COMITATO MICROCREDITO

COMITATO MICROCREDITO (Legge 88/06, 244/07, 225/16; D.P.C.M. 02/07/10; DM 17/10/14, 24/12/14,)  (credit19)

Soggetti interessati:

Ministero Sviluppo Economico (MISE) Ministero Economia e Finanze (MEF).

Banche iscritte ad Albo ed intermediari finanziari, o soggetti autorizzati ad esercizio della attività di concessione di microcredito, al fine di:

  1. sostenere l’avvio o sviluppo di attività di lavoro autonomo/microimpresa (operante anche nel settore agricolo), organizzata in forma individuale od associata, società di persone, società a responsabilità limitata, società cooperativa, avente meno di 10 occupati e di 2.000.000€ di fatturato o bilancio,
  2. promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato lavoro

Non rientrano tra le attività di microcredito la concessione di:

  1. crediti di firma, anche nella forma di garanzie personali
  2. finanziamenti a fronte di: cessione del quinto dello stipendio o della pensione; delegazione di pagamento relativa al credito retributivo

Esclusi:

  1. lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da oltre 5 anni
  2. lavoratori autonomi o imprese individuali con oltre 5 dipendenti
  3. imprese con investimenti in capitale inferiore a 300.000 €, o ricavi medi negli ultimi 3 anni inferiori a 200.000 €/anno, o livello di indebitamento superiore a 100.000 €
  4. società di persone, o a responsabilità limitata, o società cooperative con oltre 10 dipendenti non soci

 

Iter procedurale:

Banche ed intermediari finanziari che intendono svolgere attività di microcredito a favore di imprese, nonché fornire servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio ai soggetti finanziati, debbono iscriversi in specifico Elenco, purchè in possesso di:

  1. oggetto sociale comprendente finalità di cui sopra
  2. forma giuridica di società per azioni, o società in accomandita per azioni, o società a responsabilità limitata, o società cooperativa
  3. capitale versato non inferiore a 5 volte capitale previsto per costituzione di società/società per azioni
  4. requisiti di onorabilità da parte dei partecipanti ad almeno 10% del capitale, cioè non possono partecipare al capitale ed esercitare diritto di voto, soggetti:
  • sottoposti a misure di prevenzione disposte da Autorità giudiziaria, salvo effetti di riabilitazione
  • condannati, con sentenza definitiva, a pena detentiva di: almeno 6 mesi per reati in materia bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa; 1 anno per delitti contro Amministrazione pubblica, patrimonio, ordine pubblico, economia pubblica, materia tributaria; 2 anni per qualunque delitto non colposo. Tale vincolo vale anche per chiunque controlla società. Presidente Assemblea verifica legittimità dei soci a partecipare al voto (soci sono tenuti ad attestare onorabilità)
  1. requisiti da parte di amministratori, direttori, sindaci di:
  • onorabilità di cui sopra
  • professionalità/competenza, avendo maturato almeno 3 anni di: esperienza in attività di amministrazione o controllo, o compiti direttivi presso impresa; attività professionali nel settore creditizio – finanziario; attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative dirigenziali presso Enti pubblici/privati, o Amministrazione pubblica, con attinenza al settore creditizio, finanziario, assicurativo. Mancanza di tali requisiti determina decadenza dalla carica entro 30 giorni dalla conoscenza “del fatto sopravvenuto”, con comunicazione a Banca d’Italia.
  • assenza cause di sospensione dalle suddette funzioni, a causa di: condanna con sentenza non definitiva; applicazione provvisoria di misure antimafia, o di “misure cautelari di tipo personale”
  • assenza di situazioni impeditive in quanto operatori di microcredito nei cui confronti disposta cancellazione da Elenco (salvo caso di dimostrazione della propria estraneità ai fatti che hanno determinato  cancellazione da Elenco), avendo svolto, almeno nei 2 esercizi precedenti, attività di amministrazione, direzione, controllo in: imprese sottoposte a fallimento; imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo sottoposte  a procedura di amministrazione straordinaria, o sospensione degli organi di amministrazione, o liquidazione  coatta amministrativa. Interessato è tenuto ad informare subito di tali situazioni (evidenziare elementi attestanti eventuale propria estraneità ai fatti) la Banca d’Italia, che esegue istruttoria entro 30 giorni, adottando i relativi provvedimenti (sostituzione del soggetto incriminato da parte di Organo competente; cancellazione da Elenco). Idoneità di interessato nuovamente valutata da Banca d’Italia se questo comunica intervento di fatti nuovi. Impedimenti  hanno durata di 3 anni da adozione provvedimento (ridotta ad 1 anno se procedimento avviato su richiesta di imprenditore,  o su segnalazione  dello stesso interessato)
  1. programma di attività, in cui riportate: caratteristiche dei prestiti da erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, finalità, target della clientela; modalità di erogazione e di  monitoraggio dei finanziamenti concessi; soggetti di riferimento per servizi ausiliari di assistenza, con modalità di controllo del loro operato

Associazioni e Fondazioni con personalità giuridica, aziende pubbliche di servizi alla persona, società di mutuo soccorso, cooperative sociali, cooperative riconosciute come Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che intendono esercitare attività di microcredito a favore di famiglie con disagio, debbono iscriversi in specifico Elenco, purché in possesso di:

  1. requisiti di onorabilità di cui sopra da parte del responsabile legale
  2. statuto o atto costitutivo, in cui previsto: esercizio dell’attività di microcredito a titolo esclusivo, o insieme ad altre attività con obiettivi di inclusione sociale e finanziaria; esistenza di un organo di controllo, composto da 3 membri, in possesso dei requisiti di onorabilità

Operatori iscritti in Elenco forniscono, a titolo gratuito, al cliente, prima della stipula del contratto, le informazioni necessarie a prendere una decisione consapevole, quali: tasso annuo effettivo globale; durata del contratto; altre condizioni economiche attinenti al finanziamento; conseguenze per cliente in caso di mancato pagamento; servizi ausiliari forniti.

Operatori della finanza mutualistica e solidale debbono essere iscritti in Elenco, purché in possesso di:

  1. forma giuridica di cooperativa a mutualità prevalente
  2. statuto che prevede: partecipazione al capitale solo di soci dipendenti e collaboratori; competenza esclusiva dell’Assemblea dei soci nel deliberare su scelte strategiche e gestionali; pubblicizzazione dei nominativi dei partecipanti al capitale; ammontare dei finanziamenti concessi; natura dei beneficiari; assenza scopo di lucro e quindi assenza distribuzione di dividendi in misura superiore al tasso di inflazione; esecuzione di una istruttoria socio ambientale, oltre a quella economica, per ogni finanziamento concesso

Banca d’Italia disciplina le modalità di: iscrizione e gestione di Elenco (compresa decadenza di esponente aziendale in caso di inerzia di operatore microcredito); comunicazione dei dati da parte degli operatori di microcredito in merito ai finanziamenti concessi; tipologia dei servizi ausiliari forniti.

Operatore finanziario concede microcredito ad impresa, solo dopo averne verificato effettiva destinazione (al riguardo acquisita attestazione dal beneficiario). A tal fine fornisce ad impresa, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno 2 dei seguenti servizi:

  1. supporto alla strategia di sviluppo del progetto finanziato ed analisi delle soluzioni per migliorare lo svolgimento dell’attività
  2. formazione su tecniche di amministrazione dell’impresa, sotto il profilo di gestione contabile, finanziaria e del personale
  3. formazione su uso di tecnologie più avanzate per elevare la redditività di impresa
  4. supporto alla definizione di prezzi e strategie di vendita (compresa esecuzione studi di mercato)
  5. supporto alla soluzione di problemi legali, fiscali, amministrativi, nonché ai servizi disponibili sul mercato
  6. supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro
  7. supporto alla individuazione di eventuali criticità per la implementazione del progetto finanziato

Operatore di microcredito può affidare a soggetti specializzati la prestazione di tali attività, tramite stipula di un contratto scritto in cui evidenziare, tra l’altro, obbligo di riferire periodicamente ad operatore le attività svolte ed i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

Operatore di microcredito conclude direttamente contratti di finanziamento con beneficiari, comprese persone in condizioni disagiate, dopo averne verificato sussistenza  delle condizioni di disagio, nonché corretto utilizzo delle somme concesse. Nel contratto di finanziamento riportare: destinazione dei fondi erogati; modalità di svolgimento dei servizi ausiliari di assistenza al soggetto finanziato (v. informazioni su come migliorare gestione dei flussi di entrata ed uscita del bilancio familiare durante periodo di rimborso del finanziamento).

Istituito presso MISE il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, avente personalità giuridica di diritto pubblico, con il compito di:

  1. incentivare il microcredito alle microimprese (microfinanza domestica e microfinanza per cooperazione internazionale);
  2. “agevolare esecuzione tecnica di progetti di cooperazione a favore di Paesi in Via di Sviluppo”;
  3. promuovere studi e ricerche per definire modello economico-giuridico di microcredito e microfinanza sul territorio;
  4. costituire network di interlocutori attivi nel settore della microfinanza;
  5. coinvolgere soggetti privati e del sistema finanziario su iniziative di microfinanza;
  6. realizzare ricerche per individuare settori, categorie di beneficiari, aree geografiche maggiormente bisognose di microfinanza;
  7. predisporre programmi di intervento su microcredito, compresa formazione degli operatori del settore;
  8. programmare ed organizzare incontri, conferenze, eventi speciali su strumenti di propria competenza;
  9. sostenere azioni per diffondere valori di microfinanza e sostegno alla povertà estrema, anche presso Università;
  10. predisporre siti internet dedicati a microfinanza;
  11. organizzare premi nazionali per microimprenditori e fornitori di servizi innovativi di microfinanza;
  12. definire sistemi utili ad aggregazione dati ed informazioni relative a microfinanza;
  13. sensibilizzare ed informare opinione pubblica sul tema del microcredito;
  14. promuovere partenariato strategico tra Governo italiano, Organismi UE ed internazionali, settore privato, Organismi finanziari multilaterali, Istituti di microcredito, terzo settore e società civile;
  15. realizzare attività in campo nazionale ed estero, per erogazione finanziamenti da parte di soggetti terzi in modo da implementare il Fondo del Comitato;
  16. promuovere costituzione Fondi di garanzia e Fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale;
  17. realizzare attività di capacity building nel campo della microfinanza;
  18. sostenere, tramite propri membri e partner, iniziative di nascita e sviluppo di microimprese, operanti in tutti i settori e sotto qualsiasi forma giuridica, costituite promuovendo programmi microfinanziari comprendenti: prodotti di credito (microcredito, microleasing); prodotti di pagamento; prodotti di raccolta del risparmio; prodotti assicurativi; prodotti di garanzia; prodotti volti a favorire effetto di leva finanziaria su singoli progetti. È attualmente attivo:
  • microcredito con finalità sociali, che può finanziare autoimpiego o microimprese al fine di: primo ingresso nel mercato del lavoro di soggetti in precedenza esclusi (disoccupati di lunga durata, immigrati, ex detenuti); educazione alla gestione del risparmio ed alle opportunità di formazione per soggetti “non bancabili”, che intendono, in forma singola od associata, sviluppare progetti finalizzati ad occupazione;
  • microcredito di impresa o imprenditoriale che finanzia start up e consolidamento di microimprese promosse anche da soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro
  1. eseguire, in collaborazione con soggetti pubblici o privati, attività di monitoraggio ed analisi costante per valutare efficacia delle iniziative di microcredito e microfiliera intraprese, in modo da “garantire diffusione delle migliori pratiche realizzate sul territorio nazionale ed internazionale della cooperazione italiana”;
  2. presentare a Presidenza Consiglio dei Ministri e MISE un rapporto, almeno ogni 2 anni, su attività svolta

Con provvedimento del 2/7/2010 Presidenza Consiglio Ministri individuato linee di attività del Comitato, nonché azione di monitoraggio e valutazione del sostegno offerto ad attività autonoma, microimprese, autoimprese, persone su effetti della crisi economica.

Gestione patrimoniale del Comitato è disciplinata dal regolamento di contabilità, approvato con decreto Presidente Consiglio dei Ministri. I componenti del Comitato durano in carica 4 anni, e sono rinnovabili 1 sola volta.

In base a DM 24/12/2014, come modificato da DM 18/03/2015, le microimprese possono, anche prima di inviare richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore, presentare per via telematica (accedendo a www.fondodigaranzia.it, previa registrazione ed utilizzo delle credenziali di accesso) al Gestore  del Fondo microcredito, una richiesta di prenotazione delle somme necessarie a copertura del finanziamento in oggetto.

Sistema informativo del Fondo attribuisce un codice identificativo alla richiesta, producendo una ricevuta, che microimpresa dovrà mostrare al soggetto finanziatore.

Prenotazione rimane valida per i 5 giorni lavorativi successivi al suo inserimento. Entro tale termine, essa va confermata dal soggetto finanziatore, tramite attestazione di aver ricevuto da microimpresa “formale richiesta di finanziamento”.

Prenotazione conserva validità per 60 giorni dalla data di conferma. Entro tale termine soggetto finanziatore invia al Gestore del Fondo la relativa richiesta di garanzia, pena decadenza della prenotazione stessa e ritorno delle risorse accantonate al Fondo.

Al fine di agevolare l’accesso a tali opportunità alle microimprese, in un’apposita sezione del Fondo viene riportato elenco dei finanziatori abilitati ad operare  con il Fondo.

Ente nazionale per il microcredito stipula convenzioni con Enti pubblici, Enti privati, Istituzioni (nazionali ed europee), al fine di incrementare le risorse del Fondo da dedicare al microcredito per le microimprese.

 

Entità aiuto:

Istituito Fondo di garanzia per piccole  e medie imprese, in cui rientrano, ai sensi del DM 24/12/2014, i finanziamenti concessi dai soggetti finanziatori ai beneficiari richiedenti, fino a 80% di ammontare concesso (compreso capitale, interessi contrattuali e di mora).

La controgaranzia del Fondo può essere concessa fino a 80% di importo garantito da Confidi, o da altro Fondo di garanzia al soggetto finanziatore, purchè le garanzie rilasciate da questi inferiori a 80%.

Garanzia del Fondo è rilasciata dal Gestore del Fondo a titolo gratuito, senza passare per la “valutazione economico finanziaria del soggetto beneficiario finale”.

Alla concessione delle suddette garanzie possono essere destinate:

  1. 5% delle risorse disponibili nel Fondo al 1° Gennaio di ogni anno, fino ad un importo massimo di 30.000.000 €. Importo aggiornato da MISE con cadenza biennale, sentito Ente nazionale per microcredito e tenendo conto  di andamento del mercato e delle garanzie rilasciate
  2. somme affluite al Fondo da versamenti di Enti, Associazioni, società, singoli cittadini

Legge 225/16 art. 13, oltre ad incrementare tale Fondo di 995.000 € per anno 2016, istituisce, presso Ente nazionale per microcredito (ne cura tenuta ed aggiornamento), un Elenco nazionale degli operatori impegnati nei servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per microcredito, al fine sia di garantire adeguata qualità dei servizi resi sia di favorire l’accesso delle imprese nella specifica Sezione del Fondo. In tale Elenco, pubblicato su sito Internet ed accessibile ad utenti, verranno iscritti soggetti in possesso dei requisiti minimi stabili da Ente (iscritti di diritto soggetti che già prestano servizi ausiliari per il finanziamento di microcredito, salvo successiva verifica del possesso dei requisiti minimi).

Per tale attività è autorizzata  la spesa di 300.000 €/anno a decorrere da 2016. Ente nazionale microcredito invia ogni anno a Banca d’Italia un rapporto, in cui riportare  le informazioni (qualitative e quantitative) su erogazione dei servizi ausiliari obbligatori o dei servizi di assistenza e monitoraggio prestati da operatori iscritti in Elenco.

Ente  nazionale microcredito fornisce supporto ad attività di:

  1. vigilanza esercitata in materia da Banca d’Italia nell’ambito sia dei suoi compiti istituzionali, sia di un Protocollo sottoscritto con Banca d’Italia stessa
  2. formazione periodica
  3. elaborazione di modelli operativi e di monitoraggio in favore di operatori inseriti in Elenco.

DM 17/10/2014 concede microcredito ad imprese (anche in forma di microleasing finanziario) per:

  1. acquisto di beni, incluse materie prime necessarie alla produzione di beni/servizi, o merci destinate a rivendita, o servizi strumentali per attività svolta (compreso pagamento canoni di leasing, o spese per polizze assicurative)
  2. retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori
  3. pagamento corsi di formazione per:
  • elevare la professionalità e capacità tecniche gestionali dei lavoratori autonomi, imprenditori e relativi dipendenti, soci di cooperative
  • agevolare inserimento nel mercato del lavoro di persone fisiche finanziate

Finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali, né eccedere il limite di 25.000 €/beneficiario, elevato a 35.000 € se il finanziamento è attuato in modo frazionato, al verificarsi di: pagamento puntuale almeno delle ultime 6 rate; raggiungimento dei risultati intermediari stabiliti nel contratto come accertato da operatore del microcredito. Concessione di un nuovo finanziamento  allo stesso soggetto per ammontare inferiore a 25.000 € o 35.000 €, comprensivo del debito residuo. Durata massima del finanziamento inferiore a 7 anni (10 anni in caso di formazione anche universitaria o post universitaria), rimborsabile in base ad un  piano di ammortamento con scadenze trimestrali.

Tasso applicato (comprensivo di interessi, commissioni, spese generali) mai superiore a quello medio trimestrale rilevato per tali operazioni, moltiplicato per 0,8.

Ammesse a finanziamento anche attività finalizzate a promuovere inclusione sociale e finanziaria a favore di persone fisiche in: stato di disoccupazione, O sospensione, o riduzione di orario lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà; sopraggiunte condizioni di non autosufficienza propria  o di componente  familiare; condizioni di significativa contrazione del reddito o aumento inderogabile della spesa per nucleo familiare. Rientrano nel finanziamento non assistito  da garanzie reali, avente durata inferiore a 5 anni ed importo massimo di 10.000 €, acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare fabbisogni del soggetto finanziato o del membro del nucleo familiare, quali: spese mediche; canoni di locazione; messa a norma impianti in abitazione principale; riqualificazione energetica; tariffa di accesso a servizi pubblici di trasporto, energetici, istruzione scolastica. Tasso applicato non remunerativo, ma atto a “consentire il mero recupero delle spese sostenute”, comunque  inferiore  a quello medio rilevato per tale categoria di operazioni, moltiplicato per 0,4. Le clausole applicate in difformità a quanto sopra stabilito determina la nullità del contratto.

Limiti massimi di finanziamento  di cui sopra vengono aggiornati ogni 3 anni da MEF, tenendo conto delle variazioni indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie.

Operatori di microcredito non possono avvalersi di consorzi/fondi di garanzia che coprono il rischio di credito per oltre 80% del finanziamento concesso.

Operatori del microcredito iscritti in Elenco possono acquisire risorse da destinare a tali finanziamenti non oltre 16 volte il patrimonio  netto risultante dal loro ultimo bilancio.

Microcredito sociale e microcredito imprenditoriale sostenuti dai Fondi di garanzia costituiti da Istituzioni pubbliche o privati imprenditori.

Operatori della finanza mutualistica e solidale possono concedere finanziamenti ai propri soci fino a 75.000 € e per una durata massima di 10 anni ad un tasso globale non superiore alla somma dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale (sempre in misura inferiore al tasso di inflazione).

Comitato nazionale per microcredito è dotato di un proprio Fondo, attraverso cui svolgere le funzioni istituzionali, costituito da: contributi volontari di aderenti o di terzi; donazioni, lasciti, erogazioni liberali; stanziamenti di Stato, Enti territoriali, Enti pubblici o privati; beni e somme di denaro o crediti che Comitato ha diritto di acquisire a qualsiasi titolo; “contributi di qualsiasi natura erogati da Organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi”; ogni altro provento derivante da attività del Comitato stesso.

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