COSTRUZIONE O RIATTIVAZIONE IMPIANTI IDROELETTRICI (Legge 10/91; D.M. 7/5/92, 3/8/95; L.R. 13/92; Del. AEG 22/11/98)  (energy07)

Soggetti interessati:

Chiunque produce energia elettrica per usi propri o per cederla ad ENEL o imprese produttrici e distributrici di energia elettrica che intendono:

a) riattivare impianti idroelettrici aventi concessioni rinunciate o dismessi dal 15/1/1991;

b) costruire nuovi impianti idroelettrici o potenziare impianti esistenti.

Ammesse iniziative di locazione finanziaria con società iscritte ad Albo ministeriale, che stipulano con Ministero Industria convenzioni tipo approvate con D.M. 3/8/95

Iter procedurale:

Domanda in carta legale inviata a Ministero Industria (copia anche a Regione), corredata, pena annullamento domanda, da:

– documentazione attestante titolo rappresentanza del richiedente;

– certificato di iscrizione a Camera Commercio;

– certificato di vigenza rilasciato da Tribunale attestante legale rappresentante;

– delibere Organismo direttivo che autorizza opera;

– dichiarazione notorietà attestante stato iniziativa, esistenza o meno di altri finanziamenti pubblici,

  conformità dati in domanda con quanto riportato nei documenti allegati;

– relazione tecnica contenente: corografia impianto, planimetria generale; profilo altimetrico; pianta,

  sezioni sbarramento ed opere di presa;  sezione canale di deviazione e di scarico; pianta e sezione

  vasca di carico; profilo condotta forzata; pianta e sezione fabbricato centrale; schemi idraulici ed

  elettrici; elenco opere idrauliche, civili, elettromeccaniche e linee collegamento; computo metrico e

  preventivi spesa;

– copia autentica autorizzazioni o concessioni necessarie ad iniziativa;

– copia comunicazione UTIF circa cessato esercizio impianto da riattivare;

– certificato antimafia;

– schede tecniche riassuntive caratteristiche iniziativa;

– scheda attestante possesso requisiti economico-finanziari richiedente, evidenziando rapporto tra

  fondi propri ed investimento richiesto, allegando eventuali bilanci ultimi 3 anni.

Ministero trasmette entro 30 giorni domanda e documentazione ad ENEL per istruttoria tecnico-economica da eseguire entro 4 mesi, tenendo conto:

– quantitativo di energia elettrica producibile in 30 anni/1.000.000 di investimento (Non inferiore a

  10.000 kwh/1.000.000;

– copia concessioni o autorizzazioni necessarie ad iniziativa (Possibile invio entro 90 giorni da

  compilazione graduatoria beneficiari);

– caratteristiche tecniche, economiche, finanziarie richiedente.

Ministero approva domanda, redige graduatoria beneficiari, tenendo conto redditività impianto e/o quantità globale di energia elettrica prodotta, ed emette decreto concessione aiuto,  specificando importo e tempi realizzazione iniziativa.

Sono ammesse spese, al netto IVA, relative a:

a) acquisto impianti, attrezzature relative ad iniziativa, compresa installazione e trasporto

b) opere edili ed apparecchiature di misurazione connesse a progetto;

c) progettazione, direzione lavori, collaudo …

Escluse spese per acquisto terreni, espropri, indennizzi, oneri finanziari, revisione prezzi.

Beneficiario presenta richiesta erogazione contributo a Ministero su stato avanzamento semestrale dei lavori, allegando:

a) certificato antimafia;

b) delibera Organismo amministrativo su assegnazione e liquidazione lavori;

c) dichiarazione notorietà attestante data inizio e fine lavori, forma di accredito del contributo, rispetto

    obblighi di legge, tipo contabilità adottata;

d) elenco riepilogativo spese sostenute sottoscritto da collaudatore e beneficiario;

e) certificato di collaudo tecnico-amministrativo, redatto e sottoscritto da tecnico abilitato, attestante

    data di inizio e fine lavori, conformità lavori a progetto approvato ed a normative vigenti, importo

    totale della spesa;

f) documentazione quietanzata spesa.

Ministero eroga contributo entro 210 giorni da invio domanda.

Interessato può chiedere a Ministero autorizzazione a variazioni in corso d’opera o nei tempi di esecuzione, purché non comportino aumenti di contributo.

Beneficiari sono tenuti entro 30 Aprile, per i 3 anni successivi a collaudo, ad inviare a Ministero Industria relazione sottoscritta da tecnico abilitato circa regolare manutenzione ed esercizio impianti, evidenziando “dati tecnici, economici ed energetici di esercizio”.

Ministero effettua verifiche su impianti, a spese beneficiario, in collaborazione con ENEA.

Contributo revocato qualora:

– entro 120 giorni da concessione contributo, lavori non iniziati o non documentata realizzazione

  almeno 30% spese previste;

– non rispettati obblighi di manutenzione impianti ed invio relazione a Ministero.

Entità aiuto:

Contributo pari a 30% spesa sostenuta. Ammesso cumulo con altri benefici pubblici fino a 75% spesa

Fissati da Autorità per Energia Elettrica i prezzi di cessione di eccedenze di energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW che a partire da 1 Gennaio 1999 sono pari a:

– impianti entrati in funzione prima del 31 Luglio 1998: 63 £/Kwh fino a 220 KW; 45 £/Kwh

  da 221 a 400 KW; 37 £/Kwh da 501 a 1000 KW; 30 £/Kwh da 1001 a 2000 KW; 25 £/Kwh

  oltre 2000 KW

– impianti entrati in funzione dopo 31 Luglio 1998: 147 £/Kwh fino a 220 KW; 123 £/Kwh

  da 221 a 400 KW; 110 £/Kwh da 501 a 1000 KW; 96 £/Kwh da 1001 a 2000 KW; 89 £/Kwh

  oltre 2000 KW

– impianti beneficiari di contributi pubblici per 3 anni: 144 £/Kwh fino a 220 KW; 114 £/Kwh

  da 221 a 400 KW; 98 £/Kwh da 501 a 1000 KW; 80 £/Kwh da 1001 a 2000 KW; 72 £/Kwh

  oltre 2000 KW

– impianti beneficiari di contributi pubblici per 5 anni: 142 £/Kwh fino a 220 KW; 107 £/Kwh

  da 221 a 400 KW; 88 £/Kwh da 501 a 1000 KW; 67 £/Kwh da 1001 a 2000 KW; 60 £/Kwh

  oltre 2000 KW

– impianti beneficiari di contributi pubblici oltre 5 anni: 136 £/Kwh fino a 220 KW; 93 £/Kwh

  da 221 a 400 KW; 69 £/Kwh da 501 a 1000 KW; 60 £/Kwh oltre 1000 KW.

Esclusi impianti gestiti da ENEL o da imprese direttamente distributrici di energia elettrica.

 

 

 

 

 

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