CONFIDI

CONFIDI (Legge 326/03, 296/06, 244/07; L.R. 13/20; D.D.S. 18/5/20, 17/6/20)  (credit17)

Soggetti interessati:

Servizio Regionale Agricoltura (Servizio)

Consorzi con attività esterna, società cooperative, società consortili per azione a responsabilità limitata, cooperative di garanzia fidi che intraprendono attività di garanzia collettiva dei fidi, usando risorse provenienti, in tutto od in parte, dalle imprese consorziate, nell’intento di favorire il finanziamento da parte delle Banche o di altri soggetti operanti nel settore finanziario.

CONFIDI singoli od associati (in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI) che risultano: iscritti ad Albo degli intermediari finanziari; operanti a favore delle imprese marchigiane; aventi sede operativa nelle Marche; nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione, né sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatorie o per cessazione di attività; in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori (regolarità del DURC); in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; non ricadenti in misure restrittive antimafia; operanti nel rispetto dei limiti previsti dalle norme bancarie e creditizie di riferimento

Enti pubblici e privati o grandi imprese possono sostenere attività di CONFIDI, purché non soci, né partecipanti agli organi elettivi di questo

Banche possono esercitare attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci.

Micro, piccole, medie imprese (comprese quelle agricole) beneficiarie delle garanzie prestate da CONFIDI

Iter procedurale:

CONFIDI svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi a favore di PMI, anche attraverso prestazione di garanzie personali e reali in base a contratti stipulati “volti al trasferimento del rischio” a favore di imprese consorziate o socie

CONFIDI di 2° grado svolgono attività a favore di CONFIDI od imprese a queste aderenti

CONFIDI non possono distribuire avanzi di gestione “di ogni genere e sotto qualsiasi forma” ad imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento di CONFIDI o di recesso, decadenza, morte del socio. Modificazioni contratto di consorzio iscritti soltanto una volta all’anno entro 120 giorni da chiusura esercizio sociale, tramite deposito elenco dei consorziati riferito a data approvazione bilancio

CONFIDI con oltre 15.000 imprese associate e che garantiscono finanziamenti per oltre 500.000 €, possono istituire Fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie o cogaranzie ai CONFIDI, gestiti da società consortili per azioni. CONFIDI versano a Fondo di garanzia interconsortile contributo pari almeno a 0,5/1000 dei finanziamenti complessivamente garantiti. Controgaranzia e cogaranzia del Fondo “escutibile per intero a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti impresa inadempiente”. Somme recuperate versate al Fondo nella stessa percentuale della garanzia prestata.

CONFIDI operanti nel settore agricolo, la cui base associata composta per almeno 50% da imprenditori agricoli versano ogni anno a Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia quota di almeno 0,5/1000 dei finanziamenti garantiti

Ai fini imposte sui redditi, contributi versati a Fondo garanzie interconsortile non concorrono a formare reddito della società che gestiscono tali Fondi, mentre ammessi in deduzione dal reddito CONFIDI.

CONFIDI sono tenuti ad iscriversi in Elenco speciale Banca d’Italia attestante che “esercitano in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti di imprese consorziate o socie” ed in particolare:

  • prestare garanzie a favore di Amministrazioni pubbliche;
  • gestire Fondi pubblici di agevolazione;
  • stipulare contratti con Banche assegnatarie di Fondi pubblici di garanzia, al fine di facilitarne fruizione da parte imprese socie;
  • esercitare attività di intermediazione finanziaria nei limiti massimi stabiliti da Banca d’Italia.

Banca d’Italia dispone cancellazione da Elenco speciale se risultano gravi violazioni a norme di legge

In caso di fusione , Banche e CONFIDI possono imputare a Fondo consortile o al capitale sociale “i fondi rischi o altri fondi a riserva patrimoniale, costituito da contributi di Stato, Regioni, Enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione”.

Amministratori del Consorzio debbono redigere il bilancio di esercizio da far approvare ad Assemblea entro 120 giorni da chiusura esercizio e depositare entro 30 giorni presso Ufficio del Registro delle imprese, insieme alla relazione sulla gestione ed alla relazione del collegio sindacale.

CONFIDI deve tenere altri libri contabili, libro dei consorziati (indicare nome e ragione sociale dei consorziati. Libro può essere esaminato dai creditori che intendono far valere responsabilità verso terzi dei singoli consorziati), libro delle deliberazioni di assemblea (dove riportare verbale), libro delle delibere del Consiglio di amministrazione, libro delle delibere del Collegio sindacale

Servizio con DDS 26 del 18/5/2020 ha emanato bando ad evidenza pubblica a seguito del quale CONFIDI presenta entro 26/5/2020, tramite PEC, domanda in bollo (modello pubblicato su BUR 42/20) per beneficiare del Fondo emergenza COVID19 (Fondo), allegando:

a)copia di ultimo bilancio di esercizio vigente al 31/12/2019;

b)copia documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;

c)in caso di RTI da costituire: mandato collettivo speciale con rappresentanza ad impresa indicata come capofila

Servizio verifica, entro 10 giorni (termine può essere sospeso 1 sola volta e per non oltre 30 giorni se necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti che richiedente è tenuto ad inviare entro termine fissato, pena conclusione di istruttoria con elementi a disposizione dell’Amministrazione), ammissibilità della domanda. Domanda respinta se: inviata oltre termini previsti; non sottoscritta (nel caso di RTI, domanda va sottoscritta da tutti i CONFIDI partecipanti) o mancante della copia del documento di identità del legale rappresentante; mancante dei requisiti prescritti; presentazione da parte di CONFIDI sia di una domanda individuale sia di una domanda tramite adesione a RTI (entrambe le domande escluse). Servizio comunica motivi di rigetto ad interessato, affinché, entro 10 giorni, possa presentare memorie scritte al Servizio che, entro 10 giorni, tramite specifica Commissione, decide nel merito

Se domanda ritenuta ammissibile, Servizio accredita risorse assegnate a CONFIDI, previa:

1)       sottoscrizione di convenzione (definita con DDS 35 del 17/6/20), attraverso la quale CONFIDI si impegna a:

a)trascrivere nel Registro Nazionale Aiuti al momento del rilascio della garanzia agevolazione concessa ad impresa (Registro da aggiornare in caso di revoca, rinuncia, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento);

b)verificare che imprese beneficiarie: non versano in condizioni di difficoltà al 31/12/2019; abbiano rimborsato o meno aiuti che Stato deve recuperare a seguito di una decisione della Commissione; siano in regola con vigenti disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti (DURC regolare);

c)inviare dati relativi ai soggetti beneficiari alla Prefettura ai fini dei controlli antimafia;

d)rendicontare utilizzo del Fondo concesso dal Servizio

e)comunicare preventivamente e tempestivamente al Servizio variazioni della forma e della compagine societaria di CONFIDI e, in caso di liquidazione, le cause dello scioglimento;

f)gestire risorse assegnate dal Servizio in modo separato dalla restante gestione di CONFIDI, tramite conto corrente dedicato e predisposto per la rendicontazione;

g)conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa agli interventi intrapresi in apposito fascicolo (comprese le dichiarazioni delle imprese in merito al possesso dei requisiti);

h)inviare al Servizio i risultati dei controlli annuali effettuati su un campione almeno pari a 5% (individuato dal Servizio) delle imprese beneficiarie, per accertare la sussistenza dei requisiti dichiarati in domanda;

i)alimentare la piattaforma di monitoraggio della Regione;

j)dare adeguata pubblicità all’intervento riportando le informazioni necessarie a consentire alle imprese di presentare domanda di concessione delle agevolazioni;

k)rispettare quanto stabilito dalle norme sugli aiuti di Stato, dalla R. 13/20 e dal DDS 26 del 18/5/20 (compresa la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali);

l)agevolare in qualunque modo i controlli intrapresi dal Servizio, anche mettendo a disposizione tutti i documenti giustificativi delle spese effettuate;

m) non addebitare alcuna commissione di garanzia in caso di proroga della scadenza dei prestiti riassicurati con il Fondo;

n)garantire che intervento produca vantaggi a favore dei beneficiari finali in termini di maggiori volumi di finanziamento, o minore rischiosità di portafoglio, o minori requisiti da fornire a livello di garanzie, o premi di garanzia/tassi di interessi inferiori;

o)in caso di CONFIDI associati, costituirsi in forma di RTI entro 30 giorni da invio della domanda

2)       presentazione di apposita fideiussione di pari importo (Garanzia dovrà essere operativa entro 15 giorni, a semplice richiesta del Servizio, e prevedere “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, rinuncia all’eccezione di Art. 1957 del Codice Civile)

3)       sottoscrizione di impegno da parte di CONFIDI a non applicare fino al 30/9/2020 alcuna spesa di intermediazione sul rilascio della garanzia all’impresa

Possono inviare domanda (modello pubblicato su BUR 42/20) ad 1 solo CONFIDI (pena decadenza di tutte le domande presentate) per beneficiare delle agevolazioni previste dal Fondo le imprese agricole che risultano essere al 23/2/2020:

a)in crisi di liquidità finanziaria a seguito di COVID19 attestata mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ma non in stato di difficoltà;

b)attive e con sede operativa nelle Marche, come desumibile dal fascicolo aziendale;

c)regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio;

d)in possesso di partita IVA con codice ATECO relativo ad attività agricola;

e)non in stato di fallimento, o liquidazione coatta, o liquidazione volontaria, o concordato preventivo (salvo concordato di continuità) o in altre procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare;

f)non ricadenti tra le imprese che debbono rimborsare aiuti a seguito di decisione di recupero adottata dalla Commissione UE;

g)incluse nella categoria delle micro, piccole e medie imprese secondo la definizione della Commissione UE

CONFIDI, verificato il possesso dei suddetti requisiti, comunica alle imprese beneficiarie l’importo del contributo concesso “una tantum” nell’ambito del regime “de minimis”, espresso in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)

CONFIDI invia al Servizio, utilizzando il sistema regionale predisposto per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche di finanziamento, una relazione quindicennalesemestrale (intermedio) e finale (entro termine del piano di ammortamento di ultima operazione garantita con riassicurazione del Fondo) inerente all’attività di gestione delle risorse trasferite, evidenziando:

–         per ogni beneficiario: tipo di operazione garantita; banca concessionaria del prestito con relativo importo, durata e tasso applicato da questa; costi della garanzia;

–         tempi medi di rilascio della garanzia da parte di CONFIDI;

–         andamento delle operazioni di finanziamento in termini di economie, recuperi, importi del Fondo imputati a copertura delle garanzie residue, importi degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo

Servizio può svolgere in ogni momento, avvalendosi eventualmente di Organismi esterni, controlli (anche a campione) in merito a: possesso dei requisiti richiesti per la concessione delle agevolazioni; corretto utilizzo di queste

CONFIDI restituiscono a Servizio entro 15/2/2021 le risorse non utilizzate entro 31/12/2020, comunque entro 6 mesi dall’invio del rendiconto finale, in cui si evidenzia la presenza di risorse residue al termine delle operazioni di concessione dei benefici in questione. Restituzione, da attivarsi obbligatoriamente quando Fondo ha imputato tali somme “a copertura delle garanzie residue, tenuto conto del fattore di rischio e delle misure di accantonamento definite”, sarà inferiore all’importo della dotazione residua del Fondo (intesa come “risorsa pubblica residua alimentata da proventi finanziari di gestione dei corrispondenti fondi investiti per contribuzione ricevuta e ridotta dall’importo del corrispettivo annuo”)

Entità aiuto:

Capitale sociale di CONFIDI superiore a 100.000 €, di cui ogni impresa non può detenere oltre 20%, né versare meno di 250 €. Il patrimonio netto di CONFIDI non inferiore a 250.000 €, di cui almeno 1/5 apportato da soci o da avanzi di gestione. Se il patrimonio netto diminuisce di oltre 1/3 e spende il limite di 250.000 € occorre reintegrarlo. Se entro l’esercizio successivo, il patrimonio netto non viene ricostituito per almeno 1/3, l’Assemblea deve deliberare un aumento del Fondo consortile o del capitale sociale, in modo da ridurre la perdita a meno di 1/3, o lo scioglimento di CONFIDI

La quota di partecipazione al Fondo consortile o al capitale sociale di CONFIDI, o i contributi versati possono essere dedotti dalle imprese consorziate fino al 2% del reddito di impresa dichiarato.

La fusione tra CONFIDI è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Con Legge 244/07 è concesso a CONFIDI la possibilità di:

1)       prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato per rateazione da accertamento con adesione, nonché per rateazione di iscrizione a ruolo e per pagamento rateale a seguito di conciliazione giudiziaria per rimborsi IVA accelerati;

2)       imputare al fondo consortile al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti con contributi di Stato, Regioni, altri Enti pubblici esistenti al 30/6/2007 (Analoga opportunità concessa a Banche di garanzia collettiva dei fidi). Tali risorse attribuite al patrimonio senza vincoli di destinazione. Eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie di Banche o Confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale od amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per costituzione e per deliberazioni di assemblea

L.R. 13/20, come recepita con DDS 26 del 18/5/20 stanzia 500.000 € (eventualmente integrate con altre risorse UE, statali o messe a disposizione da soggetti pubblici o privati, nonché da eventuali interessi ed altre plusvalenze generate dalla gestione delle risorse assegnate a CONFIDI) a favore del Fondo emergenza COVID19 (Fondo) per interventi di riassicurazione di garanzie rilasciate da CONFIDI alle imprese agricole colpite da COVID19. Risorse ripartite tra CONFIDI beneficiari (o loro Associazioni) in misura proporzionale al volume delle garanzie effettivamente erogate nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre 2019 a favore di imprese e lavoratori autonomi con sede operativa nelle Marche, come attestato dal bilancio consuntivo 2019 approvato (in mancanza mediante autodichiarazione). Eventuali incrementi delle suddette risorse saranno assegnati ai CONFIDI in proporzione all’effettivo utilizzo da parte delle imprese delle garanzie di cui al DDS 26 del 18/5/2020. Fondo interviene alle seguenti condizioni:

  • percentuale di copertura della riassicurazione pari a 90% dell’importo garantito da CONFIDI;
  • intensità delle agevolazioni in termini di riassicurazione (espressa in ESL) calcolata da CONFIDI in base alla decisione della Commissione n. 4505 del 6/7/2010;
  • garanzie imputabile al Fondo a partire dal giorno successivo al trasferimento a CONFIDI delle risorse da parte del Servizio;
  • concessione da parte di CONFIDI di garanzie alle imprese agricole beneficiarie entro il 31/12/2020 nel limite delle risorse finanziarie disponibili;
  • non sono imputabili al Fondo le operazioni beneficiarie delle agevolazioni previste da Art. 3 della L.R. 13/20 (v. scheda “COVID19 PMI e lavoro autonomo”);
  • Fondo riassicura CONFIDI per garanzie prestate a supporto delle operazioni di credito di esercizio (mutuo chirografario) attuate dalle imprese agricole, aventi durata massima di 60 mesi, con capitale rimborsabile a partire dal 18° mese (periodo di preammortamento), ad un costo minimo pari a 0,25% nel 1° anno (0,5% nel 2° e 3° anno, 1% nel 4° e 5° anno) della garanzia e massimo di 1,7% dell’importo finanziato per operazioni a breve termine (0,5% annuo per operazioni a medio termine fino ad un massimo di 3,5% del finanziato);
  • capitale del prestito garantito (anche quello con scadenza oltre il 31/12/2020) non deve superare il doppio della spesa salariale (concernente oneri sociali e costo del personale) sostenuta nel 2019 (Per imprese costituitesi dopo il 1/1/2019, importo massimo è pari alla spesa salariale annua prevista per 2 anni di attività), o il 25% del fatturato totale conseguito dall’impresa beneficiaria nel 2019, o in grado di coprire, in base ad un’idonea documentazione o autocertificazione, il fabbisogno di liquidità dell’azienda dal momento della sua concessione fino a 18 mesi successivi (comunque mai superiore a 30.000 €). Per prestiti in scadenza entro 31/12/2020 ammessa importo del capitale in entità superiore a quella fissata sopra, purché sia giustificata e venga mantenuta proporzionalità dell’aiuto;
  • CONFIDI concede garanzie alle imprese rispettando i seguenti margini di rischio del credito: 25 punti base per prestiti con scadenza ad 1 anno; 50 punti per prestiti con scadenza a 2-3 anni; 100 punti per prestiti con scadenza a 4-5 anni;
  • durata della garanzia di CONFIDI mai superiore a 6 anni ed a 80% del capitale concesso in prestito ad impresa in caso di perdite subite in modo proporzionale ed alle stesse condizioni applicate da Istituto di credito e Stato (35% se perdite attribuite allo Stato e successivamente agli Istituti di credito). In entrambi i casi quando entità del prestito diminuisce nel tempo (v. a seguito del rimborso del prestito) importo garantito deve diminuire in proporzione

Aiuti concessi sotto forma di garanzia sui prestiti sono cumulabili sia con gli aiuti erogati sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, sia con assicurazione del credito a breve termine alle esportazioni, fermo restando limite massimo di aiuti stabiliti dalla normativa UE ed il regime “de minimis” agricolo (20.000 € complessivi di aiuti percepiti da impresa in tale regime nell’arco di 3 anni)

Sanzioni:

In caso di mancato rispetto da parte di CONFIDI degli impegni presi con la sottoscrizione della convenzione: restituzione, entro 45 giorni dalla notifica del Servizio, delle somme trasferite maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione

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