COSTRUZIONE O RIATTIVAZIONE IMPIANTI IDROELETTRICI (Legge 10/91; D.M. 7/5/92, 3/8/95; L.R. 13/92; Del. AEG 22/11/98) (energy07)
Soggetti interessati:
Chiunque produce energia elettrica per usi propri o per cederla ad ENEL o imprese produttrici e distributrici di energia elettrica che intendono:
a) riattivare impianti idroelettrici aventi concessioni rinunciate o dismessi dal 15/1/1991;
b) costruire nuovi impianti idroelettrici o potenziare impianti esistenti.
Ammesse iniziative di locazione finanziaria con società iscritte ad Albo ministeriale, che stipulano con Ministero Industria convenzioni tipo approvate con D.M. 3/8/95
Iter procedurale:
Domanda in carta legale inviata a Ministero Industria (copia anche a Regione), corredata, pena annullamento domanda, da:
– documentazione attestante titolo rappresentanza del richiedente;
– certificato di iscrizione a Camera Commercio;
– certificato di vigenza rilasciato da Tribunale attestante legale rappresentante;
– delibere Organismo direttivo che autorizza opera;
– dichiarazione notorietà attestante stato iniziativa, esistenza o meno di altri finanziamenti pubblici,
conformità dati in domanda con quanto riportato nei documenti allegati;
– relazione tecnica contenente: corografia impianto, planimetria generale; profilo altimetrico; pianta,
sezioni sbarramento ed opere di presa; sezione canale di deviazione e di scarico; pianta e sezione
vasca di carico; profilo condotta forzata; pianta e sezione fabbricato centrale; schemi idraulici ed
elettrici; elenco opere idrauliche, civili, elettromeccaniche e linee collegamento; computo metrico e
preventivi spesa;
– copia autentica autorizzazioni o concessioni necessarie ad iniziativa;
– copia comunicazione UTIF circa cessato esercizio impianto da riattivare;
– certificato antimafia;
– schede tecniche riassuntive caratteristiche iniziativa;
– scheda attestante possesso requisiti economico-finanziari richiedente, evidenziando rapporto tra
fondi propri ed investimento richiesto, allegando eventuali bilanci ultimi 3 anni.
Ministero trasmette entro 30 giorni domanda e documentazione ad ENEL per istruttoria tecnico-economica da eseguire entro 4 mesi, tenendo conto:
– quantitativo di energia elettrica producibile in 30 anni/1.000.000 di investimento (Non inferiore a
10.000 kwh/1.000.000;
– copia concessioni o autorizzazioni necessarie ad iniziativa (Possibile invio entro 90 giorni da
compilazione graduatoria beneficiari);
– caratteristiche tecniche, economiche, finanziarie richiedente.
Ministero approva domanda, redige graduatoria beneficiari, tenendo conto redditività impianto e/o quantità globale di energia elettrica prodotta, ed emette decreto concessione aiuto, specificando importo e tempi realizzazione iniziativa.
Sono ammesse spese, al netto IVA, relative a:
a) acquisto impianti, attrezzature relative ad iniziativa, compresa installazione e trasporto
b) opere edili ed apparecchiature di misurazione connesse a progetto;
c) progettazione, direzione lavori, collaudo …
Escluse spese per acquisto terreni, espropri, indennizzi, oneri finanziari, revisione prezzi.
Beneficiario presenta richiesta erogazione contributo a Ministero su stato avanzamento semestrale dei lavori, allegando:
a) certificato antimafia;
b) delibera Organismo amministrativo su assegnazione e liquidazione lavori;
c) dichiarazione notorietà attestante data inizio e fine lavori, forma di accredito del contributo, rispetto
obblighi di legge, tipo contabilità adottata;
d) elenco riepilogativo spese sostenute sottoscritto da collaudatore e beneficiario;
e) certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato, attestante
data di inizio e fine lavori, conformità lavori a progetto approvato ed a normative vigenti, importo
totale della spesa;
f) documentazione quietanzata spesa.
Ministero eroga contributo entro 210 giorni da invio domanda.
Interessato può chiedere a Ministero autorizzazione a variazioni in corso d’opera o nei tempi di esecuzione, purché non comportino aumenti di contributo.
Beneficiari sono tenuti entro 30 Aprile, per i 3 anni successivi a collaudo, ad inviare a Ministero Industria relazione sottoscritta da tecnico abilitato circa regolare manutenzione ed esercizio impianti, evidenziando “dati tecnici, economici ed energetici di esercizio”.
Ministero effettua verifiche su impianti, a spese beneficiario, in collaborazione con ENEA.
Contributo revocato qualora:
– entro 120 giorni da concessione contributo, lavori non iniziati o non documentata realizzazione
almeno 30% spese previste;
– non rispettati obblighi di manutenzione impianti ed invio relazione a Ministero.
Entità aiuto:
Contributo pari a 30% spesa sostenuta. Ammesso cumulo con altri benefici pubblici fino a 75% spesa
Fissati da Autorità per Energia Elettrica i prezzi di cessione di eccedenze di energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW che a partire da 1 Gennaio 1999 sono pari a:
– impianti entrati in funzione prima del 31 Luglio 1998: 63 £/Kwh fino a 220 KW; 45 £/Kwh
da 221 a 400 KW; 37 £/Kwh da 501 a 1000 KW; 30 £/Kwh da 1001 a 2000 KW; 25 £/Kwh
oltre 2000 KW
– impianti entrati in funzione dopo 31 Luglio 1998: 147 £/Kwh fino a 220 KW; 123 £/Kwh
da 221 a 400 KW; 110 £/Kwh da 501 a 1000 KW; 96 £/Kwh da 1001 a 2000 KW; 89 £/Kwh
oltre 2000 KW
– impianti beneficiari di contributi pubblici per 3 anni: 144 £/Kwh fino a 220 KW; 114 £/Kwh
da 221 a 400 KW; 98 £/Kwh da 501 a 1000 KW; 80 £/Kwh da 1001 a 2000 KW; 72 £/Kwh
oltre 2000 KW
– impianti beneficiari di contributi pubblici per 5 anni: 142 £/Kwh fino a 220 KW; 107 £/Kwh
da 221 a 400 KW; 88 £/Kwh da 501 a 1000 KW; 67 £/Kwh da 1001 a 2000 KW; 60 £/Kwh
oltre 2000 KW
– impianti beneficiari di contributi pubblici oltre 5 anni: 136 £/Kwh fino a 220 KW; 93 £/Kwh
da 221 a 400 KW; 69 £/Kwh da 501 a 1000 KW; 60 £/Kwh oltre 1000 KW.
Esclusi impianti gestiti da ENEL o da imprese direttamente distributrici di energia elettrica.