CONSIGLIO/GIUNTA REGIONALE

CONSIGLIO/GIUNTA REGIONALE (L.R. 34/88, 23/95, 23/00, 14/03, 27/04, 4/07, 12/15, 22/15, 15/17, 31/19, 38/19, 43/20)   (enti56)

Soggetti interessati:

Consiglieri regionali; Assessori di Giunta Regionale; Enti, Agenzie, società dipendenti o partecipate dalla Regione; Enti locali; ordini professionali; cittadini

Iter procedurale:

LR 23/00, come modificata da LR 8/19, stabilisce che non possono assumere la carica di Assessore regionale, i soggetti che, al momento della nomina, si trovano nelle condizioni ineleggibilità o incompatibilità previste dalla normativa vigente  per i Consiglieri regionali. Consiglieri ed Assessori regionali in carica non possono ricoprire l’incarico di revisori o di componenti del collegio sindacale incaricato di esercitare la revisione legale dei conti presso Enti/aziende dipendenti dalla Regione, Aziende sanitarie ed ospedaliere, Comuni, Province, Unioni Montane, società a cui partecipano gli Enti locali.

In base alla L.R. 27/04, come modificata da ultimo dalla L.R. 24/20, il Consiglio Regionale ed il Presidente della Giunta Regionale sono eletti a suffragio universale diretto, sulla base di 1 o più gruppi di liste provinciali e coalizioni regionali concorrenti, abbinate al candidato alla corsa di Presidente della Giunta Regionale.

Sono elettori, ma contestualmente eleggibili a Consigliere regionale ed a Presidente della Giunta Regionale, tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni delle Marche, aventi oltre 18 anni il giorno dell’elezione.

Assessori regionali possono anche non essere Consiglieri regionali se in possesso delle “condizioni di candidabilità, eleggibilità, compatibilità previste dalla normativa nazionale”. Esercizio delle funzioni di Assessore regionale è incompatibile con quello di Consigliere regionale che pertanto, qualora nominato Assessore, viene sospeso dalla carica di Consigliere e sostituito temporaneamente dal “candidato cui spetterebbe il seggio”, in quanto primo dei non eletti nella circoscrizione. Non può essere subito rieletto a Presidente della Giunta Regionale chi ha ricoperto tale incarico per 2 legislature consecutive

Consiglio Regionale composto da 30 Consiglieri più il Presidente della Giunta Regionale, è eletto sulla base di 5 circoscrizioni provinciali elettorali, dividendo il numero degli abitanti della Regione (risultante dall’ultimo censimento generale della popolazione) per il numero dei seggi a disposizione degli assegnatari in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione tenendo conto di quozienti interi + eventuali resti

Durata in carica di Consiglio Regionale e Presidente Giunta Regionale pari a 5 anni, salvo caso di cessazione anticipata, a partire da atto di proclamazione

Elezioni indette con decreto da presidente Giunta con svolgimento in unica giornata (dalle ore 7 alle ore 23) fissata nel periodo intercorrente tra 15° giorno precedente e 60° giorno successivo a scadenza Consiglio. In caso di cessazione anticipata di Consiglio, elezioni svolte entro 3 mesi successivi

Decreto di indizione di elezioni pubblicato su BUR almeno 55 giorni prima, specificando numero di seggi assegnati ad ogni circoscrizione e comunicato a:

  • Sindaci dei Comuni regionali, affinché informino elettori mediante affissione manifesto almeno 45 giorni prima di elezioni
  • Presidente Tribunale di Comuni capoluogo di Provincia
  • Presidente Corte di Appello di Ancona
  • Presidenti Commissioni Elettorali circondariali di Regione
  • Dirigente Giunta competente in materia per definire istruzioni in materia svolgimento elezioni

In ogni circoscrizione elettorale presentate liste provinciali concorrenti di candidati alla carica di Consigliere Regionale. Ogni lista contrassegnata da simbolo e collegata a candidato Presidente Giunta Regionale. Ammessa coalizione gruppo di liste collegate a stresso candidato Presidente, purché presenti in almeno 3 circoscrizioni provinciali. Liste provinciali firmate da numero candidati non superiore a 30, né inferiore a 10, con candidati donne pari almeno al 40%, pena annullamento di lista. L.R. 24/20 stabilisce che ai fini prevenzione COVID19 per le elezioni regionali del 2020 numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati ridotto al 25%. Alla lista dei candidati allegare:

  • dichiarazione di presentazione lista candidati contenente:
  • dichiarazione di collegamento con candidato a Presidente Giunta Regionale, specificando contrassegno
  • indicazione di 2 delegati autorizzati a presentare lista, designare rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso Ufficio centrale circoscrizionale, dichiarare esistenza collegamento a candidato Presidente Giunta
  • certificati di Sindaci dei Comuni a cui appartengono sottoscrittori di lista, in cui si attesta loro iscrizione a liste elettorali a Comune della circoscrizione (Certificati da rilasciare entro 24 ore da richiesta)
  • dichiarazione di accettazione della candidatura con firma autenticata del candidato, in cui evidenziare di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità. Nel caos di residenti all’estero, autentica della firma eseguita da Ufficio diplomatico o Consolato
  • dichiarazione di accettazione di collegamento da parte di candidato Presidente Giunta con firma autenticata, pena esclusione di lista
  • certificato di nascita del candidato
  • certificato di iscrizione di candidato in liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano
  • modello di contrassegno di lista (in 3 esemplari). Non ammessa presentazione di:
  • contrassegni identici o confondibili con quelli usati da altri partiti o gruppi politici
  • contrassegni da parte di chi non ha titolo, o riproducenti denominazione, simboli, elementi caratterizzanti che in quanto usati da partiti, formazioni politiche, gruppi presenti in Consiglio Regionale o Parlamento italiano possono trarre in inganno elettore
  • contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi
  • contrassegni confondibili con altri già vigenti in termini di: utilizzo di colori ed elementi grafici coincidente per oltre 25% con simboli vigenti; simboli, dati grafici ed effigi; parole intese come parte caratterizzante di simbolo

È facoltà di liste appartenenti a coalizione di usare nel proprio contrassegno simbolo e denominazione proprie di coalizione o viceversa (coalizione usa contrassegni delle singole liste componenti)

Liste dei candidati presentate a Cancelleria di Tribunale dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente quello di votazione da 245 – 490 elettori iscritti in liste elettorali di Comuni compresi in circoscrizioni fino a 250.000 abitanti (350 – 700 elettori in caso di circoscrizioni con oltre 250.000 abitanti). Firma autenticata di elettori effettuata dopo la data di indizione delle elezioni (altrimenti non ricevibile) su modulo recante: contrassegno di lista; nominativo di candidato Presidente Giunta a cui lista collegata; nome e cognome, data e luogo di nascita di candidato; nome e cognome, data e luogo di nascita di sottoscrittore; Comune in cui iscritto elettore. In deroga non è richiesta la sottoscrizione degli elettori per:

  • liste di partiti e raggruppamenti politici che nelle ultime elezioni hanno presentato candidature con proprio simbolo ottenendo almeno 1 seggio al Parlamento italiano/europeo;
  • liste espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nell’Assemblea legislativa

Nei 15 giorni precedenti il termine di presentazione delle liste, Comuni debbono consentire a tutti gli elettori la possibilità di sottoscrivere le liste per almeno 8 ore al giorno dal Lunedì al Venerdì e durante le giornate di Sabato e Domenica (orario ridotto del 50% in Comuni con meno di 3.000 abitanti). Orari di apertura vanno resi noti al pubblico mediante organi di informazione

Nessun elettore può sottoscrivere più di 1 lista di candidati

Candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale non possono essere candidati nelle liste provinciali. Candidati alla carica di Consigliere regionale non possono essere presentati in più di 1 circoscrizione elettorale. Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per invio delle liste provinciali, trasmette queste ad Ufficio centrale regionale che, sentiti rappresentanti di lista, provvede a cancellare le candidature presentate in violazione dei limiti di cui sopra. Ufficio centrale rispedisce ad Uffici circoscrizionali le liste modificate entro 12 ore dal loro ricevimento

Candidati elencati in lista con numero progressivo od in una sola circoscrizione elettorale provinciale

Candidatura a Presidente di Giunta presentata, senza sottoscrizione degli elettori, presso Cancelleria della Corte di Appello tra ore 8 del 30° giorno e ore 12 del 29° giorno precedente l’elezione accompagnata, pena esclusione, da:

  • certificato di iscrizione del candidato alle liste elettorali di un Comune;
  • dichiarazione del candidato di “collegamento con un gruppo di liste provinciali presentate in almeno 3 circoscrizioni” (Dichiarazione valida se analoga a quella resa dai delegati di singole liste circoscrizionali formanti il gruppo di liste”;
  • modello di contrassegno del candidato (semplice o composto, anche figurato) in 3 esemplari che rappresenta il contrassegno della rispettiva coalizione

Presentazione di candidatura redatta su appositi modelli predisposti da Giunta Regionale contenente, in particolare, indicazione di 2 delegati autorizzati a presentare la suddetta candidatura, designare direttamente o tramite persone da questi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, rappresentanti del candidato presso ogni seggio e presso Ufficio centrale regionale

Ufficio centrale circoscrizionale entro 24 ore dal termine di invio delle candidature:

  1. verifica se liste sono presentate nei termini, sottoscritte dal numero di elettori stabilito e secondo le modalità prescritte (comprende numero candidati almeno pari al minimo e massimo fissato nel rispetto delle presenze di genere)
  2. dichiara non valide liste non rispettose delle condizioni di legge, o cancella ultimi nomi in lista per quelle che presentato numero di candidati superiori a seggi assegnati in circoscrizione, o rifiuta contrassegni non conformi
  3. cancella da liste nomi di candidati per cui accertate cause di illegittimità, o mancanza della prescritta accettazione, o questa incompleta da parte candidato, o che non hanno compiuto 18 anni giorno di elezioni, o per cui non presentato certificato di nascita, o di iscrizione nelle liste elettorali, o compresi in altra lista già presentata in circoscrizione
  4. corregge, in conseguenza delle cancellazioni precedenti, numerazione progressiva dei candidati in lista

Delegati di ogni lista possono prendere cognizione, entro stessa sera, delle contestazioni avanzate e/o modifiche apportate da Ufficio centrale circoscrizionale. Ufficio può riunirsi entro ore 9 del giorno successivo per ascoltare le osservazioni dei delegati di lista o ammettere documentazione integrativa. Decisione di Ufficio comunicate in giornata ad Ufficio centrale regionale ed ai delegati di lista che possono entro 24 ore successive ricorrere contro esclusione di lista ad Ufficio centrale regionale, tramite Ufficio circoscrizionale. Ufficio centrale regionale decide entro giorno successivo e comunque comunicazione della decisione inviata entro 24 ore ai ricorrenti ed Ufficio circoscrizionale

Ufficio centrale regionale entro 5 giorno successivo a termine candidature Presidente Giunta:

  1. verifica ammissibilità candidature, dichiarando non valide quelle non rispondenti a criteri di legge
  2. ricusa contrassegni del candidato non conformi
  3. elimina candidati per cui evidenziate condizioni di ineleggibilità, o non compiuto 18 anni giorno di elezione, o non presentato certificato di nascita, o descrizione in lista elettorali di 1 Comune italiano, o mancanti di un collegamento minimo alle liste ammesse

Delegati di candidato possono conoscere entro serata contestazioni di Ufficio, che può riconvocarsi entro ore 9 del giorno successivo per sentire osservazioni dei delegati od ammettere documenti integrativi. Ufficio prende decisione definitiva in giornata e lo comunica ad Uffici circoscrizionali ed ai delegati che possono presentare reclamo allo stesso Ufficio centrale nelle 24 ore successive. Ufficio decide entro giorno successivo comunicandolo entro 24 ore a delegati di candidato e Uffici circoscrizionali.

Ufficio centrale circoscrizionale concluse procedere preliminari di cui sopra, provvede a:

  1. dichiarare non ammesse liste per cui venuto meno collegamento con candidati a Presidente
  2. assegnare numero progressivo ad ogni coalizione e lista ammessa mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza di rappresentanti di lista
  3. determinare numero progressivo assegnato ai singoli candidati di ogni lista, secondo ordine in cui iscritti
  4. comunicare delegati di lista le definitive determinazioni adottate
  5. verificare corretta stampa dei manifesti con liste dei candidati e loro affissione, nonché stampa delle schede elettorali

Presidente, scrutatori, segretario di seggio, rappresentanti di lista dei candidati, agenti in servizio di ordine pubblico al seggio ammessi a votare nelle Sezioni in cui esercitano funzioni, purché iscritti in liste elettorali di un Comune della Regione ed iscritti da Presidente seggio “in calce alla lista della Sezione”, nonché “riportato nella nota del verbale”. Elettori degenti in ospedali o case di cura ammessi a votare in tale luogo, purché situato in territorio regionale

Votazione per Consiglio Regionale e per Presidente Giunta avviene su unica scheda avente dimensioni di 39×22 cm. (facsimile pubblicato su BUR 86/19), suddivisa in 4 parti uguali, di cui: la 1° e la 3° in cui riportare il contrassegno di ogni lista provinciale affiancato da 2 righe per esprimere eventuali preferenze; la 2° e la 4° (a destra del contrassegno) in cui riportare il nome e cognome del candidato a Presidente di Giunta affiancato dal relativo contrassegno della coalizione di riferimento. Collocazione progressiva dei contrassegni all’interno di scheda è definito in base a sorteggio. Scheda va piegata in modo da recare esternamente la dicitura “Elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Regione Marche”

Elettore esprime il voto per:

  1. una delle liste provinciali, tracciando un segno sul simbolo ed indicando fino a 2 preferenze (riportare cognome o nome e cognome del candidato di lista di sesso diverso, pena annullamento della 2° preferenza)
  2. un candidato alla carica di Presidente Giunta, tracciando segno su simbolo o nome del candidato collegato a lista per cui esprime voto
  3. solo candidato Presidente, ma non a lista. Voto valido anche per coalizione a cui candidato Presidente votato è collegato
  4. solo lista provinciale. Voto valido anche a favore candidato Presidente collegato a lista
  5. voto per lista provinciale e candidato Presidente a questa non collegato. Voto è nullo

Presidenti Uffici elettorali di Sezione, ultimato scrutinio, inviano verbale delle operazioni e relative allegati ad Ufficio circoscrizionale

Nessun seggio assegnato a coalizioni con meno del 5% totale dei voti validi di coalizioni, a meno che composte da gruppo di liste che ha ottenuto più del 3% totale dei voti validi di lista

Ufficio circoscrizionale entro 24 ore dalla ricezione degli atti dalle Sezioni elettorali:

  1. effettua spoglio delle schede eventualmente inviate da Sezioni
  2. procede per ogni Sezione a riesame di schede dei voti contestati, non assegnati, tenendo presente annotazioni riportate in verbale, reclami presentati al riguardo, e decide se assegnare o meno voto. Estratto del verbale inviato a Comune dove ha sede Sezione. Se numero delle schede contestate elevato, Presidente Ufficio circoscrizionale chiede supporto di magistrati
  3. chiude per ogni Sezione schede riesaminate, assegnate o non assegnate, in unico plico che sigillato e firmato da ogni componente di Ufficio viene allegato a verbale
  4. determina somma dei voti validi a livello circoscrizionale di ogni lista
  5. determina somma dei voti di preferenza validi dei candidati di ogni lista provinciale
  6. determina graduatoria dei candidati di ogni lista in base a voti assegnati; a parità di voti prevale ordine di iscrizione in lista
  7. determina somma dei voti validi ottenuti da ogni coalizione, tenendo conto dei voti di lista di coalizione + voto per candidato Presidente collegato a coalizione ma senza indicazione voto di lista
  8. divide totale voti validi espressi a favore di liste per numero seggi assegnati a circoscrizione, aumentato di una unità. Parte intera del risultato costituisce quoziente elettorale circoscrizionale
  9. comunica ad Ufficio centrale regionale risultato delle operazioni compiute

Ufficio centrale regionale:

  1. determina somma di tutti i voti di lista attribuiti da circoscrizioni
  2. determina somma di tutti i voti validi attribuiti a coalizione da circoscrizioni
  3. esclude da ripartizione seggi coalizioni che non hanno ottenuto 5%, escludendo nel contempo gruppo di liste ad esso collegate
  4. stabilisce quale coalizione regionale conseguito maggiori voti e proclama quindi eletto a carica di Presidente Giunta Regionale e Consigliere Regionale candidato di tale coalizione
  5. stabilisce quale coalizione regionale ottenuto “seconda cifra elettorale”, ai fini della riserva di 1 seggio per relativo candidato Presidente
  6. divide voti di ogni coalizione ammessa alla ripartizione dei seggi successivamente per 1, 2, 3, 4 … formando graduatoria in ordine decrescente di quozienti ottenuti
  7. sceglie tra i quozienti di cui sopra quelli più alti in un numero pari a quello dei seggi da assegnare, determinando così quanti seggi da assegnare ad ogni coalizione regionale. Alla coalizione che ha riportato il maggior numero di voti, sono assegnati (se già, con precedente procedura, non conseguito un numero pari o superiore): 19 seggi se coalizione vincente ha riportato oltre 43% dei voti delle coalizioni partecipanti all’elezione; 18 seggi se tra 40% e 43%. Seggi rimanenti ripartiti tra le altre coalizioni ammesse con analoga procedura
  8. procede alla ripartizione di seggi assegnati ad ogni coalizione tra i gruppi ad essa collegati. A tal fine calcola voti regionali riportati da gruppi di liste in coalizione e divide tale valore per numero di seggi spettanti ad ogni coalizione aumentato di 1 unità (Parte intera del risultato costituisce quoziente elettorale di ogni coalizione). Divide poi somma voti di ogni gruppo di liste collegate per quoziente elettorale della propria coalizione ed assegna ad ogni gruppo numero seggi spettanti. Seggi non attribuiti a quoziente intero, compresi quelli di liste che non hanno raggiunto neppure 1 unità, assegnati a gruppi di liste con maggiori resti in cifra assoluta
  9. divide per ogni circoscrizione, somma di voti circoscrizionali di ogni lista ammessa al riparto dei seggi per quoziente elettorale circoscrizionale ed assegna ad ogni lista provinciale numero seggi corrispondenti a parte intera di divisione. Seggi residui dea assegnare secondo metodo indicato in lettera l)
  10. moltiplica per 100 i resti di ogni lista provinciale e li divide per totale dei voti validi espressi a favore di liste in circoscrizione. Valore risultante costituisce cifra elettorale residuale percentuale di ogni lista provinciale
  11. verifica, per ogni gruppo di liste, numero di seggi assegnati a quoziente intero a liste provinciali che non può superare numero seggi spettanti a circoscrizione, altrimenti toglie seggi in eccesso a partire da liste provinciali con maggior numero di seggi. In caso di parità di seggi assegnati sottrazione a partire da lista con numero di voti validi inferiori. Seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui
  12. dispone in unica graduatoria regionale decrescente “le cifre elettorali residuali”, ripartendo tra liste provinciali i seggi residui in corrispondenza a maggiori voti residuali fino a raggiungere, per ogni gruppo, numero di seggi assegnati ai gruppi di coalizione. Se non tutti i seggi così facendo sono ripartiti, seggi residui ripartiti entro numero seggi attribuiti ad ogni circoscrizione a partire da liste provinciali di gruppo con maggiore numero di voti validi
  13. individua seggio spettante a candidato Presidente della coalizione seconda per numero di voti, a cui riserva ultimo dei seggi spettanti a lista collegata di tale coalizione
  14. determina numero seggi spettante in via definitiva ad ogni lista provinciale sommando per ognuna seggi assegnati e seggi residui e proclama eletto candidato Presidente della coalizione con “seconda cifra elettorale” e candidati di ogni lista provinciale corrispondenti a seggi spettanti
  15. redige di ogni operazione svolta verbale, in 2 copie, di cui copia con relativi documenti inviata a Presidente Consiglio Regionale ed altra depositata presso Cancelleria di Corte di Appello

Ogni seggio rimasto vacante per qualsiasi motivo, attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente ultimo eletto. Se candidati di stessa lista nella circoscrizione sono esauriti, seggio assegnato a candidato di stessa lista in altre circoscrizioni che ha preso maggiore numero di voti. Qualora necessario sostituire candidato, Presidente Giunta collegato a coalizione che ha ottenuto seconda cifra elettorale, seggio attribuito a lista e candidato di stessa circoscrizione che ne avrebbe avuto titolo

Nel caso di sospensione di Consigliere, Consiglio Regionale, entro 30 giorni da notifica sospensione, procede a temporanea sostituzione, affidando supplenza a Consigliere che segue nella graduatoria.

Consiglio Regionale convalida elezioni dei propri componenti e Presidente Giunta Regionale, dopo 15 giorni da pubblicazione risultati e previa verifica di eventuali cause di ineleggibilità degli eletti (In tal caso deve annullare loro elezione e provvedere alla sostituzione con chi ne ha diritto). Consiglio Regionale non può annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali. Delibera di convalida depositata giorno successivo presso segreteria del Consiglio per sua pubblicazione su BUR e notificata entro 5 giorni “a coloro la cui elezione è stata annullata”. Per ricorsi in materia di ineleggibilità e decadenza applicate norme Legge 1147/1966.

L.R. 23/95, come modificata da ultimo da L.R. 34/21, stabilisce, tra l’altro, ad:

  • Art. 1 bis che ufficio di Presidenza del Consiglio adotti misure necessarie (comprese eventuali forme di assistenza personale) per consentire ai consiglieri regionali con disabilità fisiche o sensoriali esercizio del proprio mandato
  • Art. 2 che ad inizio di ogni legislatura regionale (Entro 10 giorni da 1° seduta di Consiglio) e poi entro 30 Settembre, ogni Consigliere presenta dichiarazione (Modello predisposto da Regione) attestante:
  • redditi percepiti da attività lavorativa in anno precedente. Eventuale documentazione a supporto non richiesta in caso di aspettativa obbligatoria o facoltativa per esercizio del mandato ed in caso di cessazione o sospensione di attività lavorativa a seguito di elezione;
  • incarichi ricoperti ed emolumenti percepiti;
  • cariche assunte presso Enti pubblici o privati ed altri eventuali incarichi, funzione ed attività svolte, con relativi compensi, anche per accertarsi eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità con mandato di Consigliere Regionale;
  • carichi penali pendenti ad inizio legislatura ed eventuali successive variazioni

In caso di inadempienza, Presidente Consiglio Regionale diffida Consigliere ad adempiere entro 10 giorni, pena sospensione erogazione di indennità di carica

Se dichiarazioni di cui sopra risultano incomplete o mendaci, Ufficio di Presidenza dopo avere invitato Consigliere ad integrare la dichiarazione o fornire spiegazioni in merito, può interdire partecipazione di questo a seduta del Consiglio e Commissioni Consiliari, fino ad un massimo di 10 giorni

L.R. 20/01

  • art. 4 Giunta Regionale delibera in materia di:
  • atti normativi, compresi atti di indirizzo interpretativi ed applicativi;
  • definizione obiettivi, priorità, piani, programmi, direttive generali per attività amministrativa e di gestione;
  • istituzione servizi, indicando materie di competenza;
  • istituzione posizioni dirigenziali individuali e di funzioni posizioni non dirigenziali;
  • assegnazione risorse finanziarie, umane e strumentali a Segreteria generale, Gabinetto del Presidente, Servizi;
  • determinazione criteri in materia di ausili finanziari, determinazione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
  • nomine, designazioni, atti analoghi di sua competenza;
  • proposte di atti di competenza Consiglio regionale e richiesta di pareri a Commissioni consiliari;
  • liti attive e passive, rinunce e transazioni.

Giunta Regionale delibera su proposta di Dirigente Servizio competente o di propria iniziativa, inviando atti al Dirigente competente per predisporre proposte di atto nei termini indicati da Giunta Regionale ed esprimendo suo parere “sotto profilo di legittimità e regolarità tecnica”.

LR 14/03, come modificata da ultimo da LR 53/20, prevede a:

  • art. 2 – Consiglio regionale è struttura autonoma a livello organizzativo e contabile, con proprio personale, inserito in ruolo distinto da quello di Giunta. Ufficio di Presidenza e Presidente del Consiglio organizza il personale, con relativo stato giuridico e trattamento economico. Possibile accordo con Giunta per gestione unica di personale e dei “servizi funzionali alle attività di rispettiva competenza”, compresa mobilità (anche temporanea) del personale tra strutture di Consiglio e Giunta, disposta dal Segretario generale del Consiglio, con conseguente spostamento delle relative risorse
  • art. 2 bis – Consiglio regionale individua nel bilancio annuale di previsione le risorse necessarie per il suo funzionamento, comprese spese per personale (calcolate in base a contratti collettivi nazionali), salvo sostituzione temporanea di personale assente per oltre 1 mese per cause diverse  dal congedo ordinario. Dotazione organica del Consiglio (compreso personale di Organismi istituzionali e di garanzia con sede presso Consiglio, ma escluso personale di Gabinetto di Presidente, segretarie dei Gruppi consiliari, Ufficio di Presidenza, che alla cessazione di incarico ritorna presso area organizzativa di provenienza) rideterminata, se accertata necessità di diversa articolazione organizzativa, o a seguito di nuove funzioni attribuite, o riduzione di queste, con ridefinizione del tetto massimo di spesa ammissibile. Consiglio regionale risponde delle spese per il personale e per suo funzionamento, entro limiti di bilancio e degli  obiettivi indicati nel programma annuale, nel rispetto dei principi di economicità e progressiva razionalizzazione e riduzione della spesa e fornitura di beni e servizi indispensabili ad assolvimento delle funzioni del Consiglio”. Ufficio di Presidenza adotta modalità per adeguarsi a normativa nazionale in tema di contenimento delle spese nella Pubblica Amministrazione. LR 4/16, a seguito del processo di riordino organizzativo della Dirigenza generale del Consiglio, procede a rideterminare Fondo per indennità di posizione e di risultato del personale, ad un livello di spesa inferiore a quella del 2014
  • art. 7 – Presidente del Consiglio nomina Segretario generale, per attuazione obiettivi e Direzione  del Dipartimento del Consiglio Regionale. Al Segretario generale rispondono i Dirigenti dei servizi e delle area organizzative complesse, i cui incarichi sono conferiti  da Ufficio di Presidenza, su proposta  dello stesso Segretario (non oltre 2 incarichi di Direzione servizi od aree organizzative complesse assegnati a soggetti esterni, mediante contratto di diritto privato, rinnovabile, avente durata inferiore a 5 anni, comunque con scadenza contestuale al termine di legislatura regionale). Compete ai Dirigenti di servizi e di aree organizzative complesse proporre i funzionari alle funzioni previste, comunicandoli a Segretario generale. Nel definire trattamento economico dei Dirigenti occorre tenere conto complessità dei settori e dei programmi loro affidati, nonché risultati conseguiti. LR 4/16 stabilito che Segretario generale riveste incarico organizzativo di massima responsabilità, per cui beneficia di indennità di posizione e di risultato pari al migliore trattamento economico riservato ai Dirigenti di servizi assembleari.
  • art. 9 – Segretario generale svolge in particolare seguenti funzioni:
  1. assiste a riunioni di ufficio di Presidenza esprimendo proprio parere su atti esaminati, nonché partecipa, su richiesta, a riunioni della Conferenza dei Presidenti dei gruppi e del Consiglio, con funzioni di consulenza
  2. assegna personale, mezzi e risorse a servizi o aree organizzative complesse, nonchè alle altre articolazioni consiliari, in relazione ad obiettivi fissati dal programma ed alle determinazioni di Ufficio Presidenza
  3. formula direttive, per formazione del bilancio di previsione del Consiglio
  4. dispone mobilità del personale tra servizi, aree organizzative complesse, diverse articolazioni del Consiglio, sentiti i responsabili delle rispettive strutture
  5. stabilisce criteri per organizzare i servizi e le aree organizzative complesse, nonchè gestione del personale, al fine di assicurare loro omogeneità di trattamento
  6. predispone piani e progetti attuativi dei programmi annuali/pluriennali per conseguire migliori risultati, fissando obiettivi specifici per struttura
  7. dirige, coordina, controlla attività dei Dirigenti dei servizi e delle aree organizzative complesse, anche esercitando poteri sostitutivi in caso di inerzia
  8. risolve conflitti di competenze tra servizi e/o aree organizzative complesse e posizioni dirigenziali non strutturali
  9. svolge ulteriori funzioni assegnate dal programma annuale/triennale di attività
  10. convoca Conferenza di organizzazione, al quale partecipano dirigenti consiliari ed altri funzionari, al fine di assicurare coordinamento organizzativo e funzionale di attività
  11. è responsabile del conseguimento degli obiettivi generali assegnati al Dipartimento, fermo restando responsabilità diretta dei Dirigenti di ogni struttura organizzativa
  • art. 13 – sistema dei controlli interni e metodologia di valutazione delle  prestazioni dei Dirigenti e dipendenti del Consiglio regionale, è approvata da Ufficio di Presidenza, su proposta del Segretario  regionale, avvalendosi di un Comitato di valutazione,  composto da 3 esperti esterni nominati da Ufficio di Presidenza, a seguito  di avviso pubblico (incarico annuale, rinnovabile, comunque non oltre quello di legislatura). Ufficio di Presidenza valuta prestazioni e risultati conseguiti da Segretario generale e dai Dirigenti dei servizi e delle aree organizzative complesse, nonché delle posizioni dirigenziali non strutturali, avvalendosi del suddetto Comitato, chiamato altresì a supportare i Dirigenti nella valutazione delle prestazioni  dei titolari delle posizioni di funzione
  • art. 14 – Consiglio, su proposta  dell’Ufficio di Presidenza (formulata dopo avere acquisito il parere della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, integrata dai Presidenti di Commissione), approva il programma annuale e triennale di attività e gestione (programma predisposto dal Direttore generale, tenendo conto del parere del Comitato di Direzione) contenente: iniziative da attuare in tale periodo; obiettivi da conseguire; criteri a cui le strutture consiliari debbono attenersi; risorse e poteri conferiti ai Dirigenti per l’esecuzione del programma stesso
  • art. 15 –  Ufficio di Presidenza:
  • istituisce il Comitato scientifico, composto da 3 esperti in possesso (come ribadito dalla LR 8/19 art. 18) di elevata competenza ed esperienza nelle discipline giuridiche, tecniche di redazione della normativa nei diversi settori di competenza regionale. Esperti hanno incarico di 1 anno (rinnovabile, comunque non oltre fine legislatura)
  • individua la struttura consiliare nell’ambito della quale opera il Comitato
  • definisce le modalità di funzionamento del Comitato
  • art. 16 – dotazione organica di: segreteria del Presidente  del Consiglio pari a quella del Presidente della Giunta Regionale; segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio pari a non oltre 2 unità; segreteria dei Consiglieri pari a 1 unità (eventualmente costituita da personale dipendente di Regione o di altre Amministrazioni pubbliche o di Enti ed aziende private in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti o da personale esterno). A tali segreterie sono assegnati dipendenti a tempo indeterminato di Regione, o di altre Amministrazioni pubbliche, o di Enti/aziende private (massimo 1 unità per segreteria), se non richiesta assegnazione di personale esterno (comunque non oltre 1 unità), con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Regionale, in base a schemi contrattuali predisposti dall’Ufficio di Presidenza, avente durata non superiore a quella della legislatura, e comunque cessando con decadenza dell’Organo di nomina. Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente o di un suo componente, provvede a: nominare i rispettivi responsabili; assegnare il personale di segreteria (compreso quello addetto alla guida di autovetture); definire il trattamento economico omnicomprensivo del suddetto personale in relazione alle funzioni svolte e nel rispetto dei limiti massimi di valore previsti dal CCNL ed in particolare:
  • tabelle delle categorie B, C, D (compresi oneri a carico di Amministrazione)
  • compensi relativi a: premi di performance organizzativa ed individuale, indennità condizioni di lavoro; indennità di turno; indennità di reperibilità; compensi per attività previste nei giorni festivi o di riposo settimanale; compensi per specifiche responsabilità (compresi oneri a carico di Amministrazione). Buoni pasto sono corrisposti analogamente a quelli vigenti per dipendenti regionali, mentre per trasferte vale regime applicato al personale del comparto Funzioni locali ;
  • compensi per prestazioni di lavoro straordinario. In riferimento al computo del numero dei dipendenti a cui applicato limite massimo per lavoro straordinario da CCNL, questo è riferito al numero complessivo del personale di Giunta e del Consiglio regionale

In alternativa ai suddetti compensi, il personale inquadrabile in categoria D designato quale responsabile di segreteria può ottenere un compenso pari a quello del personale del comparto Funzioni locali definito da Ufficio di Presidenza, comunque sempre ad un livello inferiore a quello previsto per dirigenza regionale.

L.R. 4/07, come modificata da ultimo da L.R. 37/12, prevede ad Art. 13 che Commissione consiliare referente, ricevuto il parere del Consiglio delle autonomie locali, procede al suo esame e ne approva testo da inviare, unitamente a parere di Consiglio autonomie locali, alla stessa Commissione ed al Consiglio Regionale per sua approvazione (Relatore designato da Commissione illustra a Consiglio Regionale decisione presa, evidenziando motivi di eventuale non accoglimento parere del Consiglio). Alle sedute di Commissione Consiliare può intervenire 1 rappresentante del Consiglio delle autonomie, senza diritto di voto, quando si procede ad esaminare pareri emessi dal Consiglio stesso. Nel caso di decisioni difformi da parere espresso da Consiglio delle autonomie queste prese a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Regionale, previa acquisizione da parte Presidente Consiglio Regionale, prima di votazione, del parere di Presidente Consiglio delle autonomie locali o di suo componente designato

L.R. 31/19 incentiva attività di ricerca e svolgimento di tirocini formativi e di orientamento volti a promuovere cultura della valutazione delle politiche pubbliche. A tal fine Ufficio di presidenza di Assemblea legislativa su proposta del Comitato di controllo e valutazione delle politiche fissa ogni anno, nei limiti delle risorse a disposizione:

  1. numero di borse di studio (non cumulabili con altre), loro ammontare e criteri per redazione dei bandi;
  2. numero dei tirocini curriculari

Assegnatario che non conclude periodo della borsa di studio per svolgimento del tirocinio decade da questa, fermo restando compensi corrisposti per periodo effettivo di godimento della borsa

Borse di studio per tirocini formativi e di orientamento attribuite mediante bando emanato da Assemblea legislativa e pubblicato sul sito web di questa, a cui possono partecipare soggetti in possesso da non oltre 36 mesi di laurea attinente al tirocinio ed avente età inferiore a 30 anni. Valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione nominata dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, tenendo conto di: titoli posseduti; esito del colloquio attitudinale

Assemblea stipula, nei limiti delle risorse a disposizione, convenzioni con Università per attivazione di tirocini curriculari volti al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra

Tirocini attuati presso la sede dell’Assemblea legislativa, che determina, previa intesa con Università per tirocini curricolari con questa, modalità di svolgimento del tirocinio (compresa copertura assicurativa). Tirocinante al termine del periodo di tirocinio invia al Dirigente cui è stato assegnato, una relazione sull’attività svolta

Regolare frequenza al tirocinio e suo proficuo svolgimento sono attestati dal Dirigente e costituiscono “titolo professionale valutabile nei concorsi pubblici per accesso ad impieghi regionali”, fermo restando che svolgimento di tirocinio non comporta instaurazione di alcun rapporto di lavoro con Assemblea legislativa

Regione promuove inoltre con L.R. 31/19 attività di ricerca per la valutazione delle politiche regionali mediante stipula di intese ed accordi con Università, anche volte a cofinanziare borse di dottorato ed assegni di ricerca al riguardo

Regione con L.R. 38/19 promuove e valorizza attività professionali, garantendo il diritto dei professionisti ad “equo compenso”, cioè ad un “compenso necessariamente proporzionato alla quantità, qualità, contenuto e caratteristiche della prestazione resa, oltre che conforme ai parametri applicabili alla specifica professione”. A tal fine Ufficio di Presidenza di Assemblea legislativa e Giunta Regionale adottano, per raggiungere tale obiettivo da parte degli Uffici del Consiglio e della Giunta Regionale, nonché degli Enti, Agenzie, aziende dipendenti/vigilate/partecipate dalla Regione, atti di indirizzo in cui definire:

  • nelle procedure di affidamento dei lavori e servizi:
  • compensi professionali determinati in base a parametri definiti per specifiche professioni tramite decreti ministeriali o, nel caso di professioni non parametrate, in modo proporzionale a quantità, qualità e contenuto delle caratteristiche delle prestazioni, tenendo conto di analoghe attività svolte da altre categorie professionali;
  • parametri di cui sopra utilizzati quali criterio di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base della gara
  • nei contratti di incarico professionale, assenza di clausole vessatorie

Regione promuove adozione da parte degli Enti locali di misure atte a garantire l’applicazione di L.R. 38/19

Giunta Regionale presenta entro 31 Marzo anno successivo (a partire da 31/3/2020) ad Assemblea legislativa una relazione (pubblicata sul sito istituzionale dell’Assemblea), contenente i risultati dell’attività di monitoraggio eseguita nell’anno precedente, anche mediante raccolta ed analisi dei dati acquisiti da Enti, Agenzie, società dipendenti o partecipate dalla Regione, Enti locali, ordini professionali

L.R. 43/20 ad Art. 9 stabilisce che Assemblea regionale effettua assunzioni di personale a tempo indeterminato a ruolo al proprio interno, fermo restando “rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio” (E’ compito invece di Giunta Regionale determinare spesa per il personale inquadrato nel proprio ruolo)

Entità aiuto:

LR 27/04, come modificata da LR 8/19, prevede per le spese relative alle elezioni del Presidente e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni previste dalla Legge 108/1968 mentre le spese sostenute dai Comuni sono rimborsate in base a modalità stabilite dalla Giunta Regionale, sentito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali. Per determinare i compensi dei componenti dei seggi elettorali e per rimborso delle spese elettorali dai partiti si applicano le disposizioni della normativa vigente.

In base a L.R. 23/95, come modificata da ultimo da L.R. 34/21, ai Consiglieri Regionali spetta:

  • indennità di carica mensile fissata in 6.400 €. Indennità ridotta del 50% in caso di Consigliere disponga di reddito lordo da lavoro (esclusi compensi per prestazioni professionali formalmente eseguite prima di proclamazione a consigliere regionale) uguale o superiore a 50% di tale indennità mensile (Modalità applicative definite da Ufficio Presidenza). Indennità non può cumularsi con assegni, o indennità di funzione, o rimborsi, o gettoni di presenza, o compensi comunque denominati derivati da cariche di Presidente di Regione o Assessore o da incarichi di carattere amministrativo conferiti da Regione o Enti pubblici che ricevono contributi continuativi da Regione, o sono sottoposti a controllo di questa, o di Enti a cui Regione partecipa. Consigliere titolare di più cariche deve optare per 1 solo dei trattamenti previsti ed Amministrazione provvede a decurtare emolumenti corrispondenti per mandato regionale per importo corrispondente a somme percepite nell’esercizio dei diversi incarichi per periodo in cui si è determinato il cumulo. Indennità di carica non corrisposta a Consiglieri e componenti Giunta Regionale che percepiscono vitalizio o pensione per esercizio dei mandati di Parlamentare italiano od europeo o componente di Consiglio e Giunta di altra Regione. Erogazione di assegno vitalizio e pensione sospesa:
  • per tutta la durata del mandato nei confronti di soggetti rieletti in Consiglio Regionale o nominati Assessori. Erogazione ripristinata a cessazione del mandato “tenendo conto di ulteriore periodo di contribuzione”;
  • se titolare eletto al Parlamento italiano ed europeo, nominato componente del Governo italiano o nel Consiglio/Giunta di altre Regioni.

Erogazione ripristinata a seguito della cessazione dal mandato.

Disposta su indennità di carica mensile lorda trattenuta obbligatoria di 5% a titolo di contributo per corresponsione di indennità di fine mandato per periodo massimo di 10 anniFino a 31/5/2015 su indennità di carica mensile disposta trattenuta obbligatoria del 21% a titolare di contributo per corresponsione di assegno vitalizio a partire da 1/6/2015 su indennità di carica applicata trattenuta del 36%

Consiglieri che optano in luogo di indennità di carica per trattamento economico in godimento presso Amministrazione di appartenenza possono versare ogni mese contributi di cui sopra ai fini del vitalizio o pensione per periodo “in cui ha effetto la predetta opzione”;

  • indennità mensile di funzione fissata in: 2.200 € per Presidente del Consiglio; 2.500 € per Presidente di Giunta Regionale; 1.700 € per Vice Presidente di Giunta Regionale; 1.200 € per Vice Presidente del Consiglio; 1.500 € per Assessore regionale; 1.000 € per Presidente della Commissione consigliare e del Comitato per controllo e valutazione delle politiche; 500 € per Vice Presidente della Commissione consiliare e del Comitato per controllo e valutazione delle politiche; 500 € per consigliere segretario. Indennità di funzione non cumulabili tra loro (Consigliere che ricopre più funzioni, beneficia pertanto solo dell’indennità più favorevole) e ridotta in base ad 18 di LR 34/17 del 4,3% a partire da 01/01/2018;
  • rimborso spese (da concedere anche ai componenti della Giunta Regionale) per:
    1. missioni effettuate fuori dal territorio regionale (previa autorizzazione di Presidente Consiglio o Presidente Giunta) o all’estero (previa autorizzazione di Ufficio Presidenza del Consiglio o di Giunta Regionale) ai fini di “espletamento delle funzioni esercitate o per ragioni connesse alla carica ricoperta”, a seguito invio ad Organismo competente di dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante motivazioni giustificative della missione istituzionale e “sua conformità ai criteri relativi allo svolgimento di queste fissate da Ufficio di Presidenza del Consiglio/Giunta Regionale”. Rimborso pari al costo di: mezzo di trasporto pubblico usato o ad indennità kilometrica pari a 1/6 del prezzo di 1 litro di benzina vigente nel mese della missione se usato mezzo proprio (Non dovuto alcun rimborso se usate autovetture di servizio nel rispetto di quanto stabilito da Presidente del Consiglio e Giunta Regionale); vitto ed alloggio nella misura massima definita da Ufficio del Presidente e Giunta Regionale e purché fornita adeguata documentazione. Se durata missione supera 24 ore, interessato può chiedere anticipo su spese presumibile da sostenere, con eventuale compensazione al momento di erogazione saldo della missione
    2. esercizio del mandato pari a 2.700 € di quota fissa e di una quota variabile (comunque inferiore a 1.500 €/mese) in funzione di: distanza vigente (almeno 10 km) tra Comune di residenza (o di domicilio su richiesta di interessato) nelle Marche e sede del Consiglio/Giunta regionale (Importo determinato moltiplicando il doppio della suddetta distanza per 0,4 €/km.); numero effettivo di presenze presso tale sede (fino ad un massimo di 20 giorni/mese);
    3. recarsi presso Enti pubblici, aventi sede in Ancona, ove ricopre incarichi diversi da quelli regionali

In caso di mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio, Ufficio di Presidenza, Commissioni consiliari, Comitato per controllo e valutazione delle politiche sarà applicata, una decurtazione stabilita dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro i limiti di quanto percepito per rimborso spese. In caso di mancata partecipazione alle riunioni della Giunta, misure e modalità  della suddetta decurtazione saranno stabilite dalla Giunta stessa.

Oltre a tali rimborsi, Consigliere regionale o componente della Giunta Regionale usufruisce di: autovettura di servizio; sedi e locali della Regione, “per migliore esercizio del mandato”, secondo modalità stabilite da Giunta Regionale, di intesa con Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (benefici concessi da L.R. 22/15)

In caso di mancata partecipazione a riunioni del Consiglio, Ufficio Presidenza e Commissioni consiliari applicata una decurtazione del rimborso spese nei limiti fissati da Ufficio Presidenza Consiglio e Giunta Regionale;

  • assicurazione di ogni Consigliere fino a cessazione dalla carica contro infortuni subiti in esercizio del mandato e contro danni arrecati e mezzi di trasporto utilizzati in esercizio stesso. Costo di polizza infortuni coperto in parte mediante trattenuta di 0,6% da indennità di carica ed in parte da bilancio Consiglio Regionale;
  • indennità di fine mandato spetta a Consiglieri non rieletti o non ripresentati candidati o cessati da carica, nel corso di legislatura per incompatibilità o dimissioni. Nessuna indennità in caso di annullamento di elezione, mentre in caso di morte durante legislatura, indennità spetta ad eredi di Consigliere. Indennità pari a 1 mensilità di indennità di Consigliere (cioè 6.400 €) per ogni anno di mandato esercitato fino ad un massimo di 10 anni (Frazione di anno inferiore a 6 mesi non computata, mentre frazione di anno superiore a 6 mesi equiparata ad 1 anno). Consigliere già beneficiario di indennità di fine mandato, in caso di rielezione in legislatura “non immediatamente successiva”, ha diritto “alla corresponsione di indennità per mandati successivi fino a concorrenza di 10 mensilità comprese quelle tenute a calcolo per liquidazione già percepita”. Vietato corrispondere a Consigliere, indennità di fine mandato “per tutto l’arco della sua attività consiliare, anche se non continuativa”, eccedente i 10 anni. Onere indennità è a carico di bilancio regionale e di ogni Consigliere regionale nella misura di 5%. Consigliere regionale può chiedere anticipazione di indennità di fine mandato maturata nel corso di legislatura precedente. Liquidazione effettuata in base a disposizioni di cui sopra ed al termine del mandato si procede “al conteggio della parte di indennità di fine mandato ancora spettante, fermo restando le somme già corrisposte a titolo di anticipazione”;
  • trattamento previdenziale a partire da 1/6/2015 (X Legislatura) a favore di Consiglieri regionali e componenti Giunta Regionale non consiglieri cessati da mandato pari a 36% di indennità di carica lorda. Ufficio di Presidenza del Consiglio disciplina modalità per applicazione sistema di calcolo contributivo, decorrenza diritto a pensione, sistema pro rata, casi di sospensione di erogazione del trattamento previdenziale, aventi diritto ad assegno di reversibilità e relativa disciplina;
  • collocamento in aspettativa di dipendenti Amministrazione pubblica eletti come Consiglieri Regionali, senza assegni per durata del mandato, a partire da “atto di elezione o di surrogazione“. Consiglio informa subito Amministrazione di provenienza di elezione o mancata convalida di elezione o cessazione dalla carica di Consigliere per qualsiasi ragione per i provvedimenti del caso. Consigliere in aspettativa può optare in ogni momento, in luogo di indennità di carica, di mantenere trattamento economico goduto presso Amministrazione di appartenenza (Consigliere mantiene diritto a percepire indennità di missione e rimborsi spese sempre a carico di bilancio Regione). Scelta del Consigliere comunicata a Consiglio Regionale e ad Amministrazione, ha effetto da mese successivo a comunicazione.

Corresponsione di indennità di carica, indennità di funzione, rimborsi spesa per missione e per esercizio del mandato sono sospesi in caso di sospensione dalla carica a seguito di incadidabilità o divieto di coprire cariche elettive o sentenza definitiva di condanna o per delitti non colposi o emesso nei confronti di Consigliere ordine di carcerazione. Al Consigliere spetta nel periodo di sospensione dalla carica un assegno pari a 30% di indennità di carica, su cui opera ritenuta per contributi obbligatori. Sospensione versamenti ha termine con cessazione sospensione di carica o con revoca di ordinanza che ha disposto misura cautelare

Indennità di carica e di funzione e rimborsi spese corrisposti a partire da 1° seduta successiva ad elezione di Consiglio Regionale fino a giorno precedente a 1° seduta del Consiglio di legislatura successiva. Indennità e rimborso non corrisposti a:

  1. Consigliere nel periodo in cui svolge cariche o funzioni incompatibili con quelle di Consigliere Regionale, salvo sua opzione a favore di mandato di Consigliere o non abbia percepito in tale periodo altri emolumenti per carica o funzione incompatibile
  2. Consigliere di cui accertata ineleggibilità alla carica nel periodo antecedente alla dichiarazione di annullamento della sua elezione da parte Consiglio Regionale

Trattamento economico complessivo di Consigliere Regionale copre ogni beneficio previsto da normativa statale e non può superare limiti fissati da Regione più virtuosa. In caso di superamento di tale limite si procede a decurtare parte fissa del rimborso spese per importo pari a quota di superamento.

L.R. 34/88, come modificata da ultimo da L.R. 13/22:

  1. definisce gruppi consiliari come articolazioni organizzative del Consiglio Regionale nonché “formazioni associative fra consiglieri regionali”, a cui assegnate risorse necessarie per espletamento delle loro funzioni istituzionali in sede di bilancio del Consiglio
  2. concede ai Gruppi consiliari, che ad inizio di ogni legislatura risultano organizzati secondo le norme del regolamento interno del Consiglio, in misura adeguata alla loro consistenza numerica:
    • una sede a loro uso gratuito presso Consiglio Regionale, con dotazioni strumentali e logistiche
    • beni e servizi per l’espletamento delle funzioni istituzionali

Ufficio di Presidenza del Consiglio:

  • previo parere di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, individua beni e servizi da mettere a disposizione dei Gruppi stessi
  • su richiesta del Presidente del Gruppo e nei limiti di bilancio, eroga, in misura proporzionale alla consistenza numerica del Gruppo, un sostegno per:
  1. realizzare pubblicazioni edite dal Gruppo, in forma cartacea o digitale (compresi manifesti, inviti, altro materiale informativo)
  2. acquisire servizi informativi e pubblicazioni su tematiche di interesse per attività del Gruppo
  3. spese postali
  4. mettere a disposizione sale pubbliche dove realizzare iniziative

Se nel corso della legislatura si formano nuovi Gruppi assembleari, o si  modifica la consistenza di quelli esistenti, è assegnato ad ogni componente di questi un budget corrispondente al costo di:

  1. unità di personale in categoria D6, se ad inizio legislatura sono presenti Gruppi con più consiglieri
  2. unità di personale in categoria D3, se ad inizio legislatura sono presenti Gruppi con 1 solo consigliere.

Se i Gruppi sono composti da più Consiglieri, ogni Gruppo dispone per l’assunzione di personale di un budget di spesa corrispondente al costo del personale di categoria D6 per il numero di componenti il Gruppo. Se il Gruppo è composto da 1 solo Consigliere, ogni Gruppo dispone di un budget pari al costo del personale di categoria D3 + un’ulteriore quota calcolata in base alla differenza tra i limiti di spesa di cui sopra ripartiti tra i Gruppi con 1 solo Consigliere (comunque mai superiore al costo dell’unità di personale in categoria C1). Eventuale residuo,  a seguito della suddetta ripartizione, viene suddiviso in parti uguali tra ogni Consigliere.

Gruppi di 1 solo consigliere che si formano nel corso della legislatura  o che pervengono a tale consistenza a seguito di uscita dal Gruppo di alcuni consiglieri, possono avvalersi del precedente personale fino ad una spesa corrispondente all’intero budget spettante. I Gruppi di 1 solo consigliere che risultano così costituiti a seguito uscita dal Gruppo di altri consiglieri possono usufruire di quote di budget non impegnate (fermo restando limite complessivo di spesa per Gruppi e previa intesa tra Gruppi interessati)

Se durante l’anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, il Gruppo viene meno, o si costituisce un nuovo Gruppo, o varia la consistenza numerica del Gruppo, le conseguenti variazioni di contributo decorrono dal mese successivo a quello dell’evento.

Spese a carico del bilancio regionale per il personale assegnato ai Gruppi non può superare il costo delle unità di personale assegnate al Consiglio, calcolato in base a: costo del personale di categoria D6 (inclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione e fermo restando la rivalutazione  di tale costo in base agli aumenti contrattuali previsti); quota aggiuntiva forfetaria prevista dai contratti nazionali (v. buoni pasto, compensi per lavoro straordinario) nel limite massimo di quanto stabilito per i dipendenti regionali di pari categoria.

Ufficio di Presidenza all’inizio della legislatura definisce i criteri per determinare i limiti di spesa di ogni Gruppo, nonché la misura massima del trattamento economico onnicomprensivo spettante al personale dei Gruppi, previo confronto sindacale e nel rispetto dei limiti di spesa assegnati (valori e tabelle delle posizioni economiche delle categorie B, C, D possono essere rivalutate in relazione agli aumenti contrattuali previsti). LR  43/18 stabilisce in 50.000 € il maggiore onere a carico della Regione per applicazione della eventuale rivalutazione a decorrere dal 2019.

Gruppi consiliari nel limite del budget assegnato possono chiedere ad Ufficio di Presidenza personale della Regione o di altre Amministrazioni pubbliche o di Enti ed aziende private (personale collocato in aspettativa per durata del contratto) o personale esterno (con cui stipulato contratto di lavoro part time di durata inferiore a 18 ore/settimana per una spesa mai superiore al costo di 1 unità di categoria D3). Rapporto di lavoro del personale dei Gruppi cessa di avere efficacia a partire da 1° seduta successiva ad elezione di nuovo Consiglio Regionale.

L.R. 43/20 ad Art. 8 consente ad Ufficio di Presidenza di Assemblea di operare compensazioni, previa autorizzazione dei Presidenti di Gruppi assembleari coinvolti, di operare compensazioni tra budget di spesa dei Gruppi assembleari pere assegnazione del personale come determinato dallo stesso Ufficio di Presidenza, al fine di rivalutare valore tabellare del trattamento economico del personale in servizio presso Gruppi assembleari che ha ottenuto nel 2020 una progressione economica entro la categoria

Gruppi consiliari, nell’ambito del budget definito, possono chiedere all’Ufficio di Presidenza l’assegnazione di personale della Regione, che viene pertanto collocato in aspettativa non retribuita, ma a cui è riconosciuta l’anzianità di servizio per l’intera durata dell’incarico e la possibilità di ritornare alla struttura di provenienza a fine di incarico (Se l’aspettativa non viene concessa, erogato un compenso comprendente il trattamento economico e la quota aggiuntiva relativa alla categoria di appartenenza)

Presidente del Gruppo chiede ad Ufficio di Presidenza (allegare delibera del Gruppo approvato con voto unanime dei suoi componenti o a maggioranza assoluta) l’assegnazione di personale, evidenziando:

  • soggetto a cui conferito incarico di responsabile;
  • categoria contrattuale di ogni dipendente (si prescinde dal contratto di diritto privato in caso di mancata concessione di aspettativa da parte di Amministrazione pubblica di appartenenza);
  • rispetto dei limiti del budget assegnato in termini di: “misure del trattamento economico omnicomprensivo spettante al personale”; quota equivalente al numero di buoni pasto da assegnare (analoghi a quelli per i dipendenti regionali). Trattamento economico omnicomprensivo determinato, previo accordo con Organizzazioni sindacali, da Ufficio di Presidenza in relazione alle funzioni svolte e nel rispetto del corrispondente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) inerente a:
    1. valore tabellare delle posizioni economiche delle categorie B, C, D (inclusi oneri a carico di Amministrazione), rivalutato in relazione ad aumenti contrattuali previsti da CCNL;
    2. compensi (compresi relativi oneri a carico di Amministrazione) riportati nei contratti definiti a seguito di accordi sindacali decentrati, quali: premi correlati a performance organizzative ed individuali; indennità per condizioni di lavoro; indennità di turno; indennità di reperibilità; compensi relativi al trattamento per le attività prestate nei giorni festivi o di riposo settimanale; compensi per specifiche responsabilità;
    3. compensi per prestazioni di lavoro straordinario. In riferimento al numero dei dipendenti a cui può essere elevato il limite massimo dello straordinario, l’organico da considerare è quello complessivo della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale

In alternativa ai suddetti compensi, al personale di categoria D, designato dal responsabile del Gruppo, può essere attribuito un compenso accessorio determinato da Ufficio di Presidenza (trattamento economico complessivo comunque mai superiore a quello previsto per Dirigente regionale)

Ufficio di Presidenza assegna personale richiesto, eventualmente rinviando di non oltre 3 mesi tale assegnazione in presenza di motivate esigenze organizzative (v. compromessa continuità dei servizi e di prestazioni essenziali).

In base ad assegnazione effettuata dall’Ufficio di Presidenza, i contratti di diritto privato con tale personale sono stipulati dal Presidente del Consiglio in base a schemi contrattuali predisposti dall’Ufficio di Presidenza. Durata complessiva dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale di supporto ai Gruppi consiliari non può superare quella della legislatura (in caso di mancata concessione di aspettativa da parte di Amministrazione Pubblica di appartenenza, tale contratto prescinde dal contratto di diritto privato).

LR 15/17 art. 6 stabilisce che:

  • ad incarichi di collaborazione coordinata e continuativa conferiti per esigenze di Gruppi Consiliari sono applicate le disposizioni di LR 20/01 art. 22
  • compenso onnicomprensivo spettante a collaboratori esterni, con rapporto di lavoro coordinato e continuativo, è definito da Ufficio di Presidenza di Assemblea in misura non superiore al trattamento economico mensile del personale dipendente di categoria D3 assegnato ai Gruppi
  • nei confronti della spesa di funzionamento dei Gruppi consiliari, compresa quella relativa ad incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, non si applicano i limiti di Legge 122/10 (legge stabilità)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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