle denuncie presentate nel mese precedente in caso di interventi di adeguamento e miglioramento sismico;

–         5% del numero di DIA presentate nel mese precedente in caso di interventi di nuova costruzione;

–         3% del numero di denuncie presentate nel mese precedente in caso di riparazioni ed interventi localizzati su costruzioni esistenti

Esito del sorteggio viene comunicato tramite sito www.norme.marche.it

Responsabile del procedimento del Servizio:

–         può chiedere chiarimenti o integrazioni della documentazione inviata od eliminazione di irregolarità o vizi formali presenti in domanda;

–         deve comunicare, mediante SII, al soggetto interessato ed al Comune, entro 60 giorni dal sorteggio, esito del controllo;

–         può sempre eseguire attività di controllo diretto in cantiere

Art. 9 inizio dei lavori coincidente con il momento di realizzazione di un nuovo elemento strutturale, o di una sua modifica sostanziale (compresa demolizione parziale). Si deve conservare in cantiere (anche mediante collegamento internet al SII), a disposizione degli organi di controllo, dal giorno di inizio fino a quello di ultimazione dei lavori, i prospetti, i progetti e le relative varianti  vidimati dalla struttura tecnica competente e firmati dal costruttore.

Art. 10 presentazione di relazione a struttura ultimata e rilascio del relativo attestato di deposito attuato tramite SII attestante conformità delle opere eseguite al progetto e ad eventuali varianti autorizzate (attestazione confermata dal collaudatore nel certificato di collaudo statico)

Denuncia dei lavori per interventi strutturali accompagnata dalla nomina e dichiarazione di accettazione del collaudatore statico. Per altri interventi disciplinati da L.R. 1/18, indipendentemente dal sistema costruttivo e materiale impiegato, presentato al Servizio, tramite SII, certificato di collaudo statico, da comunicare allo Sportello Unico comunale e da inviare al committente

SII, al momento della consegna dei suddetti documenti, comunica relativi i dati di protocollo

Art. 11 applicazione delle norme vigenti per i beni culturali  nella esecuzione di lavori di natura antisismica su edifici o manufatti (pubblici o privati) di carattere monumentale, o di interesse archeologico, storico, artistico

Art. 12 modalità da parte del Comune di eseguire (anche in caso di procedure per rilascio titoli abilitativi in sanatoria) controlli per accertare che:

a)chiunque esegue lavori di cui ad  6 rispetti le procedure previste negli Art. 7, 8 e 8 bis

b)lavori suddetti eseguiti in conformità a quanto rappresentato graficamente negli elaborati progettuali presentati al Servizio ed una volta ultimati, documentati mediante relazione e certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione secondo modalità di cui ad Art 10

Comune invia verbali dei controlli eseguiti con i relativi risultati al Servizio, affinché verifichi che i lavori siano attuali in conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica. A tal fine presentata al Servizio una documentazione tecnica, allegata al certificato di collaudo statico o alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (comprensiva di rilievi strutturali delle spese realizzate, indagini sui materiali e relative verifiche analitiche) “diretta alla verifica del rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica”

Art. 13 regime sanzionatorio da applicare in caso di irregolarità è quello di D.P.R. 380/01

Art. 14 contributo dovuto dal richiedente, ai fini della presentazione della denuncia di inizio lavori per interventi di cui ad Art. 8 e 8 bis, ad Ente competente per le spese relative all’attività istruttoria, conservazione dei progetti ed esecuzione dei controlli da parte di Servizio. Modalità per la determinazione ed il versamento del suddetto contributo sono definite da Giunta Regionale. Contributo:

a)non dovuto in caso di progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi, salvo che tale onere compreso negli eventuali finanziamenti previsti da normativa statale emanata al riguardo;

b)non dovuto in caso di opere di competenza delle Amministrazioni pubbliche o di opere realizzate da privati e donate ad Enti pubblici o concesse a questi in comodato gratuito o in altri casi stabiliti da Giunta Regionale;

c)dovuto negli interventi di adeguamento a norme tecniche per costruzioni in zona sismica necessari per condoni edilizi o procedimenti relativi a violazioni delle norme antisismiche

Risorse derivanti dal versamento del contributo sono destinate a coprire le spese per formazione, aggiornamento, funzionamento del Servizio

Art. 15 disposizioni adottate da Giunta Regionale riguardanti:

a)individuazione dei criteri per implementare SII

b)adozione atti di indirizzo di cui ad  3 anche al fine di coordinare le disposizioni di L.R. 1/18 con le specifiche norme attive di settore (comprese quelle sui contratti pubblici)

c)definizione delle modalità di costituzione e funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico (CTS)

d)determinazione della documentazione minima da inviare in funzione della tipologia di intervento, insieme alla denuncia dei lavori

e)individuazione, in coerenza con le Linee guida, gli interventi da classificare nelle tipologie previste da D.P.R. 380/01

f)determinazione dei criteri con cui fissare entità e modalità di versamento del contributo di cui ad Art 14

Entità aiuto:

Legge 96/17, che  modifica Legge 90/13,  introduce ad Art. 16 comma 1-septies la possibilità di usufruire di una detrazione da imposta da parte di acquirenti di unità immobiliari in Comuni ricadenti in zone classificate a rischio sismico 1, oggetto di demolizione e successiva ricostruzione di  intero edificio allo scopo di ridurne il rischio sismico (anche con incremento volumetrico rispetto ad edificio preesistente, purché norme urbanistiche lo consentano) da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedono entro 18 mesi da conclusione dei lavori ad alienare l’immobile stesso. Detrazioni d’imposta pari a 75% o 85% del prezzo di unità immobiliare, come risulta da atto pubblico di compravendita, comunque non oltre 96.000 €/unità. Soggetti beneficiari possono, in luogo della detrazione, optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato l’intervento o ad altri soggetti privati con facoltà di successiva cessione del credito da parte di questi (esclusa cessione ad Istituti di credito e intermediari finanziari).  Agevolazioni sono concesse nel limite di 26.700.000 € per anno 2021, 32.400.000 € per anno 2022, 19.400.000 € per anno 2023, 11.400.000 € per anno 2024, 4.600.000 € per anno 2025.

Per attuazione di L.R. 1/18 stabilito che a partire dal 2019 le risorse necessarie sono definite in sede di bilancio regionale, fermo restando possibilità per Giunta Regionale di apportare “variazioni al documento tecnico ed al bilancio finanziario gestionale necessarie per la gestione”

Per eseguire studi di microzonazione sismica Regione Marche stanzia fondi in base a quanto stabilito da legge di bilancio.

Per espletamento della istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione sismica, l’esecuzione di controlli su nuove costruzioni o interventi di adeguamento alle norme tecniche nelle costruzioni preesistenti in zona sismica necessari per i condoni edilizi è dovuto dal richiedente un contributo fissato dalla Giunta regionale ad Ente competente, salvo caso di:

a)interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi (esclusa salvo ipotesi in cui tale onere sia compreso negli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa nazionale in materia di pubbliche calamità)

b)opere di competenza di Amministrazioni pubbliche, o opere realizzate da privati ma donate ad Enti pubblici, o concesse a queste in comodato d’uso gratuito.

Risorse derivanti da tali contributi sono usate per la formazione e aggiornamento dei soggetti impegnati nell’esercizio delle funzioni in materia sismica; il funzionamento delle strutture tecniche competenti

Sanzioni:

Chiunque violi le norme antisismiche: multa da 200 a 10.000 € + sospensione lavori + eventuale demolizione delle opere a spese trasgressore + decadenza agevolazioni pubbliche

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