CONSORZI AGRARI (Legge 410/99, 233/06, 296/06, 14/09, 99/09)  (coop20)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE), Ministero Politiche Agricole, Agroalimentari, Forestali (MIPAAF), Consorzi agrari

Iter procedurale:

Legge 99/89 specifica che la denominazione di Consorzio agrario è riservata solo a soggetti costituiti in forma di società cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente da quanto prescritto dall’Art. 2513 del Codice Civile, aventi per scopo:

  • contribuire all’innovazione e miglioramento della produzione agricola;
  • predisporre e gestire servizi utili all’agricoltura;
  • compiere operazioni di credito agrario di esercizio, in natura o di anticipazione ai produttori, in caso di conferimento da parte di questi di prodotti agricoli all’ammasso volontario;
  • partecipare a società aventi come scopo l’attività consortile, o promuoverne la costituzione

Consorzi agrari “in amministrazione ordinaria”, costituiti nella Regioni o in Regione confinanti, hanno diritto di prelazione nel caso di vendita di beni immobili, o di vendita “in blocco” di beni mobili, o di cessione di azienda/ramo di azienda da parte di Consorzi agrari “sottoposti a liquidazione coatta amministrativa”. Se tale diritto non viene esercitato, priorità nella vendita di tali beni è riservata alle cooperative agricole operanti nella Provincia, purché “in amministrazione ordinaria”.

Per i consorzi agrari “in liquidazione coatta amministrativa”, per cui si accerta sia la mancanza dei presupposti per il superamento dello stato di insolvenza, sia la mancata presentazione ed autorizzazione  di una proposta di concordato, l’Autorità vigilante sulla liquidazione ne revoca l’esercizio provvisorio di impresa e nomina un commissario liquidatore.

MISE, insieme a MIPAAF, “assicura, il monitoraggio economico e finanziario sull’attività dei Consorzi agrari”.

Legge 106/11 stabilisce  che i Consorzi agrari  possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ogni settore o prodotto agricolo, uno o più sezioni di attività, a cui possono aderire solo imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di Camera di Commercio.Tali sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento di Organizzazioni di produttori (in tal caso “vincoli e controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti).

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