CONTROLLO REGIONE SU PROPRI ENTI

CONTROLLO REGIONE SU PROPRI ENTI (L.R 20/84, 34/96, 20/03, 13/04, 37/12, 33/14, 1/22)    (enti02)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale Rapporti con Enti locali e Enti dipendenti (Servizio), Consorzio bonifica delle Marche, Ente regionale per manifestazione fieristiche, Agenzia regionale sanitaria (ARS), Ente per diritto allo studio universitario (ERSU), Agenzia servizi nel settore agroalimentare delle marche (ASSAM), Agenzia promozione turistica regionale (APTR), Agenzia regionale protezione ambientale (ARPAM), Agenzia regionale Marche lavoro (ARMAL), Istituto autonomo case popolari (IACP), Consorzio regionale degli IACP (CRIACP), Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), Enti amministratori di terre civiche.

Iter procedurale:

L.R. 34/96, come modificata da ultimo da L.R. 1/21, definisce le norme per  nomine e designazioni di Regione “in organi di Enti e soggetti pubblici e privati diversi dalla Regione” da attuare in base a quanto stabilito in Art. 10 “prima della scadenza dei termini previsti dalle normative istitutive”, salvo caso di nomine coincidenti con termine di fine legislatura o “scadenti nel periodo intercorrente tra la cessazione delle funzioni ordinarie del Consiglio regionale prima delle elezioni e 45 giorni dopo 1° riunione del Consiglio successiva alle elezioni stesse” (In tal caso nomine e designazioni effettuate entro 4 mesi da 1° seduta del Consiglio e termine fissato per presentare le candidature fissato entro 45 giorni successivi a suddetta seduta)

Spetta alla Assemblea regionale la nomina di  amministratori di Enti ed aziende dipendenti, società o consorzi a partecipazione regionale, il cui elenco è riportato negli Allegati A e B della L.R. 34/96 pubblicato su BUR 5/97.

Spetta alla Giunta Regionale la nomina e designazione di competenze generiche alla Regione, non attribuite in modo specifico alla Assemblea o al Presidente della Giunta da norme statali,  nonché quelle per cui “prevista presenza delle minoranze, o voto limitato, o quando rappresentanti di Regione da eleggere sono in numero superiore a 2 “.

Uffici di Giunta e del Consiglio Regionale competenti per le nomine tengono aggiornati i dati relativi ai termini di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi. Servizio entro 30 Novembre pubblicano avviso su quotidiano a diffusione regionale e su BUR in merito ad elenco delle nomine da attuarsi nell’anno successivo, evidenziando:

  1. denominazione di Ente ed organismi interessati
  2. norme di legge, o regolamento, o statuto o convenzione relativo
  3. competenze alla nomina
  4. requisiti previsti dalla normativa istitutiva di Organismo interessato
  5. durata in carica
  6. data entro cui deliberata nomina o designazione
  7. eventuali compensi previsti a qualsiasi titolo per incarico

Se occorre procedere nel corso dell’anno, anche a seguito di norme sopraggiunte, a nomine o designazioni non comprese in Elenco, o a sostituzioni per qualsiasi causa, occorre pubblicarlo su BUR entro 30 giorni da evento.

Commissione consiliare competente definisce requisiti professionali e di esperienza  minimi necessari ad espletamento di incarico e lo comunica al Servizio Rapporti con Enti locali ed Enti dipendenti entro 30 Settembre per le nomine di anno successivo (entro 15 giorni da evento per le nomine anno in corso). A tal fine Servizio Rapporti con Enti locali ed Enti dipendenti comunica entro 30 Giugno alla Commissione elenco delle nomine da attuarsi nell’anno successivo ed, entro 15 giorni dal verificarsi di evento, elenco delle nomine da attuarsi  nell’anno in corso.

Fino a 30 giorni prima della nomina, ammesso invio al Presidente del Consiglio/Giunta Regionale elenco delle candidature da parte di Consiglieri, Ordini professionali, Enti ed Associazioni operati nei settori interessati, corredate da:

  • esposizione motivi giustificativi e relazione contenente: Comune di residenza; data e luogo di nascita; titolo di studio; curriculum professionale; occupazione abituale; elenco delle cariche pubbliche, o in società di partecipazione pubblica, o in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente o in precedenza
  • dichiarazione con firma autenticata di: assenza conflitti di interesse con incarico; non appartenere a logge massoniche; disponibilità ad accettare incarico; assenza motivi ostativi a candidatura, derivanti da posizione penale, civile o amministrativa.

Assemblea regionale provvede a nomine di sua competenza, acquisito parere della Commissione consiliare competente, incaricata di verificare i requisiti dei candidati (può anche sentire candidati stessi), che esprime proprio parere almeno 10 giorni prima di nomina.  Se Consiglio non delibera nomina nei termini previsti, Presidente del Consiglio Regionale provvede  nei 45 giorni successivi, tenendo conto esame delle candidature effettuate da Commissione.

Giunta regionale provvede a nomina di sua competenza dopo che Servizio verificato “requisiti di capacità, esperienza, professionalità, dei candidati prescelti”, nonché criteri di avvicendamento e non cumulabilità delle cariche. Se Giunta non provvede nei termini, la nomina è disposta dal Presidente di Giunta entro 45 giorni successivi.

Se mancano candidature, o le candidature proposte non sono idonee, Giunta Regionale o Commissione Consiliare individuano nuove candidature nel rispetto dei requisiti definiti, fermo restando obbligo di invio documentazione di cui sopra. Presidente del Consiglio procede a nomina dopo aver acquisito parere della Commissione sui nuovi nominativi, da esprimere entro 15 giorni da richiesta (in mancanza Presidente procede ugualmente alla nomina).

Designazioni da parte di Enti e soggetti pubblici e privati diversi da Regione in organismi amministrativi sono effettuate entro 30 giorni da richiesta del Presidente Giunta Regionale (dopo tale termine, organi si intendono costituiti se nominati almeno 2/3 dei propri componenti).

In caso  di sostituzione, o nomine nel corso dell’anno, queste effettuate tra 20° e 40° giorno successivo a  data di loro pubblicazione su BUR. Candidature proposte entro 10 giorni da pubblicazione su cui Commissione consiliare si deve esprimere entro 15 giorni.

Sono compatibili con carica di amministratore o revisione dei conti di Enti pubblici e privati, o di società a partecipazione regionale:

  1. Parlamentari, Consiglieri regionali, Presidenti ed Assessori di Provincia, Presidenti Comunità Montane, Sindaci ed Assessori di Comuni con oltre 10.000 abitanti
  2. funzionari statali o regionali assegnati ad Uffici, cui compete vigilanza su tali Enti
  3. quanti svolgono funzione di segretario, coordinatore o Presidente nazionale, regionale, provinciale di partiti ed Organizzazioni sindacali

Sono invece ineleggibili quanti partecipano, o hanno partecipato ad Associazioni segrete. Cause di ineleggibilità possono essere rimosse entro termine per la presentazione della candidatura.

Cariche di amministratore e revisore dei conti di Enti pubblici e privati, nonché società  a partecipazione regionale, non sono cumulabili.

Se dopo nomina, si manifestano  cause di incompatibilità o ineleggibilità, competenti uffici regionali , la contesta al soggetto nominato, invitandolo a rimuoverlo e esprimere opzione per carica che intende conservare o formulare osservazioni, entro 15 giorni da richiesta, Organo Regionale,  che ha proceduto a nomina entro 10 giorni da tale  scadenza, provvede in via definitiva se sussiste ancora causa di ineleggibilità o incompatibilità a dichiarare decaduto il nominativo.

Provvedimento di decadenza depositato nel giorno successivo presso Organo regionale che lo ha adottato e notificato ad interessato decaduto  entro 5 giorni successivi.

Se scadenza nomina coincide con legislatura regionale, o cade nel periodo di vacanza della Giunta a seguito di elezioni, la nomina viene effettuata entro 3 mesi successivi alla 1° seduta del Consiglio ed il termine per presentare le candidature fissato al 30° giorno successivo a tale seduta.

Organismi oggetto di nomina svolgono funzioni loro attribuite fino a scadenza del termine; ammessa proroga delle funzioni in attesa di loro ricostituzione (comunque non oltre 45 giorni, e limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, “con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità”). Se normativa vigente non prevede termini di scadenza per gli Organismi o per singoli componenti di questi, la nomina ha efficacia comunque per non oltre 5 anni.

Decorso il termine di proroga senza aver provveduto alla ricostituzione, Organismi decadono. Giunta Regionale, per motivate ed eccezionali esigenze, può nominare un Commissario straordinario per la durata massima di 90 giorni. Soggetti incaricati della ricostituzione degli Organismi sono responsabili dei danni conseguenti al mancato adempimento ai loro compiti.

Entro 30 Gennaio Dirigente Servizio Rapporti con Enti locali di Giunta, nonché segreteria del Consiglio Regionale pubblica Elenco delle nomine effettuate nell’anno precedente, riportando i dati essenziali di eletti e di proponenti.

Le persone nominate sono tenute ad inviare ad Organo di nomina relazione su attività svolta.

A partire da 1/1/2005 suddetti Enti adottano contabilità economica coincidente con anno solare e trasmettono a Giunta Regionale:

  • entro 15 Ottobrebilancio preventivo economico e programma di attività per anno successivo;
  • entro 30 Aprile bilancio di esercizio anno precedente corredato da relazione su attività svolta;
  • ulteriori informazioni economiche e finanziarie richieste.

Per fornitura di beni e servizi di importi inferiori a 50.000 €, Enti adottano regolamenti relativi a spese in economia, mentre per importi superiori adottano norme vigenti in materia di opere pubbliche.

Enti esercitano controllo di gestione, valutazione attività dei propri dirigenti, avvalendosi di un Comitato di controllo istituito presso Presidenza Giunta Regionale, composto da 3 membri esperti in materia di controllo, gestione e tecniche valutazione del personale e sulla base di direttive emanate da Giunta Regionale in materia di “metodi, strumenti, tempi del controllo di efficacia, efficienza ed economicità”.

Enti si avvalgono della scuola di formazione professionale per attività di aggiornamento e riqualificazione del personale Se Scuola regionale non in grado di fornire servizio, Enti possono rivolgersi ad Istituti specializzati.

Enti trasmettono a Direttore del Dipartimento regionale di competenza gli atti inerenti attività svolta entro 10 giorni da adozione. Giunta Regionale può chiedere, entro 30 giorni da ricevimento atti, “riesame dei bilanci, statuti, regolamenti, atti di variazione delle piante organiche e di assunzione del personale” non conformi o contrastanti con interessi della Regione.  Ente deve conformarsi a richieste della Regione o motivare il proprio diniego entro 10 giorni. Regione trascorsi i termini suddetti,  o “non ritenendo sufficienti ragioni addotte da Enti”, o ritenendo “inefficace, inefficiente, non economica, azione amministrativa”, od in caso di gravi violazioni a leggi e regolamenti può sciogliere, previa diffida, organi amministrativi di Ente e nominare Commissario straordinario per un periodo non superiore a 6 mesi con il compito di ricostituire gli organismi. Giunta Regionale, su proposta Direttore Dipartimento, può “in qualsiasi tempo annullare, per motivate ragioni di interesse pubblico” e senza pregiudizio per diritti acquisiti da terzi, atti illegittimi emanati da Enti.

Direttore Dipartimento provvede ad ispezioni per accertare funzionamento di Ente.

Unione Montane esercitano vigilanza su attività di Enti amministratori di terre civiche, aventi sede nel suo territorio, che sono tenuti ad inviare alle suddette Unioni Montane i bilanci preventivi, conti consuntivi, statuti, regolamenti, dotazioni organiche del personale. Ispezioni varie ad accertare regolare funzionamento di tali Enti e, previa diffida, Unioni Montane possono nominare Commissario, sciogliere organi di amministrazione “per gravi violazioni di legge o regolamento”

L.R. 37/12 ha stabilito che Agenzia Regionale Sanitaria (ARS), Ente Regionale per Abitazione Pubblica (ERAP), Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM), Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM), Enti gestori dei Parchi naturali regionali, Consorzio di bonifica, Enti del servizio sanitario regionale, prima di emettere un bando di concorso pubblico, possono ricoprire i posti vacanti utilizzando il personale “idoneo delle graduatorie di pubblici concorsi indetti per pari o equivalenti posizioni contrattuali”. Criteri di utilizzo delle graduatorie (pubblicate sul sito istituzionale della struttura di riferimento per la intera durata della loro validità) sono definiti da Giunta Regionale e soggetti ad una specifica convenzione tra gli Enti stessi.

L.R. 33/14 ha indicato, come indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali, la partecipazione della Regione nelle seguenti società: Sviluppo Marche spa; IRMA (Immobiliare Regione Marche); Aerdorica spa; Interporto Marche spa. Giunta Regionale può individuare ulteriori partecipazioni ritenute indispensabili.

L.R. 20/03, come modificata da LR 2/18, prevede ad art. 25 bis  la partecipazione della Regione, anche attraverso Sviluppo Marche srl, a società quali Meccano Spa e Cosmob Spa (Consorzio del mobile, società consortile per azioni), allo scopo di:

  • assistere le imprese nell’innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, attraverso programmi di ricerca tecnologica e di sperimentazione
  • favorire la crescita economica e sociale del territorio marchigiano, tramite la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale e di supporto alla internazionalizzazione
  • sostenere lo sviluppo della intermodalità nei trasporti per decongestionare il traffico ed attrarre gli investimenti
  • garantire un servizio di trasporto alle imprese, persone e merci funzionale allo sviluppo del territorio Marche
  • sostenere la digitalizzazione della Amministrazione pubblica e delle imprese, anche tramite la realizzazione di studi e portali tematici.

Entità aiuto:

Costi del Comitato di valutazione sono ripartiti tra gli Enti interessati, in proporzione al numero dei dirigenti da valutare.

In base alla L.R. 20/84 la indennità di presenza spettante ai componenti della Commissione, Comitati, Collegi istituiti da Regione è determinata dalla Giunta Regionale “in relazione all’entità della gara”.

L.R. 1/22 ad Art. 4 stabilisce che partecipazione di Regione al capitale sociale di Centro Agroalimentare Piceno s.p.a. è da ritenere strategico rispetto alle finalità istituzionali della Regione per il settore agroalimentare

 

 

 

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