CONTRATTI DI SVILUPPO (D.M. 9/12/14; D.G.R. 27/7/20, 1/12/20) (prog23)
Soggetti interessati:
Agenzia Nazionale per Attrazione di Investimenti e Sviluppo di Impresa (INVITALIA spa), Ministero Sviluppo Economico (MISE)
Beneficiarie sono imprese che intendono promuovere programma (soggetto proponente) ed altre imprese di piccole, medie, grandi dimensioni, purché
a)iscritte nel Registro imprese, aventi personalità giuridica riconosciuta da Stato di residenza;
b)nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria, né sottoposte a procedure concorsuali;
c)non rientranti tra quanti hanno ricevuto e non rimborsato aiuti ritenuti illegali o incompatibili da Commissione UE
d)non in condizioni di difficoltà finanziaria;
e)non rientranti tra quanti nei 2 anni precedenti hanno chiuso analoga attività in UE o sono intenzionati a cessare attività entro 2 anni da esecuzione programma
Iter procedurale:
DM 9/12/2014, come modificato da ultimo da DM 13/11/2020, assegna ad INVITALIA, tramite specifica convenzione con MISE (in cui definite: modalità di ricezione, valutazione, approvazione della domanda di agevolazione; stipula del contratto di ammissione; modalità di erogazione, controllo e monitoraggio delle agevolazioni; partecipazione al finanziamento di eventuali opere infrastrutturali integrative ad investimento privato), le funzioni di gestore dei contratti di sviluppo, comprendenti:
a)programma di sviluppo industriale riguardante iniziativa imprenditoriale volta a produrre beni e/o servizi, per la cui realizzazione necessari 1 o più progetti di investimento. Progetti di investimento debbono prevedere importi non inferiori a 10.000.000 € (000.000 € se programma riguarda solo attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), comunque investimento di ogni soggetto aderente non inferiore a 1.500.000 €. Se programma di sviluppo realizzato da più soggetti tramite contratto di rete, limiti minimi riferiti a progetti di investimento di soggetto proponente ed aderenti;
b)programmi specifici, introdotti da DM 02/08/17 fino al 31/12/2020 (salvo eventuali proroghe concesse da Commissione UE), a favore di imprese di qualunque dimensione per interventi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, concernenti:
- creazione di nuove unità produttive
- ampliamento della capacità produttiva delle unità esistenti
- riconversione delle unità esistenti
- ristrutturazione delle unità esistenti, tramite introduzione di un nuovo processo produttivo, o di un notevole miglioramento di quello esistente
Il progetto proposto deve essere funzionale a conseguire l’obiettivo generale del programma di settore nonché conforme alla normativa UE, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale (progetto sottoposto a valutazione positiva di impatto ambientale prima di erogare aiuti). Esclusi progetti di investimento:
- diretti alla produzione di biocarburanti utilizzando colture alimentari
- in cui si prevede un aumento delle produzioni in entità superiore alle eventuali restrizioni applicate da UE a livello di settore o di singola impresa
- realizzati per adeguare l’impresa alle norme vigenti UE
Al riguardo Giunta Regionale con DGR 1533 del 1/12/2020 approvato accordo di sviluppo tra MISE, Regione Marche e Invitalia, avente validità fino al 31/12/2025, fermo restando possibilità di una sua proroga concordata dalle Parti o sua conclusione anticipata se viene dichiarato risolto il contratto sottoscritto o in caso di completamento di erogazione delle agevolazioni previste dal contratto di sviluppo “Valori Fileni sviluppo ecosostenibile del territorio e della filiera agroindustriale” presentato dalla società Carnj s.c.a. con il coinvolgimento quali partner di Esino proteine s.r.l. e M.B. Mangimi s.p.a., (Società) in cui si prevede il trasferimento periodico delle risorse nazionali e regionali (trasferimento delle risorse da parte di Regione Marche a MISE da eseguire entro 31/12/2020 per 33,3%, entro 31/12/2021 per 33,3% ed entro 31/12/2022 per 33,3% residuo) ad Invitalia “sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati. Società si impegnano a rispettare obblighi presi con contratto di sviluppo, pena decadenza del beneficio. MISE, Regione, Invitalia utilizzano forme di collaborazione e coordinamento ai fini di attuazione e monitoraggio di Accordo (anche costituendo apposito Comitato), in particolare per verificare periodicamente adempimento degli obblighi presi da imprese beneficiarie con contratto
c)programma di sviluppo per tutela ambientale riguardante iniziativa imprenditoriale volta a tutela ambiente per la cui realizzazione necessari 1 o più progetti;
d)programma di sviluppo di attività turistiche riguardanti iniziative imprenditoriali volte a sviluppare offerta turistica tramite potenziamento e miglioramento qualità di offerta ricettiva ed eventualmente: attività integrative servizi di supporto a fruizione di prodotto turistico e per importo inferiore a 20% di investimenti da realizzare; attività commerciali per la cui realizzazione necessari 1 o più progetti di investimento ed eventuali progetti di innovazione di organizzazione o processo volti a migliorare fruizione di prodotto turistico e caratterizzazione del territorio di riferimento. Progetti di importo complessivo non inferiore a 5.000.000 €
e)opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, funzionali al programma di sviluppo, i cui oneri (compresa progettazione) a totale carico di risorse pubbliche (in mancanza, copertura delle spese garantita tramite risorse dei contratti di sviluppo)
Nell’ambito di tali tipologie di programmi sempre possibile realizzare progetti di ricerca, sviluppo, innovazione connessi e funzionali tra loro, relativi a nuovi prodotti, processi, organizzazione, servizi (tramite: sviluppo e/o applicazione tecnologie di informazione e comunicazione ICT; nanotecnologie; materiali avanzati; biotecnologie; fabbricazione e trasformazione avanzata; tecnologie per migliorare salute e benessere di popolazione mediante sicurezza e qualità di alimenti, energetico affidabile, trasporti intelligenti), i cui beneficiari sono:
- imprese (Imprese di grandi dimensioni ammesse solo nell’ambito di un programma congiunto con PMI, dove queste sostengono almeno 30% dei costi progetto di innovazione), comprese quelle operanti in Sezione A di classificazione ATECO 2007 (agricoltura, silvicoltura e pesca), Sezione B (estrazione carbone)
- organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze solo in ambito di programmi congiunti di ricerca e sviluppo industriale
Progetti di investimento di grandi imprese ammessi solo previa notifica di aiuto a Commissione che lo autorizza.
Domanda di agevolazione inviata ad Agenzia, secondo modalità fissate, pena sua non validità.
Ai fini di istruttoria domande relative a programmi di sviluppo di importo complessivo superiore a 50.000.000 € (20.000.000 € in caso di trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli) o riconversione di aree interessate da crisi di specifici comparti produttivi e rilevanti complessi aziendali, possono formare Accordi di sviluppo tra MISE, Agenzia, impresa proponente, nonché Regioni se intervengono al finanziamento del programma (Al riguardo Regioni comunicano volontà di stipulare Accordo, impegnandosi al finanziamento). MISE può riservare quota di risorse a sottoscrizione di Accordi con Regioni, Enti pubblici, Agenzia, imprese interessate comprendente “iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori di riferimento”, da valutare in base a: ubicazione del programma in aree di crisi; effetti positivi o sinergie sviluppate con sistemi di filiera diretta ed allargata regionale e/o nazionale in caso di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. A tal fine soggetto promotore deve presentare attestato di Regione e/o Enti pubblici interessati “in merito alla disponibilità al rifinanziamento del programma di sviluppo (Se Accordo riguarda più Regioni, possibile presentarlo anche in mancanza del cofinanziamento da parte di una Regione, purché “programma di sviluppo rivesta particolare rilevanza per la competitività del Paese”). Se programma non presenta caratteristiche richieste per stipula di Accordo di sviluppo, istruttoria avviene da parte di Agenzia entro 120 giorni da ricevimento domanda (o entro 90 giorni da stipula di Accordo di sviluppo) in base ad ordine cronologico di presentazione, anche mediante negoziazione con proponente, verificando:
a)disponibilità di risorse finanziarie a seguito comunicazione di MISE;
b)affidabilità tecnica, economica, finanziaria di imprese proponenti;
c)coerenza industriale e validità economica del programma di sviluppo e relativo impatto occupazionale (cioè “credibilità dello scenario contro fattuale, in modo da confermare che aiuto produce un effetto di incentivazione”);
d)corrispondenza del programma con obiettivi connessi a migliore fruizione del prodotto turistico e caratterizzazione del territorio di riferimento;
e)sostenibilità finanziaria del programma di sviluppo con riferimento a capacità di imprese di sostenere quota parte dei costi di immobilizzazioni previste da programma di sviluppo non coperta da aiuto;
f)cantierabilità dei progetti di investimento sotto il profilo della valutazione presenza di elementi utili a rilevare possibilità che imprese proponenti esibiscono entro 12 mesi documentazione in materia edilizia;
g)pertinenza e congruità delle spese in relazione a caratteristiche tecniche e validità economica del progetto;
h)ammontare massimo di agevolazioni concedibili;
i)ubicazione progetto in area dove al momento invio domanda si registra tasso di disoccupazione superiore a quello medio della macro area di riferimento; previsto recupero e riqualificazione di strutture dimesse o sottoutilizzate, consolidamento/realizzazione sistema di filiera; rilevante presenza di impresa sui mercati esteri; investimenti presentano rilevanti innovazioni di prodotto o processo produttivo o organizzazione aziendale o commercializzazione del prodotto (in particolare ad ambiti tematici di Industria 4.0); capacità del progetto di stabilizzare presenza turistica tramite destagionalizzazione dei flussi, o realizzazione programma in Comuni limitrofi appartenenti ad unico distretto turistico
Ai fini di valutazione progetti di ricerca ed innovazione Agenzia si avvale di esperti esterni selezionati da Albo nazionale (procedura di selezione pubblicata su sito www.invitalia.it) può acquisire:
- ulteriori informazioni o documenti può chiederli ad imprese che debbono fornirli entro 20 giorni, pena decadenza domanda
- atti, pareri, nulla osta di altre Amministrazioni pubbliche centrali o territoriali organizza Conferenza dei servizi. A seguito di Conferenza, MISE approva programma di investimento (tale approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione necessaria ad avvio del programma)
In caso di Accordi di sviluppo per programmi di grandi dimensioni (investimenti superiori a 50.000.000 € o a 20.000.000 € in caso di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli), Agenzia valuta sussistenza di almeno 2 dei seguenti requisiti:
1) significativo impatto occupazionale (inteso come nuovi posti di lavoro creati);
2) capacità di attrazione di investimenti esteri;
3) coerenza degli investimenti con piano nazionale Industria 4.0;
4) programma di sviluppo di rilevante impatto ambientale o concernente trasformazione tecnologica di prodotti/processi produttivi volta ad aumentare la sostenibilità ambientale;
5) in caso di trasformazione prodotti agricoli: capacità del programma di sviluppo di determinare effetti positivi o sinergie con filiera
Se istruttoria conclusa con esito negativo, Agenzia comunica a proponente, MISE, Regioni motivi di mancato accoglimento domanda. In caso di esito positivo, trasmette elementi progettuali a Regioni interessate per acquisirne parere in merito a: compatibilità del progetto con programmi di sviluppo locale; eventuale disponibilità al suo cofinanziamento e copertura oneri per eventuali opere infrastrutturali (fissato ammontare e fonti di copertura). Se Regioni non inviano parere entro 30 giorni, progetto si considera compatibile. Se invece Regione fornisce parere negativo, Agenzia lo comunica al proponente e MISE
Se domanda di agevolazioni connessa ad Accordo di programma o Accordo di sviluppo verifica delle disponibilità finanziarie, dei requisiti di accesso, della compatibilità del piano progettuale proposto con quelli di sviluppo locale (nel caso della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, della compatibilità con i requisiti ambientali previsti da PSR) si intende già effettuata ed Agenzia non invia comunicazione a Regione per chiedere parere
Regione Marche con DGR 1040 del 27/7/2020 ha espresso parere favorevole sul contratto di sviluppo “Valore Fileni sviluppo ecosostenibile del territorio e della filiera agroindustriale “ promosso dalla società Carnj s.c.a., nonché disponibilità a sottoscrivere tale accordo di sviluppo ed a cofinanziarlo nella misura di 600.000 €/anno per anni 2020,2021, 2022, qualora venga inserito nei contratti di sviluppo finanziati dal MISE
Se istruttoria conclusa con esito positivo, Agenzia
- approva programma di sviluppo “con specifica determinazione per ciascuna delle imprese partecipanti”, in cui riportati: estremi atti attestanti eventuale cofinanziamento di Regione; piano degli investimenti; spese ammissibili; ammontare agevolazioni concesse; modalità di erogazione; impegni a carico di beneficiario (anche in riferimento ad obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma); condizioni di revoca; eventuali varianti ad investimenti ammessi (comprese varianti per incremento di costi o nuovi investimenti che comunque non possono aumentare agevolazioni concesse)
- comunica approvazione a Regione, MISE, impresa beneficiaria (Questa entro 20 giorni successivi restituisce ad Agenzia determina sottoscritta per accettazione, pena decadenza di agevolazioni)
- comunica a MISE eventuale avvenuto esaurimento di risorse finanziarie disponibili per ogni finalità, affinché lo comunichi ad imprese tramite sito istituzionale
Validità ed efficacia di determina di Agenzia è subordinata a:
a)esibizione, entro 90 giorni da accettazione, della documentazione richiesta da Agenzia per definire contratto di finanziamento (comprese garanzie), nonché ulteriori condizioni inerenti carattere economico finanziario;
b)notifica individuale ed autorizzazione di Commissione UE per progetti di importo superiore a: 7.500.000 €/impresa per progetti di innovazione di organizzazione e/o processo; 20.000.000 €/impresa per progetti di ricerca industriale; 15.000.000 €/impresa per progetti di sviluppo sperimentale; 15.000.000 €/impresa per investimento in tutela ambientale (10.000.000 € in caso di maggiore efficienza energetica); 2.000.000 €/impresa per spese di consulenza connesse ad investimento
Termine prorogato di altri 90 giorni su motivata richiesta attestante che mancato rispetto del termine non dovuto a volontà di proponente o di imprese beneficiarie. Decorso inutilmente tale termine, imprese decadono da beneficio ed Agenzia annulla determina di concessione aiuti
Contratto di finanziamento, in cui definite condizioni per erogazione e rimborso del finanziamento agevolato, nonché impegni per impresa beneficiaria, stipulato entro 30 giorni da ricezione di documentazione
Entro data di richiesta di 1° erogazione delle agevolazioni (anche a titolo di anticipo), comunque non oltre 12 mesi da determina di Agenzia, beneficiario, pena revoca di agevolazioni, invia documentazione concernente rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta edilizi da parte di Amministrazioni pubbliche necessarie per realizzare progetto (In caso di investimenti particolarmente complessi, impresa può esibire solo documenti di avvio del 1° lotto dei lavori, specificando assenza di motivi ostativi al rilascio delle autorizzazioni in questione per lotti successivi). Agenzia accerta “preesistenza del nesso funzionale tra progetti e validità tecnico economica del programma di sviluppo” (Se valutazione è negativa, Agenzia revoca agevolazioni e recupera somme eventualmente erogate)
Programma di sviluppo realizzato in forma congiunta, anche mediante contratto di rete, in cui riportare:
a)suddivisione delle competenze, costi e spese a carico di ogni partecipante;
b)nomina di organo comune (mandatario dei partecipanti) a cui fornito, tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo di rappresentanza nei confronti di Ministero per ogni rapporto procedurale inerente programma;
c)definizione per progetti di ricerca, sviluppo, innovazione di aspetti relativi a proprietà, utilizzo, diffusione risultati di ricerca e sviluppo;
d)clausola per soli progetti di ricerca ed innovazione, con cui parti, in caso di recesso o esclusione dei 1 dei partecipanti o risoluzione contrattuale, si impegna a completare realizzazione del progetto, provvedendo a ripartizione di attività e relativi costi tra gli altri soggetti (anche con ricorso a servizi di consulenza)
Programma di sviluppo avviato dopo invio domanda (cioè inizio lavori di costruzione o ordine di attrezzature, mentre acquisto terreno, richiesta permessi, studi di fattibilità non considerati come avvio lavori) e concluso entro 36 mesi da concessione agevolazioni o in termine più breve in caso di cofinanziamento con risorse UE ove stabilito da normativa di riferimento (Ammessa proroga a seguito di richiesta motivata di impresa beneficiaria per non oltre 18 mesi, fermo restando sua “compatibilità con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate”)
Eventuali variazioni di soggetti beneficiari o di programma di sviluppo preventivamente comunicate da proponente e/o beneficiari ad Agenzia, che verifica permanenza dei requisiti di ammissibilità del programma di sviluppo e dei singoli progetti componenti, comunicandolo a MISE. In caso di esito negativo, Agenzia revoca agevolazioni.
Agevolazioni erogate da Agenzia per stati di avanzamento lavori (SAL) di singoli progetti a fronte di titoli di spesa, anche non quietanzati. Ogni erogazione, salvo la prima, subordinata a dimostrazione di effettivo pagamento mediante esibizione di relative quietanze di titoli di spesa presentate ai fini di erogazione precedente. Numero, tempi e consistenza minima di erogazione definite nel contratto, tenendo conto ammontare ed articolazione delle spese del progetto di investimento (comunque non oltre 12). Nel caso di progetti inerenti il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che prevedono un investimento superiore a 25.000.000 € (o un aiuto superiore a 12.000.000 €), la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e successiva autorizzazione da parte della Commissione UE.
Contributo in conto impianti e contributo alla spesa erogati in base a SAL non inferiori a 20% di investimento ammesso. Prima erogazione, su richiesta di impresa, anche in forma di anticipo, nel limite di 30% contributo concesso, previo invio di fideiussione bancaria/assicurativa
Salvo ultimo SAL, Agenzia, entro 30 giorni da richiesta, accertata completezza e regolarità di documentazione, pertinenza e congruità dei singoli beni, rispetto normativa su contributi pubblici, procede ad erogare agevolazioni. A tal fine Agenzia può, 1 sola volta per erogazione, chiedere ulteriori informazioni o documenti, da produrre entro 20 giorni
In riferimento ad ultimo SAL presentato da impresa entro 60 giorni da ultimazione progetto, Agenzia verificata completezza e pertinenza di documenti al progetto e previa verifica in loco, redige entro 120 giorni apposita relazione su realizzazione progetto, contenente: giudizio su pertinenza e congruità delle singole voci di spesa; investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa ed anno (riportare importi nominali ed attualizzati); elenco beni per cui sussiste vincolo di non distrazione; variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto a progetto iniziale; eventuale sussistenza di procedure concorsuali e/o cause ostative antimafia. Se relazione è negativa, Agenzia revoca agevolazioni; viceversa se relazione positiva, Agenzia la trasmette a MISE ed eroga ultima quota (fino a 90% ammontare agevolazione). MISE:
- entro 30 giorni da ricevimento relazione, nomina Commissione di accertamento per verifica finale (oneri a carico di imprese beneficiarie)
- entro 90 giorni da ricevimento relazione, invia verbale di accertamento ad Agenzia, affinché nei successivi 30 giorni eroghi ad impresa saldo del contributo spettante o recuperi agevolazioni erogate in eccesso
Successivamente ad ultimazione di tutti i progetti del programma di sviluppo, Agenzia redige relazione finale con giudizio di conformità su investimenti eseguiti rispetto a progetti approvati ed a relative prescrizioni contenute nella determina di concessione da inviare a MISE
Agenzia esegue durante periodo di esecuzione almeno 1 ispezione presso ogni impresa beneficiaria, al fine di verificare attuazione progetto, corretta fruizione e mantenimento agevolazioni. Beni agevolati mantenuti in unità produttiva del progetto per almeno 5 anni (3 anni in caso di PMI) da ultimazione progetto (cioè da data di ultimo titolo di spesa ammissibile), fermo restando possibilità di sostituire impianti ed attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo
Eventuali economie di risorse dovute a revoca o diminuzione di spesa non possono determinare aumento di agevolazioni per altri progetti del programma di sviluppo. In caso di revoca, anche per rinuncia di 1 o più progetti, Agenzia verifica permanenza validità tecnica ed economica del programma
Agenzia predispone sistema di monitoraggio dei dati relativi a conoscenza stato di avanzamento dei programmi di sviluppo e di singoli progetti dal momento di invio domanda fino ad erogazione del saldo.
Agenzia entro 30 Giugno e 31 Dicembre invia a MISE rapporto su attività svolte, evidenziando: “avanzamento fisico, finanziario, amministrativo dei programmi di sviluppo ed eventuali revoche effettuate”; dati identificativi di imprese beneficiarie; importo di agevolazioni erogate; programmi di sviluppo cofinanziati da Regione con relativo importo; natura di risorse utilizzate; attività per cui non rispettati termini procedurali
In ogni fase del procedimento MISE dispone controlli a campione su attività di Agenzia, regolarità dei procedimenti, puntuale e corretta applicazione di normativa da parte di beneficiari, attuazione interventi finanziati e risultati conseguiti per effetto di investimenti realizzati. Mancato rispetto di scadenze di cui sopra da parte di Agenzia comporta applicazione di sanzioni nella misura definita in convenzione
MISE presenta a Commissione UE relazione annuale relativa ad agevolazioni concesse, comprendente elenchi di beneficiari e dei relativi settori di attività economica, importi concessi ad ogni beneficiario ed intensità di aiuto
Sanzioni:
Agevolazioni revocate, in tutto od in parte, se beneficiario:
a)chiesto ed ottenuto per stesso bene agevolazioni di qualsiasi importo e natura su altre norme statali, regionali, UE, Enti e istituzioni pubbliche, comprese quelle a titolo “de minimis”. Revoca parziale in relazione a spese inerenti beni oggetto di altre agevolazioni, purché beneficiario segnali eventuale cumulo di agevolazioni. Revoca totale se eventuale cumulo rilevato a seguito di ispezioni, senza che beneficiario lo abbia comunicato e se stralcio di beni oggetto di altre agevolazioni determini venire meno di organicità e funzionalità di programma iniziale
b)viola specifiche norme settoriali, anche di tipo comunitario
c)reso dichiarazioni mendaci o esibisce atti falsi in qualunque fase procedurale. Revoca totale se dichiarazione mendace resa a fini di ammissione a agevolazione, altrimenti parziale (commisurata ad indebiti vantaggi goduti) se resa nelle fasi di erogazione delle agevolazioni
d)non rimborsa oltre 2 scadenze di rate di finanziamento agevolato previste da piano di rimborso o non corrisponde interessi di preammortamento a scadenza fissata. Revoca totale in caso di mancato pagamento interessi di preammortamento, o parziale in caso di mancato pagamento di 2 rate
e)non invia documentazione edilizia entro termini fissati o verifiche di Agenzia al riguardo hanno esito negativo
f)non conclude entro termine fissato progetto di investimento agevolato, salvo casi di forza maggiore e/o proroghe autorizzate da Agenzia (comunque non oltre 18 mesi) o programma eseguito in modo parziale non risultando da parte di Agenzia “organico e funzionale”
g)posto in liquidazione, ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatorie, cessi attività prima di completamento di investimenti o prima di 5 anni da completamento investimenti (3 anni per PMI). Revoca totale se inadempienza prima di ultimazione progetto; parziale (in funzione al periodo di mancato rispetto di obbligo) se inadempienza dopo ultimazione progetto
h)trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi beni agevolati senza autorizzazione da parte di Agenzia. Revoca totale se non richiesta o ottenuta autorizzazione di Agenzia; revoca parziale in funzione di mancato utilizzo del bene nei casi autorizzati da Agenzia
i)effettui operazioni societarie inerenti a fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda o ramo di azienda senza autorizzazione di Agenzia
j)trasferisce attività produttiva in ambito territoriale diverso senza preventiva autorizzazione di Agenzia prima di completamento di investimento o di 5 anni da suo completamento (3 anni per PMI). Revoca totale se non richiesta o ottenuta autorizzazione di Agenzia; revoca parziale in funzione di mancato utilizzo del bene nei casi autorizzati da Agenzia
k)non consente controlli di MISE o Agenzia su realizzazione di progetto e rispetto dei relativi impegni
l)modifichi indirizzo produttivo con conseguenza che prodotti o servizi finali diversi da quelli iniziali, senza autorizzazione di Agenzia
m)non rispetti contratti collettivi di lavoro, norme sul lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro
n)non rispetti norme edilizie, urbanistiche e di tutela ambientale in unità produttiva agevolata
o)non rispetti altre condizioni previste nella determinazione di concessione di agevolazione
In caso di revoca, beneficiario non ha diritto a quote residue da erogare e deve restituire, in tutto od in parte, agevolazioni erogate maggiorate di interessi + eventuali sanzioni
In caso Società Carnj, Esino proteine, M.B. Mangimi non mantengono attività nell’unità produttiva interessata ad investimento, o rilocalizzano attività fuori dal territorio della Regione Marche, o riducono di oltre il 50% i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva in misura tale da incidere sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche ed industriali del progetto entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto: decadenza del contributo. Se riduzione di occupazione superiore a 10%: contributo ridotto in proporzione alla riduzione del livello occupazionale
Entità aiuto:
Importo complessivo degli investimenti ammissibili del programma di sviluppo (Escluse opere infrastrutturali) non inferiore a 20.000.000 € (7.500.000 € se programma riguarda solo attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)
Agevolazioni concesse sotto forma di contributo in conto interessi (agevolazioni calcolate in Equivalente Sovvenzione Lordo, ESL, cioè in valore attualizzato dell’aiuto ad un tasso di interesse pari a quello di riferimento UE vigente alla data della sua concessione), o di contributo in conto capitale; o di contributo in conto impianti (erogabile in più rate od attualizzato alla data di concessione), o di combinazione delle precedenti forme, fino ad un massimo del 75% delle spese sostenuta (purché assistite da garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell’importo del capitale, investito) e nell’ambito del regime “de minimis” (cioè aiuti percepiti da impresa in 3 anni non oltre 200.000 €). Nel caso del settore agricolo e forestale contributo pari a 40% delle spese sostenute (50% per le Regioni in convergenza), purché vengano rispettate le norme vigenti per l’Organizzazione Comune Mercati (OCM) dei prodotti agricoli.
Nel caso delle imprese di grandi dimensioni, aiuti mai superiori a: “importo del sovraccosto netto di attuazione nella Regione interessata rispetto allo scenario controfattuale vigente in assenza di aiuto”; minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio”.
Finanziamento agevolato ha durata in funzione di quella del progetto (massimo 10 anni), oltre al periodo di preammortamento (comunque non oltre 4 anni), ed è concesso ad un tasso pari al 20% del tasso di riferimento UE vigente al momento della erogazione, con rimborso mediante rate semestrali con scadenza 30 Giugno e 31 Dicembre.
Concessione del contributo è subordinata a: finanziamento bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del progetto; intervento finanziario del soggetto beneficiario a copertura di almeno il 25% dell’investimento, senza fruire per questo di alcun tipo di sostegno pubblico.
MISE comunica ad Agenzia l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni, evidenziando la fonte finanziaria e relative finalità. Una quota pari al 5% di tali risorse è riservata, per 12 mesi dalla notifica della suddetta disponibilità, a favore delle imprese inserite nell’Elenco della Autorità garante di concorrenza
Regione Marche ammette a beneficio solo PMI che intendono:
a)nel caso di programmi di sviluppo industriale (compreso settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)
1) creare nuove unità produttive;
2) ampliare la capacità produttiva delle unità esistenti;
3) riconvertire le unità produttive esistenti per ottenere produzioni non rientranti nella stessa classe ATECO 2007 di quelle precedenti;
4) ristrutturare di unità produttive esistenti, tramite introduzione di nuovi processi o apporto di un notevole miglioramento a quelli esistenti, così da “aumentarne il livello di efficienza e flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, valutabile in termini di: riduzione dei costi; aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o processi; riduzione dell’impatto ambientale; miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro;
5) acquisire unità produttiva esistenti (anche chiuse, al fine di salvaguardarne l’occupazione) ubicate in aree di crisi di proprietà di imprese non sottoposte a procedure concorsuali. Esclusa l’acquisizione di quote di impresa, mentre è ammessa l’acquisizione di attivi a condizioni di mercato da un investitore non in relazione con il venditore
Non sono ammissibili investimenti:
1) riguardanti determinate attività economiche tra cui quelle relative ad agricoltura, silvicoltura e pesca (cioè tutte le attività di Sezione A di codice ATECO 2007)
2) di mera sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature
3) sostenuti prima della presentazione della domanda (da intendere come data di inizio dei lavori di costruzione, o primo ordine vincolante per attrezzature, o acquisizione di attivi di unità produttiva), salvo caso di acquisto di terreno, o richiesta di permessi, o realizzazione di studi di fattibilità che non sono considerati elementi di avvio del progetto
4) non “organici e funzionali al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo”.
Spese invece ammissibili sono:
1) acquisto di suolo aziendale e sua sistemazione fino a 10% costo del progetto
2) opere murarie ed assimilate fino a 40% costo del progetto (70% in caso di attività turistiche), compresi uffici di non oltre 25 mq.
3) infrastrutture specifiche aziendali
4) macchinari, impianti, attrezzature, comprese quelle per attività amministrativa, o per ciclo di produzione o per trasporto condizionato dei prodotti, purché: nuovi di fabbrica; fino al loro valore di mercato; dimensionate all’effettiva produzione aziendale; al servizio esclusivo dell’unità produttiva beneficiaria
5) acquisizione o sviluppo di programmi informatici, brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali, conoscenze tecniche non brevettate riguardanti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi (fino a 5% costo del progetto per grandi imprese). Tali spese sono ammesse solo se: usate nell’unità produttiva beneficiaria; ammortizzabili; acquistate a condizioni di mercato da terzi; riportate nell’attivo di impresa; vincolate al progetto per almeno 5 anni (3 anni in caso di PMI)
6) consulenze connesse al progetto (quali: progettazione ingegneristiche riguardanti strutture di fabbricati ed impianti; direzione lavori; collaudi; studi di fattibilità economico finanziaria; valutazione di impatto ambientale; prestazione di terzi per certificazioni di qualità ed ambientali) sono riconosciute solo per PMI e fino a 4% costo del progetto
Spese relative ad acquisto di suolo, immobili, programmi informatici, brevetti di proprietà di soci dell’impresa richiedente, o di coniugi, o di loro parenti/affini entro il 3° grado, sono ammesse in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa detenute da tali soggetti nei 24 mesi precedenti la domanda.
Spese relative alla compravendita tra 2 imprese non sono ammesse, se, a partire da 24 mesi precedenti la domanda, imprese sono partecipate (anche in via indiretta) per almeno il 25% dagli stessi soggetti.
Spese per l’acquisto di beni in valuta sono ammesse in misura pari al corrispondente controvalore in € riportato nella “bolletta doganale di importazione”.
Spese per beni acquistati in leasing sono ammesse, purché il contratto preveda alla sua scadenza l’obbligo del riscatto dei beni.
Ammesse anche spese per la realizzazione nell’unità produttiva di asili nido (opere murarie, macchinari, impianti, attrezzature) al servizio del personale di impresa.
Ammessa la realizzazione del programma (o di sua parte) con la formula “chiavi in mano” (escluse forme di intermediazione commerciale e/o di assistenza ad appalti), purché: sono individuabili i costi di singoli investimenti ammissibili; contratto di fornitura fa riferimento ad una domanda di agevolazione; realizzazione di impianti di particolare complessità; contratto viene allegato alla domanda; fornitore si impegna a dare, su richiesta di Agenzia o di Ministero, ogni informazione in merito alla fornitura di beni o servizi (nominativo del fornitore e titolo di spesa); fornitore possiede una stabile organizzazione in Italia, dove reperire la documentazione di spesa; impresa beneficiaria produce documentazione attestante specifica esperienza progettuale e tecnica
Spese per attrezzature non installate presso unità produttiva beneficiaria, ma in altre unità produttive di stessa impresa o gruppo di imprese, sono ammesse se vengono: illustrate le motivazioni tecniche, industriali, economiche per cui queste cedute a titolo gratuito in prestito d’uso; attrezzature usate per lavorazioni connesse al ciclo lavorativo oggetto di agevolazione; attrezzature accessorie ad iniziative agevolate non oltre 30% di macchinari; ubicate in aree ammissibili ad intervento; forniti per ogni bene elementi utili di conoscenza; legale rappresentante impresa cedente sottoscrive dichiarazione di impegno al rispetto vincoli.
Non ammesse spese per: acquisto di macchinari, impianti, attrezzature usati (salvo acquisto di unità produttive); funzionamento dell’impresa (comprese le scorte); capitale circolante; atti notarili, imposte, tasse; acquisto di immobili beneficiari, nei 10 anni precedenti invio domanda, di agevolazioni pubbliche (salvo aiuti fiscali, o recupero totale degli aiuti stessi a seguito di revoca); beni di importo inferiore a 500 € (al netto di IVA); commesse interne; attività di rappresentanza; margine del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, o spese generali, o oneri assicurativi nel caso di acquisto di beni in leasing; acquisto beni già di proprietà di impresa beneficiaria; spese pagate con sistema che non ne garantisce tracciabilità; IVA se recuperabile dal beneficiario.
Per quanto concerne i progetti relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli vige divieto di cumulo con altre agevolazioni pubbliche concesse (comprese quelle in regime “de minimis”) per gli stessi investimenti, salvo benefici fiscali e di garanzia, comunque sempre nel rispetto del limite massimo del contributo concedibile pari al 40%
b)nel caso di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione di organizzazione e di processo ammessi costi per:
1) personale dipendente di soggetto proponente, o con contratto a progetto, o con contratto di somministrazione di lavoro, o titolare assegno di ricerca “nella misura in cui impiegato in attività di ricerca e sviluppo del progetto”. Escluso personale amministrativo, contabile, commerciale
2) strumenti ed attrezzature per periodo di loro impiego nel progetto di ricerca e sviluppo (se inferiore a durata del bene, ammessa solo quota di ammortamento fiscale per periodo progettuale)
3) ricerca contrattuale, quali: acquisizione di licenze, brevetti, know how a condizioni di mercato; costi per servizi di consulenza ed altri servizi usati solo per attività di ricerca
4) materiali utilizzati per svolgimento di ricerca
5) spese generali imputate pro rata in base a rapporto tra valore spese generali e valore spese personale (non oltre 50% di queste)
Agevolazione (calcolata in ESL), erogabile in più rate, concedibile fino al limite massimo fissato, applicando un tasso di interesse pari a quello di riferimento vigente al momento della concessione di aiuto. Maggiorazione del contributo di 15% riconosciuta solo se: progetto prevede una collaborazione effettiva tra le imprese (di cui 1 almeno è una PMI); singola impresa non sostiene oltre il 70% dei costi ammissibili; 1 o più Organismi di ricerca e diffusione delle conoscenze risultano coinvolti sostenendo almeno 10% dei costi progettuali (conservano diritto ad applicare i risultati della ricerca)
c)nel caso di programmi di tutela ambientale ammessi investimenti per:
1) innalzare livello di tutela ambientale oltre norme UE (applicando migliori tecniche disponibili e garantendo che livelli di emissione di inquinanti non più elevati rispetto a quelli ottenibili con tali tecniche), indipendentemente da norme nazionali più rigorose rispetto alle UE
2) innalzare livello di tutela ambientale in assenza di norme UE
3) consentire adeguamento anticipato a nuove norme UE non ancora in vigore (lavori ultimati entro 1 anno da entrata in vigore di tali norme)
4) ottenere maggiore efficienza energetica (cioè quantità di energia risparmiata determinata mediante misurazione e/o stima di consumo prima e dopo attuazione investimento)
5) realizzare impianto di cogenerazione ad alto rendimento, limitatamente a capacità installate o ammodernate di recente. Nuova unità di cogenerazione deve permettere di ottenere risparmio complessivo di energia primaria rispetto a produzione separata di calore ed energia elettrica di partenza. Ammessi costi supplementari di investimento relativi ad attrezzatura necessaria al funzionamento di unità di cogenerazione ad alto rendimento rispetto ad impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento di stessa capacità, nonché quelli necessari per migliorare livello di efficienza di impianto di cogenerazione
6) riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti (cioè prodotti o componenti non rifiuti reimpiegati per stessa finalità per cui concepiti), riciclaggio (cioè operazione di trattamento materiali di rifiuto per ottenere prodotti, sostanze da usare per loro funzione iniziale o altre finalità, compreso trattamento materiale organico, ma non recupero di energia e trattamento di materiali a fini combustibili o operazioni di riempimento). Ammessi costi supplementari per attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a processo tradizionale di riciclaggio o riutilizzo di analoga capacità. Investimenti debbono riguardare solo rifiuti prodotti da altre imprese non diretti a: attività di recupero rifiuti diverse da riciclaggio; accrescere domanda di rifiuti da riciclare senza potenziare raccolta di questi; svolgimento processo in cui riutilizzo di rifiuto nella produzione di prodotto finale è prassi corrente a fini di redditività economica.
Contributo pari a 50% in Equivalente Sovvenzione Lordo per seguenti spese ammissibili riguardano:
1) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente al conseguimento obiettivi ambientali
2) opere murarie ed assimilate, limitatamente al conseguimento obiettivi ambientali
3) impianti ed attrezzature destinati a ridurre od eliminare inquinamento e fattori inquinanti, nonché volti ad adattare metodi di produzione a tutela ambientale
4) programmi informatici, brevetti, licenze, know how, conoscenze tecniche non brevettate concernente nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi
5) spese per consulenza fino a 4% per progetti di investimento a tutela ambientale (solo per PMI)
6) spese relative a beni acquistati con leasing
7) costi supplementari necessari per tutela ambientale, purché distinguibili da investimento complessivo, o “individuati in riferimento a investimento analogo meno rispettoso di ambiente” (Differenza tra costi rappresenta tutela di ambiente)
Escluse spese relative a:
1) impianti ed attrezzature usate; funzionamento di tali impianti/macchinari;
2) atti notarili; imposte; tasse; scorte;
3) acquisto di immobili beneficiari di aiuti nei 10 anni precedenti (Esclusi aiuti di natura fiscale);
4) acquisto di beni di importo inferiore a 3.500 €;
5) commesse interne;
6) oneri previsti da norme UE a carico di chiunque degrada direttamente od indirettamente ambiente o crei condizioni per degrado di questo;
7) investimenti di mera sostituzione;
8) investimenti avviati prima di invio domanda (cioè data di inizio lavori di costruzione o primo impegno relativo ad ordine di acquisto attrezzature; acquisto di terreno, richiesta di permessi, realizzazione studi di fattibilità non considerati come avvio lavori)
Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese fissate in caso di utilizzo di risorse a valere su programmazione UE nel rispetto di norme nazionali
Misura delle agevolazioni definita nella intensità massima rispetto ai costi agevolabili, valutati in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) che esprime valore attualizzato di aiuto. Se aiuti concessi in rate, attualizzati alla data di concessione a tasso di interesse pari a quello fissato da UE
Agevolazioni concesse non cumulabili con altre agevolazioni pubbliche per stesse spese, incluse quelle concesse in regime “de minimis”, salvo quelle ottenute sotto forma di benefici fiscali e garanzia e comunque sempre in entità massima ammessa da Reg. 651/14
MISE al superamento delle richieste di aiuto per 150.000.000 €/anno provvede a redigere un piano di valutazione concernente sussistenza delle condizioni per applicazione di Reg. 651/14 da inviare a Commissione. Oneri per definizione ed attuazione del piano di valutazione sono posti a carico di convenzione
Regione Marche con DGR 1533 del 1/12/2020 sostiene realizzazione di investimenti proposti da Carnj sca, Esino proteine, srl, M.B. mangimi spa negli stabilimenti rispettivamente di Castelplanio, Cingoli, Jesi nel periodo 2020/2023 per un importo pari a: 38.325.488 € per investimenti di tipo industriale (con contributo pari a 15.330.195 €); 5.500.583 € per ricerca e sperimentazione (con contributo pari a 2.188.597 €). Contributo coperto per 16.076.318,37 € da MISE e per 1.800.000 € da Regione Marche da destinare per 17.518.792 € a fondo perduto e 357.576,37 € a spese di gestione